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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONETTI Parte_1 C.F._1 STEFANO, elettivamente domiciliato in CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3, BRESCIA presso il difensore avv. BONETTI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: Accertato il grave inadempimento contrattuale imputabile al signor nato a [...] il [...] - P.Iva Controparte_1
e C.F. , dichiararsi – con effetto costitutivo – la risoluzione P.IVA_1 C.F._2 del contratto di locazione sottoscritto in data 01.04.2017, registrato telematicamente in data
11.04.2017 al n. 2305 serie 3T identificativo , e disporre quindi la CodiceFiscale_3 conseguente liberazione dei locali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”
contumace. Controparte_1
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendo la risoluzione del contratto Parte_1 Controparte_1 di locazione intercorso tra le parti nonché il rilascio dell'immobile oggetto di tale locazione, con vittoria di spese di lite.
La ricorrente, deducendo il grave inadempimento del resistente, ha esposto di aver concluso con quest'ultimo, in data 01.04.2017, un contratto di locazione ad uso commerciale relativo ad un immobile sito in Brescia, P.le Cesare Battisti n. 6/c, per la durata di sei anni con rinnovo tacito salvo disdetta per ulteriori sei anni, e con canone mensile anticipato di euro 600,00; che nel mese di novembre 2024 aveva abbandonato, senza alcun preavviso, l'attività Controparte_1 commerciale esercitata presso l'immobile suddetto, lasciandolo libero da ogni arredo;
che
[...]
oltre a non comunicare alcun preavviso, si rendeva moroso relativamente ai canoni CP_1 dei mesi novembre e dicembre 2024 e gennaio, febbraio e marzo 2025, per un totale di euro
3.000.
Il resistente non si è costituito;
all'udienza del 20.05.2025, rilevata la Controparte_1 regolarità della notifica nei confronti del medesimo, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata poi rinviata all'udienza odierna per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti del termine per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. È documentalmente dimostrata la stipula tra le parti del contratto di locazione di data
1.04.2017 relativamente all'immobile ad uso commerciale sito in Brescia, P.le Cesare Battisti n.
6/c, distinto al NCEU Sezione urbana MOM Foglio 15 Mapp. 2043 Sub 3, zona cens. 2 Cat. C/ 1.
La ricorrente lamenta il mancato pagamento di canoni per oltre euro 3.000,00 al mese di novembre 2024, allorché il conduttore abbandonava l'attività commerciale esercitata nei locali.
La morosità è aumentata nelle more del giudizio.
Nessun contributo processuale è giunto dal resistente, rimasto contumace.
2 Deve pertanto ritenersi dimostrata la morosità che, in considerazione della sua entità, è tale da determinare la risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente condanna del conduttore al rilascio del bene.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022); in considerazione del decisum, dell'attività difensiva espletata (in particolare: fase istruttoria assente e fase decisoria ridotta) e della scarsa complessità delle questioni trattate, sono liquidate in euro 125,00 per spese e in complessivi euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione in data 1.04.2017 tra e Parte_1 relativamente all'immobile ad uso commerciale sito in Brescia, P.le Controparte_1
Cesare Battisti n. 6/c, distinto al NCEU Sezione urbana MOM Foglio 15 Mapp. 2043 Sub
3, zona cens. 2 Cat. C/1;
- ordina a il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose;
Controparte_1
- fissa per l'esecuzione la data del 1.09.2025;
- condanna il resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 125,00 per spese e in complessivi euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La presente sentenza dopo la lettura viene depositata dal giudice in Cancelleria per la pubblicazione.
Così deciso in Brescia il 15 luglio 2025
Depositata in Cancelleria il 15/07/2025
Il Giudice dott.ssa Laura Frata
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONETTI Parte_1 C.F._1 STEFANO, elettivamente domiciliato in CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3, BRESCIA presso il difensore avv. BONETTI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: Accertato il grave inadempimento contrattuale imputabile al signor nato a [...] il [...] - P.Iva Controparte_1
e C.F. , dichiararsi – con effetto costitutivo – la risoluzione P.IVA_1 C.F._2 del contratto di locazione sottoscritto in data 01.04.2017, registrato telematicamente in data
11.04.2017 al n. 2305 serie 3T identificativo , e disporre quindi la CodiceFiscale_3 conseguente liberazione dei locali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”
contumace. Controparte_1
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendo la risoluzione del contratto Parte_1 Controparte_1 di locazione intercorso tra le parti nonché il rilascio dell'immobile oggetto di tale locazione, con vittoria di spese di lite.
La ricorrente, deducendo il grave inadempimento del resistente, ha esposto di aver concluso con quest'ultimo, in data 01.04.2017, un contratto di locazione ad uso commerciale relativo ad un immobile sito in Brescia, P.le Cesare Battisti n. 6/c, per la durata di sei anni con rinnovo tacito salvo disdetta per ulteriori sei anni, e con canone mensile anticipato di euro 600,00; che nel mese di novembre 2024 aveva abbandonato, senza alcun preavviso, l'attività Controparte_1 commerciale esercitata presso l'immobile suddetto, lasciandolo libero da ogni arredo;
che
[...]
oltre a non comunicare alcun preavviso, si rendeva moroso relativamente ai canoni CP_1 dei mesi novembre e dicembre 2024 e gennaio, febbraio e marzo 2025, per un totale di euro
3.000.
Il resistente non si è costituito;
all'udienza del 20.05.2025, rilevata la Controparte_1 regolarità della notifica nei confronti del medesimo, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata poi rinviata all'udienza odierna per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti del termine per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. È documentalmente dimostrata la stipula tra le parti del contratto di locazione di data
1.04.2017 relativamente all'immobile ad uso commerciale sito in Brescia, P.le Cesare Battisti n.
6/c, distinto al NCEU Sezione urbana MOM Foglio 15 Mapp. 2043 Sub 3, zona cens. 2 Cat. C/ 1.
La ricorrente lamenta il mancato pagamento di canoni per oltre euro 3.000,00 al mese di novembre 2024, allorché il conduttore abbandonava l'attività commerciale esercitata nei locali.
La morosità è aumentata nelle more del giudizio.
Nessun contributo processuale è giunto dal resistente, rimasto contumace.
2 Deve pertanto ritenersi dimostrata la morosità che, in considerazione della sua entità, è tale da determinare la risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente condanna del conduttore al rilascio del bene.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022); in considerazione del decisum, dell'attività difensiva espletata (in particolare: fase istruttoria assente e fase decisoria ridotta) e della scarsa complessità delle questioni trattate, sono liquidate in euro 125,00 per spese e in complessivi euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione in data 1.04.2017 tra e Parte_1 relativamente all'immobile ad uso commerciale sito in Brescia, P.le Controparte_1
Cesare Battisti n. 6/c, distinto al NCEU Sezione urbana MOM Foglio 15 Mapp. 2043 Sub
3, zona cens. 2 Cat. C/1;
- ordina a il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose;
Controparte_1
- fissa per l'esecuzione la data del 1.09.2025;
- condanna il resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 125,00 per spese e in complessivi euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La presente sentenza dopo la lettura viene depositata dal giudice in Cancelleria per la pubblicazione.
Così deciso in Brescia il 15 luglio 2025
Depositata in Cancelleria il 15/07/2025
Il Giudice dott.ssa Laura Frata
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