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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 160/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 160/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra p. iva , con sede in Cittanova (RC) via Sirio n. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Annunziato Antonino Denisi, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria via Torricelli Ferrovieri n. 43
nei confronti di
p. iva , con sede in Cittanova (RC) alla Strada Controparte_1 P.IVA_2
Prov. 1 Km 17+300, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sicari, elettivamente domiciliata in
Roma (RM) alla Via Appia Nuova n. 59
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 106/2020, pubblicata il 4/2/2020, non Parte_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n.
905/2017 R.G., con la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di € 58.181,89, ottenuto sulla base delle fatture emesse dalla
[...]
CP_1
Secondo il giudice di prime cure l'opposta ha provato il suo credito, anche tramite la non contestazione delle prestazioni e delle fatture, mentre l'opponente non ha dimostrato di averlo estinto, poiché molti dei bonifici che ha riferito al credito in questione sono risultati privi di beneficiario. Pt_1
È stata rigettata, altresì, l'eccezione - proposta dalla - di Pt_1
compensazione del debito con il credito derivante dal pagamento degli stipendi della , in considerazione del mancato assolvimento CP_1 dell'onere probatorio.
- Domanda dell'appellante
La deduce che le parti della presente controversia hanno Parte_1
sottoscritto un accordo quadro in ragione del quale la avrebbe CP_1 dovuto eseguire i lavori di bonifica dell'amianto commissionati dalla . Pt_1
Quest'ultima ha pagato le attrezzature e i dipendenti della e queste CP_1
somme avrebbero dovuto essere compensate con le somme derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.
2 Corte d'Appello
Con il secondo motivo la critica la sentenza per aver omesso di Pt_1 valutare il riconoscimento del minor credito, pari a € 17.313,56, effettuato dalla nel corso del procedimento di prime cure. CP_1
Deduce, inoltre, di aver dimostrato l'adempimento del debito, avendo prodotto la documentazione attestante i pagamenti effettuati, non contestati dalla
[...]
. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante deduce la genericità della pretesa creditoria, osservando che nel ricorso per decreto ingiuntivo la si afferma CP_1
creditrice sulla scorta delle fatture, omettendo qualsiasi riferimento utile per la ricostruzione del credito.
Con il quarto motivo la critica il rigetto dell'eccezione di Pt_1
compensazione. Deduce in proposito che, in ragione della maggiore liquidità da parte della questa ha sostenuto diverse spese per la;
Pt_1 CP_1
spese che, in ragione di accordi verbali tra i soci, avrebbero dovute essere poste in compensazione con le somme derivanti dall'esecuzione dei lavori da parte della . Sostiene, pertanto, di aver provato il proprio credito CP_1
depositando le spese per il noleggio attrezzature, spese per albergo, per i DPI
e per le retribuzioni dei dipendenti.
- Difese della CP_1
L'appellata contesta integralmente la fondatezza dell'appello, di cui chiede il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Rispetto al primo motivo d'appello, l'appellata deduce che nella motivazione della sentenza impugnata viene dato atto dei rapporti tra le società, disciplinati dal contratto quadro di collaborazione del 30.03.2012.
Eccepisce altresì l'inammissibilità del motivo d'appello, per la mancanza di una rilettura critica della sentenza impugnata.
Rispetto al riconoscimento del minor credito, la deduce di aver CP_1
smentito, in sede di note conclusive, i calcoli della , facendo Pt_1
emergere che un gran numero di operazioni bancarie imputate a pagamento del credito vantato da erano in realtà prive di beneficiario. Deduce, CP_1
altresì, che in nessuno dei propri scritti difensivi, la ha CP_1
ridimensionato la domanda rispetto alle pretese iniziali.
3 Corte d'Appello
Rispetto alla contestata genericità della pretesa creditoria, rileva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, atteso che non sono stati messi in luce gli aspetti specifici della vicenda che, se valutati in maniera differente, avrebbero portato il giudice a decidere diversamente.
Rispetto all'eccezione di compensazione, la sostiene la correttezza CP_1
della decisione assunta dal giudice di prime cure, atteso che le dichiarazioni dei dipendenti, non assunte secondo le regole di rito e non asseverate con la formula d'impegno, non potevano costituire fonte di prova.
