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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2008/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5024/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Roma - Viale Giulio Cesare N. 54 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Presso Avvocatura Generale Dello S - 80224030587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- APPL. SANZIONI n. 0197142024 C.U.
- APPL. SANZIONI n. 0197142024 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia – Tribunale di Roma e al Ministero della Giustizia in persona del legale rapp.te pro tempore rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 22/01/2025
e depositato in pari data il Sig. Ricorrente_1 impugna l'atto di applicazione della sanzione di € 153, notificato il 26/11/2024 – n. Recupero Crediti 019714/2024 – dovuta per l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, “in relazione al processo iscritto in data 09/07/2020 al Ruolo Generale del TRIBUNALE DI ROMA al n. Numero_1, nella causa Ricorrente_1/MINISTERO GIUSTIZIA”.
Deduce l'illegittimità dell'atto impugnato stante l'omessa notifica dell'invito al pagamento nel domicilio eletto ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.”
Fa presente di aver ricevuto, nella data indicata nell'atto del 24/01/2023, non l'invito al pagamento del contributo unificato bensì tre copie di un modello F23 precompilate per l'importo di € 76,50, più due fogli a stampa contenenti le avvertenze per la compilazione del modello e le descrizioni di vari codici;
peraltro gli estremi indicati nell'atto non corrispondono al numero di r.g. del procedimento giudiziario di cui ci si occupa.
Come secondo motivo contesta che l'importo da corrispondere a titolo di contributo unificato sia quello di
€ 76,50, indicato sul modello F23. Poiché l'impugnazione di quanto ricevuto il 24/01/2023 rappresenta solo una facoltà e non un onere, il mancato esercizio di detta facoltà non preclude la possibilità dell'impugnazione nel merito dell'atto successivo.
Nel merito rileva quindi che nel ricorso era stato dichiarato nelle conclusioni che il valore del procedimento era inferiore ad € 1.100, scontando quindi il contributo unificato di € 21,50 ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato;
fa presente che in data 8/6/2020 il ricorrente presentava ricorso in opposizione ex art 702-bis C.P.C pagando a titolo di contributo unificato, un importo inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge;
in data 24/01/2023 veniva notificato l'avviso di pagamento con invito a corrispondere entro un mese dalla notifica del presente atto, la somma di € 76,50 per insufficiente pagamento del contributo unificato, con avvertenza che in caso di mancato pagamento nei termini previsti, sarebbe stata promossa nei suoi confronti azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo e, con separato atto,
l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art 16-bis del D.P.R. 115/2024. In data 26/11/2024 veniva notificato l'atto impugnato con applicazione della sanzione.
Sul primo motivo di ricorso eccepisce la regolare notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato tramite pec in data 24/01/2023, come disposto dagli artt. 16 e 248 del D.P.R. 115/2002.
Non avendo proposto impugnazione all'avviso di pagamento entro il termine perentorio di 60 giorni la pretesa risulta tardiva rispetto ai termini previsti dalla legge.
Il ricorrente ha presentato memorie contestando la produzione dell'ufficio in quanto i file allegati non risultano firmati digitalmente;
pertanto nel caso di specie deve dirsi ugualmente provata la ricezione degli allegati
F23, come riconosciuto dal ricorrente, ma non l'invito al pagamento, con conseguente illegittimità del successivo atto di applicazione della sanzione. Insiste inoltre nel sostenere che, anche in caso di corretta notifica dell'invito al pagamento, la mancata impugnazione dello stesso non implica la definitività ed irretrattabilità della pretesa impositiva, costituendo solo una facoltà dell'interessato impugnare “l'invito a pagamento”, invero non rinvenibile negli atti indicati all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Nel merito eccepisce la correttezza dell'importo pagato in quanto il procedimento di opposizione di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 promosso dall'istante nei confronti del decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è di natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice in via preliminare ritiene esaminare la sollevata questione inerente l'impugnabilità dell'invito al pagamento, non concordando con quanto sostenuto dall'ufficio che la mancata impugnazione dell'invito al pagamento, comporti una decadenza dalla facoltà di proporre ricorso, in conseguenza dell'avvenuto consolidamento della pretesa erariale.
A tal proposito osserva che, secondo prevalente giurisprudenza, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili non esclude la possibilità di impugnarne altri, anche se non espressamente menzionati dalla norma, purché con gli stessi l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una determinata pretesa.
Pertanto, anche se è vero che l'art. 19 del D.lgs contiene una elencazione tassativa degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, l'elenco è suscettibile di interpretazione estensiva.
In materia la Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto, come l'invito al pagamento in questione, non espressamente indicato dall'art. 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, il quale tuttavia,abbia natura di atto impositivo, costituisce una facoltà e non un onere del contribuente. Perciò il suo mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnazione dello stesso, con atto successivo. (Cass. sez. VI, ordinanze nn. 14675 del 18 luglio 2016, 14045 del 4 maggio 2017, 26129 del 2 novembre 2017)
Nel merito quanto rappresentato dal ricorrente è parimenti fondato.
