CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 159
CGARS
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'ordinanza di demolizione per sequestro penale

    Il sequestro penale opera come vincolo esterno che non travolge l'ordine di demolizione, ma ne paralizza l'esecutività e impedisce la decorrenza del termine. Pertanto, non può maturare l'inottemperanza e manca il presupposto per l'acquisizione gratuita. Il Comune, una volta venuto a conoscenza della cessazione del sequestro, avrebbe dovuto notificare nuovamente l'ordinanza concedendo un nuovo termine per l'ottemperanza.

  • Altro
    Individuazione dell'area da acquisire

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da una parte privata avverso la sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva rigettato il ricorso originario avverso un'ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio di opere edilizie abusive. L'ordinanza di acquisizione era stata emessa a seguito della mancata demolizione delle opere, accertata con verbale, e aveva disposto l'acquisizione anche di una porzione di fabbricato preesistente oggetto di istanza di sanatoria. I ricorrenti in primo grado avevano dedotto l'impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione a causa di un sequestro penale sull'immobile e l'acquisizione immotivata di una porzione di fabbricato oggetto di sanatoria. Il Comune resistente aveva contestato tali argomentazioni.

Il Collegio, riformando la sentenza impugnata, accoglie l'appello, ritenendo fondato il primo motivo del ricorso originario. Viene affermato il principio giurisprudenziale secondo cui il sequestro penale, pur non determinando la nullità del provvedimento amministrativo, opera come un vincolo esterno che paralizza l'esecutività dell'ordine di demolizione e impedisce la decorrenza del termine per l'ottemperanza. Di conseguenza, in assenza di decorrenza del termine, viene meno il presupposto giuridico per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il Collegio sottolinea che, una volta cessato il vincolo del sequestro, l'Amministrazione dovrebbe notificare nuovamente l'ordinanza concedendo un nuovo termine per l'adempimento spontaneo. Viene altresì chiarito che la circostanza di aver continuato a edificare in costanza di sequestro rileva sul piano penale e non amministrativo ai fini del decorso del termine. Il secondo motivo di ricorso viene dichiarato assorbito. Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 159
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 159
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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