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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 159/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Viggiano presso lo studio dell'avv. Parte_1
Rosita Gerardi che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Polla presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Fortunato D'Arista che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: le parti come da verbale per l'udienza del 22.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 22.01.2025 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Marsicovetere il Controparte_1
26.07.2014 e che con sentenza n. 570/2021 del 20.05.2021 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente.
Instaurato il contraddittorio, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio senza altre statuizioni, considerato che dal matrimonio non sono nati figli.
All'udienza del 22.05.2025 le parti comparse personalmente hanno precisato le conclusioni congiunte riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Come sopra detto, le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile contratto, avendo già dichiarato l'inesistenza di ogni possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 570/2021 del 20.05.2021, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
L'allegazione della ricorrente relativa alla mancata ripresa della convivenza tra i coniugi è stata confermata dal resistente.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, poiché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Inoltre, avendo il resistente ha aderito alla domanda di divorzio, è pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo venuta meno l'affectio coniugalis. Dal matrimonio non sono nati figli e non vi sono richieste di natura economica, sicché nessun'altra statuizione va adottata.
L'oggetto della pronuncia e il sostanziale accordo tra le parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
22.01.2025, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Marsicovetere il Parte_1 Controparte_1
26.07.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Marsicovetere dell'anno 2014, parte I, n. 3;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 26.05.2025
La Presidente est.