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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
RI
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_2
Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi nominativi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.9.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto tre distinte note con le quali aveva comunicato il disconoscimento CP_2 delle giornate di lavoro denunciate negli anni 2016, 2017 e 2018 dall'azienda agricola
BA IM.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo effettivamente lavorato per 102 giornate nell'anno 2016 e 2017 e per 103 giornate nell'anno 2018 secondo le modalità descritte in ricorso, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le suindicate giornate e che, conseguentemente, fosse accertata la legittimità delle somme già percepite in forza dell'originaria iscrizione negli elenchi di categoria per gli anni in contestazione.
Si costitutiva che contestava gli avversi assunti richiamando gli accertamenti CP_2 effettuati nei confronti dell'azienda agricola, sì come trasfusi nel verbale ispettivo n.
2020009632/DDL. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
1 Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012).
Applicando tali principi alla fattispecie che occupa, reputa il giudicante che - all'esito dell'istruttoria orale– siano emersi elementi idonei a comprovare gli assunti attorei.
Dal verbale ispettivo prodotto da risulta che “la ditta BA IM è stata CP_2 costituita con il solo fine di far percepire indebitamente le prestazioni previdenziali erogate dall' ed alla costituzione di una posizione previdenziale utile per CP_3 prestazioni pensionistiche future. Difatti l'azienda agricola BA IM:
1)- non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
2)-la partita IVA n. è stata aperta il 27/08/2013 e cessata con decorrenza P.IVA_1
31/12/2013;
3)-le fatture di vendita presentate a corredo della Denuncia Aziendale – a dimostrazione dello svolgimento dell'attività agricola – sono state emesse già a partire dal 02/07/2013 cioè con una data anteriore a quella dell'apertura della Partita Iva;
4)- la prima Denuncia Aziendale – propedeutica per l'avviamento al lavoro di personale dipendente con le modalità del settore agricolo – è stata inviata il 28/04/2014 con inizio attività 27/08/2013;
5) – il contratto di acquisto di frutto pendente da allegato alla terza CP_4
Denuncia Aziendale trasmessa in data 24/07/2015 ha decorrenza 01/08/2013;
6) – l'unico ovvero la Comunicazione Obbligatoria trasmessa al Ministero del CP_5
Lavoro è relativo a tale per il periodo 20/11- 31/12/2013 a fronte di n. 17 Persona_1
2 soggetti “OTD” trasmessi a partire dal 2° trimestre 2013, 13 dei quali a partire dal
01/07/2013;
7)- nel 2014, a fronte di n. 58 soggetti (per i quali sono state trasmesse le Denunce
Trimestrali Modelli DMAG) sono per n. 22 risultano trasmessi gli;
CP_5
8)- non ha avuto nella disponibilità fondi agricoli da coltivare:
a. ha disconosciuto il contratto di affitto;
Persona_2
b. ed il padre non hanno saputo dare risposta al contratto di Parte_2 Per_3 affitto che riporta il numero 3157/2013 di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate la quale – a specifica richiesta da parte dei sottoscritti – ha comunicato che quel numero di atto è relativo ad altri soggetti ed altro oggetto e che non risultano atti registrati nel 2013 né a nome BA IM né a nome di;
Parte_2
c. non ha nella disponibilità i fondi agricoli dichiarati nella Persona_4
Denuncia Aziendale e non conosce BA IM né questi conosce tale Persona_4
;
[...]
9) – i fondi agricoli di proprietà di sino stati nella sola disponibilità di Persona_5
(oggetto di separato accertamento condotto da altri ispettori Persona_6 CP_2 la cui identità è sconosciuta al BA IM il quale ha dichiarato di non conoscerlo;
10)- la documentazione fiscale consegnata dal consulente delegato Tes_1
è relativa al 2016 e 2017: trattasi di fatture di vendita da gennaio a maggio
[...]
2016 e da gennaio a marzo 2017; le fatture del 2016 sono relative a “vendita di carciofi” ai “clienti” e Coop. Agr. Zeus entrambi non conosciuti da BA Parte_3
IM;
11) – non c'è documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni – resa obbligatoria dal 1° luglio 2018 né esiste documentazione che possa comprovare il costo della manodopera che avrebbe dovuto sostenere (…)”.
Ciò posto, reputa il Tribunale che dall'esame del verbale ispettivo non emergano specifici elementi relativi agli anni per cui è causa tali da indurre a disattendere il contributo orale fornito dai testi escussi;
né si rinvengono elementi- dal suindicato verbale o dalle allegazioni formulate nella comparsa di costituzione – specificamente riferibili alla posizione lavorativa dell'istante dai quali desumere, in tesi, la fittizietà del rapporto.
L'accertamento, come si evince dal verbale in atti, concerne irregolarità di natura fiscale imputabili all'azienda agricola BA IM riferibili ad anni non rilevanti ai fini che occupano, laddove la ritenuta indisponibilità di parte dei terreni agricoli denunciati
3 discende anche da valutazioni trasfuse in un verbale ispettivo concernente un'altra azienda agricola.
Peraltro dalla dichiarazione resa da BA IM in fase ispettiva emerge come chi si occupasse di tutti gli incombenti relativi alla gestione dell'azienda – amministrativi ed inerenti all'assunzione dei dipendenti - fosse , “che era un amico di Persona_7 famiglia e mi ha insegnato l'attività agricola in quanto io non avevo esperienza”.
I testi addotti dal ricorrente hanno confermato tutte le circostanze allegate in ricorso, idonee a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa per gli anni in contestazione.
Ed invero, il teste ha dichiarato quanto segue: “Conosco (..) , Tes_2 Parte_1 poiché abbiamo lavorato insieme per BA IM, io ho lavorato negli anni 2016
2017 e il 2018. Pur non avendo insieme negli stessi giorni ho visto i suddetti ricorrenti nei terreni gestiti da BA(..) i terreni si trovavano a Brindisi sulla strada di Tuturano in contrada Cafariello. Nel 2016, 2017 2018 i terreni erano coltivati a carciofi, nel 2017 nel 2018 anche a pomodori;
Sia io che ricorrenti ci occupavamo della coltivazione della raccolta dei carciofi e dei pomodori;
ognuno dei suddetti ricorrenti si recava sui terreni con il propri mezzo;
lavoravamo per circa 5 ore per 50 € al giorno;
Era BA IM che ci diceva cosa fare (..) Venivamo pagati in contanti dal signor BA settimanalmente sui terreni”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese da , il quale ha riferito Testimone_3 quanto segue: “Conosco la ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze di BA IM, negli anni 2016, 2017 e 2018. Lei si occupava di legare i carciofi;
io ho lavorato da gennaio sino a dicembre nel 2016; da febbraio sino a novembre nel 2017; nel 2018, da gennaio sino al 10/11 agosto poiché non mi aveva pagato le giornate lavorate, circa una ventina;
lavoravamo su terreni siti in Brindisi, località Cafariello ed in zona Nuova Idea, dove c'è il palasport;
l'inverno lavoravano dalle 7.00 alle 13.00;
d'estate, dalle 5.10 alle 11.45; Era BA che ci diceva cosa fare e ci pagava in contanti
50 euro a giornata, settimanalmente, il sabato;
ho visto la ricorrente sino alla fine della campagna dei carciofi, fino alla scapuzzatura”.
Gli assunti attorei sono stati altresì confermati dal teste . Testimone_4
Pertanto, in considerazione del contribuito orale fornito dai suindicati testi ed in assenza di specifiche risultanze che possano indurre a differenti conclusioni, deve ritenersi fondata la domanda tesa ad ottenere la reiscrizione negli elenchi per le giornate ab origine riconosciute.
4 A ciò consegue la declaratoria di legittimità delle somme già corrisposte da in forza CP_2 dell'originaria iscrizione negli elenchi.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_2
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi per 102 giornate nell'anno 2016, 102 giornate nell'anno 2017, 103 giornate nell'anno 2018 e per l'effetto dichiara la legittimità delle somme percepite, per le suindicate annualità, in forza delle giornate ab origine inserite negli elenchi dei lavoratori agricoli;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_2 rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 6.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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