Articolo 6 della Legge 10 aprile 1954, n. 85
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 aprile 1954
Art. 6.
Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.
Al personale che frattanto cessera' dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sara' invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.
Entrata in vigore il 13 aprile 1954