Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2008
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'invito al pagamento

    Il giudice ritiene fondata la deduzione del ricorrente, in quanto l'atto di invito al pagamento, pur non espressamente elencato tra quelli impugnabili, ha natura impositiva e la sua impugnazione, anche se tardiva, non preclude la possibilità di impugnare l'atto successivo. Inoltre, il procedimento di opposizione all'ammissione al gratuito patrocinio ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione, come sostenuto dall'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2008
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2008
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo