TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/10/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SA Di LD, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 308/2025 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Parte_1 C.F._1
RI NO e NI NO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
, in persona dell'assessore pro tempore, e
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
-resistente-
Oggetto: indennità professionale legata all'anzianità ex art. 11 Accordo Integrativo Regionale del
27 gennaio 2001 - reiterazione di contratti a tempo determinato - superamento dei 36 mesi - risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.01.2025, l'odierno ricorrente - premesso di lavorare alle dipendenze delle amministrazioni convenute a tempo determinato in forza di una pluralità di rapporti a termine sin dal 1990 - chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità professionale legata all'anzianità ex art. 11 del CIRL 2001 nonché alla liquidazione, a titolo di risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, di una indennità compresa tra pari 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, condannarsi le amministrazioni regionali convenute al relativo pagamento, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' Controparte_2 [...]
eccependo Controparte_1 preliminarmente la parziale prescrizione della pretesa azionata e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, occorre rilevare come risulti condivisibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato – dell'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001, che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (c.d. O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Sul punto, giova evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n.
85/1995, ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
In particolare, secondo quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva
1999/70/CE, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.07.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, non è dato riscontrare alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'articolo
11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 agli operai a tempo determinato (c.d. O.T.D.), quali il ricorrente, atteso che l'attività svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dagli operai a tempo indeterminato (c.d. O.T.I.) utilizzati dalla stessa amministrazione forestale, non essendo stata prospettata alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Sul punto, si ritiene, pertanto, di dover condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Catania (cfr. sentenza 27 febbraio 2020, n. 150), alla quale si rimanda anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., secondo cui “Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n.
85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
"comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza
- nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_3
(già della titolarità dei rapporti di lavoro
[...] Controparte_4 con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. Pt_2
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della data di notifica del ricorso introduttivo
(8.02.2025) e dell'intervenuta prescrizione delle somme relative al periodo antecedente all'8.02.2020, va riconosciuto il diritto del ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro svolti tra l'8.02.2020 e la data di deposito del ricorso, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL 2001, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_2
– ciascuno per quanto di spettanza - al pagamento, in suo favore, delle
[...] differenze retributive maturate a tale titolo, rispetto alle quali, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).
Diversamente, va osservato che, nella fattispecie in esame, non può discorrersi di abusivo utilizzo di contratti a termine da parte dell'amministrazione regionale e, quindi, di violazione del d.lgs. n.
368/2001 e di “prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, essendo la suddetta disciplina della contrattazione a termine inapplicabile ai rapporti oggetto del giudizio, che trovano invece la loro fonte nella disciplina speciale delle “prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi” contenuta nel titolo III della L.R. n. 16/1996, la quale si configura come espressamente derogatoria rispetto a quella regolante i contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001. In particolare, la citata normativa regionale da un lato prevede, all'art. 53, un sistema di reclutamento, di marcato carattere assistenziale, basato sull'iscrizione degli operai del settore forestale in particolari elenchi (c.d. contingenti con garanzia occupazionale) da cui l'amministrazione è tenuta ad attingere per l'esecuzione di lavori di carattere stagionale legati all'emergenza antincendio, attraverso avviamento numerico degli iscritti instaurando, con gli stessi, rapporti che nell'arco dell'anno solare non devono superare il numero di giornate del contingente di appartenenza (101 oppure 151) e, dall'altro lato, contempla già un meccanismo di stabilizzazione degli operai stagionali secondo cui i posti del contingente degli operai a tempo indeterminato che si rendono liberi vengono coperti attingendo alla graduatoria del contingente dei centocinquantunisti
(alla quale a loro volta accedono per anzianità di iscrizione e per scorrimento della relativa graduatoria gli operai iscritti nel precedente contingente dei centounisti).
In altre parole, le caratteristiche del rapporto che emergono dalla disciplina speciale sopra descritta escludono, dunque, tanto l'applicabilità della disciplina dettata in generale per i contratti a termine dal d.lgs. n. 368/2001 e dal d.lgs. n. 81/2015 ratione temporis applicabili, quanto la sussistenza di qualsivoglia responsabilità datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, il quale appare certamente legittimo per esplicita previsione normativa e per peculiarità del rapporto e dell'ambito di applicazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro svolti tra l'8.02.2020 e la data di deposito del ricorso, alla corresponsione dell'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione, e, per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di spettanza, al pagamento, in suo favore, delle differenze maturate a tale titolo, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 31 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA Di LD
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SA Di LD, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 308/2025 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Parte_1 C.F._1
RI NO e NI NO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
, in persona dell'assessore pro tempore, e
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
-resistente-
Oggetto: indennità professionale legata all'anzianità ex art. 11 Accordo Integrativo Regionale del
27 gennaio 2001 - reiterazione di contratti a tempo determinato - superamento dei 36 mesi - risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.01.2025, l'odierno ricorrente - premesso di lavorare alle dipendenze delle amministrazioni convenute a tempo determinato in forza di una pluralità di rapporti a termine sin dal 1990 - chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità professionale legata all'anzianità ex art. 11 del CIRL 2001 nonché alla liquidazione, a titolo di risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, di una indennità compresa tra pari 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, condannarsi le amministrazioni regionali convenute al relativo pagamento, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' Controparte_2 [...]
eccependo Controparte_1 preliminarmente la parziale prescrizione della pretesa azionata e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, occorre rilevare come risulti condivisibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato – dell'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001, che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (c.d. O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Sul punto, giova evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n.
85/1995, ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
In particolare, secondo quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva
1999/70/CE, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.07.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, non è dato riscontrare alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'articolo
11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 agli operai a tempo determinato (c.d. O.T.D.), quali il ricorrente, atteso che l'attività svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dagli operai a tempo indeterminato (c.d. O.T.I.) utilizzati dalla stessa amministrazione forestale, non essendo stata prospettata alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Sul punto, si ritiene, pertanto, di dover condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Catania (cfr. sentenza 27 febbraio 2020, n. 150), alla quale si rimanda anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., secondo cui “Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n.
85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
"comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza
- nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_3
(già della titolarità dei rapporti di lavoro
[...] Controparte_4 con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. Pt_2
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della data di notifica del ricorso introduttivo
(8.02.2025) e dell'intervenuta prescrizione delle somme relative al periodo antecedente all'8.02.2020, va riconosciuto il diritto del ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro svolti tra l'8.02.2020 e la data di deposito del ricorso, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL 2001, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_2
– ciascuno per quanto di spettanza - al pagamento, in suo favore, delle
[...] differenze retributive maturate a tale titolo, rispetto alle quali, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).
Diversamente, va osservato che, nella fattispecie in esame, non può discorrersi di abusivo utilizzo di contratti a termine da parte dell'amministrazione regionale e, quindi, di violazione del d.lgs. n.
368/2001 e di “prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, essendo la suddetta disciplina della contrattazione a termine inapplicabile ai rapporti oggetto del giudizio, che trovano invece la loro fonte nella disciplina speciale delle “prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi” contenuta nel titolo III della L.R. n. 16/1996, la quale si configura come espressamente derogatoria rispetto a quella regolante i contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001. In particolare, la citata normativa regionale da un lato prevede, all'art. 53, un sistema di reclutamento, di marcato carattere assistenziale, basato sull'iscrizione degli operai del settore forestale in particolari elenchi (c.d. contingenti con garanzia occupazionale) da cui l'amministrazione è tenuta ad attingere per l'esecuzione di lavori di carattere stagionale legati all'emergenza antincendio, attraverso avviamento numerico degli iscritti instaurando, con gli stessi, rapporti che nell'arco dell'anno solare non devono superare il numero di giornate del contingente di appartenenza (101 oppure 151) e, dall'altro lato, contempla già un meccanismo di stabilizzazione degli operai stagionali secondo cui i posti del contingente degli operai a tempo indeterminato che si rendono liberi vengono coperti attingendo alla graduatoria del contingente dei centocinquantunisti
(alla quale a loro volta accedono per anzianità di iscrizione e per scorrimento della relativa graduatoria gli operai iscritti nel precedente contingente dei centounisti).
In altre parole, le caratteristiche del rapporto che emergono dalla disciplina speciale sopra descritta escludono, dunque, tanto l'applicabilità della disciplina dettata in generale per i contratti a termine dal d.lgs. n. 368/2001 e dal d.lgs. n. 81/2015 ratione temporis applicabili, quanto la sussistenza di qualsivoglia responsabilità datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, il quale appare certamente legittimo per esplicita previsione normativa e per peculiarità del rapporto e dell'ambito di applicazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro svolti tra l'8.02.2020 e la data di deposito del ricorso, alla corresponsione dell'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione, e, per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di spettanza, al pagamento, in suo favore, delle differenze maturate a tale titolo, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 31 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA Di LD