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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/07/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 489/2022 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 33/E, elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Cortile Tribulato n. 14, presso lo studio dell'avv.
FILADELFO TRIBULATO, che, unitamente all'avv. MIRIAM BOSURGI, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._1
Caltanissetta, viale Sicilia n. 126, presso lo studio dell'avv. SIMONA GRASSO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio, ha proposto Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 682/2021, con cui il Giudice di Pace di Lentini, definendo il procedimento n. R.G. 730/2021 in data 21.12.2021, in accoglimento della domanda proposta da
, aveva condannato la società esponente a rimborsare a quest'ultima la somma di €. CP_2
872,64 in ragione della estinzione anticipata – intervenuta nel 2017 - del finanziamento stipulato dalle predette parti nel 2013. Parte appellante, reiterando le argomentazioni già esposte in primo grado, ha anzitutto eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata in favore del difensore di controparte, per essere essa priva di riferimenti all'oggetto della vertenza e di indicazioni relative al soggetto contro il quale incardinare la controversia.
Nel merito, ha lamentato la erronea interpretazione delle norme Controparte_1 applicate, con particolare riguardo all'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993.
A tal riguardo, l'appellante ha sostenuto la non rimborsabilità delle commissioni corrisposte a CP_3
in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni dell'intermediario del credito, rilevando come tali oneri – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – dovessero essere qualificati costi c.d. upfront. ha poi reputato non pertinente la pronuncia emessa l'11.9.2019 dalla Controparte_1
Corte di giustizia dell'Unione europea, essendo questa relativa ad una norma contenuta in una direttiva priva di efficacia diretta e non potendo esigersi una interpretazione alla stessa conforme da parte del giudice italiano, alla luce del chiaro dettato del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021, modificativo del testo dell'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , contestando CP_2
l'eccezione di nullità della procura alle liti e chiedendo il rigetto nel merito della avversaria impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria istruttoria, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato e va pertanto rigettato, pur imponendosi la correzione della motivazione adottata nella sentenza impugnata.
2.1. Non meritevole di accoglimento si mostra – a prescindere dalla sua rinuncia – l'eccezione con cui l'appellante ha lamentato il difetto di ius postulandi in capo al Controparte_1
difensore di . CP_2
Si legge in particolare nell'atto introduttivo del presente procedimento che “la procura alle liti – rilasciata in originale analogico (cartaceo) allegato alla PEC del 10 settembre 2021 con cui è stata notificata la citazione – non menziona l'oggetto della vertenza in relazione alla quale essa è stata rilasciata, né il soggetto nei cui confronti la controversia sarebbe stata incardinata. Tale difetto di specificità, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte (cfr. ad es. Cass. civ. Sez. I,
21 settembre 2000, n. 12486), qui è tale da rendere del tutto nulla la procura alle liti, dal momento che si tratta di un foglio cartaceo separato che non è congiunto materialmente all'atto di citazione, che nasce come documento nativo digitale e quindi, ai fini che qui occupano, non può considerarsi in calce ad esso né beneficiare dei dati della citazione per sopperire alla sua manifesta genericità”
(v. pagg.
4-5 dell'atto di appello).
In diritto, si osserva che la procura rilasciata a margine o in calce all'atto difensivo o su foglio separato ma a quest'ultimo congiunto materialmente è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al procedimento (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 28.3.2022, n. 9935).
Come precisato dall'art. 83, comma 3, c.p.c., poi, “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011, la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato;
la disposizione in esame si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
In virtù dell'art. 10 del d.p.r. n. 123/2001, infine, ove la procura sia cartacea, essa va depositata in copia informatica autenticata dal difensore mediante firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico.
Quanto imposto dalle superiori norme è stato rispettato nel caso di specie.
Come emerge dal file telematico prodotto in atti (v. allegato alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, denominato “ .eml”), alla pec con Email_1
cui la citazione introduttiva del giudizio di primo grado è stata notificata a Controparte_1
è stata allegata la procura alle liti, originariamente redatta in formato cartaceo e trasformata in
[...]
copia informatica, munita di firma digitale del procuratore.
In aggiunta a quanto sopra, come si è già rilevato, l'eccezione sollevata dalla odierna appellante è stata rinunciata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La stessa in comparsa conclusionale (v. pag. 2) ha all'uopo Controparte_1 richiamato l'indirizzo da ultimo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale il requisito della specialità della procura alle liti, imposto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario solo che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto difensivo e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento e non sia successivo alla notificazione dell'atto stesso (così Cass. Civ. Sez. Un. 19.1.2024, n. 2075).
2.2. Nel merito, in via preliminare, occorre precisare che la domanda con cui in primo grado l'attrice ha chiesto – ed ottenuto con la pronuncia appellata – il rimborso della somma di €. CP_2
852,64, traducendosi nella richiesta di restituzione di somme ritenute versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto in dipendenza del finanziamento stipulato con Controparte_1 il 29.3.2013 ed anticipatamente estinto il 31.5.2017, va ricondotta all'istituto della ripetizione
[...] dell'indebito.
Ed infatti, secondo il condivisibile orientamento espresso dal Supremo Collegio, la disciplina di cui agli artt. 2033 e ss. c.c. si applica non solo nel caso in cui tra il solvens e l'accipiens non sia mai esistito alcun titolo giuridico giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, ma anche allorché il pagamento sia stato effettuato in base ad un titolo apparente, come nel caso di nullità del contratto, o in base ad un titolo venuto meno dopo l'adempimento, come nel caso di annullamento, rescissione o risoluzione, o, infine, allorché il pagamento sia stato effettuato oltre il titolo, come nel caso in cui si assume che la prestazione contrattualmente dovuta sia inferiore a quella effettivamente pagata (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 19.6.2008, n. 16612).
Ancora, è del tutto pacifico tra le parti che la richiesta di rimborso formulata da CP_2
abbia ad oggetto soltanto:
- le commissioni corrisposte alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, pari ad €.
200,62;
- le provvigioni dell'intermediario del credito, pari ad €. 652,02.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non può in alcun modo dubitarsi del fatto che i suddetti oneri rientrino tra i costi c.d. upfront, volti alla remunerazione di prestazioni che si esauriscono nella fase preliminare ed in quella di stipula.
