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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/10/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3417/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN SA CI Presidente relatore Dott. Laura Cesira Stella Consigliere Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9602/2024, pubblicata il 06/11/2024, TRA ( C.F. ) in persona del legale rappresentante , assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv. Alexis Comis e Marco Righes ed elettivamente domiciliata presso lo studio di entrambi in via Garibaldi 90 Belluno
-APPELLANTE- CONTRO ( C.F. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Majocchi Matteo ed elettivamente domiciliata in Milano via Larga 9 presso il suo studio
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9602/2024, pubblicata il 06/11/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9602/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Jacopo Blandini nell'ambito del giudizio N.R.G. 9602/2024, depositata in cancelleria in data 6.11.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“ Nel merito, in via principale:
• Per tutti i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi, la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del contratto di locazione in atti al doc. 3, relativo al software business net.
• Per l'effetto accertare l'indebito pagamento dell'importo complessivo di € 21.858,39=
o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà dall'istruttoria espletanda. pagina 1 di 8 • Per l'effetto condannare alla ripetizione dell'indebito per Controparte_1
l'importo di € 21.858,39= oltre interessi dalla data del pagamento in ragione della malafede dell'accipiens, di cui si chiede parimenti l'accertamento o, in caso di mancato accertamento della malafede, dalla data della domanda.
• Condannare, per l'effetto, la convenuta altresì a risarcire il danno patrimoniale subito dalla società attrice per spese stragiudiziali, per l'importo di € 930,85 (doc. 23).
• In ogni caso con vittoria di spese, comprese le eventuali spese di CTU e CTP, contributo unificato, onorari di giudizio gravati di rimborso forfettario spese generali 15%, IVA, e spese sostenute per la procedura stragiudiziale di mediazione, pari ad € 341,60 (doc. 24 e 25). Nel merito, in via subordinata:
• In caso di rigetto della domanda svolta in via principale e per tutti i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi, il diritto della alla ripetizione dell'indebito relativo alle Parte_1 somme indebitamente corrisposte nella misura di € 10.006,89= o nella diversa somma ritenuta di giustizia, relative ai canoni ulteriori rispetto a quelli previsti, oltre interessi dal fatto al saldo.
• Condannare, per l'effetto, la convenuta altresì a risarcire il danno patrimoniale subito dalla società attrice per spese stragiudiziali, per l'importo di € 930,85 (doc. 23).
• In ogni caso con vittoria di spese, comprese le eventuali spese di CTU e CTP, contributo unificato, onorari di giudizio gravati di rimborso forfettario spese generali 15%, IVA, e spese sostenute per la procedura stragiudiziale di mediazione, pari ad € 341,60 (doc. 24 e 25). “
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto
Per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1. IN VIA PRELIMINARE posta la manifesta infondatezza dei motivi di appello svolti da ex art. 348 bis c.p.c., Pt_1 fissare udienza di discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.;
2. NEL MERITO rigettare, per i motivi esposti in atti, i motivi di appello svolti da in quanto infondati Pt_1 in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 9602/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 6.11.2024 all'esito del giudizio R.G. 27909/2023;
3. IN VIA ISTRUTTORIA
• ci si oppone alle istanze istruttorie svolte da controparte in quanto vertenti su circostanze pacifiche, irrilevanti e smentite dalla documentazione in atti (cfr. terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in primo grado nell'interesse di;
CP_1
• ferma la natura documentale del presente giudizio, solo al fine di evitare decadenze, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 2 di 8 1) Vero che è la società produttrice del software denominato “Gestionale Controparte_2
Business NET”, oggetto del Contratto di locazione operativa n. 1531280, prodotto da CP_1 sub 3 che si rammostra al teste;
2) Vero che ha espressamente autorizzato a concedere in Controparte_2 Controparte_1 locazione operativa copia del software indicato al precedente capitolo 1), come indicato nella missiva del 20 giugno 2024, prodotta da sub 17 che si rammostra al teste;
CP_1
3) Vero che la ditta TW Solutions di è rivenditore autorizzato di Persona_1 [...]
come risulta dal doc. 2 prodotto da che si rammostra al teste;
Controparte_2 Pt_1
4) Vero che ha espressamente autorizzato la ditta TW Solutions di Controparte_2
a cedere a terzi la proprietà di copia del software denominato “gestionale Persona_1 business NET”; 5) Vero che TW Solutions ha ceduto a la proprietà di copia del software CP_1 denominato “Gestionale Business NET” per l'importo di Euro 8.420,00, oltre IVA, come risulta dalla fattura n. 323 del 12.12.2013, prodotta da sub 3 che si rammostra al teste;
CP_1
6) Vero che TW Solutions ha, a sua volta, acquistato le copie del software “gestionale business NET”, oggetto della fattura indicata al precedente capitolo 5), dal produttore
[...]
Controparte_2
Si indicano quali testi: Sig. presso con sede in Rimini (RN), SS. Rimini – San Testimone_1 Controparte_2
Marino n. 146 sui capitoli nn. 1), 2), 3) e 4); Sig. , presso TW Solutions di , con sede in Monselice, via Persona_1 Persona_1
Rovigana n. 34, sui capitoli nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6).
4. IN OGNI CASO
• condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento, in favore Pt_1 di dell'importo pari ad Euro 3.000,00 o comunque della maggior Controparte_1
o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
• con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio, del giudizio di primo grado e della procedura di mediazione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado: Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 innanzi il Tribunale di Milano chiedendo che venisse accertata e Controparte_1 dichiarata la nullità del contratto di locazione operativa n. 153001280 concluso tra le parti per il noleggio del software Business net e conseguentemente accertato l'indebito pagamento dell'importo complessivo di € 21.858,39 versato in esecuzione del suddetto contratto. Pt_1 instava dunque in via principale per la condanna di alla ripetizione Controparte_1 dell'indebito ed al pagamento del danno patrimoniale quantificato in € 930,85. In via subordinata chiedeva la condanna di al rimborso della somma di Euro 10.006,89 quale CP_1 importo indebitamente corrisposto oltre la scadenza del contratto.
Si costituiva nel giudizio così incardinato la società contestando le domande Controparte_1 dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto. pagina 3 di 8 In data 6.11.2024 veniva pubblicata la sentenza n. 9602/2024 con la quale il Tribunale di Milano respingeva le domande della società attrice e condannava la medesima alla refusione delle spese legali alla controparte CP_1
Il presente grado di appello: Avverso tale sentenza interponeva appello deducendo i seguenti motivi: Parte_1
- omessa pronuncia e omessa motivazione in ordine alle addotte ragioni di nullità del contratto di locazione operativa intercorso tra e CP_1 Pt_1
- mancato rilievo della nullità del contratto attesa la carenza degli elementi essenziali e delle caratteristiche proprie del contratto di locazione;
- mancato accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc quanto ai canoni pagati in una fase in cui il contratto di locazione era giunto al proprio termine;
- errata ricostruzione in fatto della questione oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio deducendo in via preliminare la manifesta Controparte_1 infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito contestando l'appello ed instando per la conferma della sentenza impugnata. Chiedeva inoltre la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui all'art 352 cpc e rinviava all'udienza del 16.9.2025. Alla predetta udienza la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 22.9.2025.
***** La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. può ritenersi implicitamente superata e disattesa dalla Corte con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (cd. “ordinanza filtro”). Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo in limine litis, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame. Tale situazione, a giudizio della Corte, non è riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, che si ritiene giustifichino una valutazione di merito.
Ritiene la Corte che l'appello sia tuttavia infondato e debba essere respinto. In data 9 dicembre 2013 veniva stipulato da con la ditta TW Solutions di Pt_1
ed il produttore del software, la società un primo Persona_1 Controparte_2 contratto avente ad oggetto il rilascio della licenza d'uso e la chiave di attivazione del software
“gestionale business NET” (doc. 2 . Il successivo 12 dicembre 2013 Pt_1 Pt_1 stipulava con un secondo contratto di locazione operativa per il Controparte_1
pagina 4 di 8 noleggio del suddetto software della durata di 36 mesi, con canone mensile di € 326,67 (doc. 3). acquistava quindi il software business NET S/N 400002598 dalla ditta TW CP_1
Solutions, corrispondendo a saldo l'importo complessivo di €10.272,40 (doc. 4 fattura di acquisto). Il fornitore provvedeva quindi a consegnare ed installare il materiale presso il conduttore, e l'esecuzione del contratto di noleggio aveva corso per tutti i 36 mesi previsti, sino al dicembre 2016, momento in cui il contratto veniva a scadenza.
Secondo la prospettazione di parte appellante a seguito della maturata data di scadenza del contratto, non avrebbe avvisato del sopraggiungere della stessa. Al contrario CP_1 Pt_1 avrebbe continuato ad inviare a una serie di fatture seguitando altresì ad CP_1 Pt_1 addebitare autonomamente i relativi costi, con addebito diretto , a valere sul conto CP_3 corrente aziendale. Nella prospettazione di na siffatta condotta di contribuiva Pt_1 CP_1
a far incorrere in errore il personale di che eseguiva tutti i pagamenti richiesti Pt_1 nonostante il contratto fosse scaduto.
Inoltre, secondo la ricostruzione di il contratto di locazione sarebbe invero nullo in Pt_1 radice in quanto concluso in frode alla legge celando, sotto l'apparente finalità di concessione del godimento di un bene, un reale scopo di finanziamento non autorizzato dall'ordinamento in quanto privo dei requisiti prescritti dal testo unico bancario.
L'odierna appellante pertanto, da un lato, in via principale insta per il rimborso di tutte le somme corrisposte a in esecuzione del contratto pari ad € 21.858,39 assumendone la nullità CP_1 attesa la carenza degli elementi essenziali e delle caratteristiche proprie del contratto di locazione e dall'altro in via subordinata insta per il rimborso di € 9.800,00 quale somma corrisposta a seguito della naturale scadenza del contratto.
Il primo e secondo motivo di appello concernenti la nullità del contratto di locazione operativa sono infondati e devono essere respinti.
Quanto alla preliminare eccezione di omessa pronuncia e omessa motivazione essa è destituita di fondamento. Il Giudice di primo grado ha infatti disatteso tutte le domande e le eccezioni svolte da argomentando compiutamente le ragioni poste a fondamento della propria Pt_1 decisione e del mancato accoglimento delle stesse. Come sottolineato anche dal Giudice in sentenza, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 c. 1 n. 4) c.p.c. non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il Giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (tra le ultime: Cass. Civ., n. 27755/2024). Contrariamente a quanto asserito da il Giudice in sentenza ha vagliato tutte le Pt_1 domande e le eccezioni svolte e le ha integralmente rigettate, riconoscendo la natura di pagina 5 di 8 locazione operativa del contratto e la piena disponibilità materiale e giuridica in capo a CP_1 del bene oggetto del contratto. Quanto all'eccepita nullità del contratto per carenza degli elementi essenziali e delle caratteristiche proprie del contratto di locazione si osserva quanto segue.
Secondo l'appellante il contratto, pur qualificato come locazione operativa, dissimulerebbe in realtà un'operazione finanziaria. Ciò in quanto il contratto non presenterebbe gli elementi tipici di una locazione dal momento che non avrebbe mai avuto la proprietà né la disponibilità CP_1 materiale e giuridica del bene, né avrebbe ricevuto alcuna autorizzazione dal produttore del software alla locazione del bene né, infine, avrebbe conferito a il Controparte_2 Pt_1 pacifico godimento del bene.
Elemento qualificante per distinguere una locazione operativa da una locazione finanziaria è la previsione dell'opzione di riscatto del bene. La Corte condivide sul punto quanto già rilevato dal Giudice di primo grado che ha riconosciuto la natura di locazione operativa del contratto in questione in ragione del fatto che, oltre al nomen iuris attribuito dalle parti, lo stesso non prevede alcun diritto di riscatto del bene in capo al conduttore al termine della locazione. In particolare il dettato dell'art. 2 delle condizioni generali non lascia dubbi sul fatto che al conduttore non fosse riconosciuto alcun diritto di acquisto della proprietà del bene, Pt_1 laddove stabilisce che “il contratto ha per oggetto la locazione al Conduttore del Parte_2 indicato nelle Condizioni Particolari dietro il pagamento del corrispettivo, degli eventuali oneri di prelocazione, delle spese e commissioni indicati, rispettivamente, nei punti c), d),f) delle medesime secondo le modalità di seguito pattuite, senza riconoscere al Conduttore alcun diritto di acquisto della proprietà del stesso”. La qualificazione del rapporto operata Parte_2 in sentenza appare corretta avuto anche riguardo al tenore della clausola n. 14 – condizioni generali, che prevede che “al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, il materiale al Locatore…”.
Quanto poi alle diverse contestazioni dell'appellante relative alla proprietà e disponibilità del materiale in capo a si osserva che, come già evidenziato, ha acquistato dal CP_1 CP_1
Fornitore, la TW Solutions di , copia del “TW gestionale business Persona_1
NET S/N 400002598”, corrispondendo a saldo l'importo complessivo di € 10.272,40 (fattura di acquisto doc. 4 . CP_1
È dunque documentalmente provato che sia divenuta proprietaria di copia del software CP_1 in esame, acquistato peraltro da soggetto giuridico TW Solutions che risulta essere rivenditore autorizzato del produttore Controparte_2
Contr Contesta inoltre l'appellante che non avrebbe ricevuto dal produttore del software CP_1 oggetto del contratto alcuna specifica autorizzazione di concedere in locazione il software, con conseguente violazione degli artt. 18 bis e 64 bis della L. 633/1941. Come correttamente Contr evidenziato dal Giudice nella sentenza impugnata ha, con propria missiva del 20.6.2024 prodotta sub 17 da espressamente riconosciuto che la stessa “non ha mai vietato ai CP_1
pagina 6 di 8 propri Rivenditori la cessione in locazione della copia del proprio software gestionale Business (nelle varie declinazioni commerciali: Net, Cube, ecc)”, confermando tra l'altro che “l'utilizzo di strumenti quali la locazione operativa o altre formule di finanziamento è prassi comune nel settore informatico per l'acquisto delle licenze d'uso e dei servizi, e rappresenta uno CP_1 Contr dei fornitori più ricorrenti per tali soluzioni”. A tutto ciò si aggiunga che non ha mai rivendicato alcunché nei confronti della né ha mai contestato la legittimità dell'operato CP_1 di con riferimento al proprio software. CP_1
Quanto infine all'asserito difetto della garanzia di pacifico godimento del bene ex art. 1585 c.c. Contr assume che avrebbe potuto in ogni momento bloccare la chiave di attivazione Pt_1 del software impedendone l'utilizzo. Anche tale deduzione è infondata atteso il diverso oggetto dei contratti in questione: da un lato la licenza d'uso, dall'altro il software. La licenza d'uso è un bene immateriale che si sostanzia in un codice alfanumerico che permette di avere accesso ad un programma (ossia il software) e fruirne per tutta la durata della licenza stessa. Il software, per contro, è il programma che, a differenza della licenza, una volta installato nel pc può essere poi oggetto di disinstallazione. Oggetto del contratto di locazione con è esclusivamente il software “gestionale business CP_1
NET”, mentre sono oggetto del contratto trilaterale di rilascio di licenza d'uso, concluso da Contr esclusivamente con e TW Solutions la licenza d'uso e la chiave di Pt_1 attivazione. dunque mai avrebbe potuto impedire l'utilizzo del software a Controparte_2
in quanto del tutto estranea al contratto di locazione avente ad oggetto il software. Pt_1
Le doglianze di parte appellante in punto di nullità del contratto sono dunque infondate e devono essere respinte.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame concernente il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc promossa in via subordinata per i canoni pagati dopo il termine del contratto di locazione.
ON infatti alla data di scadenza intervenuta il 31.12.2016 non provvedeva alla restituzione del bene alla proprietaria (ovvero alla disinstallazione software). Non solo, il CP_1 procuratore della società ammetteva nel corso del giudizio, all'udienza del 13.5.2025, di stare ancora in qual momento utilizzando il software concesso in locazione. L'art. 14 c. 4 delle condizioni generali di contratto, che espressamente richiama l'art 1591 c.c., prevede, in caso di mancata restituzione del materiale concesso in locazione, la facoltà per il locatore di continuare a pretendere il pagamento del canone. Invero infatti il ritardo nella restituzione della cosa importa un prolungamento del godimento di essa da parte del conduttore, ed impone necessariamente che, per l'ulteriore periodo di godimento, il locatore riceva un corrispettivo nella misura pattuita nel contratto. La clausola di cui all'art 14 delle condizioni generali di contratto risulta peraltro doppiamente sottoscritta ai sensi e peri effetti degli artt. 1341e 1342 c.c. Tali circostanze rendono certamente legittimo il pagamento dei canoni di locazione anche oltre la scadenza naturale del contratto.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 9602/2024.
pagina 7 di 8 In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di andranno Parte_1 poste le spese affrontate dall'appellata per il giudizio di appello, liquidate Controparte_1 ai sensi del DM 147/2022 con applicazione dei parametri medi tenuto conto del valore della controversia (€ 21.858,39). Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della condanna ex art 96 comma 3 cpc. Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 3417/2024 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9602/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi
€ 5.809,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 22/9/2025
Il Presidente estensore
AN SA CI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN SA CI Presidente relatore Dott. Laura Cesira Stella Consigliere Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9602/2024, pubblicata il 06/11/2024, TRA ( C.F. ) in persona del legale rappresentante , assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv. Alexis Comis e Marco Righes ed elettivamente domiciliata presso lo studio di entrambi in via Garibaldi 90 Belluno
-APPELLANTE- CONTRO ( C.F. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Majocchi Matteo ed elettivamente domiciliata in Milano via Larga 9 presso il suo studio
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9602/2024, pubblicata il 06/11/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9602/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Jacopo Blandini nell'ambito del giudizio N.R.G. 9602/2024, depositata in cancelleria in data 6.11.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“ Nel merito, in via principale:
• Per tutti i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi, la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del contratto di locazione in atti al doc. 3, relativo al software business net.
• Per l'effetto accertare l'indebito pagamento dell'importo complessivo di € 21.858,39=
o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà dall'istruttoria espletanda. pagina 1 di 8 • Per l'effetto condannare alla ripetizione dell'indebito per Controparte_1
l'importo di € 21.858,39= oltre interessi dalla data del pagamento in ragione della malafede dell'accipiens, di cui si chiede parimenti l'accertamento o, in caso di mancato accertamento della malafede, dalla data della domanda.
• Condannare, per l'effetto, la convenuta altresì a risarcire il danno patrimoniale subito dalla società attrice per spese stragiudiziali, per l'importo di € 930,85 (doc. 23).
• In ogni caso con vittoria di spese, comprese le eventuali spese di CTU e CTP, contributo unificato, onorari di giudizio gravati di rimborso forfettario spese generali 15%, IVA, e spese sostenute per la procedura stragiudiziale di mediazione, pari ad € 341,60 (doc. 24 e 25). Nel merito, in via subordinata:
• In caso di rigetto della domanda svolta in via principale e per tutti i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi, il diritto della alla ripetizione dell'indebito relativo alle Parte_1 somme indebitamente corrisposte nella misura di € 10.006,89= o nella diversa somma ritenuta di giustizia, relative ai canoni ulteriori rispetto a quelli previsti, oltre interessi dal fatto al saldo.
• Condannare, per l'effetto, la convenuta altresì a risarcire il danno patrimoniale subito dalla società attrice per spese stragiudiziali, per l'importo di € 930,85 (doc. 23).
• In ogni caso con vittoria di spese, comprese le eventuali spese di CTU e CTP, contributo unificato, onorari di giudizio gravati di rimborso forfettario spese generali 15%, IVA, e spese sostenute per la procedura stragiudiziale di mediazione, pari ad € 341,60 (doc. 24 e 25). “
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto
Per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1. IN VIA PRELIMINARE posta la manifesta infondatezza dei motivi di appello svolti da ex art. 348 bis c.p.c., Pt_1 fissare udienza di discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.;
2. NEL MERITO rigettare, per i motivi esposti in atti, i motivi di appello svolti da in quanto infondati Pt_1 in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 9602/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 6.11.2024 all'esito del giudizio R.G. 27909/2023;
3. IN VIA ISTRUTTORIA
• ci si oppone alle istanze istruttorie svolte da controparte in quanto vertenti su circostanze pacifiche, irrilevanti e smentite dalla documentazione in atti (cfr. terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in primo grado nell'interesse di;
CP_1
• ferma la natura documentale del presente giudizio, solo al fine di evitare decadenze, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 2 di 8 1) Vero che è la società produttrice del software denominato “Gestionale Controparte_2
Business NET”, oggetto del Contratto di locazione operativa n. 1531280, prodotto da CP_1 sub 3 che si rammostra al teste;
2) Vero che ha espressamente autorizzato a concedere in Controparte_2 Controparte_1 locazione operativa copia del software indicato al precedente capitolo 1), come indicato nella missiva del 20 giugno 2024, prodotta da sub 17 che si rammostra al teste;
CP_1
3) Vero che la ditta TW Solutions di è rivenditore autorizzato di Persona_1 [...]
come risulta dal doc. 2 prodotto da che si rammostra al teste;
Controparte_2 Pt_1
4) Vero che ha espressamente autorizzato la ditta TW Solutions di Controparte_2
a cedere a terzi la proprietà di copia del software denominato “gestionale Persona_1 business NET”; 5) Vero che TW Solutions ha ceduto a la proprietà di copia del software CP_1 denominato “Gestionale Business NET” per l'importo di Euro 8.420,00, oltre IVA, come risulta dalla fattura n. 323 del 12.12.2013, prodotta da sub 3 che si rammostra al teste;
CP_1
6) Vero che TW Solutions ha, a sua volta, acquistato le copie del software “gestionale business NET”, oggetto della fattura indicata al precedente capitolo 5), dal produttore
[...]
Controparte_2
Si indicano quali testi: Sig. presso con sede in Rimini (RN), SS. Rimini – San Testimone_1 Controparte_2
Marino n. 146 sui capitoli nn. 1), 2), 3) e 4); Sig. , presso TW Solutions di , con sede in Monselice, via Persona_1 Persona_1
Rovigana n. 34, sui capitoli nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6).
4. IN OGNI CASO
• condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento, in favore Pt_1 di dell'importo pari ad Euro 3.000,00 o comunque della maggior Controparte_1
o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
• con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio, del giudizio di primo grado e della procedura di mediazione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado: Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 innanzi il Tribunale di Milano chiedendo che venisse accertata e Controparte_1 dichiarata la nullità del contratto di locazione operativa n. 153001280 concluso tra le parti per il noleggio del software Business net e conseguentemente accertato l'indebito pagamento dell'importo complessivo di € 21.858,39 versato in esecuzione del suddetto contratto. Pt_1 instava dunque in via principale per la condanna di alla ripetizione Controparte_1 dell'indebito ed al pagamento del danno patrimoniale quantificato in € 930,85. In via subordinata chiedeva la condanna di al rimborso della somma di Euro 10.006,89 quale CP_1 importo indebitamente corrisposto oltre la scadenza del contratto.
Si costituiva nel giudizio così incardinato la società contestando le domande Controparte_1 dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto. pagina 3 di 8 In data 6.11.2024 veniva pubblicata la sentenza n. 9602/2024 con la quale il Tribunale di Milano respingeva le domande della società attrice e condannava la medesima alla refusione delle spese legali alla controparte CP_1
Il presente grado di appello: Avverso tale sentenza interponeva appello deducendo i seguenti motivi: Parte_1
- omessa pronuncia e omessa motivazione in ordine alle addotte ragioni di nullità del contratto di locazione operativa intercorso tra e CP_1 Pt_1
- mancato rilievo della nullità del contratto attesa la carenza degli elementi essenziali e delle caratteristiche proprie del contratto di locazione;
- mancato accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc quanto ai canoni pagati in una fase in cui il contratto di locazione era giunto al proprio termine;
- errata ricostruzione in fatto della questione oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio deducendo in via preliminare la manifesta Controparte_1 infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito contestando l'appello ed instando per la conferma della sentenza impugnata. Chiedeva inoltre la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui all'art 352 cpc e rinviava all'udienza del 16.9.2025. Alla predetta udienza la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 22.9.2025.
***** La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. può ritenersi implicitamente superata e disattesa dalla Corte con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (cd. “ordinanza filtro”). Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo in limine litis, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame. Tale situazione, a giudizio della Corte, non è riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, che si ritiene giustifichino una valutazione di merito.
Ritiene la Corte che l'appello sia tuttavia infondato e debba essere respinto. In data 9 dicembre 2013 veniva stipulato da con la ditta TW Solutions di Pt_1
ed il produttore del software, la società un primo Persona_1 Controparte_2 contratto avente ad oggetto il rilascio della licenza d'uso e la chiave di attivazione del software
“gestionale business NET” (doc. 2 . Il successivo 12 dicembre 2013 Pt_1 Pt_1 stipulava con un secondo contratto di locazione operativa per il Controparte_1
pagina 4 di 8 noleggio del suddetto software della durata di 36 mesi, con canone mensile di € 326,67 (doc. 3). acquistava quindi il software business NET S/N 400002598 dalla ditta TW CP_1
Solutions, corrispondendo a saldo l'importo complessivo di €10.272,40 (doc. 4 fattura di acquisto). Il fornitore provvedeva quindi a consegnare ed installare il materiale presso il conduttore, e l'esecuzione del contratto di noleggio aveva corso per tutti i 36 mesi previsti, sino al dicembre 2016, momento in cui il contratto veniva a scadenza.
Secondo la prospettazione di parte appellante a seguito della maturata data di scadenza del contratto, non avrebbe avvisato del sopraggiungere della stessa. Al contrario CP_1 Pt_1 avrebbe continuato ad inviare a una serie di fatture seguitando altresì ad CP_1 Pt_1 addebitare autonomamente i relativi costi, con addebito diretto , a valere sul conto CP_3 corrente aziendale. Nella prospettazione di na siffatta condotta di contribuiva Pt_1 CP_1
a far incorrere in errore il personale di che eseguiva tutti i pagamenti richiesti Pt_1 nonostante il contratto fosse scaduto.
Inoltre, secondo la ricostruzione di il contratto di locazione sarebbe invero nullo in Pt_1 radice in quanto concluso in frode alla legge celando, sotto l'apparente finalità di concessione del godimento di un bene, un reale scopo di finanziamento non autorizzato dall'ordinamento in quanto privo dei requisiti prescritti dal testo unico bancario.
L'odierna appellante pertanto, da un lato, in via principale insta per il rimborso di tutte le somme corrisposte a in esecuzione del contratto pari ad € 21.858,39 assumendone la nullità CP_1 attesa la carenza degli elementi essenziali e delle caratteristiche proprie del contratto di locazione e dall'altro in via subordinata insta per il rimborso di € 9.800,00 quale somma corrisposta a seguito della naturale scadenza del contratto.
Il primo e secondo motivo di appello concernenti la nullità del contratto di locazione operativa sono infondati e devono essere respinti.
Quanto alla preliminare eccezione di omessa pronuncia e omessa motivazione essa è destituita di fondamento. Il Giudice di primo grado ha infatti disatteso tutte le domande e le eccezioni svolte da argomentando compiutamente le ragioni poste a fondamento della propria Pt_1 decisione e del mancato accoglimento delle stesse. Come sottolineato anche dal Giudice in sentenza, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 c. 1 n. 4) c.p.c. non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il Giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (tra le ultime: Cass. Civ., n. 27755/2024). Contrariamente a quanto asserito da il Giudice in sentenza ha vagliato tutte le Pt_1 domande e le eccezioni svolte e le ha integralmente rigettate, riconoscendo la natura di pagina 5 di 8 locazione operativa del contratto e la piena disponibilità materiale e giuridica in capo a CP_1 del bene oggetto del contratto. Quanto all'eccepita nullità del contratto per carenza degli elementi essenziali e delle caratteristiche proprie del contratto di locazione si osserva quanto segue.
Secondo l'appellante il contratto, pur qualificato come locazione operativa, dissimulerebbe in realtà un'operazione finanziaria. Ciò in quanto il contratto non presenterebbe gli elementi tipici di una locazione dal momento che non avrebbe mai avuto la proprietà né la disponibilità CP_1 materiale e giuridica del bene, né avrebbe ricevuto alcuna autorizzazione dal produttore del software alla locazione del bene né, infine, avrebbe conferito a il Controparte_2 Pt_1 pacifico godimento del bene.
Elemento qualificante per distinguere una locazione operativa da una locazione finanziaria è la previsione dell'opzione di riscatto del bene. La Corte condivide sul punto quanto già rilevato dal Giudice di primo grado che ha riconosciuto la natura di locazione operativa del contratto in questione in ragione del fatto che, oltre al nomen iuris attribuito dalle parti, lo stesso non prevede alcun diritto di riscatto del bene in capo al conduttore al termine della locazione. In particolare il dettato dell'art. 2 delle condizioni generali non lascia dubbi sul fatto che al conduttore non fosse riconosciuto alcun diritto di acquisto della proprietà del bene, Pt_1 laddove stabilisce che “il contratto ha per oggetto la locazione al Conduttore del Parte_2 indicato nelle Condizioni Particolari dietro il pagamento del corrispettivo, degli eventuali oneri di prelocazione, delle spese e commissioni indicati, rispettivamente, nei punti c), d),f) delle medesime secondo le modalità di seguito pattuite, senza riconoscere al Conduttore alcun diritto di acquisto della proprietà del stesso”. La qualificazione del rapporto operata Parte_2 in sentenza appare corretta avuto anche riguardo al tenore della clausola n. 14 – condizioni generali, che prevede che “al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, il materiale al Locatore…”.
Quanto poi alle diverse contestazioni dell'appellante relative alla proprietà e disponibilità del materiale in capo a si osserva che, come già evidenziato, ha acquistato dal CP_1 CP_1
Fornitore, la TW Solutions di , copia del “TW gestionale business Persona_1
NET S/N 400002598”, corrispondendo a saldo l'importo complessivo di € 10.272,40 (fattura di acquisto doc. 4 . CP_1
È dunque documentalmente provato che sia divenuta proprietaria di copia del software CP_1 in esame, acquistato peraltro da soggetto giuridico TW Solutions che risulta essere rivenditore autorizzato del produttore Controparte_2
Contr Contesta inoltre l'appellante che non avrebbe ricevuto dal produttore del software CP_1 oggetto del contratto alcuna specifica autorizzazione di concedere in locazione il software, con conseguente violazione degli artt. 18 bis e 64 bis della L. 633/1941. Come correttamente Contr evidenziato dal Giudice nella sentenza impugnata ha, con propria missiva del 20.6.2024 prodotta sub 17 da espressamente riconosciuto che la stessa “non ha mai vietato ai CP_1
pagina 6 di 8 propri Rivenditori la cessione in locazione della copia del proprio software gestionale Business (nelle varie declinazioni commerciali: Net, Cube, ecc)”, confermando tra l'altro che “l'utilizzo di strumenti quali la locazione operativa o altre formule di finanziamento è prassi comune nel settore informatico per l'acquisto delle licenze d'uso e dei servizi, e rappresenta uno CP_1 Contr dei fornitori più ricorrenti per tali soluzioni”. A tutto ciò si aggiunga che non ha mai rivendicato alcunché nei confronti della né ha mai contestato la legittimità dell'operato CP_1 di con riferimento al proprio software. CP_1
Quanto infine all'asserito difetto della garanzia di pacifico godimento del bene ex art. 1585 c.c. Contr assume che avrebbe potuto in ogni momento bloccare la chiave di attivazione Pt_1 del software impedendone l'utilizzo. Anche tale deduzione è infondata atteso il diverso oggetto dei contratti in questione: da un lato la licenza d'uso, dall'altro il software. La licenza d'uso è un bene immateriale che si sostanzia in un codice alfanumerico che permette di avere accesso ad un programma (ossia il software) e fruirne per tutta la durata della licenza stessa. Il software, per contro, è il programma che, a differenza della licenza, una volta installato nel pc può essere poi oggetto di disinstallazione. Oggetto del contratto di locazione con è esclusivamente il software “gestionale business CP_1
NET”, mentre sono oggetto del contratto trilaterale di rilascio di licenza d'uso, concluso da Contr esclusivamente con e TW Solutions la licenza d'uso e la chiave di Pt_1 attivazione. dunque mai avrebbe potuto impedire l'utilizzo del software a Controparte_2
in quanto del tutto estranea al contratto di locazione avente ad oggetto il software. Pt_1
Le doglianze di parte appellante in punto di nullità del contratto sono dunque infondate e devono essere respinte.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame concernente il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc promossa in via subordinata per i canoni pagati dopo il termine del contratto di locazione.
ON infatti alla data di scadenza intervenuta il 31.12.2016 non provvedeva alla restituzione del bene alla proprietaria (ovvero alla disinstallazione software). Non solo, il CP_1 procuratore della società ammetteva nel corso del giudizio, all'udienza del 13.5.2025, di stare ancora in qual momento utilizzando il software concesso in locazione. L'art. 14 c. 4 delle condizioni generali di contratto, che espressamente richiama l'art 1591 c.c., prevede, in caso di mancata restituzione del materiale concesso in locazione, la facoltà per il locatore di continuare a pretendere il pagamento del canone. Invero infatti il ritardo nella restituzione della cosa importa un prolungamento del godimento di essa da parte del conduttore, ed impone necessariamente che, per l'ulteriore periodo di godimento, il locatore riceva un corrispettivo nella misura pattuita nel contratto. La clausola di cui all'art 14 delle condizioni generali di contratto risulta peraltro doppiamente sottoscritta ai sensi e peri effetti degli artt. 1341e 1342 c.c. Tali circostanze rendono certamente legittimo il pagamento dei canoni di locazione anche oltre la scadenza naturale del contratto.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 9602/2024.
pagina 7 di 8 In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di andranno Parte_1 poste le spese affrontate dall'appellata per il giudizio di appello, liquidate Controparte_1 ai sensi del DM 147/2022 con applicazione dei parametri medi tenuto conto del valore della controversia (€ 21.858,39). Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della condanna ex art 96 comma 3 cpc. Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 3417/2024 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9602/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi
€ 5.809,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 22/9/2025
Il Presidente estensore
AN SA CI
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