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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2661/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
IL GOP Dott.ssa Monica Santa Kumbasar,
- lette le note scritte autorizzate in vista della trattazione scritta del procedimento del giorno 31/01/2025;
- rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni come in atti;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GOP Dott.ssa Monica Kumbasar
1
.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]; entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Bologna e Massimo Maria Mantegari del foro di Reggio Emilia, come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Emilia – via Manicardi n.
2. ATTORI contro
.F. e P. IVA , con sede in Boretto (RE), via Colombana n. CP_1 P.IVA_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Milena Motta del Foro di Reggio Emilia, come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggiolo (RE) – Piazzale Lidio Artioli n.9/B. CONVENUTA e contro
C.F. e P. IVA con sede in Casalecchio di Controparte_2 P.IVA_2
Reno (BO), via Giuseppe Parini n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Ricciardulli del Foro di Bologna, come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna – via Santo Stefano n.
3. PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: vendita di bene mobile.
Conclusioni
Per parte Attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
2 accertare e dichiarare il difetto di conformità del bene venduto manifestatosi nel termine annuale di presunzione legale di preesistenza del grave vizio, con il conseguente inadempimento contrattuale del convenuto e conseguentemente
in considerazione della condotta omissiva di parte convenuta, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la e le parti attrici e per l'effetto CP_1
condannare la società convenuta alla restituzione del prezzo pagato, nella misura di € 8.000,00=, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dagli attori, nella duplice accezione di danno emergente e lucro cessante per il mancato utilizzo
nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia sulla base degli elementi già più sopra quantificati;
Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio”.
Per parte convenuta: “Nel merito rigettare le domande tutte formulate degli attori e , in Parte_1 Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa ed in ogni caso respingere le domande nei confronti della società convenuta CP_1
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dagli attori, ritenere e dichiarare la società terza chiamata in causa enuta a Controparte_2 garantire, tenere indenne e manlevare la società convenuta a ogni CP_1 pretesa attorea e, pertanto, condannare la stessa a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute agli attori o, comunque, a rifondere alla società convenuta e somme che la stessa sarà eventualmente tenuta a Controparte_3 corrispondere agli attori per capitale, interessi e spese legali.
Con vittoria di spese e compensi.”.
Per parte terza chiamata: “Nel merito in via principale
- rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto destituite di fondamento e non provate, in particolare accertare la mancata responsabilità di Controparte_2
nella causazione dei danni a carico degli attori medesimi essendo la stessa
[...] intervenuta tempestivamente in qualità di mera mandataria del venditore nella gestione del guasto occorso sulla vettura BMW Serie 3 targata DT647TZ e, per l'effetto, dichiarare
3 la stessa non tenuta ad alcun risarcimento, neppure a titolo di manleva, in favore degli attori e/o della società venditrice CP_1
In via subordinata - nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le summenzionate conclusioni, contenere l'indennizzo eventualmente dovuto da
[...]
all'importo che dovesse derivare e risultare provato all'esito Controparte_2 dell'istruttoria;
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio esponendo: CP_1
- di aver acquistato in data 22/01/2022 un'autovettura usata al prezzo di € 8.000,00, presso la concessionaria CP_1
- che la prima settimana di giugno dello stesso anno l'autovettura, presentando delle anomalie riguardanti il motore, veniva portata presso un'officina per effettuare gli interventi meccanici necessari, circostanza che gli acquirenti tempestivamente comunicavano sia al venditore che a mandataria per la gestione Controparte_2 dei sinistri come previsto nel contratto di garanzia convenzionale che il venditore concessionario aveva ricompreso nel prezzo di vendita dell'autovettura; CP_1
- che l'autovettura era stata quindi sottoposta a ispezione alla presenza di un tecnico di
[...]
all'esito della quale era stato verificato che il guasto era dovuto alla Controparte_2 rottura della biella dell'albero motore;
- che con comunicazione del 02/08/2022 in qualità di Controparte_2 mandataria per la gestione della garanzia convenzionale accessoria, rilasciata dal venditore chiedeva la partecipazione del consumatore nella spesa proporzionalmente CP_1 all'aumento del valore che il bene avrebbe conseguito a seguito della riparazione con pezzi nuovi o ricondizionati.
Invocando quindi la disciplina del Codice del Consumo, chiedevano, pertanto, all'adito
Tribunale, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita e la responsabilità della società convenuta per non aver proceduto a ripristinare il bene in ottemperanza agli obblighi di garanzia assunti, con condanna della parte convenuta alla restituzione del prezzo dell'autovettura di € 8.000,00, oltre ad € CP_1
7.363,45 in via equitativa a titolo di risarcimento del danno patito per il disagio.
4 Con comparsa depositata in data 03/10/2023 si costituiva chiedendo nel CP_1 merito di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata dagli attori con conseguente rigetto della domanda rilevando che il malfunzionamento del veicolo era da ricondurre al normale deterioramento dell'autovettura stessa, trattandosi di auto usata, e, pertanto, il conseguente rischio di vetustà del veicolo fosse da ripartire in percentuale alle parti secondo quanto riportato nel certificato di conformità al contratto.
In via pregiudiziale e di rito chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...] al fine di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda degli attori sia in quanto era Controparte_2 contrattualmente gestore della garanzia assicurativa sia in quanto la stessa avrebbe gestito la richiesta di intervento sull'autovettura oggetto di contestazione e formalizzato la partecipazione al guasto degli odierni attori.
Il Giudice con decreto del 24/10/2023 autorizzava la chiamata in causa del terzo;
Si costituiva chiedendo di accertare e dichiarare l'inoperatività Controparte_2 della disciplina consumeristica e, per l'effetto, dichiarare la stessa non tenuta ad alcun risarcimento, neppure a titolo di manleva, in favore degli attori e/o della società venditrice in quanto il danno patito dal veicolo oggetto di causa non sarebbe CP_1 riconducibile a un difetto di conformità del bene, bensì alla normale usura del mezzo dovuta al suo utilizzo nonché alla mancata manutenzione da parte degli acquirenti.
All'udienza del 5/6/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies.
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Si premette che nella fattispecie trova applicazione la disciplina del Codice del consumo
(artt. 128 e ss), dovendosi gli attori qualificarsi come consumatori.
Va peraltro considerato che l'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”.
Inoltre l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica nel senso che trova applicazione innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e
5 segg.) mentre trova applicazione la disciplina in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (ex multis Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n. 14775).
Si richiamano in proposito i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3695/2022 in tema di rimedi a fronte dei vizi riscontarti su un'autovettura in virtù dei quali “Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e segg., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.
Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg., del codice del consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
6 Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017,
Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013)…(omissis)…. A carico del consumatore grava
l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto di conformità, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa .Tale disciplina è prevista dalla direttiva Europea n. 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice del consumo costituisce la legge di trasposizione in Italia….(omissis)….. Quanto all'onere della prova gravante sul consumatore per la denuncia del difetto di conformità, la pronuncia precisa come tale onere debba essere limitato al mero obbligo di denuncia, senza necessità di produrre una prova dell'esistenza del difetto o di indicare la causa precisa del medesimo. Si ricorda, infatti, in proposito che la Direttiva 1999/44 consente agli Stati membri di prevedere che il consumatore, per fruire dei suoi diritti, debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato. Secondo i lavori preparatori della Direttiva, tale possibilità mira a soddisfare l'esigenza di rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l'acquirente ad adoperare una "certa diligenza, tenendo conto degli interessi del venditore", "senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare di effettuare un'ispezione meticolosa del bene". La Direttiva medesima provvede poi ad alleggerire l'onere della prova gravante sul consumatore, introducendo la presunzione di esistenza del difetto al momento della consegna del bene, qualora esso si sia manifestato entro i sei mesi successivi. Per giovarsi di tale presunzione il consumatore deve, tuttavia, fornire una prova limitata circa la ricorrenza di determinati fatti. In primo luogo, l'acquirente deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto, in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest'ultimo o, ancora, è inidoneo all'uso che ci si attende abitualmente per detto genere di bene. Deve essere dimostrata la sola esistenza del difetto, senza necessità di provarne la causa né un'origine imputabile al venditore. In secondo luogo, il consumatore deve provare che il difetto di conformità si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. In tal modo viene dispensato dall'obbligo di provare che il difetto di conformità esisteva alla data della consegna del bene, posto che il manifestarsi di tale difetto, nel breve periodo di
7 sei mesi, consente di supporre, come precisa la Corte di Giustizia, che, per quanto si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, esso era già presente, "allo stato embrionale", nel bene al momento della consegna. Viene così a gravare sul venditore
l'obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformità non fosse presente al momento della consegna del bene e la dimostrazione che il medesimo difetto trovi origine o causa in un atto o in un'omissione successiva a tale consegna. Alla luce della disciplina interna e dell'Unione, questa Corte ha precisato che, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità (Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n. 10453;
Cass. Civ., n. 1082 del 2020; Cass. 18610/2017). Non è quindi richiesto, nell'ipotesi in cui la riparazione non sia possibile, che il bene sia inidoneo all'uso cui è destinato ma che il difetto persista anche in seguito alle riparazioni. Tale principio di diritto è stato richiamato anche da Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, n. 22146, secondo cui, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto.