Si legge infatti al punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” allegato al testo contrattuale oggetto di causa che: “il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: - il capitale residuo. – gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue. Il rimborso verrà effettuato dal Finanziatore per i seguenti oneri (oltreché per gli interessi): - commissioni a in CP_3
qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (v. lett. b); - spese per le comunicazioni periodiche (v. lett. e) comunque gratuite;
- spese di incasso quote (v. lett. f). Gli oneri di cui ai punti g) Premio relativo alla polizza di assicurazione rischi sulla Vita e h) Premio relativo alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell'occupazione, copertura perdite pecuniarie verranno rimborsate dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle
Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la polizza.
Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri di cui alle lett.
a) Commissioni a in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del CP_3 finanziamento, c) Provvigioni all'Intermediario del credito, d) Imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento” (v. pagg.
19-20 della documentazione riprodotta da parte appellata nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, con il nome “ ). Email_2
Alla luce di quanto riportato, appare evidente che, se ha inteso Controparte_1 apertamente assicurare il solo rimborso dei “costi dovuti per la vita residua del contratto”, la stessa ha quantomeno implicitamente escluso la riconduzione a tale ultima categoria delle commissioni corrisposte a in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento e delle CP_3 provvigioni dell'intermediario del credito nella misura in cui ne ha negato la rimborsabilità.
Chiarito quanto sopra, la previsione negoziale limitativa testé descritta deve considerarsi nulla ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 36, comma 1, del decr. lgs. n. 206/2005.
Incontestata la qualifica di consumatore della odierna appellata – emergente anche CP_2
dalla intestazione della documentazione contrattuale (v. pag. 17 della documentazione riprodotta da parte appellata nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, con il nome “
[...]
) -, la clausola che ridimensiona il rimborso dei costi sostenuti in caso di Email_3
estinzione anticipata del finanziamento è infatti reputata vessatoria dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto
(così Cass. Civ. Sez. II 6.9.2023, n. 25977; Cass. Civ. Sez. I 28.5.2024, n. 14836).
Tanto premesso, il testo contrattuale oggetto di causa è stato stipulato in data 29.3.2013 ed è stato estinto il 31.5.2017, sicché esso risulta regolato dall'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n.
106/2021. La norma da ultimo richiamata si è uniformata ai principi espressi dalla nota sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11.9.2019 (c.d. sentenza Lexitor).
In particolare, il citato art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021 ha previsto che, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte, limitando tuttavia l'efficacia temporale di tale regola ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione – risalente al 25.7.2021 – e precisando che per i negozi stipulati anteriormente “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
La limitazione sopra delineata è stata censurata dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n.
263/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021, in relazione alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Nella pronuncia appena richiamata, si è anzitutto chiarito che il rinvio alla normazione della Banca
d'Italia – e, segnatamente, alle disposizioni del provvedimento del 9.2.2011 – ha fatto sì che il contenuto normativo dell'art. 125-sexies, comma 1, del decr. lgs. n. 385/1993, per i contratti anteriori al 25.7.2021, si sia cristallizzato nella versione che ha circoscritto il rimborso ai soli costi c.d. recurring, con esclusione degli oneri c.d. upfront.
Ciò ha determinato uno scostamento dai principi espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'11.9.2019.
Conseguentemente, la Corte costituzionale ha dato atto della “impossibilità […] di accedere a una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza Lexitor, del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario […] il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)”.
Non essendo dunque possibile risolvere il suddetto contrasto in via meramente interpretativa o con la disapplicazione della norma interna non conforme al diritto dell'Unione europea, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della “norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva”, precisando che a ciò non osta l'esigenza di tutela dell'affidamento dei finanziatori e degli intermediari, dal momento che “gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte, nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, eventualmente su sollecitazione del giudice che solleva il rinvio
o degli Stati membri che ritengono di intervenire nel procedimento presentando osservazioni. E – come si è già anticipato – la Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell'art. 16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito. Se, invece, - come si è sopra ritenuto (punto 12.3.1.) – l'affidamento che il legislatore ha inteso proteggere è stato quello ingenerato dalla formulazione della norma di attuazione e, in specie, dalla sua interpretazione a livello nazionale, questo certamente non giustifica la violazione degli obblighi che lo Stato ha assunto verso l'Unione europea. Un intervento del legislatore a tutela dei titolari di tale affidamento non poteva (e non potrebbe) incidere sugli impegni assunti con l'Unione europea, né, di riflesso, pregiudicare gli interessi dei consumatori. In ogni caso, vanno anche rammentati i rilievi della Corte di giustizia, secondo la quale i concedenti il credito, da un lato, trovano una tutela nel diritto all'equo indennizzo per l'estinzione anticipata del credito, in base ai successivi paragrafi dell'art. 16 della direttiva (recepiti dal t.u. bancario all'art. 125-sexies commi 2 e 3, poi divenuti 4 e
5) e, da un altro lato, con l'incasso anticipato della somma erogata possono concludere un nuovo contratto di finanziamento”.
Vista la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021, come già ritenuto da questo Tribunale, deve escludersi ogni possibilità di interpretare l'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993 in senso contrario ai principi espressi dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'11.9.2019 (così Trib. Siracusa Sez. Civ.
II 28.1.2025, n. 125, e Trib. Siracusa Sez. Civ. II 17.6.2024, n. 1463).
Da ciò discende, pertanto, la rimborsabilità di tutti gli oneri rientranti tra i costi del credito, senza alcuna differenziazione tra quelli recurring e quelli upfront.
Come già osservato in altre pronunce di questo Tribunale, la distinzione tra questi ultimi non può giustificarsi attraverso il richiamo all'art. 6-bis del d.p.r. n. 180/1950, che rinvia alle norme del decr. lgs. n. 385/1993 e alle disposizioni operative della Banca d'Italia per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti (così Trib. Siracusa Sez. Civ. II 28.1.2025, n. 125 cit., e Trib. Siracusa
Sez. Civ. II 17.6.2024, n. 1463 cit.).
In proposito, si rileva anzitutto che non possono essere avallate interpretazioni che aggirino il contenuto di una sentenza della Corte costituzionale che abbia dichiarato costituzionalmente illegittima una norma direttamente applicabile alla vicenda in esame. Deve infatti ribadirsi come, nel caso di specie, la questione della rimborsabilità dei costi del finanziamento estinto anticipatamente sia retta dall'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993.
Per altro verso, occorre evidenziare che l'art. 6-bis del d.p.r. n. 180/1950 si limita ad affermare che:
“la Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: […] b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
La norma testé richiamata, pertanto, prevede esclusivamente che Banca d'Italia emani disposizioni orientate ad assicurare adeguata trasparenza in relazione agli oneri da rimborsare, ma non attribuisce all'autorità il potere di selezionare gli oneri ripetibili.
Ancora, l'art. 6-bis del d.p.r. n. 180/1950, in quanto introdotto dall'art. 31, comma 1, del decr. lgs. n.
169/2012, successivamente alla emanazione del provvedimento di Banca d'Italia del 9.2.2011, non può fungere da base normativa per giustificare il perdurante richiamo ad un provvedimento emesso anteriormente alla propria entrata in vigore, potendo al più fondare la futura emanazione, allo stato mancante, di ulteriori atti volti ad incrementare i livelli di trasparenza delle condizioni contrattuali dei prestiti concessi dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione.
Infine, come si è rilevato, una eventuale interpretazione della suddetta disposizione nel senso prospettato dalla odierna appellante risulterebbe manifestamente Controparte_1
contrastante con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, ponendosi essa in contrasto con il diritto dell'Unione europea, per come interpretato dalla Corte di giustizia, e renderebbe necessario sollevare
(nuovamente) questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.
Non può infine ritenersi che, rispetto al caso oggetto di esame, i principi espressi nella sentenza c.d.
Lexitor dell'11.9.2019 siano stati superati dalla più recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 9.2.2023, resa nella causa C-555/21, Unicredit Bank Austria.
Tale decisione ha affermato che: “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Come si è condivisibilmente osservato, la sentenza del 9.2.2023 emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ha richiamato la direttiva 2008/48, modificata dalla direttiva 2014/17, ed anche la pronuncia c.d. Lexitor, premettendo che “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta della riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”.
In altri termini, la sentenza del 9.2.2023 ha giustificato la differenza di trattamento riservato ai mutui ipotecari rispetto a quello previsto per il credito al consumo non assistito da garanzie reali puntualizzando che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (così App. Genova
10.11.2023, n. 1221, richiamata da Trib. Siracusa Sez. Civ. II 28.1.2025, n. 125 cit., e da Trib.
Siracusa Sez. Civ. II 17.6.2024, n. 1463 cit.).
I principi espressi dal precedente in oggetto, pertanto, non possono estendersi ai contratti di credito al consumo, poiché essi tengono conto delle “specificità dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali”, in cui esistono obiettivi ed importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata (c.d. sunk costs), come gli oneri della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che suggeriscono un diverso trattamento di tutela, incentrato sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione dei costi ripetibili e non ripetibili, per il caso di estinzione anticipata (Trib. Siracusa Sez. Civ. II 28.1.2025, n. 125 cit., e Trib. Siracusa Sez.
Civ. II 17.6.2024, n. 1463 cit., ove si richiama App. Torino 1.6.2023, n. 544, per cui “non è … corretto affermare che la C.G.U.E. nella sentenza Unicredit Bank Austria abbia superato le proprie conclusioni rassegnate nella pronuncia Lexitor, avendo invece motivatamente distinto le due discipline dettate in modo uniforme dalle Direttive 2008/48 e 2014/17: quindi, la presente controversia – che riguarda i contratti al consumo disciplinati dalla Direttiva 2008/48 … e l'art.
125-sexies t.u.b. … - non può essere decisa facendo applicazione dei principi sviluppati dalla
C.G.U.E. in relazione a diversa Direttiva che ha per oggetto la tutela del consumatore in altri e distinti contratti di finanziamento, la cui specificità risulta pacifica e riconosciuta dalla Corte nella invocata sentenza 9.02.2023”).
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra illustrate – da intendersi sostitutive della erronea motivazione fornita dal giudice di primo grado -, corretto deve reputarsi il riconoscimento alla odierna appellata del diritto alla restituzione delle commissioni corrisposte alla mandataria CP_2
per il perfezionamento del finanziamento, pari ad €. 200,62, e delle provvigioni dell'intermediario del credito, pari ad €. 652,02, dovendo ormai considerarsi dovuto il rimborso sia degli oneri c.d. recurring sia di quelli c.d. upfront.
Essendosi, in ragione della declaratoria di nullità della clausola limitativa della rimborsabilità, determinata una lacuna del regolamento negoziale, occorre procedere alla integrazione di quest'ultimo.
Com'è noto, in proposito, l'art. 1374 c.c. dispone che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Ancora, ai sensi dell'art. 1375 c.c. il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Nel caso di specie, non sovvengono disposizioni di legge o usi idonei ad integrare il regolamento negoziale.
Non può richiamarsi sul punto quanto previsto dall'attuale comma 2 dell'art. 125-sexies del decr. lgs.
n. 385/1993, nella parte in cui esso stabilisce che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
Invero, tale disposizione è destinata ad operare solo per il futuro e, dunque, solo per i contratti successivi al 25.7.2021.
Conseguentemente, è necessario procedere alla integrazione o mediante equità o mediante ricorso alla buona fede.
Tanto premesso, ritiene il decidente che debba farsi applicazione del primo di tali criteri.
Come è stato segnalato dalla più condivisibile dottrina, equità e buona fede costituiscono entrambi strumenti di sviluppo e specificazione del regolamento negoziale.
Essi costruiscono, in particolare, la regola concreta che l'ordinamento, in quanto fonte di norme generali ed astratte, non è in grado di fornire.
Più in particolare, come ancora precisato dai più attenti studiosi della materia, l'equità è destinata a colmare lacune che precludono l'operatività del precetto pattizio.
Diversamente, la buona fede colma le incompletezze del regolamento negoziale che non ne impediscono l'attuazione in radice ma che ne inficiano la congruità rispetto allo scopo perseguito dalle parti.
Puntualizzato ciò, nel caso di specie, per le ragioni già esposte occorre assicurare che alla appellata siano rimborsate le commissioni corrisposte alla mandataria per il perfezionamento CP_2 del finanziamento, pari ad €. 200,62, e delle provvigioni dell'intermediario del credito, pari ad €.
