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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 630/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Isca Sullo Ionio - Piazza Municipio 88060 Isca Sullo Ionio CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
U.c. Unione Dei Comuni Del Versante Ionico - Via Circonvallazione Paparo 2 88060 Isca Sullo Ionio CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 275 TARI 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 28/02/2025 parte ricorrente conveniva in giudizio il COMUNE DI ISCA SULLO
NI e l'UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la declaratoria di nullità e comunque l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 275 del 16/10/2024 e degli atti presupposti e prodromici emessi dall'Unione dei Comuni del Versante Ionico, con cui è stato chiesto il pagamento del tributo TARI 2019 per un complessivo importo di € 431,78.
Ha citato l'Ufficio ed ha dedotto l'illegittimità della revoca dell'aliquota agevolata sulla scorta della quale è stata liquidata l'imposta sul valore aggiunto.
All'udienza dell'11.12.2025 il ricorrente ha dichiarato di avere rinunciato al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Va accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, precisamente in data
06/06/2025, parte ricorrente ha interamente pagato la somma sottesa all'atto impugnato, versando in favore del Comune di Isca sullo Ionio la complessiva somma di € 434,14 secondo il seguente prospetto: In effetti il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda giudiziale proposta.
Va quindi dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese stante la richiesta in tal senso di entrambe le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Catanzaro 11.12.2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 630/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Isca Sullo Ionio - Piazza Municipio 88060 Isca Sullo Ionio CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
U.c. Unione Dei Comuni Del Versante Ionico - Via Circonvallazione Paparo 2 88060 Isca Sullo Ionio CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 275 TARI 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 28/02/2025 parte ricorrente conveniva in giudizio il COMUNE DI ISCA SULLO
NI e l'UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la declaratoria di nullità e comunque l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 275 del 16/10/2024 e degli atti presupposti e prodromici emessi dall'Unione dei Comuni del Versante Ionico, con cui è stato chiesto il pagamento del tributo TARI 2019 per un complessivo importo di € 431,78.
Ha citato l'Ufficio ed ha dedotto l'illegittimità della revoca dell'aliquota agevolata sulla scorta della quale è stata liquidata l'imposta sul valore aggiunto.
All'udienza dell'11.12.2025 il ricorrente ha dichiarato di avere rinunciato al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Va accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, precisamente in data
06/06/2025, parte ricorrente ha interamente pagato la somma sottesa all'atto impugnato, versando in favore del Comune di Isca sullo Ionio la complessiva somma di € 434,14 secondo il seguente prospetto: In effetti il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda giudiziale proposta.
Va quindi dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese stante la richiesta in tal senso di entrambe le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Catanzaro 11.12.2025