TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
P.I. ), in persona del l.r. pro tempore Sig. Parte_2 P.IVA_2 [...]
, con sede in Pescara, alla Via Tiburtina, 374, Parte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. MANGIA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in
VIALE MARCONI 136, PESCARA presso il difensore avv. MANGIA GIOVANNI
OPPONENTI
Contro
(C.F. ) e per la stessa, quale Controparte_1 P.IVA_3 procuratrice, la con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Controparte_2
Nuova n. 19, capitale sociale di Euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. , in persona della procuratrice Dott.ssa P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BIOCCA GAETANO, elettivamente domiciliata in VIA
STAZIO 22 64100 TERAMO presso il difensore avv. BIOCCA GAETANO
pagina 1 di 11 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di pignoramento immobiliare del l'8.09.23, relativo ad un credito pari ad €
188.128,25, notificato all' la Parte_1 unipersonale, e per la stessa, quale procuratrice, la Controparte_1 [...] aggrediva beni immobili dell'odierna opponente, in virtù del CP_2
mancato versamento delle rate sui mutui fondiari del 18.04.07 per atto a rogito
Notaio , rep. n. 66041 – racc. n. 19900, registrato in Pescara il 19.04.07 Persona_1
al n. 3605 serie 1T, già munito di formula esecutiva il 30.04.07, nonché dell'11.01.11 per atto a rogito Notaio rep. n. 70021 – racc. n. 22633, Persona_1
registrato in Pescara il 13.01.11 al n. 444 serie 1T, già munito di formula esecutiva il
30.04.07.
Il pignoramento richiamato faceva seguito ad atto di precetto notificato, in uno a copia esecutiva dei contratti di mutuo, dalla nipersonale, e per Controparte_1 la stessa, quale procuratrice, dalla all Controparte_2 Parte_2
(terzo datore di ipoteca) il 16.06.23 ed all'
[...] Parte_1
l 27.06.23.
[...]
Sull'opposizione al richiamato atto veniva proposta opposizione dal debitore e dal terzo datore di ipoteca, la quale veniva rigettata per la fase cautelare del G.E. con ordinanza del 26.2.2024, in atti, al cui contenuto questo Tribunale intende sostanzialmente uniformarsi in relazione ai motivi riproposti nella presente fase di merito.
pagina 2 di 11 Seguendo l'ordine diacronico delle questioni proposte, gli opponenti adducono le motivazioni a sostegno del proprio ricorso qui di seguito ripercorse.
1. Asserita carenza del titolo esecutivo, sostenendo parte opponente che le copie dei mutui allegate al precetto notificato non fossero conformi all'originale e quindi difettassero del carattere di titolo esecutivo.
2. Carenza di legittimazione sostanziale e difetto della titolarità del credito di
[...]
sotto diversi profili: si sostiene, in particolare, che in tema di cessione dei CP_1 crediti in blocco, chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare ha l'onere di fornire prova specifica dell'avvenuto contratto di cessione e, nel caso di rapporti ceduti in blocco, la prova documentale che la posizione specifica ceduta rientri tra quelle cedute in blocco, di NT SA AO: prove che parte opponente ha ritenuto non fornite nel caso in esame. Viene poi evidenziata la carenza di legittimazione anche in relazione alla mancata prova che, a monte, NT SA AO fosse l'effettivo creditore della posizione nascente dai contratti di mutuo nn. 66041 e
700021, sottoscritti originariamente con CA delle Marche.
3-4. Difetto di legittimazione ad agire di in qualità di procuratrice Controparte_2
della sia perché non provata - o comunque indeterminata - la Controparte_1 specifica ampiezza dei poteri di cui alla procura, sia per carenza dell'iscrizione di entrambe all'albo ex art. 106 tub.
5. Mancata iscrizione di presso la competente C.C.I.I.A. Controparte_1
6. Illegittimità del piano cd. di ammortamento alla francese, per mancata specificazione della tipologia del piano di ammortamento, per mancata pattuizione del regime finanziario, per omessa indicazione del TAE, per riferimento all'Euribor
e violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c., 117 tub, della normativa di tutela della concorrenza.
Parte opposta domanda il rigetto dell'opposizione.
