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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2341/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente nella Via Fazello. n. 97, ed elettivamente ivi domiciliato nella Via S. Spaventa,
n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Raudino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo
- opponente intimato -
E con sede in Conegliano Via V. Alfieri, n. 1, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Gorizia, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Dario
TE AU, che la rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Ida Sigismondi per mandato in calce al ricorso per Decreto Ingiuntivo
- opposta intimante –
e nei confronti di con sede in Roma, Via Ovidio, n. 26 c.f. Controparte_2
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Gianluca Mancini P.IVA_2 del Foro di Roma, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e di intervento
-cessionaria interveniente- pagina 1 di 5 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 9.6.2023, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.480/2023 emesso il 18.04.2023 dal Tribunale di Siracusa a definizione del proc. n. R.G. n. 1529/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
20.138,17, oltre interessi come da ricorso introduttivo, e spese di lite fino al soddisfo.
Esponeva parte attrice che l'intimante avrebbe agito quale cessionaria del credito, vantato originariamente da , in forza dell'operazione di Controparte_3 cartolarizzazione ex art. 1 e 4 Legge 130/99 e dell'art. 58 del T.U. bancario (G.U.
24.11.2020) e che il credito azionato sarebbe derivato da una presunta fattura di ben nove anni prima emessa per fornitura di energia elettrica mai erogata, e/o per conguagli mai accertati e categoricamente esclusi dal contratto e dalle norme inderogabili dell'autorità garante per l'energia che impone che eventuali conguagli, nel solo caso di consumi forfettari e non basati su letture effettive, possono essere calcolati e verificati entro l'anno e solo se coincidono perfettamente con i consumi rilevati dal contatore. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. non rivestendo il credito il carattere della esigibilità, contestava, sia l'an che il quantum del credito azionato e da ultimo la prescrizione dello stesso. Chiedeva quindi, in via preliminare e nel merito, che il
Tribunale dichiarasse la revoca, l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che la non vanta alcun credito nei confronti Controparte_1 dell'opponente , perché́ le sue pretese sono del tutto infondate sia in Parte_1 fatto che in diritto ed oltremodo prescritte ex art 2948 c.c..
Si costituiva la con propria comparsa del 16.11.2023 regolarmente Controparte_1 depositata, la quale ribadiva la legittimità del provvedimento impugnato, contestando tutti i motivi di opposizione, ribadiva quindi la legittimità del credito azionato, e chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo e in via del tutto subordinata, di accertare e dichiarare il credito di
[...] nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare l'opponente al CP_4 pagamento in favore di in persona del procuratore speciale Controparte_1 [...]
della somma di €. 20.138, 17, ovvero della maggiore o minore somma che Parte_2 risulterà̀ dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. pagina 2 di 5 Instauratosi quindi il contraddittorio, con ordinanza del 19.12.2023 si rigettava la richiesta della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si invitavano le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, assegnando il termine di giorni 15 per l'introduzione di tale procedimento. Fallito il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., eseguita l'istruttoria, la causa veniva rinviata ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 7.10.2025 con i termini a ritroso per il deposito delle memorie di rito.
Si costituiva con propria comparsa di costituzione ed intervento del 4.9.2025 la società
la quale premettendo che la opposta Società Controparte_2 intimante aveva ceduto il credito azionato in forza del contratto di cessione del
22.4.2025 che produceva e facendo proprie le istanze e conclusioni già rassegnate dalla formulava proposta transattiva di risoluzione bonaria della Controparte_1 controversia.
La causa veniva quindi posta in decisione.
La presente opposizione è fondata e va accolta.
Consolidato principio giurisprudenziale afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che impone al convenuto opposto, attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito.
Orbene, le fatture commerciali, poste a base del credito azionato, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si strutturano secondo una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, le fattura ancorché annotate nei libri obbligatori, non possono, attese le loro caratteristiche genetiche (formazione ad opera ella stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e della esecuzione della prestazione ivi indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita quanto agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. N. 8126/2004; Cass. 1034/2002).
pagina 3 di 5 Nel caso di scrutinio risulta contestata la circostanza avanzata dall'opponente in merito alla sussistenza della erogazione della fornitura e alla correttezza degli asseriti consumi che risultano, pertanto, non assistiti da prova.
Inoltre, circostanza dirimente, parte opposta non ha fornito, né nella fase monitoria, né, tantomeno, nel presente giudizio a cognizione piena, la prova concreta delle cessioni avvenute e, quindi, della titolarità del credito e della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'opponente. Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. È la
Cassazione ad affermare tale principio, in modo inequivocabile con la sentenza n.
3405/2024 secondo cui la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo bastevole l'estratto ex art. 58 TUB.
Non è sufficiente neppure la notizia dell'avvenuta cartolarizzazione, se non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, essendo indispensabile che venga allegato l'atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito fra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità (Sentenza n. 381 del 6 marzo 2025 C.d.A. di Venezia Sez. III).
Conseguentemente irrilevante risulta, ai fini della decisione, la successiva cessione del presunto e non provato credito alla società intervenuta Controparte_2
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr.ssa Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. 2341/2023, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 480/2023 emesso il
18.04.2023 dal Tribunale di Siracusa nei confronti di Parte_1
2. Condanna la Società in Controparte_5 persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di lite del pagina 4 di 5 presente procedimento a favore di che liquida nella misura di € Parte_1
5.077,00 oltre la maggiorazione per spese generali, IVA CPA, come per legge.
Così deciso in Siracusa il 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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