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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1405/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di Ragusa e C.F._1 dall'Abg. , giusta procura in atti;
Parte_2
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2022 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-000350626 e OI-000339459 notificategli l'08.06.2022, a mezzo delle quali l' gli aveva ingiunto il pagamento dei rispettivi importi
CP_2 sanzionatori di € 27.000,00 ed € 22. 00,00, oltre spese, per la reiterata violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali rispettivamente dovute dalla per Parte_3 gli anni 2012 e 2011, giusta verbali di accertamento prott nn. 6500.18/09/2017.0130716 del
CP_2 27.10.2017, 6500.18/09/2017.0130718 del 03.11.2017, 6500.14/09/2017.0128364 del
CP_2 CP_2 18.10.2017 e 6500.14/09/2017.0128363 del 21.10.2017.
CP_2 A sostegno dell'invocato annullamento dei provvedimenti opposti, il ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- difetto di motivazione;
2- omessa notifica degli atti presupposti;
3- prescrizione della pretesa sanzionatoria;
4- prescrizione della sottesa pretesa contributiva;
5- omessa motivazione in ordine agli impiegati criteri di liquidazione delle irrogate sanzioni e violazione del principio del cumulo giuridico. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la CP_2 rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alle OO.II. opposte, la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale e la corretta determinazione delle irrogate sanzioni. Con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 15.09.2023 l' ha quindi dichiarato di avere medio tempore CP_1 riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato le irrogate sanzioni nella misura di € 786,04 per il 2011 e di € 850,00 per il 2012, rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento delle riliquidate sanzioni, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.10.2025.
***
Premesse la rituale notificazione in data 21.10.2017 e 16.10.2017 (cfr. verbali e avvisi di ricevimento recanti l'annotazione di omesso ritiro dei plichi depositati presso l' nel termine di CP_3
10 giorni, in atti) degli accertamenti prott nn. 6500.14/09/2017.0128363 e CP_2 CP_2 6500.18/09/2017.0130716, rispettivamente posti a fondamento dell'OI-000339459 (relativa ai periodi 12/2010 e 1/2011) e dell'OI-000350626 (relativa ai periodi 6 e 7/2012), e l'omessa contestazione delle ivi esposte omissioni contributive, deve intanto ritenersi l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione, attesa la piena osservanza della sequenza procedimentale di legge e la conseguente valida motivazione per relationem degli impugnati provvedimenti sanzionatori. Parimenti infondata si appalesa la formulata eccezione di prescrizione delle irrogate sanzioni, il termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 non potendo certamente decorrere prima dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016, il cui art. 3 ha attribuito all' la potestà CP_1 sanzionatoria degli illeciti depenalizzati (cfr. CASS. N. 19897/2018, per la quale “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”), e l' avendo documentato di averne efficientemente curato CP_1 l'interruzione con la tempestiva notifica dei richiamati atti di accertamento nell'ottobre 2017, nuovamente interrompendo il termine con la notifica delle OO.II. nel giugno 2022. Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva oggetto dei sanzionati illeciti, l'eccezione appare fondata quanto alle ritenute relative ai periodi 12/2010 e 1/2011 di cui all'OI-000339459, per le quali l' ha unicamente prodotto in giudizio diffida di CP_1 pagamento notificata all'opponente nell'ottobre 2011, di oltre cinque anni anteriore alla notifica del richiamato verbale di accertamento prot. n. 6500.14/09/2017.0128363; attesa l'estinzione CP_2 della pretesa contributiva oggetto della sanzionata omissione, l'O.I. anzidetta va senz'altro annullata. La formulata eccezione di prescrizione va per contro respinta quanto alle ritenute relative ai periodi 6 e 7/2012 di cui all'OI-000350626, per i quali l' ha versato in atti diffida di CP_1 pagamento tempestivamente notificata all'opponente il 13.01.2013 (in atti), con conseguente decorso di nuovo quinquennio interrotto dalla notifica del verbale di accertamento prot. n. CP_2 6500.18/09/2017.0130716 e quindi dalla notifica dell'O.I. in commento;
a tal riguardo, va ritenuto il superamento della censura afferente alla determinazione dell'esosa sanzione irrogata per effetto della modifica della forbice edittale della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, conv. con L. n. 85/2023 e della conseguente riliquidazione eseguita dall' Conseguentemente, l'irrogata CP_2 sanzione va rideterminata in € 850,00 avuto riguardo all'entità dell'omissione contributiva non prescritta e agli applicati criteri di cui all'art. 23 D.L. n. 48/2023. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1405/2022 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione;
annulla l'OI-000339459 notificata all'opponente l'08.06.2022; Parte_1 dichiara dovuto dall'opponente il complessivo importo sanzionatorio di Parte_1
€ 850,00 e la somma di € 6,60 per spese di notifica e conseguentemente annulla l'O.I.-000350626 per l'eccedenza; compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1405/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di Ragusa e C.F._1 dall'Abg. , giusta procura in atti;
Parte_2
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2022 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-000350626 e OI-000339459 notificategli l'08.06.2022, a mezzo delle quali l' gli aveva ingiunto il pagamento dei rispettivi importi
CP_2 sanzionatori di € 27.000,00 ed € 22. 00,00, oltre spese, per la reiterata violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali rispettivamente dovute dalla per Parte_3 gli anni 2012 e 2011, giusta verbali di accertamento prott nn. 6500.18/09/2017.0130716 del
CP_2 27.10.2017, 6500.18/09/2017.0130718 del 03.11.2017, 6500.14/09/2017.0128364 del
CP_2 CP_2 18.10.2017 e 6500.14/09/2017.0128363 del 21.10.2017.
CP_2 A sostegno dell'invocato annullamento dei provvedimenti opposti, il ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- difetto di motivazione;
2- omessa notifica degli atti presupposti;
3- prescrizione della pretesa sanzionatoria;
4- prescrizione della sottesa pretesa contributiva;
5- omessa motivazione in ordine agli impiegati criteri di liquidazione delle irrogate sanzioni e violazione del principio del cumulo giuridico. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la CP_2 rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alle OO.II. opposte, la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale e la corretta determinazione delle irrogate sanzioni. Con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 15.09.2023 l' ha quindi dichiarato di avere medio tempore CP_1 riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato le irrogate sanzioni nella misura di € 786,04 per il 2011 e di € 850,00 per il 2012, rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento delle riliquidate sanzioni, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.10.2025.
***
Premesse la rituale notificazione in data 21.10.2017 e 16.10.2017 (cfr. verbali e avvisi di ricevimento recanti l'annotazione di omesso ritiro dei plichi depositati presso l' nel termine di CP_3
10 giorni, in atti) degli accertamenti prott nn. 6500.14/09/2017.0128363 e CP_2 CP_2 6500.18/09/2017.0130716, rispettivamente posti a fondamento dell'OI-000339459 (relativa ai periodi 12/2010 e 1/2011) e dell'OI-000350626 (relativa ai periodi 6 e 7/2012), e l'omessa contestazione delle ivi esposte omissioni contributive, deve intanto ritenersi l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione, attesa la piena osservanza della sequenza procedimentale di legge e la conseguente valida motivazione per relationem degli impugnati provvedimenti sanzionatori. Parimenti infondata si appalesa la formulata eccezione di prescrizione delle irrogate sanzioni, il termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 non potendo certamente decorrere prima dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016, il cui art. 3 ha attribuito all' la potestà CP_1 sanzionatoria degli illeciti depenalizzati (cfr. CASS. N. 19897/2018, per la quale “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”), e l' avendo documentato di averne efficientemente curato CP_1 l'interruzione con la tempestiva notifica dei richiamati atti di accertamento nell'ottobre 2017, nuovamente interrompendo il termine con la notifica delle OO.II. nel giugno 2022. Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva oggetto dei sanzionati illeciti, l'eccezione appare fondata quanto alle ritenute relative ai periodi 12/2010 e 1/2011 di cui all'OI-000339459, per le quali l' ha unicamente prodotto in giudizio diffida di CP_1 pagamento notificata all'opponente nell'ottobre 2011, di oltre cinque anni anteriore alla notifica del richiamato verbale di accertamento prot. n. 6500.14/09/2017.0128363; attesa l'estinzione CP_2 della pretesa contributiva oggetto della sanzionata omissione, l'O.I. anzidetta va senz'altro annullata. La formulata eccezione di prescrizione va per contro respinta quanto alle ritenute relative ai periodi 6 e 7/2012 di cui all'OI-000350626, per i quali l' ha versato in atti diffida di CP_1 pagamento tempestivamente notificata all'opponente il 13.01.2013 (in atti), con conseguente decorso di nuovo quinquennio interrotto dalla notifica del verbale di accertamento prot. n. CP_2 6500.18/09/2017.0130716 e quindi dalla notifica dell'O.I. in commento;
a tal riguardo, va ritenuto il superamento della censura afferente alla determinazione dell'esosa sanzione irrogata per effetto della modifica della forbice edittale della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, conv. con L. n. 85/2023 e della conseguente riliquidazione eseguita dall' Conseguentemente, l'irrogata CP_2 sanzione va rideterminata in € 850,00 avuto riguardo all'entità dell'omissione contributiva non prescritta e agli applicati criteri di cui all'art. 23 D.L. n. 48/2023. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1405/2022 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione;
annulla l'OI-000339459 notificata all'opponente l'08.06.2022; Parte_1 dichiara dovuto dall'opponente il complessivo importo sanzionatorio di Parte_1
€ 850,00 e la somma di € 6,60 per spese di notifica e conseguentemente annulla l'O.I.-000350626 per l'eccedenza; compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella