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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1698/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1698/2025, promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arduini Sara (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, C.F._2
Viale Ceccarini n. 118, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dagli Avv.ti Cervesi Patrizia (c.f. ) e Ilaria Sartori (c.f. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cattolica, Via Cesare Battisti n. 8/B,PEC:
, giusta procura in atti;
Email_2 Email_3 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9.12.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto pagina 1 di 4 AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a RA (PU) in data Parte_1 Controparte_1
2.03.2019, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2019, e dalla loro unione è nata una figlia, . Per_1
Con ricorso depositato il 27.06.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. alle condizioni ivi formulate, esponendo che CP_1 da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. non opponendosi alla pronuncia di CP_1 separazione, ma formulando condizioni difformi e come precisate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.11.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 9.12.2025, le stesse, a seguito di interlocuzione con il Giudice Relatore, hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore ha pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., in quanto l'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato che le pagina 2 di 4 condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore , e Per_1 rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“pronuncia la separazione personale fra i coniugi della sig.ra , nata in [...] il [...], e il Parte_1 sig. nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a RA in data 2 marzo 2019, atto trascritto Controparte_1 nel registro di stato civile di detto Comune al numero 3, parte II, serie C, anno 2019 e per l'effetto autorizzarli a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
dispone l'affidamento condiviso della minore in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 della minore presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Cattolica, Via Morganti n. 114;
salvo diverso accordo e compatibilmente con le esigenze lavorative delle parti, regolare il diritto di visita del padre stabilendo che possa tenere con sé la figlia minore secondo il seguente calendario: - settimana 1: il padre preleverà la figlia dalla casa familiare il mercoledì dopo la scuola e la terrà con sé per la notte riaccompagnandola a scuola la mattina successiva;
potrà inoltre tenere la figlia con sé il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00 circa;
- settimana 2: il padre preleverà la figlia il venerdì dopo la scuola e la terrà con sé fino al sabato sera alle ore 19,00, oppure, in alternativa, la preleverà dalla casa familiare al sabato
e la terrà con sé fino alla domenica sera alle ore 19,00. Inoltre, potrà prelevarla per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì ed il mercoledì riaccompagnandola alle ore 19,00; Per ciò che riguarda le festività, i genitori seguiranno la regola dell'alternanza: pertanto un anno la minore trascorrerà la Vigilia ed il Natale con un genitore ed il Santo AN con l'altro,
l'anno successivo verranno alternate le giornate;
analogamente trascorrerà ad anni alterni l'ultimo dell'anno ed il Capodanno, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta. Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere con ciascun genitore fino a 7 giorni continuativi, secondo modalità e criteri che dovranno essere anticipatamente concordati tra i genitori;
dispone che il padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante versamento della somma mensile di € 300,00, attualizzabile secondo indice istat, da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra , oltre il 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo di Bologna;
le parti concordano in ordine alla circostanza che l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla sig.ra
; Parte_1 le parti concordano in ordine alla circostanza che la indennità INPS correlata alla disabilità della minore verrà utilizzata integralmente dalla sig.ra per fare fronte ai bisogni e agli interessi della minore;
Parte_1 spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
pagina 3 di 4 ➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a RA (PU) in data Controparte_1
2.03.2019, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie C, Anno
2019, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Dai Checchi LI
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