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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 8648/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 03/12/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. MARIA VERONICA MIRENNA anche per delega dell'avv. MIRIAM BOSURGI;
Per la parte appellata è comparso l'avv. NO NO RT;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
l'avv. MARIA VERONICA MIRENNA si riporta alle note conclusive depositate il 3/9/2025
e precisa le conclusioni così come formulate in dette note;
insiste nella sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della CGUE sulle nuove domande di pronuncia pregiudiziale già pendenti;
insiste, comunque, per l'accoglimento dell'appello, la cui fondatezza risulta documentalmente quanto al secondo motivo di appello, essendo già state rimborsate le somme pagate in eccesso per € 564,00, con la conseguente riforma della sentenza sul punto;
insiste, infine, nella fondatezza degli ulteriori motivi d'appello, incluso quello relativo al criterio della curva degli interessi;
l'avv. RT precisa le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e chiede che la causa venga decisa;
altresì, anche al fine di evitare spese di soccombenza, prende atto che vi è fondatezza nel motivo di erroneità della sentenza rilevato dalla banca relativamente alle “quote erroneamente addebitate”;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
UC, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8648 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA VERONICA MIRENNA e dall'Avv. MIRIAM
BOSURGI per procura in atti appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
NO NO RT per procura in atti appellato
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 17.6.2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 149/2021, emessa dal Giudice di Pace di Paternò, depositata il 17.12.2021, con la quale era stata condannata alla restituzione, in favore di CP_1
pagina 2 di 17 , della somma di € 1.224,94, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, in CP_1 conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, con cessione pro solvendo di quote dello stipendio, n. 36532 dell'1.3.2016, intrattenuto con Controparte_2 successivamente incorporata dall'appellante.
A sostegno del proprio atto di appello formulava i seguenti motivi: 1) erronea Parte_1 applicazione della sentenza CGUE, emessa in data 11.09.2019 sul caso in quanto, a CP_3 suo dire, le direttive europee avevano efficacia diretta solo tra i privati, mentre l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE risultava in contrasto con la novella dell'art. 125 sexies TUB, operata dalla legge 23.7.2021 n. 106, e non aveva efficacia retroattiva;
2) errata qualificazione dei costi di intermediazione, di parte delle commissioni della mandataria e dei costi assicurativi, interamente sostenuti dalla banca e rientranti tra i costi up front, non rimborsabili;
3) validità della clausola relativa agli effetti dell'estinzione anticipata, con esclusione della asserita vessatorietà; 4) erroneità del metodo applicato per il calcolo delle somme da rimborsare “pro rata temporis”; 5) erronea liquidazione delle somme dovute, avendo il Giudice di prime cure addebitato quattro rate corrisposte durante il procedimento, pari a €
564,00, e già rimborsate dalla banca, a cui l'attore aveva rinunciato in primo grado, riducendo il petitum a € 660,94; 6) erronea liquidazione delle spese di lite.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con il rigetto delle domande formulate dal e la condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto già incassato CP_1 quale sorte capitale, pari ad € 1.224,94, e di quanto ricevuto dal difensore, anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a titolo di spese di giudizio, oltre interessi legali dalla data di pagamento sino al saldo effettivo.
Si costituiva in giudizio , contestando l'appello. Controparte_1
Riproponeva le difese già spiegate nel giudizio di primo grado, in particolare, l'applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte di Giustizia UE emessa in data 11.09.2019, caso con conseguente rimborsabilità sia degli oneri recurring che di quelli up front, la CP_3 quantificazione del rimborso secondo il criterio “pro rata temporis”, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125sexies T.U.B. nella formulazione attuale. Inoltre, confermava la riduzione pagina 3 di 17 della domanda effettuata in primo grado, dichiarando la propria disponibilità a restituire la somma di € 564,00, percepita in eccedenza.
A causa dell'assenza del giudice titolare la prima udienza subiva taluni rinvii d'ufficio.
All'udienza del 12.6.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa veniva rinviata, all'udienza del 7.10.2024; a detta udienza la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'1.10.2025, poi differita all'udienza del 3.12.2025, alla quale viene decisa.
******
Va esclusa, preliminarmente, la sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla
CGUE di una questione analoga a quella da decidere.
Sul punto la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato che, allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di
Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha pure affermato che La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale
o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass. n. 1139/2025).
Ciò posto, sebbene la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”, nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene di pagina 4 di 17 sospendere il giudizio, in quanto il contrasto individuato dal Giudice rimettente non risulta ravvisabile per le ragioni di seguito esposte.
Dagli atti di causa emerge che ha estinto anticipatamente, ad aprile 2018, il Controparte_1 contratto di prestito personale (“cessione del quinto”) n. 36532 dell'1.3.2016 e ha poi agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità “della clausola n. 8 contenuta nel contratto n.
36532, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo” e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.224,94 (nei limiti della competenza per valore Giudice di Pace adito), somma poi ridotta a € 660,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 205/21 del 17.12.2021, ha accolto le domande originarie formulate dal condannando la attuale appellante al pagamento in favore del CP_1 della somma di € 1.224,94, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.125,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Per stabilire se e in quali limiti l'appello risulti fondato, occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB
(d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE e, successivamente, sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, applicabile, ai sensi dell'art. 11-octies, comma 2, ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Dunque il testo della disposizione rilevante ai fini della presente controversia è quello introdotto dal d.lgs. 141/2010.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
pagina 5 di 17 Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico, occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nell'art. 125sexies TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto,
pagina 6 di 17 c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione
e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di
pagina 7 di 17 una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_4
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai
pagina 8 di 17 ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La posizione espressa nella pronuncia da ultimo riportata può apparire in contrasto con la sentenza Lexitor, ma il contrasto è appunto solo apparente, essendo stata resa in materia di credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i CP_3 costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva
2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento pagina 9 di 17 differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
Nel 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale - con sentenza n. 263 del 22.12.2022 – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione, in quanto la limitazione ivi inserita risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
In ragione di ciò il legislatore nazionale ha emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle
pagina 10 di 17 pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
pagina 11 di 17 La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)” (cfr. C. Cass., n. 14528/2025).
Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il rimborso sia delle spese di istruzione, delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e notifica e delle commissione rete esterne, queste ultime versate a copertura del compenso riconosciuto all'intermediario, non rilevando la circostanza che l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare tali somme, in quanto trattasi di remunerazione dell'attività svolta da soggetti terzi.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies, c. 3, T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, l'avvenuto trasferimento della somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) ad altro soggetto non può eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto, diversamente, il consumatore risulterebbe pagina 12 di 17 privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, sarebbe costretto a proporre una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Del resto, il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta contestualmente al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, unitamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi a versare all'intermediario o all'assicuratore quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli,
Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273).
Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, la clausola prevista dall'art. 8
(estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 36532 del
1.3.2016, in quanto idonea a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore (cfr. sul punto C. Cass., n. 14528/2025).
Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi pagina 13 di 17 “up front “o “recurring”, confermando sul punto la sentenza di primo grado e respingendo il relativo, articolato, motivo di appello.
Non merita accoglimento neppure il motivo di appello concernente l'erroneità del criterio del “pro rata temporis”, quale criterio di calcolo applicato
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, consente di individuare, in via equitativa, l'importo da rimborsare, suddividendo l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Occorre evidenziare come né il legislatore europeo e italiano, né la sentenza Lexitor, nè la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale criterio applicare.
Nella fattispecie in esame, l'art. 8 del contratto rinvia all'apposita sezione, a pag. 3, che non prevede un criterio da applicare per le voci C, E, F, in quanto voci escluse dai costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata. Per le voci D, G, è espressamente previsto il criterio del pro rata temporis.
Orbene, trattandosi in un criterio equitativo, il criterio del pro rata temporis risulta correttamente applicato nel caso di specie, con conseguente rigetto del motivo di appello formulato sul punto.
Risulta, invece, fondato il motivo di appello concernente l'erronea individuazione della somma da rimborsare, per l'inclusione dell'importo di € 564,00, già rimborsato all'appellato, come da questi ammesso, con dichiarazione di disponibilità alla restituzione della somma in questione.
Pertanto, in accoglimento del relativo motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata, dichiarando il diritto di ad ottenere la restituzione, da Controparte_1 Parte_1
della minor somma di € 660,94, oltre interessi legali dalla data del ricorso all'ABF, con
[...] conseguente condanna in questa sede di alla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di € 564,00, oltre interessi legali dal pagamento.
pagina 14 di 17 Va, del pari, accolto il motivo di appello concernente l'erronea determinazione delle spese di lite, parametrate sul valore della controversia di € 1.224,94, in luogo di € 660,94.
In ordine al criterio di liquidazione, è noto che “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/07/2021, n. 19989; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 20/11/2023, n. 32093; Cassazione Sez. Un. 17405/2012, nonché Cass. civ., n.
2748/2016, n. 21205/2016, 13628/2015).
Le spese del primo grado di giudizio vanno quindi rideterminate sulla base del valore indicato, in € 100,00 per ciascuna delle prime tre fasi (per la fase di trattazione si veda quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8561/2023) e in € 200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 500,00 e € 125,00 per esborsi.
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), l'esito della controversia, le significative innovazioni normative e il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo pagina 15 di 17 l'introduzione del presente giudizio consentono di compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi, dunque l'appellante va condannata al pagamento della residua metà nei confronti dell'appellato, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di questo grado di appello sono liquidate in € 660,00 (di cui € 130,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione e € 200,00 per la fase decisionale), su cui applicare la disposta compensazione.
Vista la differenza tra l'importo liquidato complessivamente a titolo di spese in favore del con la presente sentenza e l'importo liquidato nella sentenza appellata, in accoglimento CP_1 della specifica domanda formulata dall'appellante, l'avv. Bertone deve essere condannato alla restituzione della differenza percepita in eccesso, oltre interessi legali dal pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n.
8648/2022 R.G, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(appellante) e (appellato), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, Controparte_1 così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 149/2021, emessa dal Giudice di Pace di Paternò, accoglie la domanda di e condanna al pagamento, in Controparte_1 Parte_1 favore di , della somma di € 660,94, oltre interessi legali come in Controparte_1 motivazione;
2. Condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, della Controparte_1
somma di € 564,00, oltre interessi legali dal pagamento;
3. Compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, della residua metà, che liquida, per il primo grado, in € 250,00 per compensi e € 62,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e, per il presente grado d'appello, in € 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva pagina 16 di 17 e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Giuliano Bertone;
4. Condanna l'avv. Gaetano Giuliano Bertone alla restituzione, in favore dell'appellante, della differenza percepita in eccesso, in esecuzione della sentenza appellata, rispetto a quanto indicato al capo che precede, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Così deciso in Catania il 03/12/2025.
Il Giudice
Milena UC
pagina 17 di 17
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 03/12/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. MARIA VERONICA MIRENNA anche per delega dell'avv. MIRIAM BOSURGI;
Per la parte appellata è comparso l'avv. NO NO RT;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
l'avv. MARIA VERONICA MIRENNA si riporta alle note conclusive depositate il 3/9/2025
e precisa le conclusioni così come formulate in dette note;
insiste nella sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della CGUE sulle nuove domande di pronuncia pregiudiziale già pendenti;
insiste, comunque, per l'accoglimento dell'appello, la cui fondatezza risulta documentalmente quanto al secondo motivo di appello, essendo già state rimborsate le somme pagate in eccesso per € 564,00, con la conseguente riforma della sentenza sul punto;
insiste, infine, nella fondatezza degli ulteriori motivi d'appello, incluso quello relativo al criterio della curva degli interessi;
l'avv. RT precisa le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e chiede che la causa venga decisa;
altresì, anche al fine di evitare spese di soccombenza, prende atto che vi è fondatezza nel motivo di erroneità della sentenza rilevato dalla banca relativamente alle “quote erroneamente addebitate”;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
UC, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8648 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA VERONICA MIRENNA e dall'Avv. MIRIAM
BOSURGI per procura in atti appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
NO NO RT per procura in atti appellato
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 17.6.2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 149/2021, emessa dal Giudice di Pace di Paternò, depositata il 17.12.2021, con la quale era stata condannata alla restituzione, in favore di CP_1
pagina 2 di 17 , della somma di € 1.224,94, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, in CP_1 conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, con cessione pro solvendo di quote dello stipendio, n. 36532 dell'1.3.2016, intrattenuto con Controparte_2 successivamente incorporata dall'appellante.
A sostegno del proprio atto di appello formulava i seguenti motivi: 1) erronea Parte_1 applicazione della sentenza CGUE, emessa in data 11.09.2019 sul caso in quanto, a CP_3 suo dire, le direttive europee avevano efficacia diretta solo tra i privati, mentre l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE risultava in contrasto con la novella dell'art. 125 sexies TUB, operata dalla legge 23.7.2021 n. 106, e non aveva efficacia retroattiva;
2) errata qualificazione dei costi di intermediazione, di parte delle commissioni della mandataria e dei costi assicurativi, interamente sostenuti dalla banca e rientranti tra i costi up front, non rimborsabili;
3) validità della clausola relativa agli effetti dell'estinzione anticipata, con esclusione della asserita vessatorietà; 4) erroneità del metodo applicato per il calcolo delle somme da rimborsare “pro rata temporis”; 5) erronea liquidazione delle somme dovute, avendo il Giudice di prime cure addebitato quattro rate corrisposte durante il procedimento, pari a €
564,00, e già rimborsate dalla banca, a cui l'attore aveva rinunciato in primo grado, riducendo il petitum a € 660,94; 6) erronea liquidazione delle spese di lite.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con il rigetto delle domande formulate dal e la condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto già incassato CP_1 quale sorte capitale, pari ad € 1.224,94, e di quanto ricevuto dal difensore, anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a titolo di spese di giudizio, oltre interessi legali dalla data di pagamento sino al saldo effettivo.
Si costituiva in giudizio , contestando l'appello. Controparte_1
Riproponeva le difese già spiegate nel giudizio di primo grado, in particolare, l'applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte di Giustizia UE emessa in data 11.09.2019, caso con conseguente rimborsabilità sia degli oneri recurring che di quelli up front, la CP_3 quantificazione del rimborso secondo il criterio “pro rata temporis”, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125sexies T.U.B. nella formulazione attuale. Inoltre, confermava la riduzione pagina 3 di 17 della domanda effettuata in primo grado, dichiarando la propria disponibilità a restituire la somma di € 564,00, percepita in eccedenza.
A causa dell'assenza del giudice titolare la prima udienza subiva taluni rinvii d'ufficio.
All'udienza del 12.6.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa veniva rinviata, all'udienza del 7.10.2024; a detta udienza la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'1.10.2025, poi differita all'udienza del 3.12.2025, alla quale viene decisa.
******
Va esclusa, preliminarmente, la sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla
CGUE di una questione analoga a quella da decidere.
Sul punto la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato che, allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di
Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha pure affermato che La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale
o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass. n. 1139/2025).
Ciò posto, sebbene la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”, nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene di pagina 4 di 17 sospendere il giudizio, in quanto il contrasto individuato dal Giudice rimettente non risulta ravvisabile per le ragioni di seguito esposte.
Dagli atti di causa emerge che ha estinto anticipatamente, ad aprile 2018, il Controparte_1 contratto di prestito personale (“cessione del quinto”) n. 36532 dell'1.3.2016 e ha poi agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità “della clausola n. 8 contenuta nel contratto n.
36532, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo” e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.224,94 (nei limiti della competenza per valore Giudice di Pace adito), somma poi ridotta a € 660,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 205/21 del 17.12.2021, ha accolto le domande originarie formulate dal condannando la attuale appellante al pagamento in favore del CP_1 della somma di € 1.224,94, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.125,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Per stabilire se e in quali limiti l'appello risulti fondato, occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB
(d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE e, successivamente, sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, applicabile, ai sensi dell'art. 11-octies, comma 2, ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Dunque il testo della disposizione rilevante ai fini della presente controversia è quello introdotto dal d.lgs. 141/2010.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
pagina 5 di 17 Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico, occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nell'art. 125sexies TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto,
pagina 6 di 17 c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione
e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di
pagina 7 di 17 una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_4
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai
pagina 8 di 17 ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La posizione espressa nella pronuncia da ultimo riportata può apparire in contrasto con la sentenza Lexitor, ma il contrasto è appunto solo apparente, essendo stata resa in materia di credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i CP_3 costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva
2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento pagina 9 di 17 differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
Nel 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale - con sentenza n. 263 del 22.12.2022 – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione, in quanto la limitazione ivi inserita risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
In ragione di ciò il legislatore nazionale ha emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle
pagina 10 di 17 pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
pagina 11 di 17 La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)” (cfr. C. Cass., n. 14528/2025).
Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il rimborso sia delle spese di istruzione, delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e notifica e delle commissione rete esterne, queste ultime versate a copertura del compenso riconosciuto all'intermediario, non rilevando la circostanza che l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare tali somme, in quanto trattasi di remunerazione dell'attività svolta da soggetti terzi.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies, c. 3, T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, l'avvenuto trasferimento della somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) ad altro soggetto non può eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto, diversamente, il consumatore risulterebbe pagina 12 di 17 privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, sarebbe costretto a proporre una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Del resto, il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta contestualmente al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, unitamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi a versare all'intermediario o all'assicuratore quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli,
Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273).
Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, la clausola prevista dall'art. 8
(estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 36532 del
1.3.2016, in quanto idonea a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore (cfr. sul punto C. Cass., n. 14528/2025).
Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi pagina 13 di 17 “up front “o “recurring”, confermando sul punto la sentenza di primo grado e respingendo il relativo, articolato, motivo di appello.
Non merita accoglimento neppure il motivo di appello concernente l'erroneità del criterio del “pro rata temporis”, quale criterio di calcolo applicato
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, consente di individuare, in via equitativa, l'importo da rimborsare, suddividendo l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Occorre evidenziare come né il legislatore europeo e italiano, né la sentenza Lexitor, nè la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale criterio applicare.
Nella fattispecie in esame, l'art. 8 del contratto rinvia all'apposita sezione, a pag. 3, che non prevede un criterio da applicare per le voci C, E, F, in quanto voci escluse dai costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata. Per le voci D, G, è espressamente previsto il criterio del pro rata temporis.
Orbene, trattandosi in un criterio equitativo, il criterio del pro rata temporis risulta correttamente applicato nel caso di specie, con conseguente rigetto del motivo di appello formulato sul punto.
Risulta, invece, fondato il motivo di appello concernente l'erronea individuazione della somma da rimborsare, per l'inclusione dell'importo di € 564,00, già rimborsato all'appellato, come da questi ammesso, con dichiarazione di disponibilità alla restituzione della somma in questione.
Pertanto, in accoglimento del relativo motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata, dichiarando il diritto di ad ottenere la restituzione, da Controparte_1 Parte_1
della minor somma di € 660,94, oltre interessi legali dalla data del ricorso all'ABF, con
[...] conseguente condanna in questa sede di alla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di € 564,00, oltre interessi legali dal pagamento.
pagina 14 di 17 Va, del pari, accolto il motivo di appello concernente l'erronea determinazione delle spese di lite, parametrate sul valore della controversia di € 1.224,94, in luogo di € 660,94.
In ordine al criterio di liquidazione, è noto che “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/07/2021, n. 19989; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 20/11/2023, n. 32093; Cassazione Sez. Un. 17405/2012, nonché Cass. civ., n.
2748/2016, n. 21205/2016, 13628/2015).
Le spese del primo grado di giudizio vanno quindi rideterminate sulla base del valore indicato, in € 100,00 per ciascuna delle prime tre fasi (per la fase di trattazione si veda quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8561/2023) e in € 200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 500,00 e € 125,00 per esborsi.
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), l'esito della controversia, le significative innovazioni normative e il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo pagina 15 di 17 l'introduzione del presente giudizio consentono di compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi, dunque l'appellante va condannata al pagamento della residua metà nei confronti dell'appellato, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di questo grado di appello sono liquidate in € 660,00 (di cui € 130,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione e € 200,00 per la fase decisionale), su cui applicare la disposta compensazione.
Vista la differenza tra l'importo liquidato complessivamente a titolo di spese in favore del con la presente sentenza e l'importo liquidato nella sentenza appellata, in accoglimento CP_1 della specifica domanda formulata dall'appellante, l'avv. Bertone deve essere condannato alla restituzione della differenza percepita in eccesso, oltre interessi legali dal pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n.
8648/2022 R.G, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(appellante) e (appellato), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, Controparte_1 così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 149/2021, emessa dal Giudice di Pace di Paternò, accoglie la domanda di e condanna al pagamento, in Controparte_1 Parte_1 favore di , della somma di € 660,94, oltre interessi legali come in Controparte_1 motivazione;
2. Condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, della Controparte_1
somma di € 564,00, oltre interessi legali dal pagamento;
3. Compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, della residua metà, che liquida, per il primo grado, in € 250,00 per compensi e € 62,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e, per il presente grado d'appello, in € 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva pagina 16 di 17 e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Giuliano Bertone;
4. Condanna l'avv. Gaetano Giuliano Bertone alla restituzione, in favore dell'appellante, della differenza percepita in eccesso, in esecuzione della sentenza appellata, rispetto a quanto indicato al capo che precede, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Così deciso in Catania il 03/12/2025.
Il Giudice
Milena UC
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