CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta dello straniero, destinatario dell'ordine di espulsione, che rientri nel territorio dello Stato in forza dell'autorizzazione temporanea per le finalità di cui all'art. 17 d.lgs. citato e vi permanga, anziché fare immediato ritorno nello Stato di provenienza, posto che l'autorizzazione ha la sola funzione di limitare l'efficacia dell'ordine di espulsione fino alla scadenza del termine in essa indicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2023, n. 28297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28297 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NR ( CUI 01J8EN1) nato il [...] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EF TO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28297 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città il 3 marzo 2021 con la quale RE NI è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. I giudici di merito hanno ritenuto formata la prova della responsabilità penale dell'imputato che, destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 3 ottobre 2018, notificatogli in pari data, con accompagnamento alla frontiera, ha fatto rientro in Italia, senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, prima del decorso del termine di cinque anni. Nel rigettare i motivi di appello, la Corte milanese ha evidenziato, in fatto, come il 19 giugno 2019 l'imputato fosse stato autorizzato a rientrare in Italia per presenziare a un'udienza davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 10 luglio 2019. La circostanza che NI, in occasione di successivi controlli del 14 settembre 2019, 29 settembre 2019, 12 luglio 2020, 27 luglio 2020 e 25 gennaio 2021, sia stato oggetto di controllo della Polizia sul territorio italiano, ha integrato la prova della penale responsabilità dello stesso essendo indifferente che egli, dopo la partecipazione all'udienza (per la quale era stato autorizzato), fosse o meno rientrato in Albania per poi tornare in Italia. Ciò in ragione della natura permanente del reato contestato e della ratio della norma incriminatrice da rinvenirsi, secondo la Corte di appello, in quella di «impedire il rientro per evitare la permanenza». Il lungo periodo di permanenza è stato ritenuto elemento idoneo a escludere l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e le precedenti condanne tali da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche, mentre l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo è stata considerata preclusiva della concedibilità dei «doppi benefici». 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RE NI, per mezzo del proprio difensore Avv. Andrea Marini, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, con specifico riguardo a quanto argomentato nei motivi di appello. In particolare, nell'atto di impugnazione era stata evidenziata l'insufficienza 1 della natura permanente del reato per sostenere la configurabilità dello stesso, l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal primo giudice (peraltro, non pertinenti alla fattispecie in esame) e l'interpretazione in malam partem della norma incriminatrice operata dal Tribunale di Milano. Pur a fronte di tali ragioni, la Corte di appello si era limitata a ribadire la natura permanente del reato ricorrendo, in tal modo, ad un'argomentazione insufficiente per giustificare l'affermazione della penale responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo, ha eccepito il vizio di violazione di legge con riferimento alla norma incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare, la norma sanziona il «reingresso illegale dello straniero già attinto dal provvedimento di espulsione». Pur non avendo contestato i fatti storici riportati dai giudici di merito, il ricorrente ha eccepito l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza circa l'irrilevanza della circostanza che l'imputato, dopo la partecipazione all'udienza davanti al Giudice per le indagini preliminari di Monza, fosse o meno rientrato in Albania, trattandosi, invece, di elemento dirimente. Solo se NI avesse fatto rientro nello Stato estero e fosse successivamente rientrato in Italia, il reato si sarebbe perfezionato, mentre, nell'altro caso, in assenza di un rientro e vertendosi in tema di mera permanenza in Italia dopo un rientro «lecito», il reato non sarebbe configurabile. I precedenti giurisprudenziali,richiamati dai giudici di merito in ordine alla natura del reato per il quale si procede, non sarebbero conferenti perché riferiti a fattispecie diverse (rilievo della permanenza ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della prescrizione) non avendo mai stabilito l'equivalenza tra reingresso illegale in Italia e permanenza illecita nel territorio nazionale. La Corte di appello avrebbe, in pratica, confuso la condotta richiesta ai fini dell'integrazione del reato con la natura dello stesso. Secondo la tesi del ricorrente, pur essendo il reato permanente, lo stesso non sanziona la presenza illegale dello straniero a seguito del suo ingresso autorizzato. Nel pervenire alle conclusioni avversate, i giudici di merito avrebbero applicato la norma incriminatrice in violazione del divieto di analogia in malam partem di cui all'art. 14 preleggi. Né poteva ritenersi irrilevante il rientro in Albania dopo la partecipazione all'udienza per la quale l'imputato aveva ricevuto autorizzazione. Nel caso di specie, nessuna prova era stata acquisita circa il rientro di NI in Albania prima di essere controllato in Italia nelle date sopra riportate e lo 2 stesso imputato aveva riferito, in sede di interrogatorio di garanzia, di non avere fatto rientro in Albania. 