TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4755/2024 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FERRI GIACOMO MARIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato VERZOTTO GIORGIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: modifica delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale modifichi quanto statuito dal Tribunale di Padova con Sentenza n. 162/2024, pubblicata il 24/04/2024 secondo le seguenti nuove condizioni circa la regolamentazione di affido e mantenimento della loro figlia minore:
1) la figlia ancora minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
1 genitori, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Camisano
Vicentino (VI) Via Pozzetto 34; le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sè per un giorno e una notte alla Persona_1
settimana nel weekend dalle ore 19.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica;
la figlia verrà prelevata dal padre all'inizio dell'orario di visita presso l'abitazione materna e la madre andrà a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna al termine del turno di visita. Durante la settimana (dal lunedì al venerdì), il padre potrà effettuare videochiamate alla figlia, purchè della durata massima di dieci minuti ciascuna e nella misura massima di una videochiamata al giorno, previo accordo con la madre su giorno ed orario. La minore trascorrerà inoltre con il padre almeno cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno ed almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
il periodo scelto da ciascun genitore per le vacanze dovrà essere comunicato all'altro entro il giorno 31.12 dell'anno precedente, con precedenza sulla scelta al genitore che avrà per primo effettuato la comunicazione;
3) le parti danno atto che la IG.ra ha già provveduto alla riconsegna alla Parte_1
proprietà della casa di abitazione di Campo San Martino (PD) Piazza Giacomo Facco 8 ed il IG. dà atto di avere ricevuto in restituzione da parte della proprietà € 900 su € 1590 di CP_1
deposito cauzionale dallo stesso a suo tempo versato;
4) il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di concorso CP_1 Parte_1
al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di ogni mese, la Persona_1 somma di € 400,00 (quattrocento) mensili per i mesi da novembre 2024 a marzo 2025; con decorrenza, invece, dal mese di aprile 2025 compreso, il IG. si obbliga a versare per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore la somma di € 350,00 Persona_1
(trecentocinquanta) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
5) l'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dalla IG.ra , che Parte_1
2 presenterà all'INPS autonoma domanda, impegnandosi il IG. a consegnare alla IG.ra CP_1 la documentazione eventualmente richiesta dall'INPS per l'erogazione di tale Pt_1
beneficio (ad. es. ISEE del padre, ecc.);
6) i genitori, di comune accordo, revocano la disponibilità generalizzata al rilascio del passaporto a favore della figlia minore , fermo restando che la questione Persona_1
potrà essere rivalutata in futuro a fronte di ipotesi di viaggio opportunamente discusse tra i genitori.
7) spese e competenze legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/12/2024 Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla Sentenza n. CP_1
162/2024 e pubblicata il 24/04/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova in punto regolamentazione dell'affidamento e mantenimento della figlia minore Persona_1
nata dalla loro convivenza more uxorio.
In particolare, le parti hanno chiesto di modificare quanto regolamentato con la suddetta sentenza in ragione degli intervenuti accadimenti posto che, nei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza, la IGnora unitamente alla figlia minore, si è trasferita a Pt_1
vivere presso una nuova abitazione in provincia di Vicenza ed ha altresì reperito un'occupazione lavorativa, venendo pertanto a mutare la propria condizione reddituale.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Padova n. 162/2024 pubblicata il 24/04/2024 vengano modificate nei termini seguenti:
- affida in via congiunta ad entrambi i genitori la figlia ancora minore con Persona_1 collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Camisano Vicentino
(VI) Via Pozzetto 34; le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
3 educazione, salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- dispone che il padre possa vedere la figlia e tenerla con sè per un giorno e una Persona_1
notte alla settimana nel weekend dalle ore 19.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica;
la figlia verrà prelevata dal padre all'inizio dell'orario di visita presso l'abitazione materna e la madre andrà a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna al termine del turno di visita.
Durante la settimana (dal lunedì al venerdì), il padre potrà effettuare videochiamate alla figlia, purchè della durata massima di dieci minuti ciascuna e nella misura massima di una videochiamata al giorno, previo accordo con la madre su giorno ed orario. La minore trascorrerà inoltre con il padre almeno cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno ed almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
il periodo scelto da ciascun genitore per le vacanze dovrà essere comunicato all'altro entro il giorno 31.12 dell'anno precedente, con precedenza sulla scelta al genitore che avrà per primo effettuato la comunicazione;
- prende atto del fatto che la IG.ra ha già provveduto alla riconsegna alla proprietà Parte_1
della casa di abitazione di Campo San Martino (PD) Piazza Giacomo Facco 8 e che il IG. CP_1 dà atto di avere ricevuto in restituzione da parte della proprietà € 900 su € 1590 di deposito cauzionale dallo stesso a suo tempo versato;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di ogni Persona_1 mese, la somma di € 400,00 (quattrocento) mensili per i mesi da novembre 2024 a marzo 2025; con decorrenza, invece, dal mese di aprile 2025 compreso, il IG. verserà per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore la somma di € 350,00 Persona_1
(trecentocinquanta) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
- prende atto dell'intervenuto accordo tra le parti circa il fatto che l'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dalla IG.ra che presenterà all'INPS autonoma Parte_1
domanda, impegnandosi il IG. a consegnare alla IG.ra la documentazione CP_1 Pt_1
4 eventualmente richiesta dall'INPS per l'erogazione di tale beneficio (ad. es. ISEE del padre, ecc.);
- prende altresì atto della revoca da parte dei genitori, di comune accordo, della disponibilità generalizzata al rilascio del passaporto a favore della figlia minore fermo Persona_1
restando che la questione potrà essere rivalutata in futuro a fronte di ipotesi di viaggio opportunamente discusse tra i genitori.
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 17.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4755/2024 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FERRI GIACOMO MARIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato VERZOTTO GIORGIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: modifica delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale modifichi quanto statuito dal Tribunale di Padova con Sentenza n. 162/2024, pubblicata il 24/04/2024 secondo le seguenti nuove condizioni circa la regolamentazione di affido e mantenimento della loro figlia minore:
1) la figlia ancora minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
1 genitori, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Camisano
Vicentino (VI) Via Pozzetto 34; le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sè per un giorno e una notte alla Persona_1
settimana nel weekend dalle ore 19.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica;
la figlia verrà prelevata dal padre all'inizio dell'orario di visita presso l'abitazione materna e la madre andrà a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna al termine del turno di visita. Durante la settimana (dal lunedì al venerdì), il padre potrà effettuare videochiamate alla figlia, purchè della durata massima di dieci minuti ciascuna e nella misura massima di una videochiamata al giorno, previo accordo con la madre su giorno ed orario. La minore trascorrerà inoltre con il padre almeno cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno ed almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
il periodo scelto da ciascun genitore per le vacanze dovrà essere comunicato all'altro entro il giorno 31.12 dell'anno precedente, con precedenza sulla scelta al genitore che avrà per primo effettuato la comunicazione;
3) le parti danno atto che la IG.ra ha già provveduto alla riconsegna alla Parte_1
proprietà della casa di abitazione di Campo San Martino (PD) Piazza Giacomo Facco 8 ed il IG. dà atto di avere ricevuto in restituzione da parte della proprietà € 900 su € 1590 di CP_1
deposito cauzionale dallo stesso a suo tempo versato;
4) il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di concorso CP_1 Parte_1
al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di ogni mese, la Persona_1 somma di € 400,00 (quattrocento) mensili per i mesi da novembre 2024 a marzo 2025; con decorrenza, invece, dal mese di aprile 2025 compreso, il IG. si obbliga a versare per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore la somma di € 350,00 Persona_1
(trecentocinquanta) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
5) l'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dalla IG.ra , che Parte_1
2 presenterà all'INPS autonoma domanda, impegnandosi il IG. a consegnare alla IG.ra CP_1 la documentazione eventualmente richiesta dall'INPS per l'erogazione di tale Pt_1
beneficio (ad. es. ISEE del padre, ecc.);
6) i genitori, di comune accordo, revocano la disponibilità generalizzata al rilascio del passaporto a favore della figlia minore , fermo restando che la questione Persona_1
potrà essere rivalutata in futuro a fronte di ipotesi di viaggio opportunamente discusse tra i genitori.
7) spese e competenze legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/12/2024 Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla Sentenza n. CP_1
162/2024 e pubblicata il 24/04/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova in punto regolamentazione dell'affidamento e mantenimento della figlia minore Persona_1
nata dalla loro convivenza more uxorio.
In particolare, le parti hanno chiesto di modificare quanto regolamentato con la suddetta sentenza in ragione degli intervenuti accadimenti posto che, nei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza, la IGnora unitamente alla figlia minore, si è trasferita a Pt_1
vivere presso una nuova abitazione in provincia di Vicenza ed ha altresì reperito un'occupazione lavorativa, venendo pertanto a mutare la propria condizione reddituale.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Padova n. 162/2024 pubblicata il 24/04/2024 vengano modificate nei termini seguenti:
- affida in via congiunta ad entrambi i genitori la figlia ancora minore con Persona_1 collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Camisano Vicentino
(VI) Via Pozzetto 34; le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
3 educazione, salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- dispone che il padre possa vedere la figlia e tenerla con sè per un giorno e una Persona_1
notte alla settimana nel weekend dalle ore 19.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica;
la figlia verrà prelevata dal padre all'inizio dell'orario di visita presso l'abitazione materna e la madre andrà a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna al termine del turno di visita.
Durante la settimana (dal lunedì al venerdì), il padre potrà effettuare videochiamate alla figlia, purchè della durata massima di dieci minuti ciascuna e nella misura massima di una videochiamata al giorno, previo accordo con la madre su giorno ed orario. La minore trascorrerà inoltre con il padre almeno cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno ed almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
il periodo scelto da ciascun genitore per le vacanze dovrà essere comunicato all'altro entro il giorno 31.12 dell'anno precedente, con precedenza sulla scelta al genitore che avrà per primo effettuato la comunicazione;
- prende atto del fatto che la IG.ra ha già provveduto alla riconsegna alla proprietà Parte_1
della casa di abitazione di Campo San Martino (PD) Piazza Giacomo Facco 8 e che il IG. CP_1 dà atto di avere ricevuto in restituzione da parte della proprietà € 900 su € 1590 di deposito cauzionale dallo stesso a suo tempo versato;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di ogni Persona_1 mese, la somma di € 400,00 (quattrocento) mensili per i mesi da novembre 2024 a marzo 2025; con decorrenza, invece, dal mese di aprile 2025 compreso, il IG. verserà per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore la somma di € 350,00 Persona_1
(trecentocinquanta) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
- prende atto dell'intervenuto accordo tra le parti circa il fatto che l'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dalla IG.ra che presenterà all'INPS autonoma Parte_1
domanda, impegnandosi il IG. a consegnare alla IG.ra la documentazione CP_1 Pt_1
4 eventualmente richiesta dall'INPS per l'erogazione di tale beneficio (ad. es. ISEE del padre, ecc.);
- prende altresì atto della revoca da parte dei genitori, di comune accordo, della disponibilità generalizzata al rilascio del passaporto a favore della figlia minore fermo Persona_1
restando che la questione potrà essere rivalutata in futuro a fronte di ipotesi di viaggio opportunamente discusse tra i genitori.
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 17.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5