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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 173/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pietro Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di lavorare come autista conducente di linea fin dal 1986 presso A.r.s.t. s.p.a;
- di svolgere la propria attività lavorativa articolata su turni di sei ore e mezzo giornaliere, di cui effettive risultano fra le otto e le dodici ore, considerando le pause inoperose;
- di percorrere circa 200 km al giorno, partendo dal deposito sito in Arbus fino ad arrivare alle varie destinazioni, alcune delle quali raggiungibili percorrendo strade tortuose;
- di aver, nell'esercizio della sua carriera di autista, guidato diversi mezzi provvisti di sterzi pesanti, sospensioni a balestra molto rigide, di sedili privi di idonei sistemi di ammortizzazione e che gli stessi presentavano problemi con riguardo al cambio, all'apertura e chiusura dei finestrini.
- di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale, la “epitrocleite destra”, per la quale ha presentato domanda all' il 23 aprile 2019, e la “tendinopatia calcificata CP_1
pagina 1 di 4 della cuffia dei rotatori”, per cui ha presentato domanda il 29 gennaio 2021; le domande e le opposizioni non sono state accolte dall'istituto;
- di essere già titolare di un indennizzo in capitale del 10 per cento per “spondilodiscoratrosi lombare con sofferenza radicolare”.
Tutto ciò esposto, il ricorrente, poiché i procedimenti amministrativi sono stati conclusi negativamente, ha convenuto in giudizio l' per chiedere che venga accertato e dichiarato il CP_1 diritto all'indennizzo per le denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, nonché quello complessivo derivante dal conglobamento con la tecnopatia già indennizzata dall'Istituto in misura del 10 per cento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata, e deve essere accolta, per quanto in ragione.
2.1. In relazione alle denunciate affezioni, lo svolgimento delle mansioni svolte da parte del ricorrente deve ritenersi dimostrata dall'esito della prova testimoniale.
I testi e escussi all'udienza del 28 febbraio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2024, tutti colleghi del ricorrente per un arco temporale di circa trent'anni, hanno rammentato che egli è autista presso l'Arst.
In particolare, hanno riferito che la durata giornaliera dell'attività lavorativa è di nove ore, di cui sei e mezza/ sette ore di guida effettiva, percorrendo all'incirca 200km al giorno, in alcuni casi su strade dissestate.
Hanno altresì riferito che fino al 2008 hanno utilizzato mezzi obsoleti e senza manutenzione, scarsamente ammortizzati, provvisti di sterzo e sospensioni rigide.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 30 maggio 2024, ha ritenuto che il ricorrente è affetto dalle patologie diagnosticate in termini di esiti di “Tendinopatia bilaterale delle spalle con lieve deficit funzionale. Entesopatia dei gomiti in sede epitrocleare in assenza di deficit funzionale”.
Il consulente ha ritenuto che le attività lavorativa svolta dal ricorrente come autista abbiano costituito un fattore, quantomeno concausale, nelle affezioni a carico delle spalle e dei gomiti. In particolare, le vibrazioni trasmesse al volante e il mantenimento di posture prolungate durante la guida l'hanno esposto a un adeguato rischio tecnopatico.
Il c.t.u. ha quindi dato atto di aver adoperato il codice tabellare 232 per valutare il danno biologico a carico della colonna nella misura del 2 per cento e i codici tabellari il 224 e 227 per valutare il danno biologico a carico della spalla destra e sinistra nella misura del 7 per cento;
il danno biologico complessivo, considerata la pregressa patologia lombare che aveva portato al pagina 2 di 4 riconoscimento di una percentuale di danno del 10 per cento, è stato valutato nella percentuale complessiva del 18 per cento.
Nello specifico, il consulente ha riconosciuto (considerato il conglobamento con la pregressa tecnopatia):
- per il conglobamento tra le preesistenze e la “epitrocleite”, il danno biologico in misura del
12 per cento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 23 aprile
2019 fino al 29 gennaio 2021.
- Complessivamente, il danno biologico del 18 per cento decorrente dalla data della domanda amministrativa del 29 gennaio 2021 per il conglobamento con la “tendinopatia bilaterale”.
L'Istituto non ha condiviso la valutazione del consulente, contestando che il ricorrente sia stato esposto a vibrazioni al sistema mano/braccio nell'esercizio dell'attività di guida.
Il c.t.u., replicando alle osservazioni del consulente ha nello specifico sostenuto “come il CP_1
Ricorrente abbia svolto attività di autista non già solo in epoca recente, ma Parte_1 anche in un periodo abbastanza remoto (quando evidentemente i mezzi non erano ammortizzati
e neanche dotati di adeguati sistemi idraulici atti a minimizzare le vibrazioni); è quindi indubbio, per una vita lavorativa di 37 anni, che vibrazioni consistenti al sistema mano-braccio siano state trasmesse, quantomeno nei primi anni”. L'ausiliario ha altresì ritenuto che “tale fattore sia solamente concausale e non esclusivo (comunque efficiente nel configurare il diritto all'indennizzo) nel determinismo del danno biologico presente nel Cecchetto”.
Per tali motivi, il c.t.u. ha ritenuto di dover confermare le conclusioni espresse.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni rese dalle parti.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale commisurato al danno biologico del 12 per cento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 23 aprile 2019, e, successivamente, alla costituzione della rendita correlata al danno del 18 per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29 gennaio 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo in capitale precedentemente riconosciuto.
pagina 3 di 4 3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire il maggior indennizzo in capitale Parte_1 commisurato a un danno biologico nella misura del 12 per cento con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 aprile 2019 e alla costituzione della rendita per danno biologico del 18 per cento con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29 gennaio
2021;
- condanna l' al pagamento nella misura del 12 per cento con decorrenza di legge dalla CP_1 domanda amministrativa del 23 aprile 2019 e alla costituzione della rendita per danno biologico del 18 per cento con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29 gennaio
2021, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo in capitale precedentemente riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 173/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pietro Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di lavorare come autista conducente di linea fin dal 1986 presso A.r.s.t. s.p.a;
- di svolgere la propria attività lavorativa articolata su turni di sei ore e mezzo giornaliere, di cui effettive risultano fra le otto e le dodici ore, considerando le pause inoperose;
- di percorrere circa 200 km al giorno, partendo dal deposito sito in Arbus fino ad arrivare alle varie destinazioni, alcune delle quali raggiungibili percorrendo strade tortuose;
- di aver, nell'esercizio della sua carriera di autista, guidato diversi mezzi provvisti di sterzi pesanti, sospensioni a balestra molto rigide, di sedili privi di idonei sistemi di ammortizzazione e che gli stessi presentavano problemi con riguardo al cambio, all'apertura e chiusura dei finestrini.
- di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale, la “epitrocleite destra”, per la quale ha presentato domanda all' il 23 aprile 2019, e la “tendinopatia calcificata CP_1
pagina 1 di 4 della cuffia dei rotatori”, per cui ha presentato domanda il 29 gennaio 2021; le domande e le opposizioni non sono state accolte dall'istituto;
- di essere già titolare di un indennizzo in capitale del 10 per cento per “spondilodiscoratrosi lombare con sofferenza radicolare”.
Tutto ciò esposto, il ricorrente, poiché i procedimenti amministrativi sono stati conclusi negativamente, ha convenuto in giudizio l' per chiedere che venga accertato e dichiarato il CP_1 diritto all'indennizzo per le denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, nonché quello complessivo derivante dal conglobamento con la tecnopatia già indennizzata dall'Istituto in misura del 10 per cento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata, e deve essere accolta, per quanto in ragione.
2.1. In relazione alle denunciate affezioni, lo svolgimento delle mansioni svolte da parte del ricorrente deve ritenersi dimostrata dall'esito della prova testimoniale.
I testi e escussi all'udienza del 28 febbraio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2024, tutti colleghi del ricorrente per un arco temporale di circa trent'anni, hanno rammentato che egli è autista presso l'Arst.
In particolare, hanno riferito che la durata giornaliera dell'attività lavorativa è di nove ore, di cui sei e mezza/ sette ore di guida effettiva, percorrendo all'incirca 200km al giorno, in alcuni casi su strade dissestate.
Hanno altresì riferito che fino al 2008 hanno utilizzato mezzi obsoleti e senza manutenzione, scarsamente ammortizzati, provvisti di sterzo e sospensioni rigide.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 30 maggio 2024, ha ritenuto che il ricorrente è affetto dalle patologie diagnosticate in termini di esiti di “Tendinopatia bilaterale delle spalle con lieve deficit funzionale. Entesopatia dei gomiti in sede epitrocleare in assenza di deficit funzionale”.
Il consulente ha ritenuto che le attività lavorativa svolta dal ricorrente come autista abbiano costituito un fattore, quantomeno concausale, nelle affezioni a carico delle spalle e dei gomiti. In particolare, le vibrazioni trasmesse al volante e il mantenimento di posture prolungate durante la guida l'hanno esposto a un adeguato rischio tecnopatico.
Il c.t.u. ha quindi dato atto di aver adoperato il codice tabellare 232 per valutare il danno biologico a carico della colonna nella misura del 2 per cento e i codici tabellari il 224 e 227 per valutare il danno biologico a carico della spalla destra e sinistra nella misura del 7 per cento;
il danno biologico complessivo, considerata la pregressa patologia lombare che aveva portato al pagina 2 di 4 riconoscimento di una percentuale di danno del 10 per cento, è stato valutato nella percentuale complessiva del 18 per cento.
Nello specifico, il consulente ha riconosciuto (considerato il conglobamento con la pregressa tecnopatia):
- per il conglobamento tra le preesistenze e la “epitrocleite”, il danno biologico in misura del
12 per cento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 23 aprile
2019 fino al 29 gennaio 2021.
- Complessivamente, il danno biologico del 18 per cento decorrente dalla data della domanda amministrativa del 29 gennaio 2021 per il conglobamento con la “tendinopatia bilaterale”.
L'Istituto non ha condiviso la valutazione del consulente, contestando che il ricorrente sia stato esposto a vibrazioni al sistema mano/braccio nell'esercizio dell'attività di guida.
Il c.t.u., replicando alle osservazioni del consulente ha nello specifico sostenuto “come il CP_1
Ricorrente abbia svolto attività di autista non già solo in epoca recente, ma Parte_1 anche in un periodo abbastanza remoto (quando evidentemente i mezzi non erano ammortizzati
e neanche dotati di adeguati sistemi idraulici atti a minimizzare le vibrazioni); è quindi indubbio, per una vita lavorativa di 37 anni, che vibrazioni consistenti al sistema mano-braccio siano state trasmesse, quantomeno nei primi anni”. L'ausiliario ha altresì ritenuto che “tale fattore sia solamente concausale e non esclusivo (comunque efficiente nel configurare il diritto all'indennizzo) nel determinismo del danno biologico presente nel Cecchetto”.
Per tali motivi, il c.t.u. ha ritenuto di dover confermare le conclusioni espresse.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni rese dalle parti.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale commisurato al danno biologico del 12 per cento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 23 aprile 2019, e, successivamente, alla costituzione della rendita correlata al danno del 18 per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29 gennaio 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo in capitale precedentemente riconosciuto.
pagina 3 di 4 3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire il maggior indennizzo in capitale Parte_1 commisurato a un danno biologico nella misura del 12 per cento con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23 aprile 2019 e alla costituzione della rendita per danno biologico del 18 per cento con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29 gennaio
2021;
- condanna l' al pagamento nella misura del 12 per cento con decorrenza di legge dalla CP_1 domanda amministrativa del 23 aprile 2019 e alla costituzione della rendita per danno biologico del 18 per cento con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29 gennaio
2021, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo in capitale precedentemente riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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