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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 225 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata in [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRESINA CINZIA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARISCA GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/01/2025, i coniugi , nata in [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROCCALUMERA il 21/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...] entrambi maggiorenni, ma solo il figlio Per_1
economicamente autosufficiente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“a) siano autorizzati a vivere separati come di fatto già verificatosi;
b) sia disposto a carico del signor e a favore della signora assegno di mantenimento da CP_1 Pt_1
corrispondere entro il gg 5 di ogni mese con modalità da comunicare al prosieguo, per la somma mensile di € 350,00 con aggiornamento ISTAT annuale come per legge, con decorrenza dal dicembre 2024 e fino a quando e se verrà effettivamente messo a disposizione della nominata, in usufrutto, idoneo immobile al cui acquisto in nuda proprietà ad entrambi i figli e il signor , ha intenzione di procedere possibilmente entro la Per_1 Per_2 CP_1
definizione del divorzio cumulativamente richiesto ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c., nei termini più esattamente indicati infra. Sul punto si precisa che l'immobile dovrà reperirsi in
Roccalumera o paesi limitrofi e si ribadisce, dovrà essere intestato ad entrambi i figli in nuda proprietà con usufrutto alla signora in luogo dell'assegno di € 350,00 nei termini e Pt_1
modalità di cui sopra. La nominata che condivide la proposta, dovrà esprimere il proprio gradimento all'immobile prima dell'acquisto; c) l'abitazione familiare in Roccalumera via
Umberto I n. 264 di proprietà del signor viene assegnata allo stesso con Controparte_1
Co arredi, mobili e suppellettili. vi abiterà la figlia maggiorenne, con le precisazioni Per_2
che seguono;
d) per la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_2
si chiede disporsi che le spese straordinarie da sostenersi per la ragazza restino al 100% a carico del padre stante le maggiori disponibilità economiche attestate. Le parti concordano che per spese straordinarie anche in deroga alle linee guida del CNF sono da intendersi tutte le spese di mantenimento nessuna esclusa di cui potrà necessitare la ragazza. Altresì le parti concordano che la nominata potrà comunque domiciliarsi liberamente presso la madre cui pertanto resta l'onere del mantenimento ordinario per l'intero periodo in cui la figlia deciderà di soggiornare presso di lei;
e) per il figlio nessun contributo economico va previsto Per_1
in questa sede stante la maggiore età e l'autonomia economica raggiunta. Il ragazzo, medico, vive stabilmente a Catania per motivi lavorativi e fa rientro a Roccalumera prevalentemente nei fine settimana. Ad ogni buon conto le parti concordano che il padre si obbliga a provvedere a tutte le spese necessarie per l'avvio della professione del figlio, ed entrambi i genitori, separatamente ed in piena autonomia, potranno liberamente far fronte ad eventuali diverse necessità del ragazzo;
f) sia disposto ogni ulteriore provvedimento di legge, ritenuto utile e/o necessario o comunque connesso con la chiesta pronunzia. g) si chiede l'annotazione presso il competente Ufficio Stato Civile del Comune di Roccalumera dell'emanando provvedimento”.
All'udienza del 28/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, vengono richiesti chiarimenti in merito all'obbligo materno di contribuzione nell'interesse della figlia . Per_2
Con note di udienza sottoscritte in data 17/09/2025 le parti integravano l'accordo nei seguenti termini:
“Circa il mantenimento per la figlia a modifica di quanto già versato in atti al Per_2
punto C) e D) del ricorso depositato, le parti, nel rispetto della volontà della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e per come "di fatto” ad oggi verificatosi, dichiarano che la nominata, sia per la durata che per le modalità, ha scelto di vivere liberamente presso ciascuno dei genitori che abitano ad appena due km di distanza uno dall'altro. Pattuiscono per l'effetto, che le spese ordinarie per il suo mantenimento siano sostenute rispettivamente, esclusivamente dal singolo genitore interessato per il tempo in cui la ragazza soggiornerà presso l'abitazione relativa, mentre per le spese straordinarie da sostenere per la nominata, in ragione del 100% , confermano che restano a carico del padre stante l'espresso accordo già assunto in tal senso tra le parti per le attestate ben maggiori disponibilità economiche del rispetto all'altro genitore. . CP_1 CP_3
All'udienza dell'01/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta con la modifica di cui infra e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, e così come integrate con atto sottoscritto dalle stesse il 17/09/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata in [...] l'[...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
MESSINA l'11/05/1964, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrate con atto del 17/09/2025, e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ROCCALUMERA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
21/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 13/05/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 225 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata in [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRESINA CINZIA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARISCA GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/01/2025, i coniugi , nata in [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROCCALUMERA il 21/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...] entrambi maggiorenni, ma solo il figlio Per_1
economicamente autosufficiente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“a) siano autorizzati a vivere separati come di fatto già verificatosi;
b) sia disposto a carico del signor e a favore della signora assegno di mantenimento da CP_1 Pt_1
corrispondere entro il gg 5 di ogni mese con modalità da comunicare al prosieguo, per la somma mensile di € 350,00 con aggiornamento ISTAT annuale come per legge, con decorrenza dal dicembre 2024 e fino a quando e se verrà effettivamente messo a disposizione della nominata, in usufrutto, idoneo immobile al cui acquisto in nuda proprietà ad entrambi i figli e il signor , ha intenzione di procedere possibilmente entro la Per_1 Per_2 CP_1
definizione del divorzio cumulativamente richiesto ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c., nei termini più esattamente indicati infra. Sul punto si precisa che l'immobile dovrà reperirsi in
Roccalumera o paesi limitrofi e si ribadisce, dovrà essere intestato ad entrambi i figli in nuda proprietà con usufrutto alla signora in luogo dell'assegno di € 350,00 nei termini e Pt_1
modalità di cui sopra. La nominata che condivide la proposta, dovrà esprimere il proprio gradimento all'immobile prima dell'acquisto; c) l'abitazione familiare in Roccalumera via
Umberto I n. 264 di proprietà del signor viene assegnata allo stesso con Controparte_1
Co arredi, mobili e suppellettili. vi abiterà la figlia maggiorenne, con le precisazioni Per_2
che seguono;
d) per la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_2
si chiede disporsi che le spese straordinarie da sostenersi per la ragazza restino al 100% a carico del padre stante le maggiori disponibilità economiche attestate. Le parti concordano che per spese straordinarie anche in deroga alle linee guida del CNF sono da intendersi tutte le spese di mantenimento nessuna esclusa di cui potrà necessitare la ragazza. Altresì le parti concordano che la nominata potrà comunque domiciliarsi liberamente presso la madre cui pertanto resta l'onere del mantenimento ordinario per l'intero periodo in cui la figlia deciderà di soggiornare presso di lei;
e) per il figlio nessun contributo economico va previsto Per_1
in questa sede stante la maggiore età e l'autonomia economica raggiunta. Il ragazzo, medico, vive stabilmente a Catania per motivi lavorativi e fa rientro a Roccalumera prevalentemente nei fine settimana. Ad ogni buon conto le parti concordano che il padre si obbliga a provvedere a tutte le spese necessarie per l'avvio della professione del figlio, ed entrambi i genitori, separatamente ed in piena autonomia, potranno liberamente far fronte ad eventuali diverse necessità del ragazzo;
f) sia disposto ogni ulteriore provvedimento di legge, ritenuto utile e/o necessario o comunque connesso con la chiesta pronunzia. g) si chiede l'annotazione presso il competente Ufficio Stato Civile del Comune di Roccalumera dell'emanando provvedimento”.
All'udienza del 28/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, vengono richiesti chiarimenti in merito all'obbligo materno di contribuzione nell'interesse della figlia . Per_2
Con note di udienza sottoscritte in data 17/09/2025 le parti integravano l'accordo nei seguenti termini:
“Circa il mantenimento per la figlia a modifica di quanto già versato in atti al Per_2
punto C) e D) del ricorso depositato, le parti, nel rispetto della volontà della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e per come "di fatto” ad oggi verificatosi, dichiarano che la nominata, sia per la durata che per le modalità, ha scelto di vivere liberamente presso ciascuno dei genitori che abitano ad appena due km di distanza uno dall'altro. Pattuiscono per l'effetto, che le spese ordinarie per il suo mantenimento siano sostenute rispettivamente, esclusivamente dal singolo genitore interessato per il tempo in cui la ragazza soggiornerà presso l'abitazione relativa, mentre per le spese straordinarie da sostenere per la nominata, in ragione del 100% , confermano che restano a carico del padre stante l'espresso accordo già assunto in tal senso tra le parti per le attestate ben maggiori disponibilità economiche del rispetto all'altro genitore. . CP_1 CP_3
All'udienza dell'01/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta con la modifica di cui infra e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, e così come integrate con atto sottoscritto dalle stesse il 17/09/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata in [...] l'[...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
MESSINA l'11/05/1964, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrate con atto del 17/09/2025, e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ROCCALUMERA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
21/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 13/05/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.