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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
SE Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1477/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. TT RO, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, da sé stesso ( e Email_1
dall'avv. Rosanne Marie Di Vita ( Email_2
per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_3
Email_4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“Voglia l'On.le Tribunale
- In Accoglimento del presente Ricorso, Annullare il provvedimento del Tribunale
Penale di Termini Imerese, in persona del Giudice dott.ssa D. Mauceri GOT, del
01/04/2025 e notificato “brevi manu e per presa visione” in data 17/03/2025, con il quale
è stata Liquidata in favore dell'Avv. RO TT la somma di euro 937,50 oltre
accessori di legge ed oneri previdenziali e fiscali nonché l'ulteriore somma di euro 83,70
per tassa di parere ed euro 6,80 per costo raccomandata, per l'attività professionale espletata – quale Difensore d'Ufficio – nel procedimento penale segnato al n. 888/2018
RGNR – n. 838/2020 RGT e celebrato, innanzi il Tribunale Penale di Termini Imerese, a carico di Controparte_2
- Conseguentemente, Liquidare in favore del sottoscritto Difensore d'Ufficio Avv.
RO TT – per le causali tutte meglio sopra rappresentate – la complessiva somma di euro 2.748,67=, oltre il Rimb. Forf. 15% per spese gen.li e gli oneri previdenziali e fiscali, come portata dalla rituale Istanza di Liquidazione del 25/01/2025 ovvero quell'altra diversa che sarà ritenuta dovuta – nel rispetto delle disposizioni normative regolanti la materia del compenso professionale e senza l'applicazione di diminuzione alcuna stante la comprovata e complessa attività posta in essere dal Difensore d'Ufficio, in favore dell'imputata . Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi della presente Fase di Opposizione e con il Rimborso del versato Contributo Unificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 27 giugno 2025, l'avv. RO
TT ha impugnato il decreto emesso in data 1° aprile 2025 (e comunicato il successivo 29 maggio), con cui il giudice monocratico penale di questo Tribunale liquidava al predetto professionista la somma di
€ 937,50, oltre accessori di legge e spese vive per € 90,50, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile nel procedimento penale Controparte_2
dibattimentale iscritto al n. 838/2020 R.G.T. (n. 888/2018 R.G.N.R.) e definito con sentenza n. 781/2024.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente , non costituitosi benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio in persona del Ministro pro tempore, nella
2 domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
(Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
L'opponente ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare il compenso, avrebbe disatteso la disciplina normativa degli artt. 116, 117 e 82 D.P.R.
115/2002 e dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, sulla scorta della quale era stata formulata l'istanza di liquidazione di € 2.748,67, oltre accessori.
Orbene, va evidenziato nella fattispecie devono trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, successivamente, con D.M.
147/2022) e, in particolare, i valori indicati nella Tabella n. 15 (“Giudizi
Penali – Tribunale monocratico”).
Al riguardo è utile rammentare che “in tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così
3 nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità” (Cass. civ. n. 33642/2024; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 19018/2023, n. 28325/2022 e n.
22956/2022).
Ciò posto, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio della controversia, fase istruttoria e/o dibattimentale, fase decisionale) e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale previsti dall'art. 12 D.M. cit., nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 e
106-bis D.P.R. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti di un terzo, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 1.512,50 (pari ai 2/3 del valore – intermedio tra i medi e i minimi – di € 2.268,75).
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
TT, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, dell'importo sopra indicato, al quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge ed € 90,50 per esborsi.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. RO
TT con ricorso depositato il 27 giugno 2025 e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal giudice monocratico penale del Tribunale di Termini Imerese in data 1° aprile 2025,
4 2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento penale Controparte_2
dibattimentale iscritto al n. 838/2020 R.G.T. (n. 888/2018 R.G.N.R), la somma di € 1.512,50, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta ed € 90,50 per esborsi, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dallo stesso sostenute.
Termini Imerese, 2 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
SE Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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