2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la carenza e l'illogicità della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato. Nel corso dei reiterati controlli di Polizia, all'imputato non era stata mossa alcuna contestazione in ordine all'illegalità della sua permanenza in Italia dopo il legittimo reingresso. 2.4. Con il quarto motivo sono state eccepite violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'esclusione non potrebbe fondarsi solo sul fatto che l'imputato è gravato da precedenti penali. Tra l'altro, nel caso di specie, il rientro in Italia dell'imputato era stato autorizzato dalle Autorità nazionali. 2.5. Con il quinto motivo è stata eccepita la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche per le quali la Corte di appello avrebbe omesso di motivare a fronte delle doglianze mosse con l'impugnazione. Le condanne precedenti avrebbero dovuto essere rapportate alla scarsa gravità del reato in contestazione e non potevano ritenersi preclusive della concessione della mitigazione sanzionatoria. 2.6. Con il sesto motivo è stata eccepita la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Anche su tali punti della decisione è stato eccepito come i motivi di appello siano stati trascurati. In particolare, era stata segnalata l'unicità del precedente del quale l'imputato è gravato e la circostanza che la relativa pena era stata oggetto di espiazione in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, con conseguente concedibilità della sospensione condizionale. Inoltre, è stata segnalata l'illogicità della motivazione sul diniego dei benefici in ragione dell'indifferenza mostrata verso il divieto di espulsione, costituendo proprio tale violazione l'oggetto della condotta delittuosa per la quale si procede. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 3 2. I primi due motivi hanno ad oggetto il medesimo profilo relativo alla configurabilità del reato in contestazione e riguardano il vizio di motivazione e la violazione di legge. In particolare, sin dall'impugnazione di merito, il ricorrente ha segnalato come la fattispecie in esame non sia contemplata dalla norma incriminatrice. L'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che «lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno» e che «in caso di trasgressione» sia integrato il reato per il quale si procede. La sentenza della Corte milanese viene censurata per avere motivato in termini insufficienti (rispetto a quanto evidenziato nei motivi di appello) e, comunque, violando la previsione normativa in esame. I visi non sussistono. Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito si fonda sull'irrilevanza dell'avvenuto rientro o meno del ricorrente in Albania, successivamente alla sua partecipazione all'udienza davanti all'Autorità Giudiziaria italiana il 10 luglio 2019. E' incontestato che NI è temporaneamente rientrato in Italia sulla base di un permesso temporaneo per finalità di giustizia a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 secondo il quale lo straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale può essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Risulta, peraltro, dalla stessa ricostruzione fattuale del ricorrente che questi, pur essendo stato destinatario di un provvedimento autorizzativo del tipo di quello descritto dalla norma ora citata, è stato trovato sul territorio dello Stato in diverse occasioni, anche a distanza di alcuni mesi da quando l'autorizzazione era ormai scaduta. Peraltro, per come risulta da pag. 10 del ricorso, l'imputato, al momento della richiesta di autorizzazione al Questore a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998, ha prodotto il biglietto di ritorno Milano - Tirana e la prenotazione alberghiera a Milano per il tempo di soggiorno consentito. A fronte di tali inequivoci elementi fattuali, appare immune da censure la motivazione dei giudici di merito che, sul presupposto che la norma incriminatrice sanziona l'illegale rientro e l'illecita permanenza nel territorio dello Stato, ha ritenuto perfezionato il reato in contestazione, a prescindere dal rientro di NI in Albania dopo la permanenza lecita in Italia. J 4 Sul punto va preso atto che Sez. 1 n. 16634 del n. 16634 del 26/03/2013, Kajmaku, Rv. 255685 ha enunciato il principio di diritto secondo cui «ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, la