CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 725/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore con l'avv. Paola Moschini
Appellante contro
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo procuratore speciale p.t. con l'avv. Catia Cacco
Appellata
Oggetto: opposizione ex art.617 c.p.c.. Appello avverso la sentenza n. 1799/23 pubblicata in data 18.10.2023 del Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte TE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria azione e eccezione respinta, in riforma della sentenza n. 1799/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, in via preliminare e nel merito: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione e/o mancanza della titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo ad
[...] e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della comparsa Controparte_1 avversaria per tutti i motivi indicati in atti;
dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'invalidità del mutuo ipotecario del 02.12.2003 e del mutuo fondiario del 26.01.2006 notificati in data 18.10.2022, il primo munito di formula esecutiva il 26.01.2022 per tutti i motivi esposti in narrativa e per tutti quelli che dovessero risultare dai fatti di causa e /o dalla legge e quindi la loro inidoneità a costituire validi titoli esecutivi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del giudizio di primo e di secondo grado.
Per parte appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa ogni opportuna declaratoria e reietta ogni contraria istanza respingere l'appello proposto dalla società Parte_2
perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella
[...] comparsa di costituzione e risposta d'appello depositata in data 18.11.2024 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1977/2023 resa dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Venezia – Giudice Dott.ssa Silvia Bianchi - in data 18.10.2023, depositata in pari data, non notificata. Con refusione di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_2 opposizione ex art.617 primo comma c.p.c. con riferimento ai contratti di mutuo fondiario n.0367052094550 del 26.1.2006 e n.83240 del 2.11.2003 notificati in data
18.10.2022 da quale cessionaria di Controparte_1 Parte_3
, lamentando che “in entrambe le copie notificate mancano delle pagine” ovvero si
[...] rinvengono pagine sprovviste dei timbri e della firma del notaio e inoltre la nullità, invalidità e inefficacia della formula esecutiva in quanto richiesta da soggetto non legittimato.
(di seguito per brevità anche solo Controparte_1 CP_1 si costituiva dichiarando di rinunciare ad azionare in via esecutiva il contratto di mutuo n. 83240 riconoscendo che, così come evidenziato dalla opponente, al contratto di pag. 2/8 mutuo mancava l'allegato B e l'allegato A era carente di talune pagine e chiedendo per il resto il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n.1799/2023 depositata il 18 ottobre 2023 il Tribunale di Venezia dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi di opposizione ex art.617 c.p.c. relativi al titolo costituito dal contratto di mutuo del
2.12.2003, rep. n. 83240 e rigettava per il resto l'opposizione proposta, con condanna di alla rifusione di un terzo delle spese di lite, compensate per i residui due CP_1 terzi.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1799/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello la società chiedendo la riforma della sentenza impugnata e Parte_2 riproponendo le medesime conclusioni già proposte in primo grado con vittoria delle spese.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
L'TE contesta la sentenza ove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla cessionaria assumendo la mancata prova della cessione del CP_1 credito. Lamenta inoltre la mancata voltura dei contratti di mutuo stipulati da AK a e la mancata iscrizione di nell'elenco delle società Parte_2 Parte_3 veicolo.
Secondo motivo di impugnazione.
L'TE contesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere in merito al contratto di mutuo n. 83240 rilevando che la convenuta non aveva rinunciato al credito e al titolo sicchè non vi era stata accettazione della rinuncia da parte della stessa. L'TE insiste pertanto per la declaratoria di nullità di tale titolo per la presenza degli indicati vizi formali. pag. 3/8 Terzo motivo di impugnazione.
L'TE censura la statuizione di rigetto dell'opposizione proposta in relazione al contratto di mutuo del 26.1.2006 contestando l'assenza della firma in ogni foglio e deducendo la mancata visibilità del timbro, reiterando la domanda di nullità del titolo.
Ragioni della decisione
Con riferimento al secondo e al terzo motivo di impugnazione, che reiterano le doglianze già formulate nell'atto di citazione in primo grado in ordine alla regolarità formale dei titoli notificati e della formula esecutiva, va preliminarmente osservato come nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha qualificato l'opposizione proposta, in conformità a quanto già indicato dall'opponente nell'atto introduttivo, quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 primo comma c.p.c.
E, come rilevato dalla suprema Corte “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (cass. civ. n.6844/2024).
Nel caso di specie tale qualificazione va senz'altro condivisa con riferimento alle doglianze formulate dall'opponente nell'atto di citazione, e qui riproposte quali motivi di appello (secondo e terzo) in quanto relative alla irregolarità formale del titolo rectius della copia del titolo (copia del mutuo fondiario asseritamente mancante di pagine) ovvero della irregolarità della spedizione in forma esecutiva, in quanto richiesta da soggetto non legittimato, motivi che integrano una opposizione ex art 617 primo comma c.p.c. pag. 4/8 Sotto tali profili la sentenza di primo grado risulta dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost.
Come osservato dalla Suprema Corte “nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”(cfr. cass. civ. n.6844/2024).
L'appello in relazione a tali motivi risulta dunque inammissibile.
Ciò posto va tuttavia osservato come l'opponente in sede di prima memoria ex art.183
c.p.c. contestava la legittimazione della convenuta e il giudice rilevava come tale eccezione, che riteneva tempestivamente proposta, risultava tuttavia infondata. Nella sentenza impugnata si legge “Ebbene rispetto a detto titolo, parte opponente ha eccepito in atto di citazione la carenza di prova della titolarità del credito in capo ad
Che detta eccezione sia stata tempestivamente sollevata trova conferma nel CP_1 fatto che di essa la convenuta tratta espressamente in comparsa di costituzione al fine di dimostrarne l'infondatezza. Ciò detto, deve ritenersi fornita la prova della titolarità del credito in capo ad (cfr. pag.
2-3 sentenza impugnata). CP_1
Rileva il Collegio come tale questione, riproposta quale primo motivo di appello, integra una opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. in quanto contestazione del credito e non della mera regolarità formale del titolo e dev'essere quindi in questa sede esaminata.
Il motivo va rigettato.
Va preliminarmente rilevato come al società AK s.r.l. con atto di scissione del
21.12.2015 si è scissa in due società e Controparte_2 Parte_2 con trasferimento a quest'ultima degli immobili oggetto di ipoteca (cfr. doc.10 fascicolo primo grado).
pag. 5/8 Ciò posto in relazione all'eccepita carenza di legittimazione in capo ad CP_1 rispetto ai contratti di mutuo stipulati da AK s.r.l. la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr.cass. civ., n. 17944/2023).
Va in proposito evidenziato come risulta documentalmente che AK s.r.l. in relazione ai due contratti di mutuo ipotecario n. 83240 e n.89453 dalla medesima stipulati nel
2003 e 2006 con dopo il passaggio dei relativi sportelli bancari da CP_3
a in data 4.11.2020, rinegoziava tali posizioni con CP_4 Parte_4 [...]
( doc. 9 fascicolo primo grado: con sottoscrizione anche da parte del Parte_5 funzionario per come risulta dal documento in alto a destra) e che la Parte_4 posizione creditoria veniva ceduta all'interno dell'operazione di cartolarizzazione prima a e poi ad Parte_3 CP_1
Con contratto di cessione concluso in data 29.12.2016 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
n. 130/1999, Flaminia SPV S.r.l. ha acquistato pro soluto e “in blocco” da
[...] una serie di crediti tra cui i mutui notificati a e di Parte_5 Parte_2 tale cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U. n. 1 del 3.1.2017
(doc. n. 1 fascicolo primo grado convenuta).
Come chiaramente già riportato nella sentenza impugnata la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2016 indicava le caratteristiche dei crediti ceduti a Flaminia spa da e tali caratteristiche risultavano proprie dei contratti di mutuo Parte_5 rinegoziati da AK s.r.l. in quanto derivanti da finanziamenti regolati dalla legge italiana, con credito denominato in euro, segnalati a sofferenza ( risultando la società segnalata a sofferenza nel giugno 2015 :cfr. doc. n. 13 fascicolo di primo grado appellata), e non appartenenti alle categorie escluse e ivi espressamente indicate. Né
l'TE ha svolto specifica contestazione rispetto al ricorrere di tali requisiti. pag. 6/8 Successivamente con contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili “in blocco” concluso in data 31.3.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
41 del 6.4.2021 (doc. n. 4 fascicolo convenuta), Flaminia SPV S.r.l. cedeva a titolo oneroso e pro soluto ad “…… (i) tutti i crediti pecuniari ceduti da CP_1 Pt_4 in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 dicembre 2016 ed
[...] individuati in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da
Flaminia SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 3 gennaio 2017, numero 1, unitamente agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i "Crediti")”.
Sulla base della documentazione dimessa deve pertanto ritenersi comprovata la legittimazione in capo ad CP_1
Quanto alla doglianza relativa alla mancata prova della notifica all'TE dell'avvenuta cessione è sufficiente evidenziare che la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. e realizzando il medesimo effetto di pubblicità (cfr. cass. civ. n. 4334/2020).
Infine, rileva il Collegio come la doglianza relativa alla società Flaminia SPV S.r.l. riferita alla sua mancata iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d'Italia, risulta inammissibile in quanto introdotta per la prima volta in questa sede, sì come rilevato dall'appellata.
In ogni caso se ne evidenzia l'infondatezza tenuto conto del carattere non inderogabile della previsione dell'art.2 della legge n.130/1999 ( cfr. cass. civ. n.7243/2024 : “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che pag. 7/8 l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'TE
atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono Parte_2 liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'TE . Parte_2
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1799/2023 pubblicata il 18 ottobre 2023 del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna unipersonale a rifondere a Parte_2 Controparte_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per
[...] compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'TE . Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 725/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore con l'avv. Paola Moschini
Appellante contro
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo procuratore speciale p.t. con l'avv. Catia Cacco
Appellata
Oggetto: opposizione ex art.617 c.p.c.. Appello avverso la sentenza n. 1799/23 pubblicata in data 18.10.2023 del Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte TE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria azione e eccezione respinta, in riforma della sentenza n. 1799/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, in via preliminare e nel merito: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione e/o mancanza della titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo ad
[...] e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della comparsa Controparte_1 avversaria per tutti i motivi indicati in atti;
dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'invalidità del mutuo ipotecario del 02.12.2003 e del mutuo fondiario del 26.01.2006 notificati in data 18.10.2022, il primo munito di formula esecutiva il 26.01.2022 per tutti i motivi esposti in narrativa e per tutti quelli che dovessero risultare dai fatti di causa e /o dalla legge e quindi la loro inidoneità a costituire validi titoli esecutivi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del giudizio di primo e di secondo grado.
Per parte appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa ogni opportuna declaratoria e reietta ogni contraria istanza respingere l'appello proposto dalla società Parte_2
perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella
[...] comparsa di costituzione e risposta d'appello depositata in data 18.11.2024 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1977/2023 resa dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Venezia – Giudice Dott.ssa Silvia Bianchi - in data 18.10.2023, depositata in pari data, non notificata. Con refusione di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_2 opposizione ex art.617 primo comma c.p.c. con riferimento ai contratti di mutuo fondiario n.0367052094550 del 26.1.2006 e n.83240 del 2.11.2003 notificati in data
18.10.2022 da quale cessionaria di Controparte_1 Parte_3
, lamentando che “in entrambe le copie notificate mancano delle pagine” ovvero si
[...] rinvengono pagine sprovviste dei timbri e della firma del notaio e inoltre la nullità, invalidità e inefficacia della formula esecutiva in quanto richiesta da soggetto non legittimato.
(di seguito per brevità anche solo Controparte_1 CP_1 si costituiva dichiarando di rinunciare ad azionare in via esecutiva il contratto di mutuo n. 83240 riconoscendo che, così come evidenziato dalla opponente, al contratto di pag. 2/8 mutuo mancava l'allegato B e l'allegato A era carente di talune pagine e chiedendo per il resto il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n.1799/2023 depositata il 18 ottobre 2023 il Tribunale di Venezia dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi di opposizione ex art.617 c.p.c. relativi al titolo costituito dal contratto di mutuo del
2.12.2003, rep. n. 83240 e rigettava per il resto l'opposizione proposta, con condanna di alla rifusione di un terzo delle spese di lite, compensate per i residui due CP_1 terzi.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1799/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello la società chiedendo la riforma della sentenza impugnata e Parte_2 riproponendo le medesime conclusioni già proposte in primo grado con vittoria delle spese.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
L'TE contesta la sentenza ove ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla cessionaria assumendo la mancata prova della cessione del CP_1 credito. Lamenta inoltre la mancata voltura dei contratti di mutuo stipulati da AK a e la mancata iscrizione di nell'elenco delle società Parte_2 Parte_3 veicolo.
Secondo motivo di impugnazione.
L'TE contesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere in merito al contratto di mutuo n. 83240 rilevando che la convenuta non aveva rinunciato al credito e al titolo sicchè non vi era stata accettazione della rinuncia da parte della stessa. L'TE insiste pertanto per la declaratoria di nullità di tale titolo per la presenza degli indicati vizi formali. pag. 3/8 Terzo motivo di impugnazione.
L'TE censura la statuizione di rigetto dell'opposizione proposta in relazione al contratto di mutuo del 26.1.2006 contestando l'assenza della firma in ogni foglio e deducendo la mancata visibilità del timbro, reiterando la domanda di nullità del titolo.
Ragioni della decisione
Con riferimento al secondo e al terzo motivo di impugnazione, che reiterano le doglianze già formulate nell'atto di citazione in primo grado in ordine alla regolarità formale dei titoli notificati e della formula esecutiva, va preliminarmente osservato come nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha qualificato l'opposizione proposta, in conformità a quanto già indicato dall'opponente nell'atto introduttivo, quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 primo comma c.p.c.
E, come rilevato dalla suprema Corte “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (cass. civ. n.6844/2024).
Nel caso di specie tale qualificazione va senz'altro condivisa con riferimento alle doglianze formulate dall'opponente nell'atto di citazione, e qui riproposte quali motivi di appello (secondo e terzo) in quanto relative alla irregolarità formale del titolo rectius della copia del titolo (copia del mutuo fondiario asseritamente mancante di pagine) ovvero della irregolarità della spedizione in forma esecutiva, in quanto richiesta da soggetto non legittimato, motivi che integrano una opposizione ex art 617 primo comma c.p.c. pag. 4/8 Sotto tali profili la sentenza di primo grado risulta dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost.
Come osservato dalla Suprema Corte “nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”(cfr. cass. civ. n.6844/2024).
L'appello in relazione a tali motivi risulta dunque inammissibile.
Ciò posto va tuttavia osservato come l'opponente in sede di prima memoria ex art.183
c.p.c. contestava la legittimazione della convenuta e il giudice rilevava come tale eccezione, che riteneva tempestivamente proposta, risultava tuttavia infondata. Nella sentenza impugnata si legge “Ebbene rispetto a detto titolo, parte opponente ha eccepito in atto di citazione la carenza di prova della titolarità del credito in capo ad
Che detta eccezione sia stata tempestivamente sollevata trova conferma nel CP_1 fatto che di essa la convenuta tratta espressamente in comparsa di costituzione al fine di dimostrarne l'infondatezza. Ciò detto, deve ritenersi fornita la prova della titolarità del credito in capo ad (cfr. pag.
2-3 sentenza impugnata). CP_1
Rileva il Collegio come tale questione, riproposta quale primo motivo di appello, integra una opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. in quanto contestazione del credito e non della mera regolarità formale del titolo e dev'essere quindi in questa sede esaminata.
Il motivo va rigettato.
Va preliminarmente rilevato come al società AK s.r.l. con atto di scissione del
21.12.2015 si è scissa in due società e Controparte_2 Parte_2 con trasferimento a quest'ultima degli immobili oggetto di ipoteca (cfr. doc.10 fascicolo primo grado).
pag. 5/8 Ciò posto in relazione all'eccepita carenza di legittimazione in capo ad CP_1 rispetto ai contratti di mutuo stipulati da AK s.r.l. la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr.cass. civ., n. 17944/2023).
Va in proposito evidenziato come risulta documentalmente che AK s.r.l. in relazione ai due contratti di mutuo ipotecario n. 83240 e n.89453 dalla medesima stipulati nel
2003 e 2006 con dopo il passaggio dei relativi sportelli bancari da CP_3
a in data 4.11.2020, rinegoziava tali posizioni con CP_4 Parte_4 [...]
( doc. 9 fascicolo primo grado: con sottoscrizione anche da parte del Parte_5 funzionario per come risulta dal documento in alto a destra) e che la Parte_4 posizione creditoria veniva ceduta all'interno dell'operazione di cartolarizzazione prima a e poi ad Parte_3 CP_1
Con contratto di cessione concluso in data 29.12.2016 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
n. 130/1999, Flaminia SPV S.r.l. ha acquistato pro soluto e “in blocco” da
[...] una serie di crediti tra cui i mutui notificati a e di Parte_5 Parte_2 tale cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U. n. 1 del 3.1.2017
(doc. n. 1 fascicolo primo grado convenuta).
Come chiaramente già riportato nella sentenza impugnata la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2016 indicava le caratteristiche dei crediti ceduti a Flaminia spa da e tali caratteristiche risultavano proprie dei contratti di mutuo Parte_5 rinegoziati da AK s.r.l. in quanto derivanti da finanziamenti regolati dalla legge italiana, con credito denominato in euro, segnalati a sofferenza ( risultando la società segnalata a sofferenza nel giugno 2015 :cfr. doc. n. 13 fascicolo di primo grado appellata), e non appartenenti alle categorie escluse e ivi espressamente indicate. Né
l'TE ha svolto specifica contestazione rispetto al ricorrere di tali requisiti. pag. 6/8 Successivamente con contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili “in blocco” concluso in data 31.3.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
41 del 6.4.2021 (doc. n. 4 fascicolo convenuta), Flaminia SPV S.r.l. cedeva a titolo oneroso e pro soluto ad “…… (i) tutti i crediti pecuniari ceduti da CP_1 Pt_4 in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 dicembre 2016 ed
[...] individuati in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da
Flaminia SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 3 gennaio 2017, numero 1, unitamente agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i "Crediti")”.
Sulla base della documentazione dimessa deve pertanto ritenersi comprovata la legittimazione in capo ad CP_1
Quanto alla doglianza relativa alla mancata prova della notifica all'TE dell'avvenuta cessione è sufficiente evidenziare che la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. e realizzando il medesimo effetto di pubblicità (cfr. cass. civ. n. 4334/2020).
Infine, rileva il Collegio come la doglianza relativa alla società Flaminia SPV S.r.l. riferita alla sua mancata iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d'Italia, risulta inammissibile in quanto introdotta per la prima volta in questa sede, sì come rilevato dall'appellata.
In ogni caso se ne evidenzia l'infondatezza tenuto conto del carattere non inderogabile della previsione dell'art.2 della legge n.130/1999 ( cfr. cass. civ. n.7243/2024 : “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che pag. 7/8 l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'TE
atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono Parte_2 liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'TE . Parte_2
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1799/2023 pubblicata il 18 ottobre 2023 del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna unipersonale a rifondere a Parte_2 Controparte_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per
[...] compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'TE . Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8