***
1.- Sul credito oggetto di opposizione
1. Con il secondo motivo la critica la sentenza per aver omesso di Pt_1 considerare il riconoscimento del minor credito, pari a € 17.313,56, effettuato dalla nel corso del procedimento di prime cure. CP_1
Deduce, inoltre, di aver dimostrato l'adempimento del debito, avendo prodotto tutta la documentazione attestante i pagamenti effettuati non contestati dalla
. CP_1
2. Il motivo d'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
La , nel corso del primo grado di giudizio, ha sostenuto di aver Pt_1
parzialmente estinto il credito, residuando esclusivamente il minore importo di
€ 17.313,56, all'esito di parziali pagamenti effettuati dal 2012 al 2015.
Ha prodotto, in proposito, un prospetto sulla situazione contabile tra le società, indicanti le fatture emesse, dal 2012 al 2015, dalla e tutti i CP_1
pagamenti effettuati dalla nel corso delle medesime annualità. Pt_1
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., la si era opposta CP_1 all'espletamento della CTU contabile, richiesta dalla , ritenendo che Pt_1
«l'esatta entità del credito vantato dalla nei riguardi della Controparte_1 Parte_1 derivante dal parziale saldo delle fatture oggetto dell'ingiunzione opposta, è stata quantificata e risulta dalla documentazione contabile prodotta dalla parte attrice opponente
e, sulla stessa, non sono state sollevate contestazioni di sorta dalla società convenuta opposta».
È evidente che, in mancanza di una puntuale contestazione entro i termini di legge della documentazione prodotta dalla , ed anzi in presenza di Pt_1 un espresso riconoscimento della esattezza dei dati indicati dall'appellante, il
4 Corte d'Appello
credito totale, ossia per le fatture emesse dal 2012 al 2015, vantato dalla
[...]
ammonta ad € 17.313,56. CP_1
3. Ciò chiarito, occorre rilevare che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto per il mancato pagamento delle fatture n. 420, 421, 469, 470, 529 e
574, emesse tra il 30 settembre 2014 e il 31 dicembre 2014, per un importo complessivo di € 78.482,12.
La ha eseguito plurimi bonifici ed emesso diversi assegni dal 30 Pt_1 settembre 2014 al 31 dicembre 2014, per un totale di € 70.091,75 (è escluso l'assegno n. 878328543 poiché reca la data del 26/9/2014, con valuta al 26 settembre 2014, come risulta dall'estratto-conto), ma non li imputa al pagamento di specifiche fatture.
In mancanza di puntuale imputazione dei bonifici e degli assegni alle fatture fatte valere per il decreto ingiuntivo, in mancanza di elementi di segno diverso,
è ragionevole riferire i predetti pagamenti alle fatture emesse nel medesimo periodo.
Quindi il primo pagamento riferibile alle fatture per cui è causa è quello di €
3.500 del 3 ottobre 2014, risultante sia dal prospetto sia dall'estratto-conto.
Il secondo pagamento riferibile alle fatture oggetto di causa è il bonifico di €
6.500 del 17 ottobre 2014, risultante sia dal prospetto sia dall'estratto-conto.
Il terzo pagamento consiste nell'assegno di € 1.645 del 20 ottobre 2014. E così via per tutto il periodo in questione (ossia fino al 31 dicembre 2014).
L'ultimo pagamento riferibile alle fatture in oggetto è quello di € 806 del 29 dicembre 2014.
La non deduce che tali importi pagati dal 30 settembre 2014 al 31 CP_1
dicembre 2014 sono da imputare ad estinzione di ulteriori crediti.
Pertanto è possibile ritenere che, a fronte delle fatture emesse dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 per l'importo di € 78.482,12, la Pt_1 ha eseguito nello stesso periodo pagamenti per € 70.091,75.
Residua, dunque, in capo alla un debito nei confronti della , Pt_1 CP_2 per il periodo dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014, di € 8.390,37.
2.- Eccezione di compensazione
5 Corte d'Appello
La critica il rigetto dell'eccezione di compensazione. Deduce in Pt_1
proposito che, in ragione della maggiore liquidità da parte della Pt_1
questa ha sostenuto diverse spese per la;
spese che, in ragione di CP_1
accordi verbali tra i soci, avrebbero dovute essere poste in compensazione con le somme derivanti dall'esecuzione dei lavori da parte della . CP_1
Sostiene, pertanto, di aver provato il proprio credito depositando le spese per il noleggio attrezzature, spese per albergo, per i DPI e per le retribuzioni dei dipendenti.
2. Il motivo è infondato.
Si condivide l'assunto del giudice di prime cure circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Per quanto riguarda le spese sostenute per il pagamento degli stipendi dei dipendenti della , la ha prodotto dichiarazioni, CP_1 Parte_1
sottoscritte dai dipendenti, attestanti il pagamento fuori busta in contanti da parte della in favore di dipendenti della . Si tratta di Pt_1 CP_1
dichiarazioni non rese con le garanzie previste per la prova testimoniale.
Pertanto a tali dichiarazioni non può essere riconosciuta efficacia probatoria.
In ogni caso le dichiarazioni non sono utili ai fini della presente controversia, in quanto non specificano gli importi ricevuti dai dipendenti e corrisposti dalla riferibili al periodo per cui è controversia (oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo).
Per quanto riguarda le spese per l'acquisto dei DPI, il noleggio di attrezzature ed il soggiorno dei dipendenti, sono state prodotte esclusivamente le fatture commerciali, cui non può essere attribuito valore probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'eccezione di compensazione pertanto è infondata e quindi il motivo d'appello deve essere rigettato.
Conseguentemente l'appello va accolto parzialmente e per l'effetto la va condannata alla corresponsione in favore della € Parte_1 CP_1
8.390,37, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
3.- Spese processuali
6 Corte d'Appello
In ragione del considerevole divario tra la somma chiesta in domanda e quella effettivamente accertata come dovuta alla parte attrice, si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna per le causali di cui in motivazione, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 8.390,37, oltre agli Controparte_1
interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria, 11.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
7
n. 160/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 160/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra p. iva , con sede in Cittanova (RC) via Sirio n. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Annunziato Antonino Denisi, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria via Torricelli Ferrovieri n. 43
nei confronti di
p. iva , con sede in Cittanova (RC) alla Strada Controparte_1 P.IVA_2
Prov. 1 Km 17+300, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sicari, elettivamente domiciliata in
Roma (RM) alla Via Appia Nuova n. 59
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 106/2020, pubblicata il 4/2/2020, non Parte_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n.
905/2017 R.G., con la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di € 58.181,89, ottenuto sulla base delle fatture emesse dalla
[...]
CP_1
Secondo il giudice di prime cure l'opposta ha provato il suo credito, anche tramite la non contestazione delle prestazioni e delle fatture, mentre l'opponente non ha dimostrato di averlo estinto, poiché molti dei bonifici che ha riferito al credito in questione sono risultati privi di beneficiario. Pt_1
È stata rigettata, altresì, l'eccezione - proposta dalla - di Pt_1
compensazione del debito con il credito derivante dal pagamento degli stipendi della , in considerazione del mancato assolvimento CP_1 dell'onere probatorio.
- Domanda dell'appellante
La deduce che le parti della presente controversia hanno Parte_1
sottoscritto un accordo quadro in ragione del quale la avrebbe CP_1 dovuto eseguire i lavori di bonifica dell'amianto commissionati dalla . Pt_1
Quest'ultima ha pagato le attrezzature e i dipendenti della e queste CP_1
somme avrebbero dovuto essere compensate con le somme derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.
2 Corte d'Appello
Con il secondo motivo la critica la sentenza per aver omesso di Pt_1 valutare il riconoscimento del minor credito, pari a € 17.313,56, effettuato dalla nel corso del procedimento di prime cure. CP_1
Deduce, inoltre, di aver dimostrato l'adempimento del debito, avendo prodotto la documentazione attestante i pagamenti effettuati, non contestati dalla
[...]
. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante deduce la genericità della pretesa creditoria, osservando che nel ricorso per decreto ingiuntivo la si afferma CP_1
creditrice sulla scorta delle fatture, omettendo qualsiasi riferimento utile per la ricostruzione del credito.
Con il quarto motivo la critica il rigetto dell'eccezione di Pt_1
compensazione. Deduce in proposito che, in ragione della maggiore liquidità da parte della questa ha sostenuto diverse spese per la;
Pt_1 CP_1
spese che, in ragione di accordi verbali tra i soci, avrebbero dovute essere poste in compensazione con le somme derivanti dall'esecuzione dei lavori da parte della . Sostiene, pertanto, di aver provato il proprio credito CP_1
depositando le spese per il noleggio attrezzature, spese per albergo, per i DPI
e per le retribuzioni dei dipendenti.
- Difese della CP_1
L'appellata contesta integralmente la fondatezza dell'appello, di cui chiede il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Rispetto al primo motivo d'appello, l'appellata deduce che nella motivazione della sentenza impugnata viene dato atto dei rapporti tra le società, disciplinati dal contratto quadro di collaborazione del 30.03.2012.
Eccepisce altresì l'inammissibilità del motivo d'appello, per la mancanza di una rilettura critica della sentenza impugnata.
Rispetto al riconoscimento del minor credito, la deduce di aver CP_1
smentito, in sede di note conclusive, i calcoli della , facendo Pt_1
emergere che un gran numero di operazioni bancarie imputate a pagamento del credito vantato da erano in realtà prive di beneficiario. Deduce, CP_1
altresì, che in nessuno dei propri scritti difensivi, la ha CP_1
ridimensionato la domanda rispetto alle pretese iniziali.
3 Corte d'Appello
Rispetto alla contestata genericità della pretesa creditoria, rileva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, atteso che non sono stati messi in luce gli aspetti specifici della vicenda che, se valutati in maniera differente, avrebbero portato il giudice a decidere diversamente.
Rispetto all'eccezione di compensazione, la sostiene la correttezza CP_1
della decisione assunta dal giudice di prime cure, atteso che le dichiarazioni dei dipendenti, non assunte secondo le regole di rito e non asseverate con la formula d'impegno, non potevano costituire fonte di prova.
***
1.- Sul credito oggetto di opposizione
1. Con il secondo motivo la critica la sentenza per aver omesso di Pt_1 considerare il riconoscimento del minor credito, pari a € 17.313,56, effettuato dalla nel corso del procedimento di prime cure. CP_1
Deduce, inoltre, di aver dimostrato l'adempimento del debito, avendo prodotto tutta la documentazione attestante i pagamenti effettuati non contestati dalla
. CP_1
2. Il motivo d'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
La , nel corso del primo grado di giudizio, ha sostenuto di aver Pt_1
parzialmente estinto il credito, residuando esclusivamente il minore importo di
€ 17.313,56, all'esito di parziali pagamenti effettuati dal 2012 al 2015.
Ha prodotto, in proposito, un prospetto sulla situazione contabile tra le società, indicanti le fatture emesse, dal 2012 al 2015, dalla e tutti i CP_1
pagamenti effettuati dalla nel corso delle medesime annualità. Pt_1
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., la si era opposta CP_1 all'espletamento della CTU contabile, richiesta dalla , ritenendo che Pt_1
«l'esatta entità del credito vantato dalla nei riguardi della Controparte_1 Parte_1 derivante dal parziale saldo delle fatture oggetto dell'ingiunzione opposta, è stata quantificata e risulta dalla documentazione contabile prodotta dalla parte attrice opponente
e, sulla stessa, non sono state sollevate contestazioni di sorta dalla società convenuta opposta».
È evidente che, in mancanza di una puntuale contestazione entro i termini di legge della documentazione prodotta dalla , ed anzi in presenza di Pt_1 un espresso riconoscimento della esattezza dei dati indicati dall'appellante, il
4 Corte d'Appello
credito totale, ossia per le fatture emesse dal 2012 al 2015, vantato dalla
[...]
ammonta ad € 17.313,56. CP_1
3. Ciò chiarito, occorre rilevare che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto per il mancato pagamento delle fatture n. 420, 421, 469, 470, 529 e
574, emesse tra il 30 settembre 2014 e il 31 dicembre 2014, per un importo complessivo di € 78.482,12.
La ha eseguito plurimi bonifici ed emesso diversi assegni dal 30 Pt_1 settembre 2014 al 31 dicembre 2014, per un totale di € 70.091,75 (è escluso l'assegno n. 878328543 poiché reca la data del 26/9/2014, con valuta al 26 settembre 2014, come risulta dall'estratto-conto), ma non li imputa al pagamento di specifiche fatture.
In mancanza di puntuale imputazione dei bonifici e degli assegni alle fatture fatte valere per il decreto ingiuntivo, in mancanza di elementi di segno diverso,
è ragionevole riferire i predetti pagamenti alle fatture emesse nel medesimo periodo.
Quindi il primo pagamento riferibile alle fatture per cui è causa è quello di €
3.500 del 3 ottobre 2014, risultante sia dal prospetto sia dall'estratto-conto.
Il secondo pagamento riferibile alle fatture oggetto di causa è il bonifico di €
6.500 del 17 ottobre 2014, risultante sia dal prospetto sia dall'estratto-conto.
Il terzo pagamento consiste nell'assegno di € 1.645 del 20 ottobre 2014. E così via per tutto il periodo in questione (ossia fino al 31 dicembre 2014).
L'ultimo pagamento riferibile alle fatture in oggetto è quello di € 806 del 29 dicembre 2014.
La non deduce che tali importi pagati dal 30 settembre 2014 al 31 CP_1
dicembre 2014 sono da imputare ad estinzione di ulteriori crediti.
Pertanto è possibile ritenere che, a fronte delle fatture emesse dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 per l'importo di € 78.482,12, la Pt_1 ha eseguito nello stesso periodo pagamenti per € 70.091,75.
Residua, dunque, in capo alla un debito nei confronti della , Pt_1 CP_2 per il periodo dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014, di € 8.390,37.
2.- Eccezione di compensazione
5 Corte d'Appello
La critica il rigetto dell'eccezione di compensazione. Deduce in Pt_1
proposito che, in ragione della maggiore liquidità da parte della Pt_1
questa ha sostenuto diverse spese per la;
spese che, in ragione di CP_1
accordi verbali tra i soci, avrebbero dovute essere poste in compensazione con le somme derivanti dall'esecuzione dei lavori da parte della . CP_1
Sostiene, pertanto, di aver provato il proprio credito depositando le spese per il noleggio attrezzature, spese per albergo, per i DPI e per le retribuzioni dei dipendenti.
2. Il motivo è infondato.
Si condivide l'assunto del giudice di prime cure circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Per quanto riguarda le spese sostenute per il pagamento degli stipendi dei dipendenti della , la ha prodotto dichiarazioni, CP_1 Parte_1
sottoscritte dai dipendenti, attestanti il pagamento fuori busta in contanti da parte della in favore di dipendenti della . Si tratta di Pt_1 CP_1
dichiarazioni non rese con le garanzie previste per la prova testimoniale.
Pertanto a tali dichiarazioni non può essere riconosciuta efficacia probatoria.
In ogni caso le dichiarazioni non sono utili ai fini della presente controversia, in quanto non specificano gli importi ricevuti dai dipendenti e corrisposti dalla riferibili al periodo per cui è controversia (oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo).
Per quanto riguarda le spese per l'acquisto dei DPI, il noleggio di attrezzature ed il soggiorno dei dipendenti, sono state prodotte esclusivamente le fatture commerciali, cui non può essere attribuito valore probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'eccezione di compensazione pertanto è infondata e quindi il motivo d'appello deve essere rigettato.
Conseguentemente l'appello va accolto parzialmente e per l'effetto la va condannata alla corresponsione in favore della € Parte_1 CP_1
8.390,37, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
3.- Spese processuali
6 Corte d'Appello
In ragione del considerevole divario tra la somma chiesta in domanda e quella effettivamente accertata come dovuta alla parte attrice, si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna per le causali di cui in motivazione, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 8.390,37, oltre agli Controparte_1
interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria, 11.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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