652,02. Come si è del pari evidenziato, il testo contrattuale nulla prevede in merito al sistema da applicare per la quantificazione del rimborso di tali oneri, dal momento che questi ultimi appaiono riconducibili alla categoria c.d. upfront, per la quale la restituzione non era stata originariamente contemplata.
Rivelandosi la lacuna del regolamento pattizio idonea a precludere l'operatività del precetto che impone la restituzione anche di siffatti costi – risultante dalla declaratoria di nullità ex artt. 33, comma
1, e 36, comma 1, del decr. lgs. n. 206/2005 della clausola di segno contrario e dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021
-, l'integrazione va effettuata mediante ricorso al criterio dell'equità.
Quest'ultimo, secondo la maggioritaria dottrina, si identifica con il contemperamento degli interessi dei contraenti che sia conforme all'equilibrio che, avuto riguardo al tipo di operazione economica programmata, sarebbe raggiunto da due operatori economici leali ed accorti.
Da tale angolo visuale, si osserva anzitutto che nella già richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 si è rilevato che “la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza. Se è vero, infatti, che
l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» (di cui all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE) “è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi
e ai costi» (di cui al previgente art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993), “tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto,
i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor”.
In altri termini, se il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito da operarsi in misura proporzionale al tempo, con tale obiettivo si mostra coerente il criterio del pro rata temporis, in virtù del quale le quote degli oneri da restituire sono definite in proporzione al tempo intercorrente tra la richiesta di estinzione anticipata e la scadenza naturale del finanziamento. Sotto il medesimo profilo, va ricordato che anche la Banca d'Italia, con la comunicazione n. 154964 del 30.3.2018, ha affermato che, “in caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione, si dovrà considerare il criterio del pro rata temporis”.
Alla luce di quanto esposto, dunque, tale ultimo sistema appare senz'altro non incongruo rispetto all'obiettivo di assicurare il contemperamento degli interessi delle parti.
Quanto alla specifica natura della operazione economica oggetto di causa, si osserva poi che il criterio del pro rata temporis si pone anche in linea con la distribuzione dei costi e dei rischi già fissata dalle parti nel contratto.
Ed infatti, nel testo negoziale oggetto di causa, i contraenti hanno fatto ricorso a tale sistema per la quantificazione del rimborso relativo ai costi c.d. recurring (v. pag. 19 della documentazione riprodotta da parte appellata nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, con il nome “ , ove si legge che, per il “rimborso della quota di interessi Email_2
e di oneri non ancora maturata”, “tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”; cfr. Trib. Torino Sez. I 13.2.2023, in cui, in relazione ad analoga previsione negoziale, si specifica che essa corrisponde alla definizione del criterio pro rata temporis).
Pur dovendosi nel caso di specie farsi applicazione del criterio pro rata temporis, la somma concretamente richiesta a titolo restitutorio da , pari ad €. 852,64, coincide con quella CP_2 determinata dall'Arbitro Bancario, Collegio di Palermo, nella decisione emessa su ricorso dell'odierna appellata in data 8.3.2021 (v. pag. 4 dell'all. 14 del fascicolo di primo grado della appellante . Controparte_1
Ebbene, in tale pronuncia, l'autorità decidente ha impiegato il diverso sistema della c.d. curva degli interessi.
Quest'ultimo, secondo la comune definizione, consiste nell'applicare agli oneri da rimborsare lo stesso metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento, sicché la percentuale da restituire corrisponde al rapporto tra la quota di interessi da rimborsare in seguito all'estinzione anticipata ed il totale degli interessi dovuti (v., per tale definizione, ad esempio Arbitro Bancario, Collegio di Torino, decisione del 24.8.2023).
Orbene, nella decisione dell'8.3.2021 emessa dall'Arbitro Bancario, Collegio di Palermo, su ricorso di , il ricorso a siffatto criterio appare evidente nella misura in cui il rimborso è stato CP_2
calcolato mediante applicazione (alle commissioni corrisposte alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, pari ad €. 200,62, ed alle provvigioni dell'intermediario del credito, pari ad €.
652,02) di percentuale, pari al 38,88%, quantificata con sistema “analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi” (v. pagg.
3-4 dell'all. 14 del fascicolo di primo grado della appellante per la tesi per cui sarebbe stato Controparte_1 applicato il criterio della c.d. curva degli interessi v. anche pag. 12 dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio di appello).
Tanto precisato, è notorio che l'impiego del metodo pro rata temporis assicuri risultati maggiormente vantaggiosi per il cliente, imponendo esso il calcolo dei costi, la divisione di questi per il numero totale di mensilità di cui al piano di ammortamento e, infine, la moltiplicazione del quoziente per il numero di rate residue al tempo della estinzione anticipata (v. per tali conclusioni Trib. Siracusa Sez.
Civ. II 17.6.2024, n. 1463 cit., nonché Trib. Siracusa Sez. Civ. II 26.6.2024, n. 1544).
Avendo tuttavia richiesto il più esiguo importo coincidente con quello determinato CP_2
con il ricorso al criterio della c.d. curva degli interessi e dovendosi inderogabilmente rispettare il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c., va riconosciuto alla cliente il rimborso della somma di €. 852,64, sì come statuito dal Giudice di Pace di Lentini con la sentenza impugnata.
Va infine precisato che nessuna correzione della pronuncia gravata si impone ove essa ha attribuito alla odierna appellata l'ulteriore ammontare di €. 20,00.
Tale importo ha formato oggetto di liquidazione da parte dell'Arbitro Bancario, Collegio di Palermo, nella decisione dell'8.3.2021 resa su ricorso di (v. pag. 4 dell'all. 14 del fascicolo CP_2
di primo grado della appellante . Controparte_1
Nessuna impugnazione, tuttavia, è stata articolata sul punto da Controparte_1
3. Alla luce dei difformi indirizzi giurisprudenziali emersi e tenuto conto della emanazione, intervenuta in corso di causa, della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, le spese del presente giudizio di appello vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77/2018.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione proposta da non ha trovato accoglimento e che pertanto quest'ultima Controparte_1
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
489/2022:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 682/2021, Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Lentini a definizione del procedimento n. R.G. 730/2021 in data
21.12.2021, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa, il 26.7.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 489/2022 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 33/E, elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Cortile Tribulato n. 14, presso lo studio dell'avv.
FILADELFO TRIBULATO, che, unitamente all'avv. MIRIAM BOSURGI, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._1
Caltanissetta, viale Sicilia n. 126, presso lo studio dell'avv. SIMONA GRASSO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio, ha proposto Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 682/2021, con cui il Giudice di Pace di Lentini, definendo il procedimento n. R.G. 730/2021 in data 21.12.2021, in accoglimento della domanda proposta da
, aveva condannato la società esponente a rimborsare a quest'ultima la somma di €. CP_2
872,64 in ragione della estinzione anticipata – intervenuta nel 2017 - del finanziamento stipulato dalle predette parti nel 2013. Parte appellante, reiterando le argomentazioni già esposte in primo grado, ha anzitutto eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata in favore del difensore di controparte, per essere essa priva di riferimenti all'oggetto della vertenza e di indicazioni relative al soggetto contro il quale incardinare la controversia.
Nel merito, ha lamentato la erronea interpretazione delle norme Controparte_1 applicate, con particolare riguardo all'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993.
A tal riguardo, l'appellante ha sostenuto la non rimborsabilità delle commissioni corrisposte a CP_3
in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni dell'intermediario del credito, rilevando come tali oneri – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – dovessero essere qualificati costi c.d. upfront. ha poi reputato non pertinente la pronuncia emessa l'11.9.2019 dalla Controparte_1
Corte di giustizia dell'Unione europea, essendo questa relativa ad una norma contenuta in una direttiva priva di efficacia diretta e non potendo esigersi una interpretazione alla stessa conforme da parte del giudice italiano, alla luce del chiaro dettato del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021, modificativo del testo dell'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , contestando CP_2
l'eccezione di nullità della procura alle liti e chiedendo il rigetto nel merito della avversaria impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria istruttoria, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato e va pertanto rigettato, pur imponendosi la correzione della motivazione adottata nella sentenza impugnata.
2.1. Non meritevole di accoglimento si mostra – a prescindere dalla sua rinuncia – l'eccezione con cui l'appellante ha lamentato il difetto di ius postulandi in capo al Controparte_1
difensore di . CP_2
Si legge in particolare nell'atto introduttivo del presente procedimento che “la procura alle liti – rilasciata in originale analogico (cartaceo) allegato alla PEC del 10 settembre 2021 con cui è stata notificata la citazione – non menziona l'oggetto della vertenza in relazione alla quale essa è stata rilasciata, né il soggetto nei cui confronti la controversia sarebbe stata incardinata. Tale difetto di specificità, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte (cfr. ad es. Cass. civ. Sez. I,
21 settembre 2000, n. 12486), qui è tale da rendere del tutto nulla la procura alle liti, dal momento che si tratta di un foglio cartaceo separato che non è congiunto materialmente all'atto di citazione, che nasce come documento nativo digitale e quindi, ai fini che qui occupano, non può considerarsi in calce ad esso né beneficiare dei dati della citazione per sopperire alla sua manifesta genericità”
(v. pagg.
4-5 dell'atto di appello).
In diritto, si osserva che la procura rilasciata a margine o in calce all'atto difensivo o su foglio separato ma a quest'ultimo congiunto materialmente è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al procedimento (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 28.3.2022, n. 9935).
Come precisato dall'art. 83, comma 3, c.p.c., poi, “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011, la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato;
la disposizione in esame si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
In virtù dell'art. 10 del d.p.r. n. 123/2001, infine, ove la procura sia cartacea, essa va depositata in copia informatica autenticata dal difensore mediante firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico.
Quanto imposto dalle superiori norme è stato rispettato nel caso di specie.
Come emerge dal file telematico prodotto in atti (v. allegato alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, denominato “ .eml”), alla pec con Email_1
cui la citazione introduttiva del giudizio di primo grado è stata notificata a Controparte_1
è stata allegata la procura alle liti, originariamente redatta in formato cartaceo e trasformata in
[...]
copia informatica, munita di firma digitale del procuratore.
In aggiunta a quanto sopra, come si è già rilevato, l'eccezione sollevata dalla odierna appellante è stata rinunciata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La stessa in comparsa conclusionale (v. pag. 2) ha all'uopo Controparte_1 richiamato l'indirizzo da ultimo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale il requisito della specialità della procura alle liti, imposto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario solo che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto difensivo e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento e non sia successivo alla notificazione dell'atto stesso (così Cass. Civ. Sez. Un. 19.1.2024, n. 2075).
2.2. Nel merito, in via preliminare, occorre precisare che la domanda con cui in primo grado l'attrice ha chiesto – ed ottenuto con la pronuncia appellata – il rimborso della somma di €. CP_2
852,64, traducendosi nella richiesta di restituzione di somme ritenute versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto in dipendenza del finanziamento stipulato con Controparte_1 il 29.3.2013 ed anticipatamente estinto il 31.5.2017, va ricondotta all'istituto della ripetizione
[...] dell'indebito.
Ed infatti, secondo il condivisibile orientamento espresso dal Supremo Collegio, la disciplina di cui agli artt. 2033 e ss. c.c. si applica non solo nel caso in cui tra il solvens e l'accipiens non sia mai esistito alcun titolo giuridico giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, ma anche allorché il pagamento sia stato effettuato in base ad un titolo apparente, come nel caso di nullità del contratto, o in base ad un titolo venuto meno dopo l'adempimento, come nel caso di annullamento, rescissione o risoluzione, o, infine, allorché il pagamento sia stato effettuato oltre il titolo, come nel caso in cui si assume che la prestazione contrattualmente dovuta sia inferiore a quella effettivamente pagata (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 19.6.2008, n. 16612).
Ancora, è del tutto pacifico tra le parti che la richiesta di rimborso formulata da CP_2
abbia ad oggetto soltanto:
- le commissioni corrisposte alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, pari ad €.
200,62;
- le provvigioni dell'intermediario del credito, pari ad €. 652,02.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non può in alcun modo dubitarsi del fatto che i suddetti oneri rientrino tra i costi c.d. upfront, volti alla remunerazione di prestazioni che si esauriscono nella fase preliminare ed in quella di stipula.
Si legge infatti al punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” allegato al testo contrattuale oggetto di causa che: “il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: - il capitale residuo. – gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue. Il rimborso verrà effettuato dal Finanziatore per i seguenti oneri (oltreché per gli interessi): - commissioni a in CP_3
qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (v. lett. b); - spese per le comunicazioni periodiche (v. lett. e) comunque gratuite;
- spese di incasso quote (v. lett. f). Gli oneri di cui ai punti g) Premio relativo alla polizza di assicurazione rischi sulla Vita e h) Premio relativo alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell'occupazione, copertura perdite pecuniarie verranno rimborsate dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle
Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la polizza.
Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri di cui alle lett.
a) Commissioni a in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del CP_3 finanziamento, c) Provvigioni all'Intermediario del credito, d) Imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento” (v. pagg.
19-20 della documentazione riprodotta da parte appellata nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, con il nome “ ). Email_2
Alla luce di quanto riportato, appare evidente che, se ha inteso Controparte_1 apertamente assicurare il solo rimborso dei “costi dovuti per la vita residua del contratto”, la stessa ha quantomeno implicitamente escluso la riconduzione a tale ultima categoria delle commissioni corrisposte a in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento e delle CP_3 provvigioni dell'intermediario del credito nella misura in cui ne ha negato la rimborsabilità.
Chiarito quanto sopra, la previsione negoziale limitativa testé descritta deve considerarsi nulla ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 36, comma 1, del decr. lgs. n. 206/2005.
Incontestata la qualifica di consumatore della odierna appellata – emergente anche CP_2
dalla intestazione della documentazione contrattuale (v. pag. 17 della documentazione riprodotta da parte appellata nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, con il nome “
[...]
) -, la clausola che ridimensiona il rimborso dei costi sostenuti in caso di Email_3
estinzione anticipata del finanziamento è infatti reputata vessatoria dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto
(così Cass. Civ. Sez. II 6.9.2023, n. 25977; Cass. Civ. Sez. I 28.5.2024, n. 14836).
Tanto premesso, il testo contrattuale oggetto di causa è stato stipulato in data 29.3.2013 ed è stato estinto il 31.5.2017, sicché esso risulta regolato dall'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n.
106/2021. La norma da ultimo richiamata si è uniformata ai principi espressi dalla nota sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11.9.2019 (c.d. sentenza Lexitor).
In particolare, il citato art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021 ha previsto che, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte, limitando tuttavia l'efficacia temporale di tale regola ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione – risalente al 25.7.2021 – e precisando che per i negozi stipulati anteriormente “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
La limitazione sopra delineata è stata censurata dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n.
263/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021, in relazione alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Nella pronuncia appena richiamata, si è anzitutto chiarito che il rinvio alla normazione della Banca
d'Italia – e, segnatamente, alle disposizioni del provvedimento del 9.2.2011 – ha fatto sì che il contenuto normativo dell'art. 125-sexies, comma 1, del decr. lgs. n. 385/1993, per i contratti anteriori al 25.7.2021, si sia cristallizzato nella versione che ha circoscritto il rimborso ai soli costi c.d. recurring, con esclusione degli oneri c.d. upfront.
Ciò ha determinato uno scostamento dai principi espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'11.9.2019.
Conseguentemente, la Corte costituzionale ha dato atto della “impossibilità […] di accedere a una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza Lexitor, del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario […] il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)”.
Non essendo dunque possibile risolvere il suddetto contrasto in via meramente interpretativa o con la disapplicazione della norma interna non conforme al diritto dell'Unione europea, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della “norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva”, precisando che a ciò non osta l'esigenza di tutela dell'affidamento dei finanziatori e degli intermediari, dal momento che “gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte, nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, eventualmente su sollecitazione del giudice che solleva il rinvio
o degli Stati membri che ritengono di intervenire nel procedimento presentando osservazioni. E – come si è già anticipato – la Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell'art. 16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito. Se, invece, - come si è sopra ritenuto (punto 12.3.1.) – l'affidamento che il legislatore ha inteso proteggere è stato quello ingenerato dalla formulazione della norma di attuazione e, in specie, dalla sua interpretazione a livello nazionale, questo certamente non giustifica la violazione degli obblighi che lo Stato ha assunto verso l'Unione europea. Un intervento del legislatore a tutela dei titolari di tale affidamento non poteva (e non potrebbe) incidere sugli impegni assunti con l'Unione europea, né, di riflesso, pregiudicare gli interessi dei consumatori. In ogni caso, vanno anche rammentati i rilievi della Corte di giustizia, secondo la quale i concedenti il credito, da un lato, trovano una tutela nel diritto all'equo indennizzo per l'estinzione anticipata del credito, in base ai successivi paragrafi dell'art. 16 della direttiva (recepiti dal t.u. bancario all'art. 125-sexies commi 2 e 3, poi divenuti 4 e
5) e, da un altro lato, con l'incasso anticipato della somma erogata possono concludere un nuovo contratto di finanziamento”.
Vista la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021, come già ritenuto da questo Tribunale, deve escludersi ogni possibilità di interpretare l'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993 in senso contrario ai principi espressi dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'11.9.2019 (così Trib. Siracusa Sez. Civ.
II 28.1.2025, n. 125, e Trib. Siracusa Sez. Civ. II 17.6.2024, n. 1463).
Da ciò discende, pertanto, la rimborsabilità di tutti gli oneri rientranti tra i costi del credito, senza alcuna differenziazione tra quelli recurring e quelli upfront.
Come già osservato in altre pronunce di questo Tribunale, la distinzione tra questi ultimi non può giustificarsi attraverso il richiamo all'art. 6-bis del d.p.r. n. 180/1950, che rinvia alle norme del decr. lgs. n. 385/1993 e alle disposizioni operative della Banca d'Italia per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti (così Trib. Siracusa Sez. Civ. II 28.1.2025, n. 125 cit., e Trib. Siracusa
Sez. Civ. II 17.6.2024, n. 1463 cit.).
In proposito, si rileva anzitutto che non possono essere avallate interpretazioni che aggirino il contenuto di una sentenza della Corte costituzionale che abbia dichiarato costituzionalmente illegittima una norma direttamente applicabile alla vicenda in esame. Deve infatti ribadirsi come, nel caso di specie, la questione della rimborsabilità dei costi del finanziamento estinto anticipatamente sia retta dall'art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993.
Per altro verso, occorre evidenziare che l'art. 6-bis del d.p.r. n. 180/1950 si limita ad affermare che:
“la Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: […] b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
La norma testé richiamata, pertanto, prevede esclusivamente che Banca d'Italia emani disposizioni orientate ad assicurare adeguata trasparenza in relazione agli oneri da rimborsare, ma non attribuisce all'autorità il potere di selezionare gli oneri ripetibili.
Ancora, l'art. 6-bis del d.p.r. n. 180/1950, in quanto introdotto dall'art. 31, comma 1, del decr. lgs. n.
169/2012, successivamente alla emanazione del provvedimento di Banca d'Italia del 9.2.2011, non può fungere da base normativa per giustificare il perdurante richiamo ad un provvedimento emesso anteriormente alla propria entrata in vigore, potendo al più fondare la futura emanazione, allo stato mancante, di ulteriori atti volti ad incrementare i livelli di trasparenza delle condizioni contrattuali dei prestiti concessi dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione.
Infine, come si è rilevato, una eventuale interpretazione della suddetta disposizione nel senso prospettato dalla odierna appellante risulterebbe manifestamente Controparte_1
contrastante con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, ponendosi essa in contrasto con il diritto dell'Unione europea, per come interpretato dalla Corte di giustizia, e renderebbe necessario sollevare
(nuovamente) questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.
Non può infine ritenersi che, rispetto al caso oggetto di esame, i principi espressi nella sentenza c.d.
Lexitor dell'11.9.2019 siano stati superati dalla più recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 9.2.2023, resa nella causa C-555/21, Unicredit Bank Austria.
Tale decisione ha affermato che: “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Come si è condivisibilmente osservato, la sentenza del 9.2.2023 emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ha richiamato la direttiva 2008/48, modificata dalla direttiva 2014/17, ed anche la pronuncia c.d. Lexitor, premettendo che “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta della riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”.
In altri termini, la sentenza del 9.2.2023 ha giustificato la differenza di trattamento riservato ai mutui ipotecari rispetto a quello previsto per il credito al consumo non assistito da garanzie reali puntualizzando che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (così App. Genova
10.11.2023, n. 1221, richiamata da Trib. Siracusa Sez. Civ. II 28.1.2025, n. 125 cit., e da Trib.
Siracusa Sez. Civ. II 17.6.2024, n. 1463 cit.).
I principi espressi dal precedente in oggetto, pertanto, non possono estendersi ai contratti di credito al consumo, poiché essi tengono conto delle “specificità dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali”, in cui esistono obiettivi ed importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata (c.d. sunk costs), come gli oneri della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che suggeriscono un diverso trattamento di tutela, incentrato sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione dei costi ripetibili e non ripetibili, per il caso di estinzione anticipata (Trib. Siracusa Sez. Civ. II 28.1.2025, n. 125 cit., e Trib. Siracusa Sez.
Civ. II 17.6.2024, n. 1463 cit., ove si richiama App. Torino 1.6.2023, n. 544, per cui “non è … corretto affermare che la C.G.U.E. nella sentenza Unicredit Bank Austria abbia superato le proprie conclusioni rassegnate nella pronuncia Lexitor, avendo invece motivatamente distinto le due discipline dettate in modo uniforme dalle Direttive 2008/48 e 2014/17: quindi, la presente controversia – che riguarda i contratti al consumo disciplinati dalla Direttiva 2008/48 … e l'art.
125-sexies t.u.b. … - non può essere decisa facendo applicazione dei principi sviluppati dalla
C.G.U.E. in relazione a diversa Direttiva che ha per oggetto la tutela del consumatore in altri e distinti contratti di finanziamento, la cui specificità risulta pacifica e riconosciuta dalla Corte nella invocata sentenza 9.02.2023”).
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra illustrate – da intendersi sostitutive della erronea motivazione fornita dal giudice di primo grado -, corretto deve reputarsi il riconoscimento alla odierna appellata del diritto alla restituzione delle commissioni corrisposte alla mandataria CP_2
per il perfezionamento del finanziamento, pari ad €. 200,62, e delle provvigioni dell'intermediario del credito, pari ad €. 652,02, dovendo ormai considerarsi dovuto il rimborso sia degli oneri c.d. recurring sia di quelli c.d. upfront.
Essendosi, in ragione della declaratoria di nullità della clausola limitativa della rimborsabilità, determinata una lacuna del regolamento negoziale, occorre procedere alla integrazione di quest'ultimo.
Com'è noto, in proposito, l'art. 1374 c.c. dispone che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Ancora, ai sensi dell'art. 1375 c.c. il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Nel caso di specie, non sovvengono disposizioni di legge o usi idonei ad integrare il regolamento negoziale.
Non può richiamarsi sul punto quanto previsto dall'attuale comma 2 dell'art. 125-sexies del decr. lgs.
n. 385/1993, nella parte in cui esso stabilisce che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
Invero, tale disposizione è destinata ad operare solo per il futuro e, dunque, solo per i contratti successivi al 25.7.2021.
Conseguentemente, è necessario procedere alla integrazione o mediante equità o mediante ricorso alla buona fede.
Tanto premesso, ritiene il decidente che debba farsi applicazione del primo di tali criteri.
Come è stato segnalato dalla più condivisibile dottrina, equità e buona fede costituiscono entrambi strumenti di sviluppo e specificazione del regolamento negoziale.
Essi costruiscono, in particolare, la regola concreta che l'ordinamento, in quanto fonte di norme generali ed astratte, non è in grado di fornire.
Più in particolare, come ancora precisato dai più attenti studiosi della materia, l'equità è destinata a colmare lacune che precludono l'operatività del precetto pattizio.
Diversamente, la buona fede colma le incompletezze del regolamento negoziale che non ne impediscono l'attuazione in radice ma che ne inficiano la congruità rispetto allo scopo perseguito dalle parti.
Puntualizzato ciò, nel caso di specie, per le ragioni già esposte occorre assicurare che alla appellata siano rimborsate le commissioni corrisposte alla mandataria per il perfezionamento CP_2 del finanziamento, pari ad €. 200,62, e delle provvigioni dell'intermediario del credito, pari ad €.
