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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 – bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A A VERBALE nella causa di appello n. 853/2024 R.g.a.; avverso la sentenza n. 144/2024 R.S. del Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, emessa e pubblicata il 23.5.2024 a definizione del procedimento n. 153/2023 R.G, non notificata;
avente ad oggetto: regresso;
CP_1 promossa da:
, in persona del proprio legale rappresentante (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Bianchi ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata, ai fini della presente procedura, presso il suo studio, in Pesaro, P.le I°
Maggio n. 9,come da procura in atti;
- appellante
1 nei confronti di:
Controparte_2
(C.F. , in persona del suo
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro – tempore per l' rappresentato e difeso CP_3 nel presente giudizio dall'Avvocato Massimo Di Gilio e dall'Avvocato Torquato
Pirani, domiciliato presso quest'ultimo in Bologna, alla Via Amendola 3, per procura generale alle liti in atti;
– appellata;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16.10.2025, sentita la parte appellante e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
premesso che:
- con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, agiva in CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, esercitando azione di regresso nei confronti della società
[...]
quale datore di lavoro di per il Parte_1 Parte_2 recupero degli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al detto lavoratore il giorno 24/9/21;
- costituitosi ritualmente il contraddittorio, il Giudice di primo grado dava corso all'istruttoria orale cui seguiva espletamento di CTU medico - legale sulla persona dell'infortunato; ritenendo pienamente provata la responsabilità della società resistente, la condannava al pagamento, in favore di della somma di € 27.865,54 (oltre accessori), col favore CP_1 delle spese;
- la società soccombente proponeva gravame formulando 4 motivi di appello (i primi due afferenti al dedotto malgoverno delle prove e alla CP_ carenza di motivazione quanto alla responsabilità della nell'occorso; il terzo ed il quarto afferenti alla quantificazione del danno ed alla riduzione del dovuto ex art. 11 DPR 1124/1965) ed, istando in
2 via preliminare per la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale, chiedeva la riforma della sentenza ed il rigetto delle domande formulate in I grado da parte ricorrente;
- si costituiva ritualmente eccependo, in via pregiudiziale, la CP_1 tardivita' dell'appello ed istando per la conseguente pronuncia di inammissibilità, con il favore delle spese e la condanna di controparte per temerarieta' della lite ex art. 96 comma 3 c.p.c.; comunque, per scrupolo difensivo, l' si difendeva anche nel merito, richiamando CP_2 le motivazioni della sentenza di I grado ed istando per l'integrale rigetto dell'appello; rilevato che:
- l'eccezione preliminare d'inammissibilità, per tardività, del ricorso in appello presentato dalla società è Parte_1 fondata, posto che risulta per tabulas che la sentenza gravata è stata emessa e pubblicata in data 23/05/2024 mentre il ricorso in appello in esame è stato depositato solo in data 23/12/2024, pertanto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., scadente il giorno
23/11/2024 (cfr. Cass. ord. 14724/2018: “Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro”, infatti, “il dies a quo di decorrenza del termine c.d. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c con riferimento alla pubblicazione delle sentenza, deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente conoscenza legale del provvedimento, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. per le parti presenti o che avrebbero dovuto comparire alla udienza”; vd. in senso conforme, ex multis Cass. 6 ottobre 2022, n.
29088);
- doveroso è, altresì, precisare che alla presente controversia di lavoro, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio
3 1941, n. 12, art. 92 (cfr. sul punto Cass. n. 2154 del 22/1/2024; Cass. n.
19079 del 2018; Cass. 16/10/2015 n. 21003; Cass. 09/02/2009 n. 3192;
Cass. 14/04/1998 n. 3767); ritenuto:
- che l'appello debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile con sentenza resa ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., provvedimento cui segue la condanna della società appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come dispositivo, in applicazione dei parametri per attività fase e valore di cui al D.M. 55/2024 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado e ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del
Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della società appellata) e con applicazione analogica del comma 9 seconda parte della medesima norma, considerato il caso di specie e la specifica natura della ragione di inammissibilità;
- che sussistono i presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto;
- che non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. richiesta da parte appellata;
sul punto occorre precisare che, secondo costante insegnamento della Corte di legittimità, la norma invocata al fine di ottenere la condanna per lite temeraria, non segue alla mera infondatezza od inammissibilità dell'impugnazione giacché si richiede piuttosto “una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un., ord.
16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto
2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n.
9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv.
648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv.
646080-01) “ravvisata in casi o di vera e propria “giuridica
4 insostenibilità” del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n.
20732, Rv. 642925-01), “non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” con lo stesso (così, Cass. Sez.
Un., sent. n. 9912 del 2018, cit.), ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-
01).” (da Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 8453 del 31/03/2025);
P.Q.M.
visti gli art. 436 bis c.p.c. e 348 bis c.p.c.,
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna parte appellante a rifondere all' appellato le spese del grado che CP_2 si liquidano nella somma di € 2000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 16/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
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