Con riguardo al primo motivo, inerente alla carenza del titolo esecutivo, nella notifica dell'atto di precetto effettuata a mezzo PEC si evidenziano in realtà due pagina 3 di 11 copie del mutuo con timbro notarile di attestazione di conformità all'originale (cfr. docc.
3-4 costituzione opposti). Inoltre, la notifica del titolo esecutivo è stata correttamente eseguita, di talché, la relativa doglianza costituirebbe un mero vizio deducibile ex art. 617 c.p.c. (quindi nei limiti di giorni venti dalla notifica del precetto) e dunque si tratterebbe di eccezione tardiva;
inoltre, parte opponente non ha neppure rilevato che i titoli notificati siano diversi da quelli effettivi, sicché risulterebbe anche omessa la specifica indicazione della lesione sostanziale verificatasi.
Per tali ragioni, le doglianze di parte opponente concernenti i vizi formali del titolo vanno rigettate.
Con riguardo al secondo motivo, relativo alla carenza di legittimazione sostanziale ed al difetto di titolarità del credito della procedente , preliminarmente CP_1 va rilevato che le vicende che hanno riguardato la CA (quindi Controparte_4
quindi , quindi Controparte_5 Controparte_6 CP_7
sono note e confluite in vari provvedimenti, anche pubblicati in GU e quindi
[...]
conoscibili. Parte opposta si premura comunque di produrli: si vedano pagg. 4 ss. della costituzione degli opposti con i relativi allegati (docc. 5-20). Con riferimento Contr allo specifico passaggio dei crediti da NT S. AO, parte opposta deposita altresì l'atto di fusione del 26 marzo 2021 di NT SA AO, società incorporante e Contr società incorporata (cfr. doc. 20), sicché le doglianze lamentate non possono essere accolte.
Con riguardo, invece, alla prova del contratto di cessione, è pacifico quanto asserito da parte opponente, ovvero che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione attiene di per sé all'elemento notificatorio (finalizzato ad escludere efficacia liberatoria all'eventuale pagamento effettuato da parte del debitore ceduto nelle mani del creditore cedente) e non a quello della prova della sussistenza del contratto di cessione (laddove oggetto di specifica contestazione da parte del debitore); così come è altrettanto pacifico, tuttavia, che la prova della cessione può pagina 4 di 11 essere fornita dal creditore senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (così cfr. Cass. civ. sez. III, n, 17944/2023).
Ora, parte opposta ha prodotto l'avviso della cessione contenuto sul sito di NT
SA AO.
Non vi è dubbio che la prova del contratto di cessione, che, come si è detto, può essere data senza vincoli di forma, è adeguatamente fornita nel caso in esame dalla cessionaria mediante espressa documentazione della indicazione – contenuta sul sito ufficiale di NT S. AO – della pagina dedicata agli avvisi di operazioni di cessione. All'interno dell'anno 2021, infatti, nella pagina di NT S. AO si legge:
“Cessione crediti a In forza di un contratto di cessione di crediti Controparte_1 concluso in data 10 dicembre 2021, in qualità di cessionario da Controparte_1
un lato, ha acquistato pro-soluto da in qualità di cedente Controparte_8 dall'altro, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_8 contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio
1950 e il 31 maggio 2021, come risultanti da apposita lista allegata. Mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 148 del 14 dicembre
2021, il cessionario ha dato notizia della predetta cessione. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, vengono di seguito riportati i seguenti dati indicativi dei crediti oggetto di cessione: codice NDG del debitore, codice Filiale del debitore e numero Rapporto da cui ha avuto origine il credito ceduto”.
Il riferimento specifico che la cedente effettua alla pubblicazione della cessione in
GU, attesa la coincidenza con l'avviso di cessione richiesto da sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 148 del 14 dicembre 2021, conferma ulteriormente la sussistenza del contratto di cessione.
pagina 5 di 11 Va anche evidenziato, comunque, ad ulteriore prova della sussistenza del contratto di cessione ed anche della specifica inclusione dei mutui oggetto della presente procedura nella cessione in blocco, che parte opposta ha depositato una specifica dichiarazione di NT S. AO relativa alla avvenuta cessione del credito maturato nei confronti di a favore di (cfr. docc. 23-24). Parte_2 Controparte_9
Alla luce di quanto precede, anche questo motivo va rigettato.
Passando al terzo e quarto motivo, che vanno esaminati insieme, va evidenziato innanzitutto che in atti vi è prova della procura speciale rilasciata in data 17.12.2021 da a per compiere gli adempimenti utili alla attività di CP_1 Controparte_2
gestione, incasso a recupero dei crediti della , tra cui (alla lettera t) CP_1 promuovere “esecuzioni mobiliari, immobiliari” (cfr. procura speciale per atto a rogito del Notaio dottor del 17 dicembre 2021, rep. 43511 e Persona_2 racc. 19930, doc. 1).
Inoltre va anche rilevato che, come avvenuto nel caso di specie, nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un
[...]
(nel caso in esame, come si legge nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, CA CP_10
Finanziaria Internazionale s.p.a., ovvero un intermediario finanziario ex art. 106
TUB o una banca) e solo in un secondo momento sub- affidato allo Parte_3
(in sostanza, è un rapporto di submandato) e quindi che l'intermediario finanziario
(o l'ente creditizio) è già soggetto a vigilanza: è il a qualificarsi CP_10
come soggetto autorizzato, mentre lo special Servicer, autorizzato ex art. 115
TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti
(Tribunale Firenze sez. III, 06/07/2023, n.2094).
Invero né l'art. 106 TUB né la L. n. 130 del 1999 si occupano del mandatario del cessionario del credito in termini tali da determinare, nel caso di specie, una nullità della procura sostanziale e processuale (V. Tribunale Bergamo sez. III, 24/05/2023,
n.1081), mentre la possibilità di esternare l'attività di riscossione (c.d. attività c.d. di
“sub-servicing”) è specificamente disciplinata dalle disposizioni attuative della pagina 6 di 11 CA d'Italia che stabiliscono che, “[…] per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento […] i Servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999
(funzione di garanzia, ndr), mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse” (Cfr. CA d'Italia,
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015). In base a questa previsione, il può CP_10
quindi attribuire a terzi soggetti compiti di natura operativa, come nel caso di specie, mentre è la funzione di garanzia che non può essere completamente delegata.
Dalla dicitura evincibile dalla richiamata procura si evince, infine, l'assenza di indeterminatezza del mandato conferito a , il quale detiene il potere di “... CP_2
compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali ...” (cfr. docc. 1 e 32).
In definitiva, anche questi motivi vanno rigettati.
Con riferimento all'asserita mancata iscrizione di presso la Controparte_1 competente C.C.I.I.A., risulta invece che tale iscrizione sussista, risultando la società censita presso la C.C.I.I.A. di Treviso-Belluno a partire dal 3 maggio 2021, quindi in epoca anteriore all'efficacia giuridica della cessione stabilita alla data del 10 dicembre 2021, mentre l'eventuale iscrizione presso l'elenco nazionale delle SVC assume rilievo esclusivamente per finalità statistiche.
Il motivo va pertanto rigettato.
Passando al motivo riferibile ai vizi connessi al piano di ammortamento alla francese, è sufficiente riportare qui di seguito quanto correttamente indicato dal G.E. nella propria ordinanza.
Il piano d'ammortamento a rata costante, c.d. francese, non è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere pagina 7 di 11 analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo, come peraltro riconosciuto ormai pacificamente dalla giurisprudenza.
Ora, i parametri relativi alle modalità di ammortamento (alla francese) sono ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali (cfr. art. 3 del contratto di mutuo del 18.4.2007; art. 3 del contratto del 11.1.2011 e, in particolare, specificatamente si vedano i piani di ammortamento allegati al contratto e sottoscritti dalle parti) e, di conseguenza, sono tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale;
pertanto, sin dal momento della stipula del contratto di mutuo, il mutuatario ha avuto conoscenza del tasso di interesse individuato e della composizione di ciascuna rata, come espressamente indicato nell'allegato al contratto. Si tratta di elementi sufficienti a costruire in modo univoco il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi di per sé l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto (e tanto vale a scansare ogni dubbio anche di invocata nullità per acquisto del
“Derivato sui tassi – CAP su Euribor 6 mesi” invocata da parte opponente).
