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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6164/2023
PROMOSSA DA
NATA IN BRASILE IL 18.07.1983, IVI RESIDENTE, Parte_1
( ), , NATA IN BRASILE IL 19.06.1985, CodiceFiscale_1 Parte_2
IVI RESIDENTE, (C.F. ), , NATA IN BRASILE IL 20.09.1989, IVI C.F._2 Parte_3
RESIDENTE, (C.F. ), NATA IN BRASILE IL 07.06.1993, IVI C.F._3 Parte_4
RESIDENTE, (C.F. , , NATO IN BRASILE IL C.F._4 Parte_5
30.03.2009 E , NATA IN BRASILE IL 14.08.2012, ENTRAMBI MINORI Parte_6
RAPPRESENTATI IN GIUDIZIO DAI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DA Parte_7
E , E NATO IN Pt_2 Parte_2 Parte_2 Parte_8
BRASILE IL 14.08.2018 E NATO IN BRASILE IL 06.07.2022, Parte_9
ENTRAMBI APPRESENTATI IN GIUDIZIO DAI GENITORI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Pt_10 CP_1 CP_2
E , Parte_8 Pt_1 Parte_1
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. ALFIERO COSTANTINI (C.F. ) E DALL'AVV. ANA C.F._5
UL RA NT
RICORRENTI CONTRO
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (CF: ) RAPPRESENTATO E Controparte_3 P.IVA_1
DIFESO DALL'AVV. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
RESISTENTE
Oggetto: cittadinanza
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
15.4.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nata il Persona_1
09.12.1950 a Palagonia (CT). Si espone nel ricorso che l'avo italiano è , nata in Persona_1
Italia da genitori italiani, emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione. In data 16.06.1981 presso lo stato di Santa
Catarina, Brasile, la contraeva matrimonio con cittadino Per_1 Persona_2
brasiliano, e dalla loro unione sono nati in Brasile quattro figli, tutti odierni ricorrenti:
[...]
in data 18.07.1983, in data 19.06.1985, in data Parte_1 Parte_2 Parte_3
20.09.1989, in data 07.06.1993. Parte_4
A sua volta, in data 29.04.2011, contraeva matrimonio in Brasile con Parte_1
e dalla loro unione sono nati due figli, entrambi odierni CP_2 Parte_8
ricorrenti: il minore in data 14.08.2018 ed il minore Parte_8 [...]
in data 06.07.2022. Parte_9
In data 26.03.2011 contraeva matrimonio con da e Parte_2 Parte_7 Pt_2
dalla loro unione sono nati due figli, entrambi odierni ricorrenti: il minore Parte_5
da in data 30.03.2009 e la minore da Cunha in data 14.08.2012. Pt_2 Parte_6
non ha mai perso mai la cittadinanza italiana, in quanto mai si è naturalizzata Persona_1
brasiliana, trasferendo, pertanto, la cittadinanza italiana in linea diretta iure sanguinis alle quattro figlie e ai nipoti, tutti odierni ricorrenti. Questi sono discendenti in linea diretta iure sanguinis dall'avo, . Persona_1 Parte ricorrente aveva tentato, preliminarmente, di avviare già nel 2023 l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, tentando di accedere al servizio “prenot@mi” del Consolato
D'Italia a San Paolo, Brasile, il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, così come documentato in atti, ma il sistema non ha permesso loro neanche di effettuare una prenotazione in quanto non c'erano date disponibili per il servizio richiesto. Pertanto, non hanno neanche potuto inserirsi nelle liste di attesa.
Sono stati prodotti i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1. Certificato negativo di naturalizzazione di , sia in lingua originale che con Persona_1
relativa traduzione italiana e completo di Apostille, rilasciato in data 26.04.2023;
2. Estratto dell'atto di nascita di rilasciato dal Comune di Palagonia (CT) e Persona_1
del certificato di matrimonio con Persona_2
3. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_1
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
4. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_2
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
5. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con relativa Parte_3
traduzione italiana e completo di Apostille;
6. certificati di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_4
italiana e completo di Apostille;
7. certificato di nascita dei minori e Parte_8 [...]
sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana e Parte_9
completo di Apostille;
8. certificato di nascita dei minori da e da Parte_5 Pt_2 Parte_6
sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
Pt_2
9. copia delle schermate dei tentativi di prenotazione del servizio consolare richiesto tramite la piattaforma “prenot@mi”.
Il ricorso veniva notificato al convenuto e il si costituiva in giudizio a mezzo CP_3
dell'avvocatura di Stato in data 28.10.2024, tramite il deposito di comparsa in cui non contestava espressamente la richiesta di riconoscimento della cittadinanza della controparte. All'udienza del 15.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
____
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della cittadinanza. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
, e il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel CP_3
caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, senza necessità di adire il giudice ordinario, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi.
Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal d.P.R.
17.01.2014 n. 33 è di 730 giorni.
Sussiste quindi l'interesse ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno provato di aver tentato ad inizio 2023 di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso l'accesso alla piattaforma prenot@mi, il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, senza che ciò fosse però loro consento. Il portale, infatti, non ha permesso loro neanche di effettuare la prenotazione in quanto non c'erano date disponibili per il servizio richiesto.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Relativamente alla trasmissione della cittadinanza per linea materna, si ricorda che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1 , che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna ( “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma
2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale. Nella specie, tuttavia,
l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1 gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Nel merito, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.U. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto,
“deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U. n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nella specie, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza è, dunque, fondata.
Invero, l'avo è una cittadina italiana, secondo quanto si deduce e si documenta nel ricorso,
, nata a [...], il [...], mai naturalizzatosi brasiliana (v. certificato Persona_1
negativo di naturalizzazione allegato del 26.04.2023), la quale ha contratto matrimonio con cittadino brasiliano in data 16.06.1981 e, pertanto, dopo l'intervento della sentenza di incostituzionalità n. 87/1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che sposava un cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà. Pertanto, in assenza di interruzioni e elementi ostativi, ella ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti, per linea materna, da cittadina italiana non essendo stati eccepiti fatti interruttivi (naturalizzazione straniera del genitore dante causa prima della nascita del figlio o rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti).
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando , Parte_1
nata in [...] il [...], ivi residente, , CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata in [...] il [...], ivi residente, C.F. ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata in [...] il [...], ivi residente, C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
nata in [...] il [...], ivi residente, C.F. C.F._4 Parte_5
nato in [...] il [...] e , nata in [...] il
[...] Parte_6
14.08.2012, nato in [...] il [...] e Parte_8 [...]
nato in [...] il [...], cittadini italiani e disponendo Parte_9
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
____
Tenuto conto del fatto che il non ha contestato la fondatezza nel merito della domanda CP_3
giudiziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, nella causa iscritta al n. 6164/2023 R.G., visti gli artt.
281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Catania il 19/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6164/2023
PROMOSSA DA
NATA IN BRASILE IL 18.07.1983, IVI RESIDENTE, Parte_1
( ), , NATA IN BRASILE IL 19.06.1985, CodiceFiscale_1 Parte_2
IVI RESIDENTE, (C.F. ), , NATA IN BRASILE IL 20.09.1989, IVI C.F._2 Parte_3
RESIDENTE, (C.F. ), NATA IN BRASILE IL 07.06.1993, IVI C.F._3 Parte_4
RESIDENTE, (C.F. , , NATO IN BRASILE IL C.F._4 Parte_5
30.03.2009 E , NATA IN BRASILE IL 14.08.2012, ENTRAMBI MINORI Parte_6
RAPPRESENTATI IN GIUDIZIO DAI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DA Parte_7
E , E NATO IN Pt_2 Parte_2 Parte_2 Parte_8
BRASILE IL 14.08.2018 E NATO IN BRASILE IL 06.07.2022, Parte_9
ENTRAMBI APPRESENTATI IN GIUDIZIO DAI GENITORI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Pt_10 CP_1 CP_2
E , Parte_8 Pt_1 Parte_1
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. ALFIERO COSTANTINI (C.F. ) E DALL'AVV. ANA C.F._5
UL RA NT
RICORRENTI CONTRO
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (CF: ) RAPPRESENTATO E Controparte_3 P.IVA_1
DIFESO DALL'AVV. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
RESISTENTE
Oggetto: cittadinanza
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
15.4.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nata il Persona_1
09.12.1950 a Palagonia (CT). Si espone nel ricorso che l'avo italiano è , nata in Persona_1
Italia da genitori italiani, emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione. In data 16.06.1981 presso lo stato di Santa
Catarina, Brasile, la contraeva matrimonio con cittadino Per_1 Persona_2
brasiliano, e dalla loro unione sono nati in Brasile quattro figli, tutti odierni ricorrenti:
[...]
in data 18.07.1983, in data 19.06.1985, in data Parte_1 Parte_2 Parte_3
20.09.1989, in data 07.06.1993. Parte_4
A sua volta, in data 29.04.2011, contraeva matrimonio in Brasile con Parte_1
e dalla loro unione sono nati due figli, entrambi odierni CP_2 Parte_8
ricorrenti: il minore in data 14.08.2018 ed il minore Parte_8 [...]
in data 06.07.2022. Parte_9
In data 26.03.2011 contraeva matrimonio con da e Parte_2 Parte_7 Pt_2
dalla loro unione sono nati due figli, entrambi odierni ricorrenti: il minore Parte_5
da in data 30.03.2009 e la minore da Cunha in data 14.08.2012. Pt_2 Parte_6
non ha mai perso mai la cittadinanza italiana, in quanto mai si è naturalizzata Persona_1
brasiliana, trasferendo, pertanto, la cittadinanza italiana in linea diretta iure sanguinis alle quattro figlie e ai nipoti, tutti odierni ricorrenti. Questi sono discendenti in linea diretta iure sanguinis dall'avo, . Persona_1 Parte ricorrente aveva tentato, preliminarmente, di avviare già nel 2023 l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, tentando di accedere al servizio “prenot@mi” del Consolato
D'Italia a San Paolo, Brasile, il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, così come documentato in atti, ma il sistema non ha permesso loro neanche di effettuare una prenotazione in quanto non c'erano date disponibili per il servizio richiesto. Pertanto, non hanno neanche potuto inserirsi nelle liste di attesa.
Sono stati prodotti i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1. Certificato negativo di naturalizzazione di , sia in lingua originale che con Persona_1
relativa traduzione italiana e completo di Apostille, rilasciato in data 26.04.2023;
2. Estratto dell'atto di nascita di rilasciato dal Comune di Palagonia (CT) e Persona_1
del certificato di matrimonio con Persona_2
3. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_1
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
4. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_2
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
5. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con relativa Parte_3
traduzione italiana e completo di Apostille;
6. certificati di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_4
italiana e completo di Apostille;
7. certificato di nascita dei minori e Parte_8 [...]
sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana e Parte_9
completo di Apostille;
8. certificato di nascita dei minori da e da Parte_5 Pt_2 Parte_6
sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
Pt_2
9. copia delle schermate dei tentativi di prenotazione del servizio consolare richiesto tramite la piattaforma “prenot@mi”.
Il ricorso veniva notificato al convenuto e il si costituiva in giudizio a mezzo CP_3
dell'avvocatura di Stato in data 28.10.2024, tramite il deposito di comparsa in cui non contestava espressamente la richiesta di riconoscimento della cittadinanza della controparte. All'udienza del 15.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
____
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della cittadinanza. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
, e il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel CP_3
caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, senza necessità di adire il giudice ordinario, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi.
Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal d.P.R.
17.01.2014 n. 33 è di 730 giorni.
Sussiste quindi l'interesse ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno provato di aver tentato ad inizio 2023 di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso l'accesso alla piattaforma prenot@mi, il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, senza che ciò fosse però loro consento. Il portale, infatti, non ha permesso loro neanche di effettuare la prenotazione in quanto non c'erano date disponibili per il servizio richiesto.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Relativamente alla trasmissione della cittadinanza per linea materna, si ricorda che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1 , che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna ( “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma
2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale. Nella specie, tuttavia,
l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1 gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Nel merito, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.U. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto,
“deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U. n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nella specie, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza è, dunque, fondata.
Invero, l'avo è una cittadina italiana, secondo quanto si deduce e si documenta nel ricorso,
, nata a [...], il [...], mai naturalizzatosi brasiliana (v. certificato Persona_1
negativo di naturalizzazione allegato del 26.04.2023), la quale ha contratto matrimonio con cittadino brasiliano in data 16.06.1981 e, pertanto, dopo l'intervento della sentenza di incostituzionalità n. 87/1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che sposava un cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà. Pertanto, in assenza di interruzioni e elementi ostativi, ella ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti, per linea materna, da cittadina italiana non essendo stati eccepiti fatti interruttivi (naturalizzazione straniera del genitore dante causa prima della nascita del figlio o rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti).
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando , Parte_1
nata in [...] il [...], ivi residente, , CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata in [...] il [...], ivi residente, C.F. ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata in [...] il [...], ivi residente, C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
nata in [...] il [...], ivi residente, C.F. C.F._4 Parte_5
nato in [...] il [...] e , nata in [...] il
[...] Parte_6
14.08.2012, nato in [...] il [...] e Parte_8 [...]
nato in [...] il [...], cittadini italiani e disponendo Parte_9
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
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Tenuto conto del fatto che il non ha contestato la fondatezza nel merito della domanda CP_3
giudiziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, nella causa iscritta al n. 6164/2023 R.G., visti gli artt.
281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Catania il 19/11/2025.
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----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini