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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LA AN, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2487/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Studio Associato Legale Tributario Identificativo_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017-008-SC-000000521-1-002 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2644/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano ed insistono richiedendo, ciascuno, l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso in esame notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani.
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2017/008/SC/000000521/1/002 dell'importo di
€ 11.108,75, chiedendone l'annullamento. La ricorrente, vittoriosa nella causa civile proposta contro la Società_1 s.r.l., giusta sentenza emessa dal Tribunale Civile di Trani contrassegnata con il n. 521 del 28 febbraio 2017, pubblicata il 7 marzo 2017 (causa iscritta al n. R.G. 3289/10), deduce la illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per decadenza, in quanto l'avviso di liquidazione sarebbe stato notificato oltre il termine di 5 anni dalla data di pubblicazione della sentenza e difetto di motivazione perché all'avviso di liquidazione non sarebbe stata allegata la sentenza cui si riferisce l'avviso di liquidazione.
2. L'Agenzia delle Entrate di Barletta Andria Trani, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
3. All'odierna pubblica udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
( 4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che l'avviso di liquidazione sarebbe stato notificato oltre il termine di decadenza di 5 anni dalla data di pubblicazione della sentenza.
La censura è priva di pregio. L'Agenzia aveva già notificato tempestivamente a entrambe le parti in causa, la ricorrente e la Società_1 s. r.l., l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento n. 068 2020 00188616 75 - 2017) poi annullata, in accoglimento di reclamo, limitatamente alla ricorrente per erronea notifica non essendo stata seguita la procedura per la notifica a soggetti residenti all'estero. La ricorrente, infatti, risiedeva in Inghilterra.
Tuttavia, la circostanza che quell'avviso di liquidazione fosse stato correttamente notificato al soggetto coobbligato, la società Società_1 s.r.l., impedisce gli effetti della decadenza ai sensi dell'articolo 1310 c. 1, c.c..
In tal senso vi è copiosa giurisprudenza della Cassazione che ha evidenziato che alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento (ovvero l'atto impositivo) validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito (v. Cass. sentenze n. 20766 del 2021;
n. 2545/18; n. 13248 del 25/17; n. 1463/16; n. 16945/08).
Da ultimo l'orientamento è stato confermato anche con Ordinanze della Cassazione del 22 febbraio 2023,
n. 5436; del 25 luglio 2024 n. 20853 e del 26 giugno 2024, n. 22729 che hanno reiterato il principio in base al quale, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in quanto, per la specialità della materia tributaria, caratterizzata dalla procedimentalizzazione del rapporto per trattarsi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie - ed a differenza dunque da quella civile, che è di certo estranea ad una procedimentalizzazione -, anche in detta ipotesi trova applicazione l'art. 1310 c. 1 c.c., , sebbene dettato in tema di prescrizione. In conclusione, in presenza di una valida notifica dall'avviso di liquidazione in capo ad uno dei condebitori (società Società_1 s.r.l.) deve ritenersi tempestiva la notifica dell'avviso di liquidazione n. 2017/008/SC/000000521/0/003 oggetto dell'odierno giudizio.
6. Ugualmente infondata è la censura di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'atto, infatti, contiene gli estremi della sentenza oggetto di registrazione, il nominativo della controparte
("Società_1 s.r.l."), l'indicazione del tipo d'imposta richiesta ("Imposta principale di registro") e del codice tributo ("109T") da riportare anche nel Mod. F24, il riferimento normativo all'art. 37 e all'art. 8 della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e l'ammontare dell'imposta, della penale per l'inadempimento e gli interessi legali. Il tutto riportato in un quadro di facile comprensione.
Del resto, la ricorrente dimostra di ben conoscere la sentenza richiamata nell'avviso di liquidazione come si deduce dalla rappresentazione che ne fa in ricorso.
Peraltro, la circostanza che la ricorrente non è affatto estranea all'atto giudiziario tassato, appare senz'altro consentire una lettura non formalistica delle garanzie della contribuente che si è potuta concretamente difendere.
La Cassazione (cfr. sentenza. n. 35125 del 2021) per caso analogo ha evidenziato che “è indifferente che gli elementi da porre a base della liquidazione dell'imposta di registro siano desumibili direttamente dalla motivazione dell'atto impositivo, ovvero indirettamente dal contenuto di un diverso atto da questo richiamato
(seppure ad esso non allegato) allorché si tratti di un atto conosciuto o comunque agevolmente conoscibile dal contribuente;
ciò perché l'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico e va anch'esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), in modo tale che l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all'avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria.
Questi principi hanno da ultimo trovato conferma nella sentenza della Cassazione n. 2687/24 emessa in tema di imposta di registro su atti giudiziari, in cui è affermato che l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. sul punto anche
Cass. n. 11283 del 7.4 2022, Cass. n. 30084 del 26.10 2021)”.
7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nell'importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all'ADE le spese del presente giudizio liquidate in €. 800,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LA AN, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2487/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Studio Associato Legale Tributario Identificativo_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017-008-SC-000000521-1-002 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2644/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano ed insistono richiedendo, ciascuno, l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso in esame notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani.
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2017/008/SC/000000521/1/002 dell'importo di
€ 11.108,75, chiedendone l'annullamento. La ricorrente, vittoriosa nella causa civile proposta contro la Società_1 s.r.l., giusta sentenza emessa dal Tribunale Civile di Trani contrassegnata con il n. 521 del 28 febbraio 2017, pubblicata il 7 marzo 2017 (causa iscritta al n. R.G. 3289/10), deduce la illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per decadenza, in quanto l'avviso di liquidazione sarebbe stato notificato oltre il termine di 5 anni dalla data di pubblicazione della sentenza e difetto di motivazione perché all'avviso di liquidazione non sarebbe stata allegata la sentenza cui si riferisce l'avviso di liquidazione.
2. L'Agenzia delle Entrate di Barletta Andria Trani, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
3. All'odierna pubblica udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
( 4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che l'avviso di liquidazione sarebbe stato notificato oltre il termine di decadenza di 5 anni dalla data di pubblicazione della sentenza.
La censura è priva di pregio. L'Agenzia aveva già notificato tempestivamente a entrambe le parti in causa, la ricorrente e la Società_1 s. r.l., l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento n. 068 2020 00188616 75 - 2017) poi annullata, in accoglimento di reclamo, limitatamente alla ricorrente per erronea notifica non essendo stata seguita la procedura per la notifica a soggetti residenti all'estero. La ricorrente, infatti, risiedeva in Inghilterra.
Tuttavia, la circostanza che quell'avviso di liquidazione fosse stato correttamente notificato al soggetto coobbligato, la società Società_1 s.r.l., impedisce gli effetti della decadenza ai sensi dell'articolo 1310 c. 1, c.c..
In tal senso vi è copiosa giurisprudenza della Cassazione che ha evidenziato che alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento (ovvero l'atto impositivo) validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito (v. Cass. sentenze n. 20766 del 2021;
n. 2545/18; n. 13248 del 25/17; n. 1463/16; n. 16945/08).
Da ultimo l'orientamento è stato confermato anche con Ordinanze della Cassazione del 22 febbraio 2023,
n. 5436; del 25 luglio 2024 n. 20853 e del 26 giugno 2024, n. 22729 che hanno reiterato il principio in base al quale, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in quanto, per la specialità della materia tributaria, caratterizzata dalla procedimentalizzazione del rapporto per trattarsi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie - ed a differenza dunque da quella civile, che è di certo estranea ad una procedimentalizzazione -, anche in detta ipotesi trova applicazione l'art. 1310 c. 1 c.c., , sebbene dettato in tema di prescrizione. In conclusione, in presenza di una valida notifica dall'avviso di liquidazione in capo ad uno dei condebitori (società Società_1 s.r.l.) deve ritenersi tempestiva la notifica dell'avviso di liquidazione n. 2017/008/SC/000000521/0/003 oggetto dell'odierno giudizio.
6. Ugualmente infondata è la censura di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'atto, infatti, contiene gli estremi della sentenza oggetto di registrazione, il nominativo della controparte
("Società_1 s.r.l."), l'indicazione del tipo d'imposta richiesta ("Imposta principale di registro") e del codice tributo ("109T") da riportare anche nel Mod. F24, il riferimento normativo all'art. 37 e all'art. 8 della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e l'ammontare dell'imposta, della penale per l'inadempimento e gli interessi legali. Il tutto riportato in un quadro di facile comprensione.
Del resto, la ricorrente dimostra di ben conoscere la sentenza richiamata nell'avviso di liquidazione come si deduce dalla rappresentazione che ne fa in ricorso.
Peraltro, la circostanza che la ricorrente non è affatto estranea all'atto giudiziario tassato, appare senz'altro consentire una lettura non formalistica delle garanzie della contribuente che si è potuta concretamente difendere.
La Cassazione (cfr. sentenza. n. 35125 del 2021) per caso analogo ha evidenziato che “è indifferente che gli elementi da porre a base della liquidazione dell'imposta di registro siano desumibili direttamente dalla motivazione dell'atto impositivo, ovvero indirettamente dal contenuto di un diverso atto da questo richiamato
(seppure ad esso non allegato) allorché si tratti di un atto conosciuto o comunque agevolmente conoscibile dal contribuente;
ciò perché l'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico e va anch'esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), in modo tale che l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all'avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria.
Questi principi hanno da ultimo trovato conferma nella sentenza della Cassazione n. 2687/24 emessa in tema di imposta di registro su atti giudiziari, in cui è affermato che l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. sul punto anche
Cass. n. 11283 del 7.4 2022, Cass. n. 30084 del 26.10 2021)”.
7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nell'importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all'ADE le spese del presente giudizio liquidate in €. 800,00 oltre accessori se dovuti.