Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 208
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza per notifica oltre termine

    La Corte ha ritenuto che la notifica, sebbene annullata per la ricorrente, era stata effettuata tempestivamente nei confronti della coobbligata Società_1 s.r.l., impedendo così la decadenza ai sensi dell'art. 1310 c.c. e della giurisprudenza della Cassazione in materia di solidarietà tra debitori d'imposta.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'atto fosse sufficientemente motivato, contenendo gli estremi della sentenza, il nominativo della controparte, il tipo d'imposta, il codice tributo, i riferimenti normativi e l'ammontare dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. La ricorrente, inoltre, dimostra di conoscere la sentenza. La Cassazione ha confermato che non è necessaria l'allegazione di atti già noti al contribuente, privilegiando un'interpretazione non formalistica e coerente con il principio di collaborazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 208
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo