Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2024, proposto da
HI AN, in proprio e quale rappresentante legale dell’Azienda Agricola Abbazia di HI AN e C. s.n.c., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orzinuovi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato UR Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola R.R. di VA NG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella Costantini e Alberto Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire, in deroga alle distanze dalle zone edificabili di PGT, n.7828 del 27 marzo 2024 rilasciato alla sig.ra VA NG, quale R.L. della Società Agricola R.R. di VA NG (doc.1);
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Orzinuovi n. 40 del 27/11/2023, avente ad oggetto la “Concessione deroga alla distanza da zone edificabili di PGT per ristrutturazione vasca liquami coperta per riconversione in porcilaia da ingrasso, dell''allevamento suinicolo in via Donizetti n. 11 Frazione Coniolo” (doc. 2);
- di ogni altro atto e provvedimento ad essa connesso, presupposto, collegato o consequenziale, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orzinuovi e della Società Agricola R.R. di VA NG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. IB SA LI e udito l’avv. Bezzi per la parte ricorrente, nessuno comparso per le altre parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 aprile 2024 e ritualmente depositato, il sig. AN HI, in proprio e quale legale rappresentante dell’azienda agricola Abbazia di HI AN e C s.n.c., ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui il Comune di Orzinuovi ha autorizzato la signora VA NG, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola R.R. di VA NG, a realizzare lavori di ristrutturazione della vasca liquami coperta per riconversione in porcilaia da ingrasso, in deroga alla distanza minima di 500 metri da zone edificabili prevista dal vigente PGT.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti il Comune di Orzinuovi e la controinteressata VA NG, depositando documentazione e memorie difensive, formulando eccezioni in rito e nel merito.
3. Con ordinanza n. 173 del 30 maggio 2024, la Sezione ha respinto la domanda cautelare e compensato le spese della fase, ritenendo il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris.
4. Con successiva ordinanza n. 2613 del 8 luglio 2024, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente e condannato quest’ultimo al pagamento delle spese della fase processuale.
5. In prossimità dell’udienza di merito, parte ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate, evidenziando che nelle more del giudizio è deceduto il sig. AN HI, rappresentante legale dell’azienda ricorrente, e che il nuovo rappresentante legale Massimo HI ha ritenuto di non proseguire il giudizio, per cui è venuto meno l’interesse al ricorso.
6. La rinuncia è stata accettata, con atti separati, da entrambe le controparti processuali, anche ai fini della compensazione delle spese di lite.
7. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Ciò posto, verificata la ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
9. Le spese di lite restano compensate tra tutte le parti costituite, in virtù dell’accordo intercorso tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR ED, Presidente
IB SA LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB SA LI | UR ED |
IL SEGRETARIO