CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2515/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12340/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069150742000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2724/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (si riporta agli atti del ricorso ed insiste nella condanna delle spese di giudizio a carico di parte soccombente liquidate secondo parcella allegata al ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 07120250069150742000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2019 per l'importo complessivo di € 325,94 notificata in data 31.03.2025, ha proposto ricorso in data 30.05.2025, depositandolo in data 27.06.2025 avente n. di R.G. 12340/2025, eccependo:
– l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
– la prescrizione delle somme intimate;
– la decadenza dalla azione relativa al diritto di credito.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce la Regione Campania dichiarando di avere provveduto ad annullare in autotutela l'avviso accertamento n. 964286679586, sotteso alla cartella di pagamento n.
07120250069150742000 impugnata chiedendo alla Corte di volere dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente ha presentato ricorso nei termini di legge.
Parte resistente ha annullato l'avviso di accertamento in autotutela soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, manifestando una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.
c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass.
4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di “colpa grave” si è espressa la Cassazione definendola nel “senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia “agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa” (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data 03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria. Pertanto, in considerazione dell'illegittimità dell'atto, poi annullato, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, con condanna del resistente ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. XVIII, in composizione monocratica, così dispone:
– dichiara cessata la materia del contendere;
– condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 50,00 stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli,6 febbraio 2025
Il Giudice
FO LL
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12340/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069150742000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2724/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (si riporta agli atti del ricorso ed insiste nella condanna delle spese di giudizio a carico di parte soccombente liquidate secondo parcella allegata al ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 07120250069150742000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2019 per l'importo complessivo di € 325,94 notificata in data 31.03.2025, ha proposto ricorso in data 30.05.2025, depositandolo in data 27.06.2025 avente n. di R.G. 12340/2025, eccependo:
– l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
– la prescrizione delle somme intimate;
– la decadenza dalla azione relativa al diritto di credito.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce la Regione Campania dichiarando di avere provveduto ad annullare in autotutela l'avviso accertamento n. 964286679586, sotteso alla cartella di pagamento n.
07120250069150742000 impugnata chiedendo alla Corte di volere dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente ha presentato ricorso nei termini di legge.
Parte resistente ha annullato l'avviso di accertamento in autotutela soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, manifestando una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.
c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass.
4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di “colpa grave” si è espressa la Cassazione definendola nel “senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia “agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa” (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data 03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria. Pertanto, in considerazione dell'illegittimità dell'atto, poi annullato, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, con condanna del resistente ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. XVIII, in composizione monocratica, così dispone:
– dichiara cessata la materia del contendere;
– condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 50,00 stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli,6 febbraio 2025
Il Giudice
FO LL