652,02. Come si è del pari evidenziato, il testo contrattuale nulla prevede in merito al sistema da applicare per la quantificazione del rimborso di tali oneri, dal momento che questi ultimi appaiono riconducibili alla categoria c.d. upfront, per la quale la restituzione non era stata originariamente contemplata.
Rivelandosi la lacuna del regolamento pattizio idonea a precludere l'operatività del precetto che impone la restituzione anche di siffatti costi – risultante dalla declaratoria di nullità ex artt. 33, comma
1, e 36, comma 1, del decr. lgs. n. 206/2005 della clausola di segno contrario e dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 conv. in legge n. 106/2021
-, l'integrazione va effettuata mediante ricorso al criterio dell'equità.
Quest'ultimo, secondo la maggioritaria dottrina, si identifica con il contemperamento degli interessi dei contraenti che sia conforme all'equilibrio che, avuto riguardo al tipo di operazione economica programmata, sarebbe raggiunto da due operatori economici leali ed accorti.
Da tale angolo visuale, si osserva anzitutto che nella già richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 si è rilevato che “la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza. Se è vero, infatti, che
l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» (di cui all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE) “è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi
e ai costi» (di cui al previgente art. 125-sexies del decr. lgs. n. 385/1993), “tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto,
i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor”.
In altri termini, se il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito da operarsi in misura proporzionale al tempo, con tale obiettivo si mostra coerente il criterio del pro rata temporis, in virtù del quale le quote degli oneri da restituire sono definite in proporzione al tempo intercorrente tra la richiesta di estinzione anticipata e la scadenza naturale del finanziamento. Sotto il medesimo profilo, va ricordato che anche la Banca d'Italia, con la comunicazione n. 154964 del 30.3.2018, ha affermato che, “in caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione, si dovrà considerare il criterio del pro rata temporis”.
Alla luce di quanto esposto, dunque, tale ultimo sistema appare senz'altro non incongruo rispetto all'obiettivo di assicurare il contemperamento degli interessi delle parti.
Quanto alla specifica natura della operazione economica oggetto di causa, si osserva poi che il criterio del pro rata temporis si pone anche in linea con la distribuzione dei costi e dei rischi già fissata dalle parti nel contratto.
Ed infatti, nel testo negoziale oggetto di causa, i contraenti hanno fatto ricorso a tale sistema per la quantificazione del rimborso relativo ai costi c.d. recurring (v. pag. 19 della documentazione riprodotta da parte appellata nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, con il nome “ , ove si legge che, per il “rimborso della quota di interessi Email_2
e di oneri non ancora maturata”, “tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”; cfr. Trib. Torino Sez. I 13.2.2023, in cui, in relazione ad analoga previsione negoziale, si specifica che essa corrisponde alla definizione del criterio pro rata temporis).
Pur dovendosi nel caso di specie farsi applicazione del criterio pro rata temporis, la somma concretamente richiesta a titolo restitutorio da , pari ad €. 852,64, coincide con quella CP_2 determinata dall'Arbitro Bancario, Collegio di Palermo, nella decisione emessa su ricorso dell'odierna appellata in data 8.3.2021 (v. pag. 4 dell'all. 14 del fascicolo di primo grado della appellante . Controparte_1
Ebbene, in tale pronuncia, l'autorità decidente ha impiegato il diverso sistema della c.d. curva degli interessi.
Quest'ultimo, secondo la comune definizione, consiste nell'applicare agli oneri da rimborsare lo stesso metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento, sicché la percentuale da restituire corrisponde al rapporto tra la quota di interessi da rimborsare in seguito all'estinzione anticipata ed il totale degli interessi dovuti (v., per tale definizione, ad esempio Arbitro Bancario, Collegio di Torino, decisione del 24.8.2023).
Orbene, nella decisione dell'8.3.2021 emessa dall'Arbitro Bancario, Collegio di Palermo, su ricorso di , il ricorso a siffatto criterio appare evidente nella misura in cui il rimborso è stato CP_2
calcolato mediante applicazione (alle commissioni corrisposte alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, pari ad €. 200,62, ed alle provvigioni dell'intermediario del credito, pari ad €.
652,02) di percentuale, pari al 38,88%, quantificata con sistema “analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi” (v. pagg.
3-4 dell'all. 14 del fascicolo di primo grado della appellante per la tesi per cui sarebbe stato Controparte_1 applicato il criterio della c.d. curva degli interessi v. anche pag. 12 dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio di appello).
Tanto precisato, è notorio che l'impiego del metodo pro rata temporis assicuri risultati maggiormente vantaggiosi per il cliente, imponendo esso il calcolo dei costi, la divisione di questi per il numero totale di mensilità di cui al piano di ammortamento e, infine, la moltiplicazione del quoziente per il numero di rate residue al tempo della estinzione anticipata (v. per tali conclusioni Trib. Siracusa Sez.
Civ. II 17.6.2024, n. 1463 cit., nonché Trib. Siracusa Sez. Civ. II 26.6.2024, n. 1544).
Avendo tuttavia richiesto il più esiguo importo coincidente con quello determinato CP_2
con il ricorso al criterio della c.d. curva degli interessi e dovendosi inderogabilmente rispettare il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c., va riconosciuto alla cliente il rimborso della somma di €. 852,64, sì come statuito dal Giudice di Pace di Lentini con la sentenza impugnata.
Va infine precisato che nessuna correzione della pronuncia gravata si impone ove essa ha attribuito alla odierna appellata l'ulteriore ammontare di €. 20,00.
Tale importo ha formato oggetto di liquidazione da parte dell'Arbitro Bancario, Collegio di Palermo, nella decisione dell'8.3.2021 resa su ricorso di (v. pag. 4 dell'all. 14 del fascicolo CP_2
di primo grado della appellante . Controparte_1
Nessuna impugnazione, tuttavia, è stata articolata sul punto da Controparte_1
3. Alla luce dei difformi indirizzi giurisprudenziali emersi e tenuto conto della emanazione, intervenuta in corso di causa, della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, le spese del presente giudizio di appello vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77/2018.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione proposta da non ha trovato accoglimento e che pertanto quest'ultima Controparte_1
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
489/2022:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 682/2021, Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Lentini a definizione del procedimento n. R.G. 730/2021 in data
21.12.2021, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa, il 26.7.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti