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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 10403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10403 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1585/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice OS GO, rilevato che l'udienza del 11.11.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate nell'interesse di in cui ha Controparte_1 precisato le proprie conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS GO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1585/2023 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Torre Annunziata, Parte_1 C.F._1 alla Via Vittorio ET 333, presso lo studio dell'avv. PENZA MARIAROSARIA,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di appello;
- APPELLANTE
E
c.f.: in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
AN ET (TV), alla Via Marocchesa n. 14 elett.te dom.to alla Via San Tommaso
D'aquino n.15, 80133 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. TUCCILLO LUIGI,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione in appello;
- APPELLATA
E
, c.f.: residente a [...] C.F._4
Vecchia n.16, cap 23823.
-APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, , in qualità di proprietario del ciclomotore Kymco tg. X7D6YG, e CP_2
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa di assicurazione di Controparte_1
quest'ultimo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro verificatosi in data 30.03.2017, alle ore 19.00 circa, in Napoli, alla via G.
Leopardi, allorquando mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, il conducente del predetto ciclomotore, procedendo a zig-zag tra le auto in transito, nel tentativo di divincolarsi nel traffico, la investiva facendole perdere l'equilibrio, cagionandole un “trauma contusivo- distorsivo al piede destro”, come diagnosticato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di
Napoli dove era stata trasportata successivamente al fatto.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., che eccepiva, in Controparte_1
via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'artt. 145 e 148 del d.lgs.
n.209 del 2005, la nullità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n.3 e
164 c.p.c. e, nel merito, in via preliminare, il decorso del termine biennale di prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947 c.c., ed, in subordine, l'infondatezza della domanda per la genericità nella ricostruzione della dinamica del sinistro nonché contestata la misura della pretesa risarcitoria, concludeva chiedendo dichiarare l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla perché infondata ed, in via ulteriormente subordinata, riconoscere il concorso di colpa dell'attrice.
, anche se regolarmente citato, restava contumace. CP_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e, all'esito il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 21406\2022 rigettava la domanda in quanto non provata, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto lacunosa e generica la dichiarazione dei testi escussi sul presupposto che questi hanno confermato il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta nell'atto di citazione, in modo preciso e dettagliato, per cui, riformulata la domanda proposta in primo pagina 3 di 8 grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante, condivisa la Controparte_1
sentenza impugnata e, comunque, riproposte le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
anche se regolarmente citato è rimasto contumace anche nel presente grado di CP_2 giudizio.
Venendo al merito, l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
In punto di diritto, giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre, il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al danneggiante di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ci nonostante si sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
pagina 4 di 8 L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nei termini sopra chiariti.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi
è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che di essere stata investita dal conducente del ciclomotore Kymco tg. X7D6YG mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in
Napoli, in via G. Leopardi.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha indicato chi fosse alla guida del veicolo investitore e non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro, ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la provenienza del veicolo investitore, le modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, il punto dell'impatto e la sua posizione al momento dello stesso, se ad esempio aveva cominciato o completato l'attraversamento, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto il sinistro ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
pagina 5 di 8 Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione, in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, non possono sopperire le dichiarazioni testimoniali, atteso che queste ultime servono a corroborare un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata, ecco per cui la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda comporta il rigetto della stessa.
A ciò si aggiunga l'aporia dettata dalla circostanza per cui l'attrice nulla ha dichiarato ai sanitari del pronto soccorso ove si è recata il giorno dopo al sinistro in ordine alla derivazione della patologia dallo stesso salvo dettagliarlo il mese successivo alla visita di osservazione che assume valore alla luce della circostanza che, come da documentazione IVASS depositata in atti, emerge che l'attrice, nell'arco di cinque anni, è stata coinvolta in ben 11 sinistri, oltre quello per cui è causa.
In ragione di quanto esposto, l'appello va rigettato.
Di contro è fondato l'appello incidentale proposto dalla , nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta tempestivamente depositata, in ordine alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice del primo grado.
A tal proposito, in punto di diritto giova premettere che l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede, quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine, la Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del predetto comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite in assenza dei predetti presupposti, per cui va riformata disponendo, in virtù del criterio della soccombenza, la condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in Parte_1 favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo Controparte_1
tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione pagina 6 di 8 innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra 1.101 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
Parimenti, va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio, in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in Controparte_1
dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per n on essere stato disposto il deposito delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2
dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Nulla sulle spese per stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 21406\2022 resa dal Giudice di Pace di
Napoli, proposto da nei confronti di e in Parte_1 CP_2 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
1.dichiara la contumacia di;
CP_2
2.rigetta l'appello principale;
3.in accoglimento dell'appello incidentale condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite del primo grado di giudizio in favore di in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., che si liquidano in 701,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
pagina 7 di 8 4. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 893,20 euro Controparte_1 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a Parte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Napoli, 12/11/2025
Il giudice
OS GO
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice OS GO, rilevato che l'udienza del 11.11.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate nell'interesse di in cui ha Controparte_1 precisato le proprie conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS GO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1585/2023 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Torre Annunziata, Parte_1 C.F._1 alla Via Vittorio ET 333, presso lo studio dell'avv. PENZA MARIAROSARIA,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di appello;
- APPELLANTE
E
c.f.: in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
AN ET (TV), alla Via Marocchesa n. 14 elett.te dom.to alla Via San Tommaso
D'aquino n.15, 80133 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. TUCCILLO LUIGI,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione in appello;
- APPELLATA
E
, c.f.: residente a [...] C.F._4
Vecchia n.16, cap 23823.
-APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, , in qualità di proprietario del ciclomotore Kymco tg. X7D6YG, e CP_2
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa di assicurazione di Controparte_1
quest'ultimo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro verificatosi in data 30.03.2017, alle ore 19.00 circa, in Napoli, alla via G.
Leopardi, allorquando mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, il conducente del predetto ciclomotore, procedendo a zig-zag tra le auto in transito, nel tentativo di divincolarsi nel traffico, la investiva facendole perdere l'equilibrio, cagionandole un “trauma contusivo- distorsivo al piede destro”, come diagnosticato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di
Napoli dove era stata trasportata successivamente al fatto.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., che eccepiva, in Controparte_1
via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'artt. 145 e 148 del d.lgs.
n.209 del 2005, la nullità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n.3 e
164 c.p.c. e, nel merito, in via preliminare, il decorso del termine biennale di prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947 c.c., ed, in subordine, l'infondatezza della domanda per la genericità nella ricostruzione della dinamica del sinistro nonché contestata la misura della pretesa risarcitoria, concludeva chiedendo dichiarare l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla perché infondata ed, in via ulteriormente subordinata, riconoscere il concorso di colpa dell'attrice.
, anche se regolarmente citato, restava contumace. CP_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e, all'esito il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 21406\2022 rigettava la domanda in quanto non provata, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto lacunosa e generica la dichiarazione dei testi escussi sul presupposto che questi hanno confermato il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta nell'atto di citazione, in modo preciso e dettagliato, per cui, riformulata la domanda proposta in primo pagina 3 di 8 grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante, condivisa la Controparte_1
sentenza impugnata e, comunque, riproposte le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
anche se regolarmente citato è rimasto contumace anche nel presente grado di CP_2 giudizio.
Venendo al merito, l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
In punto di diritto, giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre, il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al danneggiante di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ci nonostante si sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
pagina 4 di 8 L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nei termini sopra chiariti.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi
è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che di essere stata investita dal conducente del ciclomotore Kymco tg. X7D6YG mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in
Napoli, in via G. Leopardi.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha indicato chi fosse alla guida del veicolo investitore e non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro, ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la provenienza del veicolo investitore, le modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, il punto dell'impatto e la sua posizione al momento dello stesso, se ad esempio aveva cominciato o completato l'attraversamento, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto il sinistro ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
pagina 5 di 8 Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione, in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, non possono sopperire le dichiarazioni testimoniali, atteso che queste ultime servono a corroborare un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata, ecco per cui la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda comporta il rigetto della stessa.
A ciò si aggiunga l'aporia dettata dalla circostanza per cui l'attrice nulla ha dichiarato ai sanitari del pronto soccorso ove si è recata il giorno dopo al sinistro in ordine alla derivazione della patologia dallo stesso salvo dettagliarlo il mese successivo alla visita di osservazione che assume valore alla luce della circostanza che, come da documentazione IVASS depositata in atti, emerge che l'attrice, nell'arco di cinque anni, è stata coinvolta in ben 11 sinistri, oltre quello per cui è causa.
In ragione di quanto esposto, l'appello va rigettato.
Di contro è fondato l'appello incidentale proposto dalla , nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta tempestivamente depositata, in ordine alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice del primo grado.
A tal proposito, in punto di diritto giova premettere che l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede, quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine, la Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del predetto comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite in assenza dei predetti presupposti, per cui va riformata disponendo, in virtù del criterio della soccombenza, la condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in Parte_1 favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo Controparte_1
tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione pagina 6 di 8 innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra 1.101 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
Parimenti, va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio, in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in Controparte_1
dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per n on essere stato disposto il deposito delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2
dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Nulla sulle spese per stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 21406\2022 resa dal Giudice di Pace di
Napoli, proposto da nei confronti di e in Parte_1 CP_2 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
1.dichiara la contumacia di;
CP_2
2.rigetta l'appello principale;
3.in accoglimento dell'appello incidentale condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite del primo grado di giudizio in favore di in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., che si liquidano in 701,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
pagina 7 di 8 4. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 893,20 euro Controparte_1 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a Parte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Napoli, 12/11/2025
Il giudice
OS GO
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