CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 38183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38183 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da IE Di EF - Presidente - Sent. n. sez. 1177/2025 MA GR DE UP - 21/10/2025 IC RO - Relatore - R.G.N. 18505/2025 LO Di NI FA IC ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da ZZ AL, nato a [...] il [...] MO EN, nato a [...] il [...] AO RA, nato a [...] l’[...] NO AL, nata a [...] il [...] RI VI, nato a [...] l’[...] TO EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi di MO EN e TO EL e per il rigetto dei ricorsi di ZZ AL, AO RA, NO AL e RI VI;
udito l’avvocato Federico Martella, in difesa della parte civile Monte dei Paschi di Siena S.p.a., che si associa alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38183 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 21/10/2025 2 udito l’Avvocato PP SE, in difesa di AL NO, che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, e che, in qualità di sostituto processuale degli Avvocati Davide Gaudesi in difesa di AL ZZ, LI De UC in difesa di EN MO, BI AL in difesa di RA AO, IO LL in difesa di EL TO, si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; udito l’Avvocato Tommaso De Lisi, in difesa di VI RI, che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. 1. Con la sentenza del 18 dicembre 2024, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del 21 dicembre 2022 emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo confermando la condanna degli imputati, indicati in epigrafe, per i reati appresso specificati, nonchè di EN MO e EL TO al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti civili, il MO nei confronti della Findomestic S.p.a. e il TO nei confronti del Monte dei Paschi di Siena. All’esito del giudizio di appello risultano confermate le condanne di: ZZ AL, per i reati a lui ascritti ai capi 1), riqualificato artt.110, 416 cod. pen., 2),9), 10),11), 15), 16), 20), 21), 25), 26), 35), 36), 37), 38), 47) 48) 55) 56, esclusa la recidiva, e concesse in appello le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione, così ridotta in appello;
MO EN, per i reati a lui ascritti ai capi 1), riqualificato art. 416, comma 2, cod. pen., 13), 14), 17), 18), 51), con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione, così ridotta in appello;
AO RA, per i reati a lui ascritti ai capi 55), 56), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
NO AL, per i reati a lei ascritti ai capi 55), 56), con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
RI VI, per i reati a lui ascritti ai capi 55), 56), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
3 TO EL, per i reati a lui ascritti ai capi 12),29), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due un mese e giorni dieci di reclusione, così ridotta in appello. 1.2. Quanto ai fatti oggetto del procedimento, dalle sentenze di merito risulta essere stata accertata l’esistenza di plurime corruzioni per accordi intercorsi tra il pubblico ufficiale AL ZZ, quale funzionario presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Palermo, ed altri coimputati non ricorrenti (NT, GA, Di AT) separatamente giudicati, in forza dei quali il predetto pubblico ufficiale forniva ai correi informazioni sulle generalità e dati anagrafici di terzi ignari soggetti cui intestare contratti di finanziamento per la consumazione di plurime truffe ai danni di istituti di credito e concessionarie di autovetture, per formare falsi documenti di identità, in cambio della promessa o della consegna di somme di denaro di importo variabile ed imprecisato. Nei confronti del ZZ è stata ritenuta accertata una pluralità di reati di corruzione per atto contrario ( art. 319 cod.pen.), correlati agli accessi abusivi a sistema informatico (615 cod.pen.) da lui posti in essere utilizzando la propria personale della banca dati dell’anagrafe comunale, nel contesto di una inziale imputazione per partecipazione all’associazione contestata al capo 1), che è stata poi oggetto di riqualificazione a titolo di concorso esterno in sede di condanna di primo grado ( art. 110, 416 cod.pen.), confermata in appello. Nei confronti di ZZ è stata anche ritenuta provata la sua responsabilità per il reato di corruzione propria ascritto al capo 55) e per quello di accesso abusivo al sistema informatico dell’anagrafe del Comune di Palermo, ascritto al capo 56), in concorso con gli altri ricorrenti RI, NO e AO, chiamati a rispondere unicamente dei predetti capi di imputazione. In particolare, ai predetti coniugi RA AO e AL NO si contesta di avere corrotto AL ZZ, con l’intermediazione di VI RI, per ottenere in cambio di una somma di denaro, di importo imprecisato, ma comunque superiore a 700 euro, versata in più soluzioni, la modifica della propria residenza anagrafica, realizzata attraverso la indebita modifica del registro telematico anagrafico, operata materialmente dal ZZ su istigazione degli altri correi in esecuzione dell’accordo corruttivo. EN MO è stato condannato per l’associazione capo 1), con il ruolo di partecipe, per avere messo a disposizione il numero di telefono del proprio ufficio presso la Regione Sicilia al fine di simulare falsi rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti i finanziamenti, conseguiti attraverso false documentazioni di lavoro e sostituzioni di persona, unitamente alla condanna per i reati di truffa e sostituzione di persona al medesimo ascritti ai capi 13),14), 17),18), e 51). 4 EL TO è stato condannato per i reati di concorso nella falsificazione di una carta d’identità (capo 19) e per il reato di sostituzione di persona (capo 29), entrambi in concorso con SA NT, separatamente giudicato. 2. AL ZZ, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di concorso esterno in associazione. Si obietta che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello sul capo 1) per difetto di specificità estrinseca, non essendosi confrontata con la riqualificazione operata in sentenza ai sensi dell’art. 110 cod. pen. rispetto alla originaria imputazione per partecipazione all’associazione a delinquere. Si rappresenta che il ZZ era un impiegato comunale con compiti e funzioni di accesso alla banca dati dell’anagrafe, abilitato a rilasciare certificati, effettuare visure e modificare dati, e che era risultato estraneo ai reati-fine dell’associazione, ovvero le truffe, avendo solo dato il proprio contributo ai sodali GA e Di AT, fornendo i dati anagrafici custoditi dal proprio ufficio dietro compenso. Si era anche evidenziato come il coimputato MO, reo confesso, avesse dichiarato di non conoscere ZZ, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il compenso pagato al ZZ costituisce un onere economico dell’associazione noto al MO, con conseguente travisamento del dato probatorio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 615- cod. pen. ascritto ai capi 2),9),10),15),20),25),35),37),47) e 56). Al riguardo si censura l’orientamento giurisprudenziale di legittimità seguito sia dal Giudice dell’udienza preliminare che dalla Corte di appello, in contrasto con la sentenza delle Sez. U., Casani, del 27 ottobre 2011, per avere valorizzato gli scopi e le finalità dell’accesso al sistema informatico, anziché considerare l’assenza dell’abilitazione, quale elemento essenziale della fattispecie. Si adduce a tale riguardo, che il ZZ, avendo la titolarità del potere di accesso al sistema informatico dell’anagrafe comunale, non avrebbe operato degli accessi abusivi, essendo autorizzato ad eseguirli, non rilevando neppure la mancanza di consenso dell’interessato, trattandosi di registro di libera accessibilità e considerato che in base all’art. 33 del d.P.R. n. 223 del 1989 l’ufficiale di anagrafe rilascia “a chiunque ne faccia richiesta” i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 319 cod. pen. con riferimento alla mancata 5 riqualificazione ai sensi del reato meno grave di corruzione impropria di cui all’art. 318 cod.pen. Si obietta che il mercimonio della funzione non comporta di per sé la contrarietà dell’atto posto in essere dal funzionario corrotto, trattandosi nel caso di specie di accessi autorizzati al sistema informatico, realizzati nel rispetto delle prescrizioni di legge. 3. Ricorso di EN MO (avv. LI De UC). 3.1. Con un motivo unico deduce vizio della motivazione per travisamento delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato in sede di giudizio abbreviato con riferimento al solo capo 51) dell’imputazione riferita alla truffa commessa ai danni della società finanziaria Findomestic contestata in concorso con NN, IT e CI. In particolare, la Corte di appello, dopo aver correttamente condiviso e ritenuto fondata l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni con riguardo ai reati di truffa in applicazione dei precetti contenuti nella nota sentenza delle Sezioni Unite Cavallo in tema di interpretazione della nozione di diverso procedimento ai sensi dell’art. 270 cod.proc.pen. ha, tuttavia, confermato la condanna anche per la truffa relativa al capo 51), valorizzando la confessione resa dal MO, che avrebbe incluso anche la predetta truffa tra quelle per le quali ha ammesso la propria responsabilità. Al contrario, si fa rilevare che il MO nell’interrogatorio reso al P.M. in data 1 aprile 2022 ed in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. in data 4 febbraio 2022 si era limitato ad ammettere la propria responsabilità per le altre truffe, mentre con riguardo a quella del capo 51) avrebbe ammesso l’addebito per la prima volta e senza fornire alcuna specifica descrizione del fatto unicamente in sede di interrogatorio, svolto all’udienza del 22 novembre 2022 nel corso del giudizio abbreviato. 4. Ricorsi di RA AO e AL NO, proposti dagli Avvocati BI AL e PP SE. 4.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di corruzione propria ascritto al capo 55) in relazione all’accusa di aver svolto il ruolo di istigatore per il tramite di VI RI nella corruzione di AL ZZ, al fine di ottenere il mutamento della propria residenza anagrafica. In particolare, si adduce che, AL NO, convivente di AO, si sarebbe incontrata con ZZ per il tramite di RI, senza però prendere 6 parte ad accordi corruttivi, non essendo noti i contenuti di tali incontri, non oggetto di intercettazione. Si osserva che dall’intercettazione telefonica richiamata in sentenza si evincerebbe al contrario che la NO proprio perché estranea all’accordo corruttivo avrebbe chiesto direttamente al ZZ di indicarle l’importo della somma di denaro che gli era stato richiesto dal RI. In altri termini, l’unico accordo sarebbe intercorso tra RI e ZZ senza il concorso di AO e della NO, ignari di cosa avessero concordato i due predetti coimputati. Il successivo intervento di AO per rimediare alla situazione di stallo non integra il concorso nell’accordo precedentemente intercorso tra RI e ZZ, atteso che per giurisprudenza di legittimità non integra il concorso nel reato di corruzione l’intervento di chi si adoperi nella fase esecutiva dell’accordo senza prendervi parte (si cita la Sez. 6, 12 ottobre 2022, n.168 e 12 giugno 2020, n. 18125). Con riguardo, poi, alla natura illecita del cambio di residenza si osserva che nella stessa relazione di polizia giudiziaria prudentemente si era rappresentato, in difetto di una competenza tecnica, il carattere solo congetturale della finalità di aggirare le regole per il trasferimento di residenza delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica, in difetto del necessario nulla osta. Pertanto, in assenza di prove certe sarebbe stato doveroso per la Corte di appello ritenere legittima la richiesta di mutamento della residenza, essendo il AO effettivamente residente nella diversa abitazione indicata nel cambio di residenza, non potendosi neppure valorizzare l’assenza di documentazione a supporto della regolarità della richiesta di trasferimento, in ipotesi mancante perché avanzata solo tramite il sistema telematico. Sotto altro profilo, si osserva che è mancato un atto provvedimentale contrario alla legge, non essendo la modifica della residenza nel registro informatico dell’anagrafe un atto avente natura di provvedimento amministrativo, e che la confessione di ZZ circa gli accessi abusivi riguardava solo i reati ascritti in concorso con i coimputati GA e Di AT, ma non anche quello per cui si procede nei confronti dei due ricorrenti. Inoltre, si osserva che dal contenuto delle conversazioni intercettate non è possibile comprendere quale sia stato l’importo esatto del prezzo della corruzione versato al pubblico ufficiale. 4.2. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione ai sensi della meno grave ipotesi di induzione indebita di cui all’art. 319- cod. pen. 7 In particolare, si censura l’interpretazione della conversazione intercorsa tra la NO ed il pubblico ufficiale, in cui quest’ultimo si lamenta per il mancato pagamento del suo compenso assumendo un chiaro atteggiamento dominante e di supremazia nei confronti del privato che veniva così obbligato a pagare per conseguire un atto legittimo al quale aveva comunque diritto. La Corte ha dato rilievo unicamente all’iniziativa assunta dal AO e dalla NO per escludere il reato di induzione indebita, senza considerare invece il dato essenziale della mancanza di una condizione paritaria delle due parti dell’accordo, che avrebbe dovuto portare ad escludere la configurabilità del reato di corruzione, secondo i principi fissati dalla nota sentenza Maldera della Sezioni Unite. 4.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 615- cod.pen. ascritto al capo 56). Si obietta che manca la prova della consapevolezza da parte del AO e della NO delle peculiari operazioni da compiere per la lavorazione della pratica di trasferimento con riguardo agli accessi al sistema informatico che si sono resi necessari. 4.4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge in relazione alle contestate aggravanti del reato di cui all’art. 615- , commi 2 e 3, cod. pen. da cui dipende la procedibilità di ufficio. Si obietta che il ZZ aveva agito all’interno del sistema informatico per compiere una operazione di propria competenza a seguito di una legittima richiesta di trasferimento della residenza, perché corrispondente ad una condizione effettiva e concretamente verificabile. Inoltre, con riferimento all’altra aggravante dell’essere stato violato un sistema informatico di interesse pubblico si obietta che tale profilo non sarebbe facilmente riscontrabile nel caso in esame con conseguente scusabilità dell’errore di diritto. 4.5. Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, perché non si spiega l’ logico che ha supportato il calcolo della pena. 5. Ricorso di VI RI (Avv. Tommaso De Lisi). 5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione ascritto al capo 55) della rubrica. Si assume che la sentenza della Corte di appello ha basato la prova dell’accordo corruttivo su mere presunzioni e congetture desumendone la sussistenza dall’incontro tra NO e ZZ con l’intervento di RI, senza che si conoscessero i contenuti di tale incontro. 8 In mancanza di prove certe si potrebbe al più individuare il momento consumativo della fattispecie quando ebbe a verificarsi la dazione del denaro al pubblico ufficiale da parte dei coniugi NO-AO per la somma di cento euro, che veniva consegnata dal RI la mattina del 5 novembre 2019, ma senza la prova che questi fosse a conoscenza delle ragioni del pagamento di detta somma, essendo rimasto estraneo all’accordo corruttivo. 5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di corruzione ai sensi dell’art. 318 cod.pen. rispetto al quale la Corte di appello si è limitato a richiamare le stesse argomentazioni esposte per gli altri ricorrenti AO e NO. 5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla fattispecie di corruzione propria ascritta al capo 55). Si ripropone la stessa questione relativa alla distinzione tra la fattispecie della corruzione e quella meno grave prevista dall’art. 319- cod. pen. essendo errato il riferimento al criterio dell’iniziativa considerato nella sentenza impugnata come decisivo per escludere la invocata derubricazione (cfr. Sez. U. Maldera). In particolare, sarebbe stata travisata anche l’intercettazione in cui il pubblico funzionario riferisce della sua intenzione di bloccare tutto ove non fosse stato pagato, che sarebbe estrinsecazione dell’abuso della sua qualità, che rappresenta il tratto distintivo proprio della induzione indebita. 5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge sempre in relazione al reato di corruzione che andrebbe riqualificato ai sensi dell’art. 346- cod.pen. 5.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova del concorso morale o materiale di RI nel reato di accesso abusivo di cui all’art. 615- cod. pen. ascritto al capo 56). 5.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 615- cod. pen., dato che nel caso di specie l’accesso sarebbe stato operato legittimamente per finalità che non sono ontologicamente estranee a quelle previste per le sue facoltà di accesso, non essendo sufficiente il pagamento di un compenso per rendere illegittimo l’accesso. 6. Ricorso di EL TO (Avv. Alessandro LL). Deduce un solo motivo per violazione di legge in relazione alla prova dell’esistenza dei fatti contestati, senza un adeguato percorso logico che spieghi le ragioni che hanno determinato il convincimento di colpevolezza. 9 1. I ricorsi devono essere tutti rigettati perché nel loro complesso infondati, oltre che per alcuni motivi inammissibili essendo essenzialmente rivolti a sollecitare una rilettura dei fatti e una diversa valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità. Le questioni dedotte dai ricorrenti ZZ, AO, NO e RI che investono la configurabilità dei reati di cui all’art. 615- cod. pen. e 319 cod. pen. possono essere trattate congiuntamente, essendo accomunate dalla medesima erronea prospettazione del carattere lecito degli accessi al sistema informatico dell’anagrafe comunale operati dal ZZ, quale funzionario abilitato ad accedervi con le proprie credenziali personali, in ragione delle mansioni svolte all’interno dell’ufficio del Comune di Palermo. A tale riguardo è sufficiente ribadire quanto già sostenuto nella sentenza di appello che, correttamente ha ribadito e dato seguito all’orientamento di legittimità, oramai del tutto pacifico, secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615- cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita, quindi per finalità estranee alle funzioni svolte, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere. Si è osservato che “ il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, l'investigatore privato e l'operatore del sistema possono rispondere del reato solo in forza della previsione del secondo comma. Per tali soggetti il reato è sempre aggravato, proprio perché la circostanza è inscindibilmente collegata a quella qualità soggettiva ed in tutti i casi la configurata aggravante comporta un abuso, che ben può connotarsi delle caratteristiche dell'esecuzione di "operazioni ontologicamente estranee" rispetto a quelle consentite [...], rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l'azione nell'assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati ” (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061). Pertanto, essendosi appurato che l’accesso al sistema informatico è avvenuto per acquisire dati anagrafici necessari per eseguire delle truffe finanziarie e connessi reati di sostituzioni di persona, risulta integrato oltre al reato di cui all’art. 615- cod. pen , nella forma aggravata, anche il reato di corruzione per atto contrario art. 319 cod. pen., integrando l’accesso stesso, oggetto del 10 mercimonio, anche l’atto contrario rispetto ai doveri del funzionario che strumentalizza le proprie mansioni in violazione dei propri compiti pubblicistici. Analogamente, con riferimento agli accessi operati dal ZZ per conto della coppia AO-NO, la finalità illecita qualifica anche la contrarietà dell’atto posto in essere per alterare e modificare la residenza anagrafica dei predetti, senza rispettare la procedura amministrativa prevista per il cambio di residenza. A tale riguardo, per rispondere anche ad una doglianza specifica mossa sul punto nei ricorsi di AO e NO con riguardo al reato di corruzione propria, si deve ricordare che “l’atto d’ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata ( 6, n. 17586 del 28/02/2017, Pastore, Rv. 269831). Inoltre, indipendentemente dalla finalità perseguita dai due predetti imputati, è la stessa alterazione del dato anagrafico registrato nel sistema informatico che integra l’atto contrario, essendo rimasto del tutto indimostrato che detta modifica fosse stata preceduta dalla rituale osservanza del regolare amministrativo previsto per la modifica della residenza anagrafica (autocertificazione e successivo controllo della Polizia Municipale), all’evidenza contraddetta dalla stessa condotta del pubblico ufficiale posta in essere in esecuzione dell’accordo corruttivo. Per le stesse ragioni è manifestamente infondato anche il quarto motivo dedotto dai medesimi ricorrenti in riferimento alle contestate aggravanti del reato di cui all’art. 615- , commi 2, n.1, e 3 cod. pen., da cui dipende la procedibilità di ufficio. Con riferimento all’aggravante prevista dal comma 2, n.1 dell’art. 615-ter cod. pen. relativa alla qualifica soggettiva dell’agente, non vi è nulla da aggiungere a quanto sopra già osservato, mentre con riferimento all’aggravante prevista dal terzo comma dell’art. 615- cod. pen., dell’essere stato violato un sistema informatico di interesse pubblico, nessun dubbio può esservi rispetto a tale connotazione del sistema informatico dell’anagrafe comunale, avuto riguardo alle finalità di conservazione e aggiornamento dei dati sensibili riferiti alle persone residenti in un determinato territorio per tutte le relative implicazioni legali. In relazione, poi, alla dedotta mancanza di risposta al motivo di appello dedotto da RI relativo alla stessa questione della qualificazione come corruzione propria anziché impropria, deve rammentarsi che nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo, sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione ma semmai può emergere un vizio di motivazione. 11 In ragione dell'ammissibilità della motivazione implicita si ritiene che non sia censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, se pure desumibile dal riferimento ad altro ricorrente che aveva posto la medesima questione (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). 2. Passando ora alla disamina dei motivi afferenti all’accertamento dell’accordo corruttivo intercorso tra ZZ, quale pubblico ufficiale, e AO, NO e RI, quali corruttori, si deve osservare che i motivi dedotti dai predetti imputati sono manifestamente infondati oltre che generici perché non evidenziano alcun travisamento delle risultanze istruttorie, ma all’opposto appaiono volti a sostenere una loro rilettura alternativa, che non risulta affatto più coerente o logica di quella seguita nelle sentenze di merito. In tal senso sono da valutare i motivi primo e secondo dei ricorsi di AO e NO, nonché i motivi primo, terzo e quarto di RI. A tale proposito si deve ricordare che alla Corte di cassazione non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, finalizzata nella prospettiva del ricorrente ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità̀ resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché́ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal AS Consesso della corte di legittimità e di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 12 3. Nel caso in esame non si può ravvisare alcuna illogicità nella ricostruzione dell’accordo corruttivo, basata sulla circostanza incontestata che la NO, accompagnata da RI, si è recata nell’ufficio anagrafe del Comune a trovare il funzionario ZZ, tenuto conto che la ragione dell’incontro è stata desunta in modo del tutto logico dalla intercettazione della successiva conversazione in cui ZZ si lamenta proprio con la NO di non essere stato ancora pagato dal RI per il suo intervento finalizzato a realizzare il cambio di residenza della coppia. Indipendentemente dall’interesse sotteso al repentino cambio di residenza – potendosi considerare solo una ipotesi quella che si tratti di un espediente collegato al subentro in una abitazione di edilizia residenziale pubblica – ciò che è stato correttamente rimarcato in sentenza è che l’accordo corruttivo risulta essere stato assunto dai due conviventi con l’intermediazione del RI nell’esclusivo interesse degli stessi. È stato spiegato in modo del tutto coerente come il RI fosse inizialmente venuto meno all’incarico di pagare il funzionario corrotto, essendo tale circostanza emersa dalle conversazioni intercettate che danno conto di come detto intermediario avesse cercato di conseguire un proprio personale profitto, chiedendo alla NO una somma di importo maggiore rispetto a quella concordata con il ZZ. I ricorrenti stravolgono la lettura delle intercettazioni, arrivando a sostenere, AO e NO, che l’accordo corruttivo sarebbe intercorso solo tra RI e ZZ senza la partecipazione dei diretti interessati, mentre nel ricorso di RI si sostiene il contrario, avendo questi sostenuto che l’accordo sarebbe intercorso solo tra i predetti conviventi ed il ZZ senza la sua partecipazione, limitata alla sola fase esecutiva, ritenuta non rilevante. In tal modo, vengono operate due differenti letture, contrapposte ed inconciliabili tra loro, intese a reinterpretare i fatti “pro domo sua”, volte a suffragare la estraneità all’accordo corruttivo dei diversi ricorrenti, ma entrambe palesemente inidonee a fare emergere illogicità rispetto alla ben più lineare ed unitaria ricostruzione operata in sentenza. Il dato di fatto che l’accordo con ZZ sia stato assunto dal RI nell’interesse della coppia AO-NO emerge in modo chiaro dalle intercettazioni, mentre del tutto incongruente appare essere, da un lato, la ipotesi di un traffico di influenze illecite gestito all’insaputa degli interessati, proprio perché coinvolti da subito nell’accordo essendo stati loro stessi ad avere richiesto l’intervento di RI per corrompere il ZZ, e dall’altro lato, la tesi opposta di una estraneità del RI, conclamata anche dal suo concorso nel pagamento di una parte del prezzo della corruzione. 13 Manifestamente infondate sono, peraltro, le affermazioni secondo cui l’intervento di AO, in accordo con la NO, per rimediare alla situazione di stallo conseguente al mancato iniziale pagamento da parte del RI della somma concordata con ZZ, non integrerebbe il concorso nell’accordo precedentemente intercorso tra RI e ZZ, essendo del tutto inappropriato il richiamo all’orientamento della giurisprudenza secondo cui non integra il concorso nella corruzione, l’intervento di chi si adoperi nella fase esecutiva dell’accordo senza prendervi parte (Sez. 6, n. 18125 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Nel caso di specie è palese che anche il versamento della somma di denaro integra la fattispecie corruttiva, alternativamente configurata dalla norma incriminatrice rispetto a chi promette o consegna l’utilità in cambio dell’atto contrario, oggetto del mercimonio (Sez 6, n. 29673 del 31/05/2022, Foglia, Rv. 283716). Tale considerazione vale allo stesso modo anche rispetto alla tesi opposta sostenuta nel ricorso di RI dell’irrilevanza ai fini del concorso della sua partecipazione al versamento di una parte del prezzo della corruzione. Privo di rilevanza ai fini della prova dell’integrazione del reato di corruzione è poi la esatta determinazione dell’importo complessivamente versato al pubblico ufficiale ZZ, essendo stato coerentemente argomentato l’avvenuto versamento del denaro pattuito, seguito dal compimento dell’atto contrario. 4. Analoghe considerazioni devono ripetersi anche per le questioni dedotte nei motivi con i quali i predetti ricorrenti (terzo motivo di RI, secondo motivo di AO e NO) invocano la diversa qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 319- cod. pen. in luogo del 319 cod. pen. Rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza deve escludersi che le argomentazioni poste a supporto della corruzione siano viziate da incongruenze o da letture incompatibili con le risultanze delle intercettazioni in termini tali da risultarne inficiata la motivazione sotto il profilo della sua tenuta logica. In tal senso deve essere letto il riferimento alle minacce di non dare seguito all’accordo corruttivo da parte di ZZ, dopo che questi si era doluto per non essere stato pagato da parte del RI. Si tratta non già dell’abuso del potere che prevarica il privato e che connota tanto il reato di concussione (art. 317 cod. pen. ) che quello di induzione (art. 319- quater cod. pen), ma della mera pretesa di essere pagato in adempimento dell’accordo corruttivo intercorso su base paritaria tra il pubblico ufficiale ed il privato, dovendosi in tal senso intendere il riferimento operato nella motivazione della sentenza impugnata alla iniziativa assunta dalla parte privata nella 14 conclusione dell’accordo e non già come elemento discretivo delle due figure di reato in esame, in linea con le indicazioni tracciate dalla richiamata giurisprudenza di legittimità nel solco della decisione delle Sezioni Unite n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474-01. 5. Con riferimento al terzo motivo dei ricorsi di AO e NO, comune al quinto motivo del ricorso di RI, in relazione alla prova del concorso morale o materiale nel reato di accesso abusivo di cui all’art. 615- cod.pen. ascritto al capo 56), se ne deve rilevare la infondatezza. A tale riguardo assume rilievo quanto osservato nella motivazione della sentenza impugnata circa la corrispondenza dell’oggetto del mercimonio con il compimento dell’accesso abusivo, essendo ZZ addetto al registro digitale anagrafico con poteri di rilasciare certificati e di modificare le registrazioni digitali. Quindi, l’unico atto che il ZZ avrebbe potuto compiere per soddisfare la richiesta della coppia AO-NO, per il tramite di RI, era proprio la modifica del dato digitale attraverso l’accesso al registro anagrafico digitale. Per tale ragione la Corte di appello con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico ha correttamente individuato nelle condotte poste in essere dai predetti ricorrenti il ruolo di istigatori. In ogni caso, deve anche considerarsi che avendo i corruttori AO e NO richiesto la modifica della residenza anagrafica attraverso una procedura illegittima hanno sostanzialmente accettato, nelle forma del dolo eventuale, le modalità concretamente poste in essere dal coimputato per dare seguito alla loro richiesta di intervento, senza che fosse necessaria la prova della precisa conoscenza delle modalità operative concretamente adottate dal funzionario in violazione dei propri doveri di ufficio, e quindi anche ove non fosse stato previamente concordato lo specifico mezzo da utilizzare per conseguire il risultato richiesto. Si deve tenere ricordare che la struttura del dolo eventuale si caratterizza per un contenuto rappresentativo e volitivo tali da includere, con effettività e concretezza, anche la specifica finalità richiesta ai fini dell'integrazione di un reato per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Allecci, Rv. 281589; in tema di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio). 6. Dopo la disamina congiunta delle questioni comuni dedotte dai ricorrenti, passando al vaglio del primo motivo dedotto dal ricorrente ZZ in relazione al reato di concorso esterno in associazione, se ne deve rilevare la genericità, avendo la Corte di merito congruamente motivato la ritenuta inammissibilità del 15 corrispondente motivo di appello per difetto di specificità estrinseca, non essendosi l’atto di appello adeguatamente confrontato con la riqualificazione operata in sentenza ai sensi dell’art. 110 cod. pen. rispetto alla originaria imputazione di partecipazione all’associazione a delinquere. La riproposizione delle medesime censure volte ad escludere l’intraneità del ricorrente all’accertata associazione a delinquere non tiene conto della già illustrata irrilevanza della circostanza che uno degli altri sodali (MO) abbia dichiarato di non conoscerlo, come anche della circostanza della mancata partecipazione ai reati-fine. È sufficiente a tale riguardo ricordare che il concorrente esterno è colui che senza fare parte di una associazione consenta agli associati di realizzare gli scopi del sodalizio, fornendo loro un contributo consapevole che si palesa come necessario per la stessa esistenza dell’associazione. Nella motivazione si evidenzia con argomenti logici lineari l’essenzialità del consapevole e continuativo contributo offerto dal ZZ agli altri sodali grazie alla fornitura dei dati anagrafici, reputato necessario per la consumazione delle truffe finanziarie che rappresentavano la principale fonte di entrate per l’associazione, testimoniata dalla rivendicazione dello stesso ZZ di una maggiore ricompensa in rapporto ai profitti conseguiti dal sodalizio grazie alla sua collaborazione. D’altra parte, va osservato che il contributo assicurato all’associazione da parte di ZZ, interfacciandosi con Di AT e GA, avrebbe potuto essere agevolmente inquadrato anche nella partecipazione all’associazione, non essendo le circostanze rappresentate dalla difesa ostative neppure a tale inquadramento. È noto, infatti, che per la configurabilità di una qualunque associazione a delinquere non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di ciascuno di essi di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Né l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dei profitti personali che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dall'esistenza di un contrasto tra gli interessi economici di essi. Parimenti, anche la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). È quindi del tutto irrilevante che il MO abbia dichiarato di non conoscere personalmente ZZ, avendo la Corte di appello coerentemente argomentato rispetto alla consapevolezza da parte dello stesso MO del contributo offerto da 16 un soggetto da lui non conosciuto in grado di fornire agli altri complici (Di AT e GA) i dati anagrafici necessari per le sostituzioni di persona funzionali alle truffe. 7. Infondato oltre che affetto da genericità è il motivo dedotto nel ricorso di EN MO per il travisamento delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato in sede di giudizio abbreviato con riferimento al capo 51) dell’imputazione per la truffa commessa ai danni della società finanziaria Findomestic, contestata in concorso con NN, IT e CI. La Corte di appello ha confermato la condanna anche per la truffa relativa al capo 51), valorizzando la confessione resa dal MO nel corso del giudizio abbreviato, perché supportata dalle risultanze documentali che ne riscontravano la consumazione, in modo del tutto coerente alla già ravvisata attendibilità delle altre dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato per le altre diverse truffe. Il ricorso non fornisce alcuna spiegazione della ragione per la quale il MO avrebbe dovuto addossarsi falsamente la responsabilità per una truffa ulteriore rispetto a quelle già confessate nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 1 aprile 2022 ed in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. in data 4 febbraio 2022. Ne discende che la sentenza censurata non presenta quella carenza o macroscopica illogicità della motivazione che alla stregua dei principi affermati da questa Corte può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività. Il riferimento alla truffa ascritta al capo 51) non può essere neppure ritenuto oggetto di equivoci tenuto conto della esplicita indicazione della parte offesa individuata nella Findomestic e del richiamo al concorrente NN, non coinvolto nelle altre truffe ascritte al MO, per le quali l’imputato è stato condannato. 8. Generico e inammissibile per aspecificità è il comune motivo dedotto dai ricorrenti AO e NO in relazione al trattamento sanzionatorio. Ad entrambi i ricorrenti è stato irrogato il minimo della pena edittale per la corruzione, quale reato più grave, con la massima riduzione prevista per riconosciute circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente i predetti non possono dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione dell’aumento della pena per continuazione quando, come nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva già indicato in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 17 A tale proposito deve rilevarsi che il Giudice di appello ha condiviso la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena, considerato l’aumento di soli tre mesi per il reato di cui al 615 cod. pen., valutato come del tutto proporzionato, nonostante la molteplicità degli accessi abusivi eseguiti dal concorrente ZZ con lo scopo di modificare la loro residenza anagrafica. 9. Resta da esaminare il ricorso di EL TO, chiamato a rispondere dei reati di sostituzione di persona e di concorso nella contraffazione di un documento di identità di cui ai capi 12) e 29). La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito logica ed esauriente spiegazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto che la contraffazione del documento di cui al capo 12 (riguardante tale RU RA), avvenuta in concorso con NT, non potesse essere stata consumata all’insaputa di TO con l’utilizzo della sua fotografia. Il coinvolgimento accertato nella sostituzione di persona ascritta al capo 29), sempre in concorso con il medesimo complice (NT), neppure oggetto di specifiche censure, avendo implicato la diretta partecipazione del TO all’operazione truffaldina avvenuta per l’apertura del conto corrente bancario a nome dell’ GN intestatario (ER DI), sempre con l’utilizzo della sua fotografia messa a disposizione dei complici Di AT e NT, rappresenta un indice evidente del concorso del TO anche nei diversi fatti ad esso addebitati al capo 12), incentrati sulla consegna consapevole della propria fotografia servita a formare anche il falso documento di identità di altro soggetto (RU RA). Pertanto, nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti ad una valutazione unitaria del quadro probatorio, con le quali il ricorrente neppure si confronta, essendosi limitato a addurre una generica carenza di motivazione, senza neppure specificare i punti rimasti privi di giustificazione nel percorso logico seguito dai Giudici di merito. 10. Al rigetto dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché del solo ricorrente TO EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Monte dei Paschi di Siena, che si liquidano come in dispositivo, non essendovi costituzione nei confronti degli altri ricorrenti, tenuto conto della intervenuta assoluzione del coimputato MO dal 18 capo 29) relativo alla sostituzione di persona per l’apertura del conto corrente bancario presso il predetto istituto di credito. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, TO EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Monte dei Paschi di Siena che liquida in complessivi euro 3.167, oltre accessori di legge. Così deciso il 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC RO IE Di EF
udita la relazione svolta dal Consigliere IC RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi di MO EN e TO EL e per il rigetto dei ricorsi di ZZ AL, AO RA, NO AL e RI VI;
udito l’avvocato Federico Martella, in difesa della parte civile Monte dei Paschi di Siena S.p.a., che si associa alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38183 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 21/10/2025 2 udito l’Avvocato PP SE, in difesa di AL NO, che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, e che, in qualità di sostituto processuale degli Avvocati Davide Gaudesi in difesa di AL ZZ, LI De UC in difesa di EN MO, BI AL in difesa di RA AO, IO LL in difesa di EL TO, si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; udito l’Avvocato Tommaso De Lisi, in difesa di VI RI, che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. 1. Con la sentenza del 18 dicembre 2024, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del 21 dicembre 2022 emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo confermando la condanna degli imputati, indicati in epigrafe, per i reati appresso specificati, nonchè di EN MO e EL TO al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti civili, il MO nei confronti della Findomestic S.p.a. e il TO nei confronti del Monte dei Paschi di Siena. All’esito del giudizio di appello risultano confermate le condanne di: ZZ AL, per i reati a lui ascritti ai capi 1), riqualificato artt.110, 416 cod. pen., 2),9), 10),11), 15), 16), 20), 21), 25), 26), 35), 36), 37), 38), 47) 48) 55) 56, esclusa la recidiva, e concesse in appello le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione, così ridotta in appello;
MO EN, per i reati a lui ascritti ai capi 1), riqualificato art. 416, comma 2, cod. pen., 13), 14), 17), 18), 51), con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione, così ridotta in appello;
AO RA, per i reati a lui ascritti ai capi 55), 56), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
NO AL, per i reati a lei ascritti ai capi 55), 56), con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
RI VI, per i reati a lui ascritti ai capi 55), 56), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
3 TO EL, per i reati a lui ascritti ai capi 12),29), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due un mese e giorni dieci di reclusione, così ridotta in appello. 1.2. Quanto ai fatti oggetto del procedimento, dalle sentenze di merito risulta essere stata accertata l’esistenza di plurime corruzioni per accordi intercorsi tra il pubblico ufficiale AL ZZ, quale funzionario presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Palermo, ed altri coimputati non ricorrenti (NT, GA, Di AT) separatamente giudicati, in forza dei quali il predetto pubblico ufficiale forniva ai correi informazioni sulle generalità e dati anagrafici di terzi ignari soggetti cui intestare contratti di finanziamento per la consumazione di plurime truffe ai danni di istituti di credito e concessionarie di autovetture, per formare falsi documenti di identità, in cambio della promessa o della consegna di somme di denaro di importo variabile ed imprecisato. Nei confronti del ZZ è stata ritenuta accertata una pluralità di reati di corruzione per atto contrario ( art. 319 cod.pen.), correlati agli accessi abusivi a sistema informatico (615 cod.pen.) da lui posti in essere utilizzando la propria personale della banca dati dell’anagrafe comunale, nel contesto di una inziale imputazione per partecipazione all’associazione contestata al capo 1), che è stata poi oggetto di riqualificazione a titolo di concorso esterno in sede di condanna di primo grado ( art. 110, 416 cod.pen.), confermata in appello. Nei confronti di ZZ è stata anche ritenuta provata la sua responsabilità per il reato di corruzione propria ascritto al capo 55) e per quello di accesso abusivo al sistema informatico dell’anagrafe del Comune di Palermo, ascritto al capo 56), in concorso con gli altri ricorrenti RI, NO e AO, chiamati a rispondere unicamente dei predetti capi di imputazione. In particolare, ai predetti coniugi RA AO e AL NO si contesta di avere corrotto AL ZZ, con l’intermediazione di VI RI, per ottenere in cambio di una somma di denaro, di importo imprecisato, ma comunque superiore a 700 euro, versata in più soluzioni, la modifica della propria residenza anagrafica, realizzata attraverso la indebita modifica del registro telematico anagrafico, operata materialmente dal ZZ su istigazione degli altri correi in esecuzione dell’accordo corruttivo. EN MO è stato condannato per l’associazione capo 1), con il ruolo di partecipe, per avere messo a disposizione il numero di telefono del proprio ufficio presso la Regione Sicilia al fine di simulare falsi rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti i finanziamenti, conseguiti attraverso false documentazioni di lavoro e sostituzioni di persona, unitamente alla condanna per i reati di truffa e sostituzione di persona al medesimo ascritti ai capi 13),14), 17),18), e 51). 4 EL TO è stato condannato per i reati di concorso nella falsificazione di una carta d’identità (capo 19) e per il reato di sostituzione di persona (capo 29), entrambi in concorso con SA NT, separatamente giudicato. 2. AL ZZ, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di concorso esterno in associazione. Si obietta che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello sul capo 1) per difetto di specificità estrinseca, non essendosi confrontata con la riqualificazione operata in sentenza ai sensi dell’art. 110 cod. pen. rispetto alla originaria imputazione per partecipazione all’associazione a delinquere. Si rappresenta che il ZZ era un impiegato comunale con compiti e funzioni di accesso alla banca dati dell’anagrafe, abilitato a rilasciare certificati, effettuare visure e modificare dati, e che era risultato estraneo ai reati-fine dell’associazione, ovvero le truffe, avendo solo dato il proprio contributo ai sodali GA e Di AT, fornendo i dati anagrafici custoditi dal proprio ufficio dietro compenso. Si era anche evidenziato come il coimputato MO, reo confesso, avesse dichiarato di non conoscere ZZ, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il compenso pagato al ZZ costituisce un onere economico dell’associazione noto al MO, con conseguente travisamento del dato probatorio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 615- cod. pen. ascritto ai capi 2),9),10),15),20),25),35),37),47) e 56). Al riguardo si censura l’orientamento giurisprudenziale di legittimità seguito sia dal Giudice dell’udienza preliminare che dalla Corte di appello, in contrasto con la sentenza delle Sez. U., Casani, del 27 ottobre 2011, per avere valorizzato gli scopi e le finalità dell’accesso al sistema informatico, anziché considerare l’assenza dell’abilitazione, quale elemento essenziale della fattispecie. Si adduce a tale riguardo, che il ZZ, avendo la titolarità del potere di accesso al sistema informatico dell’anagrafe comunale, non avrebbe operato degli accessi abusivi, essendo autorizzato ad eseguirli, non rilevando neppure la mancanza di consenso dell’interessato, trattandosi di registro di libera accessibilità e considerato che in base all’art. 33 del d.P.R. n. 223 del 1989 l’ufficiale di anagrafe rilascia “a chiunque ne faccia richiesta” i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 319 cod. pen. con riferimento alla mancata 5 riqualificazione ai sensi del reato meno grave di corruzione impropria di cui all’art. 318 cod.pen. Si obietta che il mercimonio della funzione non comporta di per sé la contrarietà dell’atto posto in essere dal funzionario corrotto, trattandosi nel caso di specie di accessi autorizzati al sistema informatico, realizzati nel rispetto delle prescrizioni di legge. 3. Ricorso di EN MO (avv. LI De UC). 3.1. Con un motivo unico deduce vizio della motivazione per travisamento delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato in sede di giudizio abbreviato con riferimento al solo capo 51) dell’imputazione riferita alla truffa commessa ai danni della società finanziaria Findomestic contestata in concorso con NN, IT e CI. In particolare, la Corte di appello, dopo aver correttamente condiviso e ritenuto fondata l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni con riguardo ai reati di truffa in applicazione dei precetti contenuti nella nota sentenza delle Sezioni Unite Cavallo in tema di interpretazione della nozione di diverso procedimento ai sensi dell’art. 270 cod.proc.pen. ha, tuttavia, confermato la condanna anche per la truffa relativa al capo 51), valorizzando la confessione resa dal MO, che avrebbe incluso anche la predetta truffa tra quelle per le quali ha ammesso la propria responsabilità. Al contrario, si fa rilevare che il MO nell’interrogatorio reso al P.M. in data 1 aprile 2022 ed in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. in data 4 febbraio 2022 si era limitato ad ammettere la propria responsabilità per le altre truffe, mentre con riguardo a quella del capo 51) avrebbe ammesso l’addebito per la prima volta e senza fornire alcuna specifica descrizione del fatto unicamente in sede di interrogatorio, svolto all’udienza del 22 novembre 2022 nel corso del giudizio abbreviato. 4. Ricorsi di RA AO e AL NO, proposti dagli Avvocati BI AL e PP SE. 4.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di corruzione propria ascritto al capo 55) in relazione all’accusa di aver svolto il ruolo di istigatore per il tramite di VI RI nella corruzione di AL ZZ, al fine di ottenere il mutamento della propria residenza anagrafica. In particolare, si adduce che, AL NO, convivente di AO, si sarebbe incontrata con ZZ per il tramite di RI, senza però prendere 6 parte ad accordi corruttivi, non essendo noti i contenuti di tali incontri, non oggetto di intercettazione. Si osserva che dall’intercettazione telefonica richiamata in sentenza si evincerebbe al contrario che la NO proprio perché estranea all’accordo corruttivo avrebbe chiesto direttamente al ZZ di indicarle l’importo della somma di denaro che gli era stato richiesto dal RI. In altri termini, l’unico accordo sarebbe intercorso tra RI e ZZ senza il concorso di AO e della NO, ignari di cosa avessero concordato i due predetti coimputati. Il successivo intervento di AO per rimediare alla situazione di stallo non integra il concorso nell’accordo precedentemente intercorso tra RI e ZZ, atteso che per giurisprudenza di legittimità non integra il concorso nel reato di corruzione l’intervento di chi si adoperi nella fase esecutiva dell’accordo senza prendervi parte (si cita la Sez. 6, 12 ottobre 2022, n.168 e 12 giugno 2020, n. 18125). Con riguardo, poi, alla natura illecita del cambio di residenza si osserva che nella stessa relazione di polizia giudiziaria prudentemente si era rappresentato, in difetto di una competenza tecnica, il carattere solo congetturale della finalità di aggirare le regole per il trasferimento di residenza delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica, in difetto del necessario nulla osta. Pertanto, in assenza di prove certe sarebbe stato doveroso per la Corte di appello ritenere legittima la richiesta di mutamento della residenza, essendo il AO effettivamente residente nella diversa abitazione indicata nel cambio di residenza, non potendosi neppure valorizzare l’assenza di documentazione a supporto della regolarità della richiesta di trasferimento, in ipotesi mancante perché avanzata solo tramite il sistema telematico. Sotto altro profilo, si osserva che è mancato un atto provvedimentale contrario alla legge, non essendo la modifica della residenza nel registro informatico dell’anagrafe un atto avente natura di provvedimento amministrativo, e che la confessione di ZZ circa gli accessi abusivi riguardava solo i reati ascritti in concorso con i coimputati GA e Di AT, ma non anche quello per cui si procede nei confronti dei due ricorrenti. Inoltre, si osserva che dal contenuto delle conversazioni intercettate non è possibile comprendere quale sia stato l’importo esatto del prezzo della corruzione versato al pubblico ufficiale. 4.2. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione ai sensi della meno grave ipotesi di induzione indebita di cui all’art. 319- cod. pen. 7 In particolare, si censura l’interpretazione della conversazione intercorsa tra la NO ed il pubblico ufficiale, in cui quest’ultimo si lamenta per il mancato pagamento del suo compenso assumendo un chiaro atteggiamento dominante e di supremazia nei confronti del privato che veniva così obbligato a pagare per conseguire un atto legittimo al quale aveva comunque diritto. La Corte ha dato rilievo unicamente all’iniziativa assunta dal AO e dalla NO per escludere il reato di induzione indebita, senza considerare invece il dato essenziale della mancanza di una condizione paritaria delle due parti dell’accordo, che avrebbe dovuto portare ad escludere la configurabilità del reato di corruzione, secondo i principi fissati dalla nota sentenza Maldera della Sezioni Unite. 4.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 615- cod.pen. ascritto al capo 56). Si obietta che manca la prova della consapevolezza da parte del AO e della NO delle peculiari operazioni da compiere per la lavorazione della pratica di trasferimento con riguardo agli accessi al sistema informatico che si sono resi necessari. 4.4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge in relazione alle contestate aggravanti del reato di cui all’art. 615- , commi 2 e 3, cod. pen. da cui dipende la procedibilità di ufficio. Si obietta che il ZZ aveva agito all’interno del sistema informatico per compiere una operazione di propria competenza a seguito di una legittima richiesta di trasferimento della residenza, perché corrispondente ad una condizione effettiva e concretamente verificabile. Inoltre, con riferimento all’altra aggravante dell’essere stato violato un sistema informatico di interesse pubblico si obietta che tale profilo non sarebbe facilmente riscontrabile nel caso in esame con conseguente scusabilità dell’errore di diritto. 4.5. Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, perché non si spiega l’ logico che ha supportato il calcolo della pena. 5. Ricorso di VI RI (Avv. Tommaso De Lisi). 5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione ascritto al capo 55) della rubrica. Si assume che la sentenza della Corte di appello ha basato la prova dell’accordo corruttivo su mere presunzioni e congetture desumendone la sussistenza dall’incontro tra NO e ZZ con l’intervento di RI, senza che si conoscessero i contenuti di tale incontro. 8 In mancanza di prove certe si potrebbe al più individuare il momento consumativo della fattispecie quando ebbe a verificarsi la dazione del denaro al pubblico ufficiale da parte dei coniugi NO-AO per la somma di cento euro, che veniva consegnata dal RI la mattina del 5 novembre 2019, ma senza la prova che questi fosse a conoscenza delle ragioni del pagamento di detta somma, essendo rimasto estraneo all’accordo corruttivo. 5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di corruzione ai sensi dell’art. 318 cod.pen. rispetto al quale la Corte di appello si è limitato a richiamare le stesse argomentazioni esposte per gli altri ricorrenti AO e NO. 5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla fattispecie di corruzione propria ascritta al capo 55). Si ripropone la stessa questione relativa alla distinzione tra la fattispecie della corruzione e quella meno grave prevista dall’art. 319- cod. pen. essendo errato il riferimento al criterio dell’iniziativa considerato nella sentenza impugnata come decisivo per escludere la invocata derubricazione (cfr. Sez. U. Maldera). In particolare, sarebbe stata travisata anche l’intercettazione in cui il pubblico funzionario riferisce della sua intenzione di bloccare tutto ove non fosse stato pagato, che sarebbe estrinsecazione dell’abuso della sua qualità, che rappresenta il tratto distintivo proprio della induzione indebita. 5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge sempre in relazione al reato di corruzione che andrebbe riqualificato ai sensi dell’art. 346- cod.pen. 5.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova del concorso morale o materiale di RI nel reato di accesso abusivo di cui all’art. 615- cod. pen. ascritto al capo 56). 5.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 615- cod. pen., dato che nel caso di specie l’accesso sarebbe stato operato legittimamente per finalità che non sono ontologicamente estranee a quelle previste per le sue facoltà di accesso, non essendo sufficiente il pagamento di un compenso per rendere illegittimo l’accesso. 6. Ricorso di EL TO (Avv. Alessandro LL). Deduce un solo motivo per violazione di legge in relazione alla prova dell’esistenza dei fatti contestati, senza un adeguato percorso logico che spieghi le ragioni che hanno determinato il convincimento di colpevolezza. 9 1. I ricorsi devono essere tutti rigettati perché nel loro complesso infondati, oltre che per alcuni motivi inammissibili essendo essenzialmente rivolti a sollecitare una rilettura dei fatti e una diversa valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità. Le questioni dedotte dai ricorrenti ZZ, AO, NO e RI che investono la configurabilità dei reati di cui all’art. 615- cod. pen. e 319 cod. pen. possono essere trattate congiuntamente, essendo accomunate dalla medesima erronea prospettazione del carattere lecito degli accessi al sistema informatico dell’anagrafe comunale operati dal ZZ, quale funzionario abilitato ad accedervi con le proprie credenziali personali, in ragione delle mansioni svolte all’interno dell’ufficio del Comune di Palermo. A tale riguardo è sufficiente ribadire quanto già sostenuto nella sentenza di appello che, correttamente ha ribadito e dato seguito all’orientamento di legittimità, oramai del tutto pacifico, secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615- cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita, quindi per finalità estranee alle funzioni svolte, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere. Si è osservato che “ il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, l'investigatore privato e l'operatore del sistema possono rispondere del reato solo in forza della previsione del secondo comma. Per tali soggetti il reato è sempre aggravato, proprio perché la circostanza è inscindibilmente collegata a quella qualità soggettiva ed in tutti i casi la configurata aggravante comporta un abuso, che ben può connotarsi delle caratteristiche dell'esecuzione di "operazioni ontologicamente estranee" rispetto a quelle consentite [...], rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l'azione nell'assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati ” (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061). Pertanto, essendosi appurato che l’accesso al sistema informatico è avvenuto per acquisire dati anagrafici necessari per eseguire delle truffe finanziarie e connessi reati di sostituzioni di persona, risulta integrato oltre al reato di cui all’art. 615- cod. pen , nella forma aggravata, anche il reato di corruzione per atto contrario art. 319 cod. pen., integrando l’accesso stesso, oggetto del 10 mercimonio, anche l’atto contrario rispetto ai doveri del funzionario che strumentalizza le proprie mansioni in violazione dei propri compiti pubblicistici. Analogamente, con riferimento agli accessi operati dal ZZ per conto della coppia AO-NO, la finalità illecita qualifica anche la contrarietà dell’atto posto in essere per alterare e modificare la residenza anagrafica dei predetti, senza rispettare la procedura amministrativa prevista per il cambio di residenza. A tale riguardo, per rispondere anche ad una doglianza specifica mossa sul punto nei ricorsi di AO e NO con riguardo al reato di corruzione propria, si deve ricordare che “l’atto d’ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata ( 6, n. 17586 del 28/02/2017, Pastore, Rv. 269831). Inoltre, indipendentemente dalla finalità perseguita dai due predetti imputati, è la stessa alterazione del dato anagrafico registrato nel sistema informatico che integra l’atto contrario, essendo rimasto del tutto indimostrato che detta modifica fosse stata preceduta dalla rituale osservanza del regolare amministrativo previsto per la modifica della residenza anagrafica (autocertificazione e successivo controllo della Polizia Municipale), all’evidenza contraddetta dalla stessa condotta del pubblico ufficiale posta in essere in esecuzione dell’accordo corruttivo. Per le stesse ragioni è manifestamente infondato anche il quarto motivo dedotto dai medesimi ricorrenti in riferimento alle contestate aggravanti del reato di cui all’art. 615- , commi 2, n.1, e 3 cod. pen., da cui dipende la procedibilità di ufficio. Con riferimento all’aggravante prevista dal comma 2, n.1 dell’art. 615-ter cod. pen. relativa alla qualifica soggettiva dell’agente, non vi è nulla da aggiungere a quanto sopra già osservato, mentre con riferimento all’aggravante prevista dal terzo comma dell’art. 615- cod. pen., dell’essere stato violato un sistema informatico di interesse pubblico, nessun dubbio può esservi rispetto a tale connotazione del sistema informatico dell’anagrafe comunale, avuto riguardo alle finalità di conservazione e aggiornamento dei dati sensibili riferiti alle persone residenti in un determinato territorio per tutte le relative implicazioni legali. In relazione, poi, alla dedotta mancanza di risposta al motivo di appello dedotto da RI relativo alla stessa questione della qualificazione come corruzione propria anziché impropria, deve rammentarsi che nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo, sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione ma semmai può emergere un vizio di motivazione. 11 In ragione dell'ammissibilità della motivazione implicita si ritiene che non sia censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, se pure desumibile dal riferimento ad altro ricorrente che aveva posto la medesima questione (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). 2. Passando ora alla disamina dei motivi afferenti all’accertamento dell’accordo corruttivo intercorso tra ZZ, quale pubblico ufficiale, e AO, NO e RI, quali corruttori, si deve osservare che i motivi dedotti dai predetti imputati sono manifestamente infondati oltre che generici perché non evidenziano alcun travisamento delle risultanze istruttorie, ma all’opposto appaiono volti a sostenere una loro rilettura alternativa, che non risulta affatto più coerente o logica di quella seguita nelle sentenze di merito. In tal senso sono da valutare i motivi primo e secondo dei ricorsi di AO e NO, nonché i motivi primo, terzo e quarto di RI. A tale proposito si deve ricordare che alla Corte di cassazione non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, finalizzata nella prospettiva del ricorrente ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità̀ resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché́ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal AS Consesso della corte di legittimità e di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 12 3. Nel caso in esame non si può ravvisare alcuna illogicità nella ricostruzione dell’accordo corruttivo, basata sulla circostanza incontestata che la NO, accompagnata da RI, si è recata nell’ufficio anagrafe del Comune a trovare il funzionario ZZ, tenuto conto che la ragione dell’incontro è stata desunta in modo del tutto logico dalla intercettazione della successiva conversazione in cui ZZ si lamenta proprio con la NO di non essere stato ancora pagato dal RI per il suo intervento finalizzato a realizzare il cambio di residenza della coppia. Indipendentemente dall’interesse sotteso al repentino cambio di residenza – potendosi considerare solo una ipotesi quella che si tratti di un espediente collegato al subentro in una abitazione di edilizia residenziale pubblica – ciò che è stato correttamente rimarcato in sentenza è che l’accordo corruttivo risulta essere stato assunto dai due conviventi con l’intermediazione del RI nell’esclusivo interesse degli stessi. È stato spiegato in modo del tutto coerente come il RI fosse inizialmente venuto meno all’incarico di pagare il funzionario corrotto, essendo tale circostanza emersa dalle conversazioni intercettate che danno conto di come detto intermediario avesse cercato di conseguire un proprio personale profitto, chiedendo alla NO una somma di importo maggiore rispetto a quella concordata con il ZZ. I ricorrenti stravolgono la lettura delle intercettazioni, arrivando a sostenere, AO e NO, che l’accordo corruttivo sarebbe intercorso solo tra RI e ZZ senza la partecipazione dei diretti interessati, mentre nel ricorso di RI si sostiene il contrario, avendo questi sostenuto che l’accordo sarebbe intercorso solo tra i predetti conviventi ed il ZZ senza la sua partecipazione, limitata alla sola fase esecutiva, ritenuta non rilevante. In tal modo, vengono operate due differenti letture, contrapposte ed inconciliabili tra loro, intese a reinterpretare i fatti “pro domo sua”, volte a suffragare la estraneità all’accordo corruttivo dei diversi ricorrenti, ma entrambe palesemente inidonee a fare emergere illogicità rispetto alla ben più lineare ed unitaria ricostruzione operata in sentenza. Il dato di fatto che l’accordo con ZZ sia stato assunto dal RI nell’interesse della coppia AO-NO emerge in modo chiaro dalle intercettazioni, mentre del tutto incongruente appare essere, da un lato, la ipotesi di un traffico di influenze illecite gestito all’insaputa degli interessati, proprio perché coinvolti da subito nell’accordo essendo stati loro stessi ad avere richiesto l’intervento di RI per corrompere il ZZ, e dall’altro lato, la tesi opposta di una estraneità del RI, conclamata anche dal suo concorso nel pagamento di una parte del prezzo della corruzione. 13 Manifestamente infondate sono, peraltro, le affermazioni secondo cui l’intervento di AO, in accordo con la NO, per rimediare alla situazione di stallo conseguente al mancato iniziale pagamento da parte del RI della somma concordata con ZZ, non integrerebbe il concorso nell’accordo precedentemente intercorso tra RI e ZZ, essendo del tutto inappropriato il richiamo all’orientamento della giurisprudenza secondo cui non integra il concorso nella corruzione, l’intervento di chi si adoperi nella fase esecutiva dell’accordo senza prendervi parte (Sez. 6, n. 18125 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Nel caso di specie è palese che anche il versamento della somma di denaro integra la fattispecie corruttiva, alternativamente configurata dalla norma incriminatrice rispetto a chi promette o consegna l’utilità in cambio dell’atto contrario, oggetto del mercimonio (Sez 6, n. 29673 del 31/05/2022, Foglia, Rv. 283716). Tale considerazione vale allo stesso modo anche rispetto alla tesi opposta sostenuta nel ricorso di RI dell’irrilevanza ai fini del concorso della sua partecipazione al versamento di una parte del prezzo della corruzione. Privo di rilevanza ai fini della prova dell’integrazione del reato di corruzione è poi la esatta determinazione dell’importo complessivamente versato al pubblico ufficiale ZZ, essendo stato coerentemente argomentato l’avvenuto versamento del denaro pattuito, seguito dal compimento dell’atto contrario. 4. Analoghe considerazioni devono ripetersi anche per le questioni dedotte nei motivi con i quali i predetti ricorrenti (terzo motivo di RI, secondo motivo di AO e NO) invocano la diversa qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 319- cod. pen. in luogo del 319 cod. pen. Rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza deve escludersi che le argomentazioni poste a supporto della corruzione siano viziate da incongruenze o da letture incompatibili con le risultanze delle intercettazioni in termini tali da risultarne inficiata la motivazione sotto il profilo della sua tenuta logica. In tal senso deve essere letto il riferimento alle minacce di non dare seguito all’accordo corruttivo da parte di ZZ, dopo che questi si era doluto per non essere stato pagato da parte del RI. Si tratta non già dell’abuso del potere che prevarica il privato e che connota tanto il reato di concussione (art. 317 cod. pen. ) che quello di induzione (art. 319- quater cod. pen), ma della mera pretesa di essere pagato in adempimento dell’accordo corruttivo intercorso su base paritaria tra il pubblico ufficiale ed il privato, dovendosi in tal senso intendere il riferimento operato nella motivazione della sentenza impugnata alla iniziativa assunta dalla parte privata nella 14 conclusione dell’accordo e non già come elemento discretivo delle due figure di reato in esame, in linea con le indicazioni tracciate dalla richiamata giurisprudenza di legittimità nel solco della decisione delle Sezioni Unite n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474-01. 5. Con riferimento al terzo motivo dei ricorsi di AO e NO, comune al quinto motivo del ricorso di RI, in relazione alla prova del concorso morale o materiale nel reato di accesso abusivo di cui all’art. 615- cod.pen. ascritto al capo 56), se ne deve rilevare la infondatezza. A tale riguardo assume rilievo quanto osservato nella motivazione della sentenza impugnata circa la corrispondenza dell’oggetto del mercimonio con il compimento dell’accesso abusivo, essendo ZZ addetto al registro digitale anagrafico con poteri di rilasciare certificati e di modificare le registrazioni digitali. Quindi, l’unico atto che il ZZ avrebbe potuto compiere per soddisfare la richiesta della coppia AO-NO, per il tramite di RI, era proprio la modifica del dato digitale attraverso l’accesso al registro anagrafico digitale. Per tale ragione la Corte di appello con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico ha correttamente individuato nelle condotte poste in essere dai predetti ricorrenti il ruolo di istigatori. In ogni caso, deve anche considerarsi che avendo i corruttori AO e NO richiesto la modifica della residenza anagrafica attraverso una procedura illegittima hanno sostanzialmente accettato, nelle forma del dolo eventuale, le modalità concretamente poste in essere dal coimputato per dare seguito alla loro richiesta di intervento, senza che fosse necessaria la prova della precisa conoscenza delle modalità operative concretamente adottate dal funzionario in violazione dei propri doveri di ufficio, e quindi anche ove non fosse stato previamente concordato lo specifico mezzo da utilizzare per conseguire il risultato richiesto. Si deve tenere ricordare che la struttura del dolo eventuale si caratterizza per un contenuto rappresentativo e volitivo tali da includere, con effettività e concretezza, anche la specifica finalità richiesta ai fini dell'integrazione di un reato per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Allecci, Rv. 281589; in tema di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio). 6. Dopo la disamina congiunta delle questioni comuni dedotte dai ricorrenti, passando al vaglio del primo motivo dedotto dal ricorrente ZZ in relazione al reato di concorso esterno in associazione, se ne deve rilevare la genericità, avendo la Corte di merito congruamente motivato la ritenuta inammissibilità del 15 corrispondente motivo di appello per difetto di specificità estrinseca, non essendosi l’atto di appello adeguatamente confrontato con la riqualificazione operata in sentenza ai sensi dell’art. 110 cod. pen. rispetto alla originaria imputazione di partecipazione all’associazione a delinquere. La riproposizione delle medesime censure volte ad escludere l’intraneità del ricorrente all’accertata associazione a delinquere non tiene conto della già illustrata irrilevanza della circostanza che uno degli altri sodali (MO) abbia dichiarato di non conoscerlo, come anche della circostanza della mancata partecipazione ai reati-fine. È sufficiente a tale riguardo ricordare che il concorrente esterno è colui che senza fare parte di una associazione consenta agli associati di realizzare gli scopi del sodalizio, fornendo loro un contributo consapevole che si palesa come necessario per la stessa esistenza dell’associazione. Nella motivazione si evidenzia con argomenti logici lineari l’essenzialità del consapevole e continuativo contributo offerto dal ZZ agli altri sodali grazie alla fornitura dei dati anagrafici, reputato necessario per la consumazione delle truffe finanziarie che rappresentavano la principale fonte di entrate per l’associazione, testimoniata dalla rivendicazione dello stesso ZZ di una maggiore ricompensa in rapporto ai profitti conseguiti dal sodalizio grazie alla sua collaborazione. D’altra parte, va osservato che il contributo assicurato all’associazione da parte di ZZ, interfacciandosi con Di AT e GA, avrebbe potuto essere agevolmente inquadrato anche nella partecipazione all’associazione, non essendo le circostanze rappresentate dalla difesa ostative neppure a tale inquadramento. È noto, infatti, che per la configurabilità di una qualunque associazione a delinquere non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di ciascuno di essi di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Né l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dei profitti personali che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dall'esistenza di un contrasto tra gli interessi economici di essi. Parimenti, anche la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). È quindi del tutto irrilevante che il MO abbia dichiarato di non conoscere personalmente ZZ, avendo la Corte di appello coerentemente argomentato rispetto alla consapevolezza da parte dello stesso MO del contributo offerto da 16 un soggetto da lui non conosciuto in grado di fornire agli altri complici (Di AT e GA) i dati anagrafici necessari per le sostituzioni di persona funzionali alle truffe. 7. Infondato oltre che affetto da genericità è il motivo dedotto nel ricorso di EN MO per il travisamento delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato in sede di giudizio abbreviato con riferimento al capo 51) dell’imputazione per la truffa commessa ai danni della società finanziaria Findomestic, contestata in concorso con NN, IT e CI. La Corte di appello ha confermato la condanna anche per la truffa relativa al capo 51), valorizzando la confessione resa dal MO nel corso del giudizio abbreviato, perché supportata dalle risultanze documentali che ne riscontravano la consumazione, in modo del tutto coerente alla già ravvisata attendibilità delle altre dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato per le altre diverse truffe. Il ricorso non fornisce alcuna spiegazione della ragione per la quale il MO avrebbe dovuto addossarsi falsamente la responsabilità per una truffa ulteriore rispetto a quelle già confessate nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 1 aprile 2022 ed in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. in data 4 febbraio 2022. Ne discende che la sentenza censurata non presenta quella carenza o macroscopica illogicità della motivazione che alla stregua dei principi affermati da questa Corte può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività. Il riferimento alla truffa ascritta al capo 51) non può essere neppure ritenuto oggetto di equivoci tenuto conto della esplicita indicazione della parte offesa individuata nella Findomestic e del richiamo al concorrente NN, non coinvolto nelle altre truffe ascritte al MO, per le quali l’imputato è stato condannato. 8. Generico e inammissibile per aspecificità è il comune motivo dedotto dai ricorrenti AO e NO in relazione al trattamento sanzionatorio. Ad entrambi i ricorrenti è stato irrogato il minimo della pena edittale per la corruzione, quale reato più grave, con la massima riduzione prevista per riconosciute circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente i predetti non possono dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione dell’aumento della pena per continuazione quando, come nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva già indicato in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 17 A tale proposito deve rilevarsi che il Giudice di appello ha condiviso la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena, considerato l’aumento di soli tre mesi per il reato di cui al 615 cod. pen., valutato come del tutto proporzionato, nonostante la molteplicità degli accessi abusivi eseguiti dal concorrente ZZ con lo scopo di modificare la loro residenza anagrafica. 9. Resta da esaminare il ricorso di EL TO, chiamato a rispondere dei reati di sostituzione di persona e di concorso nella contraffazione di un documento di identità di cui ai capi 12) e 29). La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito logica ed esauriente spiegazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto che la contraffazione del documento di cui al capo 12 (riguardante tale RU RA), avvenuta in concorso con NT, non potesse essere stata consumata all’insaputa di TO con l’utilizzo della sua fotografia. Il coinvolgimento accertato nella sostituzione di persona ascritta al capo 29), sempre in concorso con il medesimo complice (NT), neppure oggetto di specifiche censure, avendo implicato la diretta partecipazione del TO all’operazione truffaldina avvenuta per l’apertura del conto corrente bancario a nome dell’ GN intestatario (ER DI), sempre con l’utilizzo della sua fotografia messa a disposizione dei complici Di AT e NT, rappresenta un indice evidente del concorso del TO anche nei diversi fatti ad esso addebitati al capo 12), incentrati sulla consegna consapevole della propria fotografia servita a formare anche il falso documento di identità di altro soggetto (RU RA). Pertanto, nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti ad una valutazione unitaria del quadro probatorio, con le quali il ricorrente neppure si confronta, essendosi limitato a addurre una generica carenza di motivazione, senza neppure specificare i punti rimasti privi di giustificazione nel percorso logico seguito dai Giudici di merito. 10. Al rigetto dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché del solo ricorrente TO EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Monte dei Paschi di Siena, che si liquidano come in dispositivo, non essendovi costituzione nei confronti degli altri ricorrenti, tenuto conto della intervenuta assoluzione del coimputato MO dal 18 capo 29) relativo alla sostituzione di persona per l’apertura del conto corrente bancario presso il predetto istituto di credito. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, TO EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Monte dei Paschi di Siena che liquida in complessivi euro 3.167, oltre accessori di legge. Così deciso il 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC RO IE Di EF