Art. 4. Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori 1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 », e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005.
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 », e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005.
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.