Ai sensi del Codice del Consumo, infatti, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Nella disciplina consumeristica esiste, pertanto, una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed è imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva. Come emerge innanzitutto dal dato normativo, e come pacificamente si afferma in dottrina, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari. D'altra parte, che la scelta di un rimedio non comporti la preclusione per il consumatore ad avvalersi successivamente degli altri si ricava agevolmente dalla lettura della norma in esame, la quale stabilisce al comma 7 che "il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
8 prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore", denotando in tal modo la progressività dei rimedi predisposti dal legislatore a tutela dell'acquirente. La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II,
03/04/2003, n. 5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328)”
Analizzando la fattispecie concreta e tenuto conto della documentazione in atti, risultano incontestate e, quindi, pacifiche, le seguenti circostanze:
- parte attrice ha acquistato dalla convenuta, in data 22/1/2022, l'autovettura usata modello
BMW Serie 3 targata DT647TZ (doc. 01), al prezzo di € 8.000,00 (doc. 2 fasc. parte attrice);
- l'autovettura de qua consegnata il 22.01.22, dopo quattro mesi ha manifestato un guasto all'albero motore: la circostanza è pacifica ed è comprovata sia dalla dichiarazione dell'officina Centro Diesel Gualtieri datata 16.06.22 di cui al doc. 1 della terza chiamata, sia dalla corrispondenza intercorsa fra l'attore, la convenuta e la terza chiamata nei giorni successivi alla data del fatto (doc.ti 6,7,8,9 attore);
- considerato il tempo trascorso tra consegna del veicolo, avvenuta il 22 gennaio 2022 e l'avaria, manifestatasi la prima settimana di giugno 2022: opera la presunzione di cui all'art. 132, comma 3 D.Lgs. 206/05 (pacificamente applicabile alla fattispecie) secondo cui
“Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data” e non è imprescindibile quindi la prova, da parte del consumatore, che il difetto sussistesse già all'epoca della consegna (alla data della quale, si sottolinea, la vettura aveva già oltre 175.000 Km di percorrenza);
- la convenuta non ha fornito la prova contraria di cui all'art. 132 codice del consumo.
Ne consegue che la garanzia prevista dagli artt. 128 e ss. del D.Lgs. 206/05 del Codice del
Consumo è pacificamente applicabile nella fattispecie.
I fatti sopra elencati sono incontestati e risultano dirimenti ai fini della decisione.
9 Deve dunque essere esaminata l'ulteriore tesi difensiva della società convenuta, in forza della quale gli acquirenti non avrebbero diritto alla risoluzione del contratto, per avere parte attrice ingiustificatamente rifiutato la riparazione della autovettura a fronte della richiesta economica di partecipazione alla spesa per la sostituzione del motore.
In proposito, va osservato che il venditore pur riconoscendo di essere tenuto all'intervento in garanzia, ha posto una quota del costo di tale intervento a carico degli acquirenti, quantificandola nella percentuale del 77% del deprezzamento tra Valore nuovo/Valore usato del pezzo sostituito, come previsto dal certificato di conformità del contratto di garanzia convenzionale inter partes (doc. 2 convenuta).
Più precisamente, secondo la prospettazione della convenuta gli acquirenti sarebbero tenuti al pagamento di una quota del motore sostitutivo in ragione del fatto che, in caso di riparazione gratuita, otterrebbero la disponibilità di una autovettura con un motore nuovo, come tale, di valore decisamente superiore al prezzo versato.
Il Tribunale svolge le seguenti considerazioni.
Va premesso che la garanzia convenzionale stipulata tra le parti che ha ad oggetto i guasti dell'autovettura, è aggiuntiva a quella prevista ex lege a carico del venditore.
Configurandosi come aggiuntiva e ulteriore rispetto agli obblighi di garanzia facenti carico ex lege al venditore, le condizioni ed i limiti previsti nella già menzionata garanzia convenzionale non possono ritenersi come limitative e pregiudizievoli dei diritti del consumatore ai sensi degli art. 133 e 136 del Codice del consumo, essendo espressamente appunto aggiuntive agli obblighi previsti dalla legge a carico del venditore.
La rottura del motore nel termine di 6 mesi dalla consegna, tempestivamente denunciato dagli attori, la mancanza di prova da parte del venditore che i vizi non fossero presenti al momento della consegna, hanno legittimato gli attori a richiedere ed ottenere gratuitamente la riparazione del veicolo.
La circostanza che il venditore, tenuto alla riparazione/sostituzione non sia riuscito a reperire un motore da sostituire della stessa tipologia di quello viziato, in quanto non più sul mercato, come espressamente confessato dalla terza con la Controparte_2 pec del 24/9/2022 (doc. 8 attoreo) non può ricadere sull'acquirente ed addossargli una quota del prezzo del motore nuovo, atteso che la riparazione o la sostituzione devono avvenire senza alcun costo a carico del consumatore (cfr. Cass. Civ. n.3695/2022; Corte di
Giustizia elemento essenziale della tutela garantita al consumatore - sentenza 16 giugno
2011, C-65/09 e C-87/09) ed entro congrui tempi.
E' pertanto diritto dell'acquirente, laddove le riparazioni dovessero risultare impossibili o troppo costose, e il veditore richiedesse una partecipazione alle spese per l'acquisto del
10 ricambio nuovo, come avvenuto nel caso di specie, chiedere la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto.
Per quanto argomentato, gli attori hanno legittimamente agito per la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 130 comma 7 del Codice del Consumo, a seguito del rifiuto della venditrice , alla quale si erano rivolti per la riparazione del bene, di riparare gratuitamente l'autovettura.
Per effetto della pronuncia di risoluzione, gli acquirenti hanno diritto di ottenere la restituzione del prezzo pagato.
La deve quindi essere condannata a restituire l'importo di € 8.000,00, sul CP_4 quale andranno computati gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui gli acquirenti hanno versato il prezzo e fino al saldo effettivo (Cass. n. 4604/2008), con la precisazione che dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio dovrà essere applicato l'art. 1284 comma 4 c.c.
Analogamente, dalla pronuncia di risoluzione consegue la restituzione dell'autovettura alla convenuta a spese di quest'ulrima, non essendo parte attrice nel possesso del bene.
3. Resta infine da esaminare la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori.
In assenza di disposizioni specifiche nel Codice del consumo, la tutela risarcitoria è disciplinata dal Codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 135 comma 2 del Codice del consumo.
A seguito dell'inadempimento della convenuta gli attori hanno dimostrato di avere subito un danno consistente negli esborsi per assicurazione non goduta, il passaggio di proprietà del veicolo ed il pagamento del bollo auto;
più nel dettaglio la somma di € 65, 00 pari ai costi dell'assicurazione non goduta, € 800,00 pari ai costi sostenuti per il passaggio di proprietà dell'autovettura ed € 373,64 pari ai costi sostenuti per il bollo auto (doc.ti 12 e 13 di parte attrice).
La società convenuta va condannata a corrispondere in favore dei Sig.ri CP_1
e (creditori solidali) la somma di € 1.237,64. Pt_1 Pt_2
A tali importi andranno computati gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Al contrario, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno correlato alla locazione mensile di un veicolo sostitutivo non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme. La sola allegazione del preventivo di spesa non fornisce adeguata dimostrazione di aver noleggiato l'auto, ossia di avere effettivamente sostenuto la relativa spesa.
11 4. La domanda di manleva della convenuta nei confronti di CP_1 Controparte_2 rende necessario ricostruire la posizione della prima nei confronti di quest'ultima.
[...]
Premesso che costituendosi in giudizio nulla ha dedotto sulla Controparte_2 domanda di manleva svolta nei propri confronti, la predetta ha riconosciuto di avere gestito la posizione per cui è causa autorizzando lo smontaggio del motore che avveniva ad opera dell'officina Centro Diesel Gualtieri Di Martino S. Rovesti P. & S. Snc sita nella provincia di
Reggio Emilia, contestualmente alla perizia affidata ad uno studio peritale di propria fiducia che aveva l'obiettivo di accertare la natura del danneggiamento ed il conseguente intervento volto al ripristino del motore (cfr. comparsa di costituzione della terza chiamata).
Inoltre da quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra la terza chiamata e l'attore
(doc.ti 6 e 8 parte attrice), dal contratto di vendita del veicolo per cui è causa (doc. 3, Pt_1 art. 8 di parte attrice, non contestato) e dagli atti difensivi della terza chiamata CP_2 quest'ultima è stato l'interlocutore contrattuale degli attori nella gestione dei
[...] guasti meccanici del veicolo quale appunto quello per cui è causa ai sensi di qaunto previsto nella proposta di acquisto del veicolo.
All'art. 8 della suddetta proposta (doc. 3 di parte attrice, non contestato) si legge infatti: “Art.
8 - Garanzia Guasti Meccanici - Efficacia Il veicolo oggetto di compravendita è garantito contro i guasti meccanici nei limiti, termini e condizioni di cui al Libretto di Garanzia guasti meccanici come consegnato all'Acquirente. La garanzia è prestata da Controparte_2
società con sede in Casalecchio di Reno (BO) via Giuseppe Parini, 3, Zona Industriale
[...]
Via del Lavoro, che l'Acquirente riconosce quale unica interfaccia del Venditore per il quale gestisce le prestazioni così come previste nel Libretto di Garanzia guasti meccanici.
L'Acquirente accetta e dichiara di conoscere integralmente quanto contenuto nel Libretto di
Garanzia, ed in particolare dichiara di aver preso specifica visione, anche ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c., delle disposizioni ivi contenute ed in particolare di quelle contenute nel
Libretto di Garanzia guasti meccanici”.
Ritiene pertanto questo giudice che la terza chiamata abbia assunto una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella della venditrice e pertanto sia tenuta a manlevarla Controparte_1 per i fatti di causa.
4. Le spese tra le parti in causa, liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M.
55/2024 e succ. mod. dello scaglione da € 5.201 ad € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e trattazione e i parametri minimi per la fase decisionale, stante il deposito di note conclusive, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e, cosicchè, nel rapporto tra attori e convenuta, le spese vanno poste a carico della convenuta;
nel rapporto tra convenuta e terza chiamata vanno poste a carico della terza chiamata.
12
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. In accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, accerta l'inadempimento della al contratto di vendita del veicolo BMW Serie 3 targata DT647TZ in data CP_1
22/01/202022 e conseguentemente dichiara la risoluzione del predetto contratto e dispone la restituzione del veicolo alla convenuta a spese della predetta non essendo il veicolo nella disponibilità di parte attrice e condanna la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice del prezzo pagato pari ad euro 8.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
2) condanna a pagare agli attori in solido tra loro la somma di € 1.237,64 a CP_1 titolo di rimborso delle spese sostenute;
3. rigetta le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dagli attori;
4. condanna la convenuta a rifondere in favore degli attori le spese di lite, liquidate in €
4.227,00 per compenso ed € 264,00 per spese, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.;
5. Accoglie la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto, condanna a rilevare indenne da ogni e Controparte_5 qualsiasi esborso dovuto a parte attrice in forza del presente giudizio, la a CP_1 condizione che la convenuta assolva effettivamente l'obbligo restitutorio pronunciato in favore di parte attrice come sopra indicato;
6. condanna a rifondere in favore della convenuta le spese di Controparte_5 lite, liquidate in € 4.227,00 per compenso, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.;
7. respinta ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda.
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dott. Alessio Giorgianni addetto UPP.
Così deciso a Reggio Emilia il 24/04/2025
IL GOP
Dott.ssa Monica Kumbasar
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