condizione del cittadino straniero in precedenza rimpatriato che faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione e prima del termine stabilito nell'ordine di rimpatrio non può essere equiparata a quella dello straniero che permanga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento». Nella motivazione, tuttavia, la Corte ha spiegato che l'elemento che esclude la predetta equiparabilità è costituito dall'impossibilità di allontanare il soggetto che permane nel territorio non osservando l'ordine di allontanamento. Ala luce di una lettura letterale e logico- sistematica della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, la Corte è pervenuta ad affermare il principio di diritto distinguendo «la condizione del cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ma che non è ancora possibile allontanare (considerando 12)» da quella dello «straniero sottoposto alla misura del rimpatrio forzato (considerando 13) con contestuale divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri (considerando 14)». E' stato evidenziato come «la direttiva distingue concettualmente il soggiorno irregolare - inteso come presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso di cuí all'art. 5 del codice frontiere di Schengen o altre condizioni di ingresso, di soggiorno, o di residenza in tale Stato membro (art. 3, n. 2) - dal divieto di ingresso, che si fonda su una decisione, su un atto amministrativo o giudiziario che vieta l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e costituisce un provvedimento autonomo rispetto alla decisione di rimpatrio (art. 3, n. 6). Quest'ultima consegue ad una decisione, ad un atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di un Paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio (art. 3, n. 4), inteso come il processo di ritorno di un cittadino di un Paese terzo sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente. L'art. 6 della direttiva riconosce il diritto degli Stati membri di emettere una decisione di rimpatrio dello straniero irregolarmente soggiornante sul loro territorio». Nel caso di specie non è in discussione l'esistenza di un atto amministrativo definitivo con il quale è stata disposta l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Il provvedimento è stato eseguito con accompagnamento alla frontiera e non risulta essere mai stato revocato o modificato. 5 L'avvenuta concessione di un'autorizzazione temporanea per la finalità di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 non comporta, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, una permanenza legale oltre il periodo in cui la stessa ha avuto efficacia, determinando, piuttosto, una sorta di parentesi di efficacia dell'ordine di espulsione che rivive alla scadenza del termine apposto al provvedimento temporaneo. Non si verte, quindi, in tema di applicazione analogica della norma incriminatrice non essendo idonea l'autorizzazione temporanea a equiparare la posizione dello straniero che non fa rientro nel territorio dello Stato alla sua scadenza a colui che viola l'ordine di allontanamento. Pertanto, deve ritenersi che integra il reato di cui all'art. 13, comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998, la condotta dello straniero che, destinatario dell'ordine di espulsione e rientrato temporaneamente per le finalità di cui all'art. 17 d.lgs. 286 del 1998, anziché fare immediato rientro nello Stato di provenienza permanga nel territorio italiano. Ciò in quanto la predetta autorizzazione ha solo la funzione di limitare temporalmente l'efficacia dell'ordine di espulsione per finalità ritenute prevalenti rispetto a quelle che hanno determinato l'adozione del provvedimento che riprende efficacia alla scadenza del termine, ossia quanto il cittadino straniero dovrebbe trovarsi nuovamente all'estero e gli scopi di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 sono venuti meno. Alla luce di tali considerazioni, appare corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il rientro o meno in Albania di NI, alla scadenza dell'autorizzazione, è privo di rilievo ai fini dell'integrazione del reato. 3. Il terzo motivo con il quale è stata eccepita la carenza e l'illogicità della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato. La circostanza che nei reiterati controlli di polizia all'imputato non sia stata contestata alcuna violazione circa la natura illegale della sua permanenza in Italia non può avere ingenerato alcuna buona fede atteso che egli era perfettamente a conoscenza della natura temporanea dell'autorizzazione essendo stato in possesso di un biglietto aereo di ritorno in Albania e di una prenotazione alberghiera per un periodo limitato. Priva di vizi manifesti, quindi, la motivazione della sentenza impugnata secondo cui l'imputato aveva ben chiaro il contenuto dei provvedimenti che lo riguardavano: sia, evidentemente, di quello espulsivo, che di quello che lo aveva autorizzato al temporaneo rientro. 6 4. Il quarto motivo riferito alla eccepita mancanza di motivazione relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto, anch'esso, manifestamente infondato. Sul punto, la Corte di appello ha richiamato la lunghezza del periodo di permanenza nel territorio nazionale e le risultanze del certificato del casellario. Ha fatto riferimento, quindi, alle modalità della condotta, alla sua gravità e ad indici della personalità dell'imputato, secondo parametri decisori rilevanti in base a quanto previsto dalla norma di riferimento. Quanto ai precedenti penali, agli stessi non è stata assegnata rilevanza esclusiva essendo stati gli stessi valutati unitamente ad altri elementi obiettivi relativi alla gravità del reato. Né assume rilievo, alla luce di quanto in precedenza esposto, la circostanza che il rientro in Italia fosse stato precedentemente autorizzato, stante la natura temporanea di tale autorizzazione. 5. Inammissibile anche il quinto motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche escluse in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Costituisce arresto assolutamente costante quello secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Fra tali elementi, senz'altro, rientrano le precedenti condanne riportate dall'imputato (fra le molte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 6. E' inammissibile il sesto motivo riguardante la mancata concessione dei «doppi benefici». Anche sul punto, la Corte di appello si è soffermata valorizzando circostanze fattuali e soggettive idonee ad escludere la concedibilità della sospensione condizionale e della non menzione. Il riferimento all'indifferenza verso il provvedimento di espulsione non integra il mero richiamo alla fattispecie incriminatrice atteso che essa descrive, piuttosto, la pervicacia della condotta di inosservanza non solo dell'ordine di espulsione, ma anche di quello che autorizzava, per un limitato periodo di tempo, la permanenza nel territorio. 7 Alla luce di tale elemento fattuale e della, più volte descritta, condizione soggettiva dell'imputato, i giudici di merito, con argomentazione non censurabile in questa sede, hanno ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva sui futuri comportamenti dell'imputato e non concedibile neppure il beneficio della non menzione (che, peraltro, presuppone l'unicità della condanna). Secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari» (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02). Tale orientamento si reputa maggiormente persuasivo rispetto a quello diverso e, allo stato, minoritario in base al quale «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull'uso del potere discrezionale esercitato» (Sez. 3, n. 42737 del 06/07/2016, R., Rv. 267906; Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv. 260660). 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 09/05/2023 Il Consigliere estenore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EF TO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28297 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città il 3 marzo 2021 con la quale RE NI è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. I giudici di merito hanno ritenuto formata la prova della responsabilità penale dell'imputato che, destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 3 ottobre 2018, notificatogli in pari data, con accompagnamento alla frontiera, ha fatto rientro in Italia, senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, prima del decorso del termine di cinque anni. Nel rigettare i motivi di appello, la Corte milanese ha evidenziato, in fatto, come il 19 giugno 2019 l'imputato fosse stato autorizzato a rientrare in Italia per presenziare a un'udienza davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 10 luglio 2019. La circostanza che NI, in occasione di successivi controlli del 14 settembre 2019, 29 settembre 2019, 12 luglio 2020, 27 luglio 2020 e 25 gennaio 2021, sia stato oggetto di controllo della Polizia sul territorio italiano, ha integrato la prova della penale responsabilità dello stesso essendo indifferente che egli, dopo la partecipazione all'udienza (per la quale era stato autorizzato), fosse o meno rientrato in Albania per poi tornare in Italia. Ciò in ragione della natura permanente del reato contestato e della ratio della norma incriminatrice da rinvenirsi, secondo la Corte di appello, in quella di «impedire il rientro per evitare la permanenza». Il lungo periodo di permanenza è stato ritenuto elemento idoneo a escludere l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e le precedenti condanne tali da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche, mentre l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo è stata considerata preclusiva della concedibilità dei «doppi benefici». 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RE NI, per mezzo del proprio difensore Avv. Andrea Marini, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, con specifico riguardo a quanto argomentato nei motivi di appello. In particolare, nell'atto di impugnazione era stata evidenziata l'insufficienza 1 della natura permanente del reato per sostenere la configurabilità dello stesso, l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal primo giudice (peraltro, non pertinenti alla fattispecie in esame) e l'interpretazione in malam partem della norma incriminatrice operata dal Tribunale di Milano. Pur a fronte di tali ragioni, la Corte di appello si era limitata a ribadire la natura permanente del reato ricorrendo, in tal modo, ad un'argomentazione insufficiente per giustificare l'affermazione della penale responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo, ha eccepito il vizio di violazione di legge con riferimento alla norma incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare, la norma sanziona il «reingresso illegale dello straniero già attinto dal provvedimento di espulsione». Pur non avendo contestato i fatti storici riportati dai giudici di merito, il ricorrente ha eccepito l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza circa l'irrilevanza della circostanza che l'imputato, dopo la partecipazione all'udienza davanti al Giudice per le indagini preliminari di Monza, fosse o meno rientrato in Albania, trattandosi, invece, di elemento dirimente. Solo se NI avesse fatto rientro nello Stato estero e fosse successivamente rientrato in Italia, il reato si sarebbe perfezionato, mentre, nell'altro caso, in assenza di un rientro e vertendosi in tema di mera permanenza in Italia dopo un rientro «lecito», il reato non sarebbe configurabile. I precedenti giurisprudenziali,richiamati dai giudici di merito in ordine alla natura del reato per il quale si procede, non sarebbero conferenti perché riferiti a fattispecie diverse (rilievo della permanenza ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della prescrizione) non avendo mai stabilito l'equivalenza tra reingresso illegale in Italia e permanenza illecita nel territorio nazionale. La Corte di appello avrebbe, in pratica, confuso la condotta richiesta ai fini dell'integrazione del reato con la natura dello stesso. Secondo la tesi del ricorrente, pur essendo il reato permanente, lo stesso non sanziona la presenza illegale dello straniero a seguito del suo ingresso autorizzato. Nel pervenire alle conclusioni avversate, i giudici di merito avrebbero applicato la norma incriminatrice in violazione del divieto di analogia in malam partem di cui all'art. 14 preleggi. Né poteva ritenersi irrilevante il rientro in Albania dopo la partecipazione all'udienza per la quale l'imputato aveva ricevuto autorizzazione. Nel caso di specie, nessuna prova era stata acquisita circa il rientro di NI in Albania prima di essere controllato in Italia nelle date sopra riportate e lo 2 stesso imputato aveva riferito, in sede di interrogatorio di garanzia, di non avere fatto rientro in Albania. 2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la carenza e l'illogicità della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato. Nel corso dei reiterati controlli di Polizia, all'imputato non era stata mossa alcuna contestazione in ordine all'illegalità della sua permanenza in Italia dopo il legittimo reingresso. 2.4. Con il quarto motivo sono state eccepite violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'esclusione non potrebbe fondarsi solo sul fatto che l'imputato è gravato da precedenti penali. Tra l'altro, nel caso di specie, il rientro in Italia dell'imputato era stato autorizzato dalle Autorità nazionali. 2.5. Con il quinto motivo è stata eccepita la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche per le quali la Corte di appello avrebbe omesso di motivare a fronte delle doglianze mosse con l'impugnazione. Le condanne precedenti avrebbero dovuto essere rapportate alla scarsa gravità del reato in contestazione e non potevano ritenersi preclusive della concessione della mitigazione sanzionatoria. 2.6. Con il sesto motivo è stata eccepita la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Anche su tali punti della decisione è stato eccepito come i motivi di appello siano stati trascurati. In particolare, era stata segnalata l'unicità del precedente del quale l'imputato è gravato e la circostanza che la relativa pena era stata oggetto di espiazione in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, con conseguente concedibilità della sospensione condizionale. Inoltre, è stata segnalata l'illogicità della motivazione sul diniego dei benefici in ragione dell'indifferenza mostrata verso il divieto di espulsione, costituendo proprio tale violazione l'oggetto della condotta delittuosa per la quale si procede. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 3 2. I primi due motivi hanno ad oggetto il medesimo profilo relativo alla configurabilità del reato in contestazione e riguardano il vizio di motivazione e la violazione di legge. In particolare, sin dall'impugnazione di merito, il ricorrente ha segnalato come la fattispecie in esame non sia contemplata dalla norma incriminatrice. L'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che «lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno» e che «in caso di trasgressione» sia integrato il reato per il quale si procede. La sentenza della Corte milanese viene censurata per avere motivato in termini insufficienti (rispetto a quanto evidenziato nei motivi di appello) e, comunque, violando la previsione normativa in esame. I visi non sussistono. Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito si fonda sull'irrilevanza dell'avvenuto rientro o meno del ricorrente in Albania, successivamente alla sua partecipazione all'udienza davanti all'Autorità Giudiziaria italiana il 10 luglio 2019. E' incontestato che NI è temporaneamente rientrato in Italia sulla base di un permesso temporaneo per finalità di giustizia a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 secondo il quale lo straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale può essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Risulta, peraltro, dalla stessa ricostruzione fattuale del ricorrente che questi, pur essendo stato destinatario di un provvedimento autorizzativo del tipo di quello descritto dalla norma ora citata, è stato trovato sul territorio dello Stato in diverse occasioni, anche a distanza di alcuni mesi da quando l'autorizzazione era ormai scaduta. Peraltro, per come risulta da pag. 10 del ricorso, l'imputato, al momento della richiesta di autorizzazione al Questore a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998, ha prodotto il biglietto di ritorno Milano - Tirana e la prenotazione alberghiera a Milano per il tempo di soggiorno consentito. A fronte di tali inequivoci elementi fattuali, appare immune da censure la motivazione dei giudici di merito che, sul presupposto che la norma incriminatrice sanziona l'illegale rientro e l'illecita permanenza nel territorio dello Stato, ha ritenuto perfezionato il reato in contestazione, a prescindere dal rientro di NI in Albania dopo la permanenza lecita in Italia. J 4 Sul punto va preso atto che Sez. 1 n. 16634 del n. 16634 del 26/03/2013, Kajmaku, Rv. 255685 ha enunciato il principio di diritto secondo cui «ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, la condizione del cittadino straniero in precedenza rimpatriato che faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione e prima del termine stabilito nell'ordine di rimpatrio non può essere equiparata a quella dello straniero che permanga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento». Nella motivazione, tuttavia, la Corte ha spiegato che l'elemento che esclude la predetta equiparabilità è costituito dall'impossibilità di allontanare il soggetto che permane nel territorio non osservando l'ordine di allontanamento. Ala luce di una lettura letterale e logico- sistematica della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, la Corte è pervenuta ad affermare il principio di diritto distinguendo «la condizione del cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ma che non è ancora possibile allontanare (considerando 12)» da quella dello «straniero sottoposto alla misura del rimpatrio forzato (considerando 13) con contestuale divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri (considerando 14)». E' stato evidenziato come «la direttiva distingue concettualmente il soggiorno irregolare - inteso come presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso di cuí all'art. 5 del codice frontiere di Schengen o altre condizioni di ingresso, di soggiorno, o di residenza in tale Stato membro (art. 3, n. 2) - dal divieto di ingresso, che si fonda su una decisione, su un atto amministrativo o giudiziario che vieta l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e costituisce un provvedimento autonomo rispetto alla decisione di rimpatrio (art. 3, n. 6). Quest'ultima consegue ad una decisione, ad un atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di un Paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio (art. 3, n. 4), inteso come il processo di ritorno di un cittadino di un Paese terzo sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente. L'art. 6 della direttiva riconosce il diritto degli Stati membri di emettere una decisione di rimpatrio dello straniero irregolarmente soggiornante sul loro territorio». Nel caso di specie non è in discussione l'esistenza di un atto amministrativo definitivo con il quale è stata disposta l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Il provvedimento è stato eseguito con accompagnamento alla frontiera e non risulta essere mai stato revocato o modificato. 5 L'avvenuta concessione di un'autorizzazione temporanea per la finalità di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 non comporta, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, una permanenza legale oltre il periodo in cui la stessa ha avuto efficacia, determinando, piuttosto, una sorta di parentesi di efficacia dell'ordine di espulsione che rivive alla scadenza del termine apposto al provvedimento temporaneo. Non si verte, quindi, in tema di applicazione analogica della norma incriminatrice non essendo idonea l'autorizzazione temporanea a equiparare la posizione dello straniero che non fa rientro nel territorio dello Stato alla sua scadenza a colui che viola l'ordine di allontanamento. Pertanto, deve ritenersi che integra il reato di cui all'art. 13, comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998, la condotta dello straniero che, destinatario dell'ordine di espulsione e rientrato temporaneamente per le finalità di cui all'art. 17 d.lgs. 286 del 1998, anziché fare immediato rientro nello Stato di provenienza permanga nel territorio italiano. Ciò in quanto la predetta autorizzazione ha solo la funzione di limitare temporalmente l'efficacia dell'ordine di espulsione per finalità ritenute prevalenti rispetto a quelle che hanno determinato l'adozione del provvedimento che riprende efficacia alla scadenza del termine, ossia quanto il cittadino straniero dovrebbe trovarsi nuovamente all'estero e gli scopi di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 sono venuti meno. Alla luce di tali considerazioni, appare corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il rientro o meno in Albania di NI, alla scadenza dell'autorizzazione, è privo di rilievo ai fini dell'integrazione del reato. 3. Il terzo motivo con il quale è stata eccepita la carenza e l'illogicità della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato. La circostanza che nei reiterati controlli di polizia all'imputato non sia stata contestata alcuna violazione circa la natura illegale della sua permanenza in Italia non può avere ingenerato alcuna buona fede atteso che egli era perfettamente a conoscenza della natura temporanea dell'autorizzazione essendo stato in possesso di un biglietto aereo di ritorno in Albania e di una prenotazione alberghiera per un periodo limitato. Priva di vizi manifesti, quindi, la motivazione della sentenza impugnata secondo cui l'imputato aveva ben chiaro il contenuto dei provvedimenti che lo riguardavano: sia, evidentemente, di quello espulsivo, che di quello che lo aveva autorizzato al temporaneo rientro. 6 4. Il quarto motivo riferito alla eccepita mancanza di motivazione relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto, anch'esso, manifestamente infondato. Sul punto, la Corte di appello ha richiamato la lunghezza del periodo di permanenza nel territorio nazionale e le risultanze del certificato del casellario. Ha fatto riferimento, quindi, alle modalità della condotta, alla sua gravità e ad indici della personalità dell'imputato, secondo parametri decisori rilevanti in base a quanto previsto dalla norma di riferimento. Quanto ai precedenti penali, agli stessi non è stata assegnata rilevanza esclusiva essendo stati gli stessi valutati unitamente ad altri elementi obiettivi relativi alla gravità del reato. Né assume rilievo, alla luce di quanto in precedenza esposto, la circostanza che il rientro in Italia fosse stato precedentemente autorizzato, stante la natura temporanea di tale autorizzazione. 5. Inammissibile anche il quinto motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche escluse in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Costituisce arresto assolutamente costante quello secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Fra tali elementi, senz'altro, rientrano le precedenti condanne riportate dall'imputato (fra le molte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 6. E' inammissibile il sesto motivo riguardante la mancata concessione dei «doppi benefici». Anche sul punto, la Corte di appello si è soffermata valorizzando circostanze fattuali e soggettive idonee ad escludere la concedibilità della sospensione condizionale e della non menzione. Il riferimento all'indifferenza verso il provvedimento di espulsione non integra il mero richiamo alla fattispecie incriminatrice atteso che essa descrive, piuttosto, la pervicacia della condotta di inosservanza non solo dell'ordine di espulsione, ma anche di quello che autorizzava, per un limitato periodo di tempo, la permanenza nel territorio. 7 Alla luce di tale elemento fattuale e della, più volte descritta, condizione soggettiva dell'imputato, i giudici di merito, con argomentazione non censurabile in questa sede, hanno ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva sui futuri comportamenti dell'imputato e non concedibile neppure il beneficio della non menzione (che, peraltro, presuppone l'unicità della condanna). Secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari» (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02). Tale orientamento si reputa maggiormente persuasivo rispetto a quello diverso e, allo stato, minoritario in base al quale «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull'uso del potere discrezionale esercitato» (Sez. 3, n. 42737 del 06/07/2016, R., Rv. 267906; Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv. 260660). 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 09/05/2023 Il Consigliere estenore Il Presidente