Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026REG.PROV.COLL.
N. 00206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Santi Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS- (CT), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Adele Maria Ollà, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato il relatore cons. PE La EC;
Udita nell’udienza pubblica del 5 marzo 2026 l’avv. A. M. Ollà per il Comune di -OMISSIS-; nessuno presente per la parte appellante;
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del ricorso di primo grado era l’ordinanza n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2014 con la quale il Comune di -OMISSIS- aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive ivi descritte in conseguenza della mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 90 del 28 aprile 2011, accertata con verbale del 26 agosto 2011. Con il medesimo provvedimento era, altresì, acquisita « tutta la particella n. 1117», di «estensione inferiore a dieci volte la superficie abusivamente occupata ».
2.- I ricorrenti deducevano, in via di estrema sintesi, che:
- sarebbe stato impossibile eseguire l’ordine di demolizione in presenza di un sequestro penale dell’immobile;
- sarebbe stata disposta l’acquisizione anche della porzione di fabbricato preesistente e oggetto di istanza di sanatoria non ancora definita.
3.- Il Comune di -OMISSIS- si opponeva all’accoglimento del ricorso.
4.- Con sentenza n. -OMISSIS-5 del 2024, il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, rigettava il ricorso sul rilievo che:
- il sequestro penale del manufatto abusivo oggetto dell’ordine di demolizione non avrebbe determinato la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune; il sequestro non sarebbe rientrato tra gli impedimenti assoluti alla esecuzione dell’ingiunzione di ripristino;
- il provvedimento di acquisizione si sarebbe riferito – correttamente – alle opere indicate nel presupposto ordine di demolizione n. 90 in data 28 aprile 2011, non impugnato, incluse, evidentemente, le opere per le quali era stata presentata istanza di sanatoria (istanza di sanatoria che mai avrebbe potuto essere assentita, posto che la realizzazione di opere ulteriori – non di mera rifinitura – rispetto a quelle per cui sia stata presentata istanza di sanatoria avrebbe impedito all’Amministrazione di adottare il provvedimento di sanatoria).
5.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) quanto al primo motivo del ricorso di primo grado, sostengono gli appellanti che l’immobile di loro proprietà sarebbe stato sottoposto a sequestro penale in data 11 agosto 2008 e che in data 28 aprile 2011, in costanza di detto sequestro, è stata adottata l’ordinanza di demolizione n. 90/2011; sarebbe successivamente intervenuto l’accertamento di inottemperanza datato 26 agosto 2011. L’ordine di demolizione, poiché emanato in presenza del sequestro – circostanza, in fatto, incontestata – sarebbe stato, dunque, colpito da nullità;
2) quanto al secondo motivo del ricorso di primo grado, il provvedimento di acquisizione non avrebbe individuato l’area da acquisirsi unitamente alla costruzione; con lo stesso sarebbe stata « immotivatamente » acquisita anche l’area di sedime e pertinenziale della porzione di fabbricato oggetto della domanda di sanatoria ancora non esitata.
6.- Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- il quale ha concluso per l’infondatezza dell’appello in ragione della circostanza che in presenza del sequestro penale i ricorrenti avrebbero continuato l’edificazione abusiva; sarebbe stato irrilevante il sequestro penale ai fini del rispetto del termine per l’esecuzione dell’ordine di ripristino il quale non sarebbe affetto da nullità; il provvedimento acquisitorio rispecchierebbe l’ordine di demolizione e l’estensione dell’area acquisita non sarebbe superiore a quella di legge.
7.- All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, presente la sola procuratrice di parte pubblica l’appello, su richiesta della stessa, è stato trattenuto in decisione.
8.- L’appello è fondato nei sensi e limiti appresso specificati.
9.- Premesso che parte appellante ha solo labialmente denunciato la difformità del provvedimento acquisitivo rispetto all’ordine di demolizione (aspetto contestato dal Comune che invece ne ha sottolineato la piena conformità), deve essere premesso che il sequestro penale dell’immobile non determina la nullità del provvedimento amministrativo e, quindi, non incide sulla sua legittimità, ma certamente impedisce la concreta esecuzione dell’ordine in esso contenuto, salvo che l’interessato non decida di chiedere il dissequestro del bene allo scopo di dare volontaria esecuzione all’ingiunzione ( ex aliis Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 116 del 2025).
10.- Ciò precisato, quanto al rapporto tra sequestro e ottemperanza all’ordine di ripristino, il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di un diverso orientamento, di dare continuità alla giurisprudenza di questo Consiglio (sentenza n. 43 del 2026) secondo cui « il sequestro penale opera come vincolo esterno che non travolge l’ordine, ma ne paralizza l’esecutività e, per ciò stesso, impedisce la decorrenza del termine. È principio chiarito dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, 24 settembre 2019, n. 6592, là dove si afferma che il contemperamento con le esigenze della difesa “si realizza in altro modo”, vale a dire “…ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza […] non decorra sin quando l’immobile rimane sotto sequestro…”.
Da questa premessa discende una conseguenza di stringente linearità: se il termine non decorre, non può maturare l’inottemperanza in senso giuridicamente utile; e se non matura l’inottemperanza, difetta il presupposto stesso dell’acquisizione gratuita, che dell’inottemperanza costituisce il precipitato sanzionatorio. Nella medesima traiettoria si colloca Consiglio di Stato, Sezione sesta, 23 marzo 2022, n. 2122, che ancora la legittimità dell’accertamento di inottemperanza al mancato adempimento “decorsi novanta giorni dal dissequestro” e, proprio per evitare che la fattispecie venga ricostruita in chiave di “attivismo” processuale del privato, chiarisce che “le esposte considerazioni rendono ininfluente ogni eventuale carenza probatoria” circa la presentazione di istanze di dissequestro.
L’approdo è, dunque, netto: il baricentro della fattispecie resta ancorato alla cessazione del vincolo e alla conseguente decorrenza utile del termine; non può, invece, essere spostato su un preteso dovere dell’ingiunto di attivarsi in sede penale. In tale quadro, assume particolare rilievo la puntualizzazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, 2 gennaio 2025, n. 3, secondo cui l’ingiunzione a demolire, pur essendo “provvedimento perfetto e giuridicamente valido”, è “carente di esecutività” finché perdura l’efficacia del sequestro; e, soprattutto, la riespansione dell’esecutività, una volta cessato il vincolo, non può conculcare il diritto del destinatario di adempiere spontaneamente entro il termine di legge, sicché il Comune, acquisita notizia della cessazione del sequestro, “dovrà notificare nuovamente l’ordinanza” concedendo “un nuovo termine” per l’ottemperanza ».
11.- Nel caso di specie neppure può avere rilevanza, sul piano del decorso del termine per demolire, la circostanza secondo cui la parte privata abbia continuato ad edificare in costanza di sequestro, trattandosi di aspetto che viene in evidenza in relazione alle competenze correlate al sequestro medesimo e non sul versante amministrativo in riferimento al termine, il quale, come si è detto, non decorre finché il sequestro formalmente opera.
12.- Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito il secondo motivo, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza va accolto il ricorso di primo grado nei sensi sopra esposti on conseguente annullamento dell’atto acquisitivo, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune in punto di accertamento dell’ottemperanza all’obbligo di demolire.
13.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
PE La EC, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE La EC | TO VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.