L'ufficio contesta genericamente l'insufficiente versamento del contributo unificato in relazione a un giudizio di opposizione ex articolo 170 D.P.R. n. 115/2002 proposto a seguito di mancata ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, determinando il contributo di € 98,00, applicando quindi le disposizione di cui all'articolo 13 D.P.R 115/2002, ritenendo quindi che tali procedimenti siano assimilabili ad un procedimento di volontaria giurisdizione.
Questo giudice ritiene condividere quando dedotto da parte ricorrente e che il procedimento in oggetto abbia natura contenziosa.
Ed infatti l'articolo 15 del d.lgs n. 150 del 2011 riguardante l'opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia, ha stabilito che le controversie di cui all'articolo 170 del D.P.R. n. 115/2002, sono disciplinate non più secondo lo schema della volontaria giurisdizione, ma secondo il rito sommario di cognizione e quindi agli articolo 702 bis e seguenti contenuti nel libro IV, titolo I, del c.p.c; si ritiene quindi che la tesi dell'ufficio sia priva di fondamento, come peraltro ritenuto dalla maggioritaria giurisprudenza, stante la chiara qualificazione come contenzioso del procedimento che esclude si versi in un procedimento di volontaria giurisdizione.
In tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 21700 del 26/10/2015, richiamata da parte ricorrente nelle memorie, che ha affermato “In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto col quale il magistrato procedente revochi, ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 170 dello stesso d.P.R., che dà luogo ad un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia”.
E' evidente che “se il provvedimento di opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio integra un giudizio civile contenzioso, analogamente il procedimento di opposizione al diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio, che è del pari quello prescritto dall'art. 170 cit., avrà natura contenziosa, incidendo il provvedimento negativo, come quello di revoca, direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti, tanto infatti da doversi impugnare in un determinato e ristretto termine”. (Sentenza n. 8747/2025 Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma sezione 9).
Nel caso di specie, avendo il ricorrente dichiarato che il valore della lite era inferiore a € 1100,00 il contributo unificato è pari a € 43,00 ex comma 1 lett. a) dell'art. 13 d.p.r. 115/02, ridotto della metà ex ai sensi successivo comma 3 primo periodo, e quindi ad € 21,50, come versato.
Il ricorso pertanto deve essere accolto. Dalla soccombenza discende la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio costituito al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 complessive oltre accessori se dovuti, in favore dell'avv. Difensore_1 antistatatario.”
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5024/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Roma - Viale Giulio Cesare N. 54 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Presso Avvocatura Generale Dello S - 80224030587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- APPL. SANZIONI n. 0197142024 C.U.
- APPL. SANZIONI n. 0197142024 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia – Tribunale di Roma e al Ministero della Giustizia in persona del legale rapp.te pro tempore rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 22/01/2025
e depositato in pari data il Sig. Ricorrente_1 impugna l'atto di applicazione della sanzione di € 153, notificato il 26/11/2024 – n. Recupero Crediti 019714/2024 – dovuta per l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, “in relazione al processo iscritto in data 09/07/2020 al Ruolo Generale del TRIBUNALE DI ROMA al n. Numero_1, nella causa Ricorrente_1/MINISTERO GIUSTIZIA”.
Deduce l'illegittimità dell'atto impugnato stante l'omessa notifica dell'invito al pagamento nel domicilio eletto ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.”
Fa presente di aver ricevuto, nella data indicata nell'atto del 24/01/2023, non l'invito al pagamento del contributo unificato bensì tre copie di un modello F23 precompilate per l'importo di € 76,50, più due fogli a stampa contenenti le avvertenze per la compilazione del modello e le descrizioni di vari codici;
peraltro gli estremi indicati nell'atto non corrispondono al numero di r.g. del procedimento giudiziario di cui ci si occupa.
Come secondo motivo contesta che l'importo da corrispondere a titolo di contributo unificato sia quello di
€ 76,50, indicato sul modello F23. Poiché l'impugnazione di quanto ricevuto il 24/01/2023 rappresenta solo una facoltà e non un onere, il mancato esercizio di detta facoltà non preclude la possibilità dell'impugnazione nel merito dell'atto successivo.
Nel merito rileva quindi che nel ricorso era stato dichiarato nelle conclusioni che il valore del procedimento era inferiore ad € 1.100, scontando quindi il contributo unificato di € 21,50 ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato;
fa presente che in data 8/6/2020 il ricorrente presentava ricorso in opposizione ex art 702-bis C.P.C pagando a titolo di contributo unificato, un importo inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge;
in data 24/01/2023 veniva notificato l'avviso di pagamento con invito a corrispondere entro un mese dalla notifica del presente atto, la somma di € 76,50 per insufficiente pagamento del contributo unificato, con avvertenza che in caso di mancato pagamento nei termini previsti, sarebbe stata promossa nei suoi confronti azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo e, con separato atto,
l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art 16-bis del D.P.R. 115/2024. In data 26/11/2024 veniva notificato l'atto impugnato con applicazione della sanzione.
Sul primo motivo di ricorso eccepisce la regolare notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato tramite pec in data 24/01/2023, come disposto dagli artt. 16 e 248 del D.P.R. 115/2002.
Non avendo proposto impugnazione all'avviso di pagamento entro il termine perentorio di 60 giorni la pretesa risulta tardiva rispetto ai termini previsti dalla legge.
Il ricorrente ha presentato memorie contestando la produzione dell'ufficio in quanto i file allegati non risultano firmati digitalmente;
pertanto nel caso di specie deve dirsi ugualmente provata la ricezione degli allegati
F23, come riconosciuto dal ricorrente, ma non l'invito al pagamento, con conseguente illegittimità del successivo atto di applicazione della sanzione. Insiste inoltre nel sostenere che, anche in caso di corretta notifica dell'invito al pagamento, la mancata impugnazione dello stesso non implica la definitività ed irretrattabilità della pretesa impositiva, costituendo solo una facoltà dell'interessato impugnare “l'invito a pagamento”, invero non rinvenibile negli atti indicati all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Nel merito eccepisce la correttezza dell'importo pagato in quanto il procedimento di opposizione di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 promosso dall'istante nei confronti del decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è di natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice in via preliminare ritiene esaminare la sollevata questione inerente l'impugnabilità dell'invito al pagamento, non concordando con quanto sostenuto dall'ufficio che la mancata impugnazione dell'invito al pagamento, comporti una decadenza dalla facoltà di proporre ricorso, in conseguenza dell'avvenuto consolidamento della pretesa erariale.
A tal proposito osserva che, secondo prevalente giurisprudenza, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili non esclude la possibilità di impugnarne altri, anche se non espressamente menzionati dalla norma, purché con gli stessi l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una determinata pretesa.
Pertanto, anche se è vero che l'art. 19 del D.lgs contiene una elencazione tassativa degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, l'elenco è suscettibile di interpretazione estensiva.
In materia la Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto, come l'invito al pagamento in questione, non espressamente indicato dall'art. 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, il quale tuttavia,abbia natura di atto impositivo, costituisce una facoltà e non un onere del contribuente. Perciò il suo mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnazione dello stesso, con atto successivo. (Cass. sez. VI, ordinanze nn. 14675 del 18 luglio 2016, 14045 del 4 maggio 2017, 26129 del 2 novembre 2017)
Nel merito quanto rappresentato dal ricorrente è parimenti fondato.
L'ufficio contesta genericamente l'insufficiente versamento del contributo unificato in relazione a un giudizio di opposizione ex articolo 170 D.P.R. n. 115/2002 proposto a seguito di mancata ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, determinando il contributo di € 98,00, applicando quindi le disposizione di cui all'articolo 13 D.P.R 115/2002, ritenendo quindi che tali procedimenti siano assimilabili ad un procedimento di volontaria giurisdizione.
Questo giudice ritiene condividere quando dedotto da parte ricorrente e che il procedimento in oggetto abbia natura contenziosa.
Ed infatti l'articolo 15 del d.lgs n. 150 del 2011 riguardante l'opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia, ha stabilito che le controversie di cui all'articolo 170 del D.P.R. n. 115/2002, sono disciplinate non più secondo lo schema della volontaria giurisdizione, ma secondo il rito sommario di cognizione e quindi agli articolo 702 bis e seguenti contenuti nel libro IV, titolo I, del c.p.c; si ritiene quindi che la tesi dell'ufficio sia priva di fondamento, come peraltro ritenuto dalla maggioritaria giurisprudenza, stante la chiara qualificazione come contenzioso del procedimento che esclude si versi in un procedimento di volontaria giurisdizione.
In tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 21700 del 26/10/2015, richiamata da parte ricorrente nelle memorie, che ha affermato “In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto col quale il magistrato procedente revochi, ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 170 dello stesso d.P.R., che dà luogo ad un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia”.
E' evidente che “se il provvedimento di opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio integra un giudizio civile contenzioso, analogamente il procedimento di opposizione al diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio, che è del pari quello prescritto dall'art. 170 cit., avrà natura contenziosa, incidendo il provvedimento negativo, come quello di revoca, direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti, tanto infatti da doversi impugnare in un determinato e ristretto termine”. (Sentenza n. 8747/2025 Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma sezione 9).
Nel caso di specie, avendo il ricorrente dichiarato che il valore della lite era inferiore a € 1100,00 il contributo unificato è pari a € 43,00 ex comma 1 lett. a) dell'art. 13 d.p.r. 115/02, ridotto della metà ex ai sensi successivo comma 3 primo periodo, e quindi ad € 21,50, come versato.
Il ricorso pertanto deve essere accolto. Dalla soccombenza discende la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio costituito al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 complessive oltre accessori se dovuti, in favore dell'avv. Difensore_1 antistatatario.”