Art. 36. (Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano) 1. Il termine di adozione del regolamento di cui all' articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342 , e' prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all' articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 , e di quelle individuate dall' articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo puo' essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il porto di Oristano e' classificato, ai fini dell' articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.
Note all'art. 36:
- Il testo dell' art. 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342 recante misure in materia fiscale e' il seguente:
"Art. 100 (Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi). - 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 , ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355 , nel rispetto dei seguenti criteri:
a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;
b) semplificazione delle procedure di riscossione;
c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorita' portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;
e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi".
- Il testo dell' art. 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 recante rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, e' trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari. Le autorita' portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 , ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
2. All' art. 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: "Segrate-Lacchiarella" sono soppresse.
L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti all' art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche' quelle previste al comma 3 del citato art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (18), deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacita' di spesa.
4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 , sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalita' e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 .
5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e' assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione e' subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali".
- Il testo dell' art. 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore e' il seguente:
"4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate".
- Il testo dell' art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale e' il seguente:
"Art. 4 (Classificazione dei porti). - 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.
1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5".
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all' articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 , e di quelle individuate dall' articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo puo' essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il porto di Oristano e' classificato, ai fini dell' articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.
Note all'art. 36:
- Il testo dell' art. 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342 recante misure in materia fiscale e' il seguente:
"Art. 100 (Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi). - 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 , ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355 , nel rispetto dei seguenti criteri:
a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;
b) semplificazione delle procedure di riscossione;
c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorita' portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;
e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi".
- Il testo dell' art. 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 recante rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, e' trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari. Le autorita' portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 , ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
2. All' art. 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: "Segrate-Lacchiarella" sono soppresse.
L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti all' art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche' quelle previste al comma 3 del citato art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (18), deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacita' di spesa.
4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 , sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalita' e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 .
5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e' assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione e' subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali".
- Il testo dell' art. 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore e' il seguente:
"4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate".
- Il testo dell' art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale e' il seguente:
"Art. 4 (Classificazione dei porti). - 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.
1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5".