Vale la pena evidenziare, infatti, che per quanto attiene alla legittimità (in termini di determinatezza) della metodologia di calcolo dell'ammortamento alla cd. francese e al tasso applicato con riferimento all'Euribor, il nostro sistema, come già riconosciuto in altre pronunce del presente Tribunale, consente l'individuazione di un tasso di interesse variabile, laddove lo stesso sia ancorato a criteri di riferimento certi e, se non determinati, determinabili (come è avvenuto nel caso di specie). In tal caso, non si può determinare alcuna incertezza del credito: è infatti noto che in tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli pagina 8 di 11 interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto (come avvenuto nella specie) anche “per relationem (ossia, con il rinvio al tasso Euribor), non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito” (cfr. ex multis Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; Cass.
11 novembre 1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696; Cass. 23 giugno 1998,
n. 6247; Cass. 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. Sez. 1, Sentenza n.4490 del 2002), purchè si tratti di richiamo a criteri “prestabiliti” ed elementi “estrinseci” come nella specie, come tali ultronei rispetto a mere scelte interne discrezionali della CA contraente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. N.
2103/1996).
Inoltre, per quanto attiene all'asserita mancata previsione pattizia del T.A.E.
(comunque non provata, posto che i contratti prevedono il costo globale dell'operazione e la perizia ritiene che esso sia diverso da quello esplicitato, partendo tuttavia dal presupposto, scorretto, della illegittimità del metodo di ammortamento alla francese), si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore (come nel nostro caso, risultando il mutuo stipulato da società), ai sensi dell'art. 125 bis
T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina alcuna nullità del contratto, in quanto “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n.
17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597). pagina 9 di 11 Per quanto attiene, invece, allo specifico tema della violazione - mediante riferimento all'Euribor - della normativa a tutela della concorrenza, la doglianza di parte opponente appare in parte generica, non avendo egli dato alcuna prova specifica della violazione invocata, al di là della decisione della Commissione UE
4.12.13. Ora, va rilevato sul punto, che è vero che la ordinanza della Suprema Corte
(Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023) ha ritenuto prova privilegiata la decisione della
Commissione, con la conseguenza automatica che il contratto a valle fosse affetto da nullità con rifermento ai tassi di interesse “manipolati”, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato la banca mutuante “giacché raggiunta dal divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte”, ma è altrettanto vero che la giurisprudenza successiva intervenuta sul punto – con argomentazioni non avulse dal sistema anche europeo – si è divisa in ordine alla possibilità di propagazione delle violazioni del diritto della concorrenza a imprese estranee all'intesa restrittiva (si vedano sul punto le argomentazioni del Tribunale di
Torino, Sez. I, 29 gennaio 2024).
Ora, anche ad ammetterne l'applicabilità automatica come da ordinanza della
Suprema Corte, vanno svolte due considerazioni: da un lato, va apprezzato che alcune cautele presidiano l'EURIBOR contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario. Ed infatti, poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo). Nonostante tali cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come è stato provato davanti alla
Commissione nella decisione richiamata da parte opponente (la banca segnalante può comunicare deliberatamente dati alterati;
più banche si accordano per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro). Ora, è evidente che un'intesa siffatta può comunque determinare violazione dell'art. 101 del trattato UE, ma soltanto a pagina 10 di 11 condizione che l'intesa manipolativa sia provata. Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a richiamare la decisione della Commissione, la quale tuttavia interviene con riferimento ad uno specifico profilo temporale (29.9.2005/30.5.2008) sicché, pur a ritenere automaticamente affetta da nullità la clausola del contratto a valle (anche cioè se la banca mutuante non ha partecipato all'accordo), comunque nel caso in esame tale profilo rileverebbe solo per il contratto del 18.4.2007 (per il periodo di esecuzione fino al 30.5.2008) e la conseguenza che se trarrebbe è quella della rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, che dovrebbero essere calcolati al tasso legale (secondo la perizia in atti, si tratterebbe di un maggior importo pagato di soli euro 9.922,16, a fronte di un credito indicato in precetto di oltre euro 188.000,00).
Anche tale motivo va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA ed Parte_2 Parte_1
a rimborsare, in solido, alla parte opposta le spese di lite, che si
[...] liquidano in € 7.100,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Pescara, 17/09/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
P.I. ), in persona del l.r. pro tempore Sig. Parte_2 P.IVA_2 [...]
, con sede in Pescara, alla Via Tiburtina, 374, Parte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. MANGIA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in
VIALE MARCONI 136, PESCARA presso il difensore avv. MANGIA GIOVANNI
OPPONENTI
Contro
(C.F. ) e per la stessa, quale Controparte_1 P.IVA_3 procuratrice, la con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Controparte_2
Nuova n. 19, capitale sociale di Euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. , in persona della procuratrice Dott.ssa P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BIOCCA GAETANO, elettivamente domiciliata in VIA
STAZIO 22 64100 TERAMO presso il difensore avv. BIOCCA GAETANO
pagina 1 di 11 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di pignoramento immobiliare del l'8.09.23, relativo ad un credito pari ad €
188.128,25, notificato all' la Parte_1 unipersonale, e per la stessa, quale procuratrice, la Controparte_1 [...] aggrediva beni immobili dell'odierna opponente, in virtù del CP_2
mancato versamento delle rate sui mutui fondiari del 18.04.07 per atto a rogito
Notaio , rep. n. 66041 – racc. n. 19900, registrato in Pescara il 19.04.07 Persona_1
al n. 3605 serie 1T, già munito di formula esecutiva il 30.04.07, nonché dell'11.01.11 per atto a rogito Notaio rep. n. 70021 – racc. n. 22633, Persona_1
registrato in Pescara il 13.01.11 al n. 444 serie 1T, già munito di formula esecutiva il
30.04.07.
Il pignoramento richiamato faceva seguito ad atto di precetto notificato, in uno a copia esecutiva dei contratti di mutuo, dalla nipersonale, e per Controparte_1 la stessa, quale procuratrice, dalla all Controparte_2 Parte_2
(terzo datore di ipoteca) il 16.06.23 ed all'
[...] Parte_1
l 27.06.23.
[...]
Sull'opposizione al richiamato atto veniva proposta opposizione dal debitore e dal terzo datore di ipoteca, la quale veniva rigettata per la fase cautelare del G.E. con ordinanza del 26.2.2024, in atti, al cui contenuto questo Tribunale intende sostanzialmente uniformarsi in relazione ai motivi riproposti nella presente fase di merito.
pagina 2 di 11 Seguendo l'ordine diacronico delle questioni proposte, gli opponenti adducono le motivazioni a sostegno del proprio ricorso qui di seguito ripercorse.
1. Asserita carenza del titolo esecutivo, sostenendo parte opponente che le copie dei mutui allegate al precetto notificato non fossero conformi all'originale e quindi difettassero del carattere di titolo esecutivo.
2. Carenza di legittimazione sostanziale e difetto della titolarità del credito di
[...]
sotto diversi profili: si sostiene, in particolare, che in tema di cessione dei CP_1 crediti in blocco, chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare ha l'onere di fornire prova specifica dell'avvenuto contratto di cessione e, nel caso di rapporti ceduti in blocco, la prova documentale che la posizione specifica ceduta rientri tra quelle cedute in blocco, di NT SA AO: prove che parte opponente ha ritenuto non fornite nel caso in esame. Viene poi evidenziata la carenza di legittimazione anche in relazione alla mancata prova che, a monte, NT SA AO fosse l'effettivo creditore della posizione nascente dai contratti di mutuo nn. 66041 e
700021, sottoscritti originariamente con CA delle Marche.
3-4. Difetto di legittimazione ad agire di in qualità di procuratrice Controparte_2
della sia perché non provata - o comunque indeterminata - la Controparte_1 specifica ampiezza dei poteri di cui alla procura, sia per carenza dell'iscrizione di entrambe all'albo ex art. 106 tub.
5. Mancata iscrizione di presso la competente C.C.I.I.A. Controparte_1
6. Illegittimità del piano cd. di ammortamento alla francese, per mancata specificazione della tipologia del piano di ammortamento, per mancata pattuizione del regime finanziario, per omessa indicazione del TAE, per riferimento all'Euribor
e violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c., 117 tub, della normativa di tutela della concorrenza.
Parte opposta domanda il rigetto dell'opposizione.
Con riguardo al primo motivo, inerente alla carenza del titolo esecutivo, nella notifica dell'atto di precetto effettuata a mezzo PEC si evidenziano in realtà due pagina 3 di 11 copie del mutuo con timbro notarile di attestazione di conformità all'originale (cfr. docc.
3-4 costituzione opposti). Inoltre, la notifica del titolo esecutivo è stata correttamente eseguita, di talché, la relativa doglianza costituirebbe un mero vizio deducibile ex art. 617 c.p.c. (quindi nei limiti di giorni venti dalla notifica del precetto) e dunque si tratterebbe di eccezione tardiva;
inoltre, parte opponente non ha neppure rilevato che i titoli notificati siano diversi da quelli effettivi, sicché risulterebbe anche omessa la specifica indicazione della lesione sostanziale verificatasi.
Per tali ragioni, le doglianze di parte opponente concernenti i vizi formali del titolo vanno rigettate.
Con riguardo al secondo motivo, relativo alla carenza di legittimazione sostanziale ed al difetto di titolarità del credito della procedente , preliminarmente CP_1 va rilevato che le vicende che hanno riguardato la CA (quindi Controparte_4
quindi , quindi Controparte_5 Controparte_6 CP_7
sono note e confluite in vari provvedimenti, anche pubblicati in GU e quindi
[...]
conoscibili. Parte opposta si premura comunque di produrli: si vedano pagg. 4 ss. della costituzione degli opposti con i relativi allegati (docc. 5-20). Con riferimento Contr allo specifico passaggio dei crediti da NT S. AO, parte opposta deposita altresì l'atto di fusione del 26 marzo 2021 di NT SA AO, società incorporante e Contr società incorporata (cfr. doc. 20), sicché le doglianze lamentate non possono essere accolte.
Con riguardo, invece, alla prova del contratto di cessione, è pacifico quanto asserito da parte opponente, ovvero che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione attiene di per sé all'elemento notificatorio (finalizzato ad escludere efficacia liberatoria all'eventuale pagamento effettuato da parte del debitore ceduto nelle mani del creditore cedente) e non a quello della prova della sussistenza del contratto di cessione (laddove oggetto di specifica contestazione da parte del debitore); così come è altrettanto pacifico, tuttavia, che la prova della cessione può pagina 4 di 11 essere fornita dal creditore senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (così cfr. Cass. civ. sez. III, n, 17944/2023).
Ora, parte opposta ha prodotto l'avviso della cessione contenuto sul sito di NT
SA AO.
Non vi è dubbio che la prova del contratto di cessione, che, come si è detto, può essere data senza vincoli di forma, è adeguatamente fornita nel caso in esame dalla cessionaria mediante espressa documentazione della indicazione – contenuta sul sito ufficiale di NT S. AO – della pagina dedicata agli avvisi di operazioni di cessione. All'interno dell'anno 2021, infatti, nella pagina di NT S. AO si legge:
“Cessione crediti a In forza di un contratto di cessione di crediti Controparte_1 concluso in data 10 dicembre 2021, in qualità di cessionario da Controparte_1
un lato, ha acquistato pro-soluto da in qualità di cedente Controparte_8 dall'altro, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_8 contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio
1950 e il 31 maggio 2021, come risultanti da apposita lista allegata. Mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 148 del 14 dicembre
2021, il cessionario ha dato notizia della predetta cessione. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, vengono di seguito riportati i seguenti dati indicativi dei crediti oggetto di cessione: codice NDG del debitore, codice Filiale del debitore e numero Rapporto da cui ha avuto origine il credito ceduto”.
Il riferimento specifico che la cedente effettua alla pubblicazione della cessione in
GU, attesa la coincidenza con l'avviso di cessione richiesto da sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 148 del 14 dicembre 2021, conferma ulteriormente la sussistenza del contratto di cessione.
pagina 5 di 11 Va anche evidenziato, comunque, ad ulteriore prova della sussistenza del contratto di cessione ed anche della specifica inclusione dei mutui oggetto della presente procedura nella cessione in blocco, che parte opposta ha depositato una specifica dichiarazione di NT S. AO relativa alla avvenuta cessione del credito maturato nei confronti di a favore di (cfr. docc. 23-24). Parte_2 Controparte_9
Alla luce di quanto precede, anche questo motivo va rigettato.
Passando al terzo e quarto motivo, che vanno esaminati insieme, va evidenziato innanzitutto che in atti vi è prova della procura speciale rilasciata in data 17.12.2021 da a per compiere gli adempimenti utili alla attività di CP_1 Controparte_2
gestione, incasso a recupero dei crediti della , tra cui (alla lettera t) CP_1 promuovere “esecuzioni mobiliari, immobiliari” (cfr. procura speciale per atto a rogito del Notaio dottor del 17 dicembre 2021, rep. 43511 e Persona_2 racc. 19930, doc. 1).
Inoltre va anche rilevato che, come avvenuto nel caso di specie, nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un
[...]
(nel caso in esame, come si legge nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, CA CP_10
Finanziaria Internazionale s.p.a., ovvero un intermediario finanziario ex art. 106
TUB o una banca) e solo in un secondo momento sub- affidato allo Parte_3
(in sostanza, è un rapporto di submandato) e quindi che l'intermediario finanziario
(o l'ente creditizio) è già soggetto a vigilanza: è il a qualificarsi CP_10
come soggetto autorizzato, mentre lo special Servicer, autorizzato ex art. 115
TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti
(Tribunale Firenze sez. III, 06/07/2023, n.2094).
Invero né l'art. 106 TUB né la L. n. 130 del 1999 si occupano del mandatario del cessionario del credito in termini tali da determinare, nel caso di specie, una nullità della procura sostanziale e processuale (V. Tribunale Bergamo sez. III, 24/05/2023,
n.1081), mentre la possibilità di esternare l'attività di riscossione (c.d. attività c.d. di
“sub-servicing”) è specificamente disciplinata dalle disposizioni attuative della pagina 6 di 11 CA d'Italia che stabiliscono che, “[…] per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento […] i Servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999
(funzione di garanzia, ndr), mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse” (Cfr. CA d'Italia,
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015). In base a questa previsione, il può CP_10
quindi attribuire a terzi soggetti compiti di natura operativa, come nel caso di specie, mentre è la funzione di garanzia che non può essere completamente delegata.
Dalla dicitura evincibile dalla richiamata procura si evince, infine, l'assenza di indeterminatezza del mandato conferito a , il quale detiene il potere di “... CP_2
compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali ...” (cfr. docc. 1 e 32).
In definitiva, anche questi motivi vanno rigettati.
Con riferimento all'asserita mancata iscrizione di presso la Controparte_1 competente C.C.I.I.A., risulta invece che tale iscrizione sussista, risultando la società censita presso la C.C.I.I.A. di Treviso-Belluno a partire dal 3 maggio 2021, quindi in epoca anteriore all'efficacia giuridica della cessione stabilita alla data del 10 dicembre 2021, mentre l'eventuale iscrizione presso l'elenco nazionale delle SVC assume rilievo esclusivamente per finalità statistiche.
Il motivo va pertanto rigettato.
Passando al motivo riferibile ai vizi connessi al piano di ammortamento alla francese, è sufficiente riportare qui di seguito quanto correttamente indicato dal G.E. nella propria ordinanza.
Il piano d'ammortamento a rata costante, c.d. francese, non è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere pagina 7 di 11 analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo, come peraltro riconosciuto ormai pacificamente dalla giurisprudenza.
Ora, i parametri relativi alle modalità di ammortamento (alla francese) sono ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali (cfr. art. 3 del contratto di mutuo del 18.4.2007; art. 3 del contratto del 11.1.2011 e, in particolare, specificatamente si vedano i piani di ammortamento allegati al contratto e sottoscritti dalle parti) e, di conseguenza, sono tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale;
pertanto, sin dal momento della stipula del contratto di mutuo, il mutuatario ha avuto conoscenza del tasso di interesse individuato e della composizione di ciascuna rata, come espressamente indicato nell'allegato al contratto. Si tratta di elementi sufficienti a costruire in modo univoco il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi di per sé l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto (e tanto vale a scansare ogni dubbio anche di invocata nullità per acquisto del
“Derivato sui tassi – CAP su Euribor 6 mesi” invocata da parte opponente).
Vale la pena evidenziare, infatti, che per quanto attiene alla legittimità (in termini di determinatezza) della metodologia di calcolo dell'ammortamento alla cd. francese e al tasso applicato con riferimento all'Euribor, il nostro sistema, come già riconosciuto in altre pronunce del presente Tribunale, consente l'individuazione di un tasso di interesse variabile, laddove lo stesso sia ancorato a criteri di riferimento certi e, se non determinati, determinabili (come è avvenuto nel caso di specie). In tal caso, non si può determinare alcuna incertezza del credito: è infatti noto che in tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli pagina 8 di 11 interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto (come avvenuto nella specie) anche “per relationem (ossia, con il rinvio al tasso Euribor), non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito” (cfr. ex multis Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; Cass.
11 novembre 1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696; Cass. 23 giugno 1998,
n. 6247; Cass. 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. Sez. 1, Sentenza n.4490 del 2002), purchè si tratti di richiamo a criteri “prestabiliti” ed elementi “estrinseci” come nella specie, come tali ultronei rispetto a mere scelte interne discrezionali della CA contraente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. N.
2103/1996).
Inoltre, per quanto attiene all'asserita mancata previsione pattizia del T.A.E.
(comunque non provata, posto che i contratti prevedono il costo globale dell'operazione e la perizia ritiene che esso sia diverso da quello esplicitato, partendo tuttavia dal presupposto, scorretto, della illegittimità del metodo di ammortamento alla francese), si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore (come nel nostro caso, risultando il mutuo stipulato da società), ai sensi dell'art. 125 bis
T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina alcuna nullità del contratto, in quanto “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n.
17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597). pagina 9 di 11 Per quanto attiene, invece, allo specifico tema della violazione - mediante riferimento all'Euribor - della normativa a tutela della concorrenza, la doglianza di parte opponente appare in parte generica, non avendo egli dato alcuna prova specifica della violazione invocata, al di là della decisione della Commissione UE
4.12.13. Ora, va rilevato sul punto, che è vero che la ordinanza della Suprema Corte
(Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023) ha ritenuto prova privilegiata la decisione della
Commissione, con la conseguenza automatica che il contratto a valle fosse affetto da nullità con rifermento ai tassi di interesse “manipolati”, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato la banca mutuante “giacché raggiunta dal divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte”, ma è altrettanto vero che la giurisprudenza successiva intervenuta sul punto – con argomentazioni non avulse dal sistema anche europeo – si è divisa in ordine alla possibilità di propagazione delle violazioni del diritto della concorrenza a imprese estranee all'intesa restrittiva (si vedano sul punto le argomentazioni del Tribunale di
Torino, Sez. I, 29 gennaio 2024).
Ora, anche ad ammetterne l'applicabilità automatica come da ordinanza della
Suprema Corte, vanno svolte due considerazioni: da un lato, va apprezzato che alcune cautele presidiano l'EURIBOR contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario. Ed infatti, poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo). Nonostante tali cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come è stato provato davanti alla
Commissione nella decisione richiamata da parte opponente (la banca segnalante può comunicare deliberatamente dati alterati;
più banche si accordano per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro). Ora, è evidente che un'intesa siffatta può comunque determinare violazione dell'art. 101 del trattato UE, ma soltanto a pagina 10 di 11 condizione che l'intesa manipolativa sia provata. Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a richiamare la decisione della Commissione, la quale tuttavia interviene con riferimento ad uno specifico profilo temporale (29.9.2005/30.5.2008) sicché, pur a ritenere automaticamente affetta da nullità la clausola del contratto a valle (anche cioè se la banca mutuante non ha partecipato all'accordo), comunque nel caso in esame tale profilo rileverebbe solo per il contratto del 18.4.2007 (per il periodo di esecuzione fino al 30.5.2008) e la conseguenza che se trarrebbe è quella della rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, che dovrebbero essere calcolati al tasso legale (secondo la perizia in atti, si tratterebbe di un maggior importo pagato di soli euro 9.922,16, a fronte di un credito indicato in precetto di oltre euro 188.000,00).
Anche tale motivo va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA ed Parte_2 Parte_1
a rimborsare, in solido, alla parte opposta le spese di lite, che si
[...] liquidano in € 7.100,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Pescara, 17/09/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 11 di 11