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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1364/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI DANIELA Parte_1 C.F._1
e
EN PA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
1) I sig.ri e PA MI, coniugi, si autorizzano vicendevolmente a vivere separati, Parte_1
come già in effetti vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando entrambi i figli non avranno compiuto la maggiore età. I coniugi danno atto
Cod che nessuno di loro è rimasto ad abitare nella casa coniugale, sita in Naperville (USA), AR rd , oggi di proprietà esclusiva del sig. che è stata lasciata da entrambi i coniugi alla fine dell'anno Parte_1
2023 e attualmente è concessa in locazione dal medesimo proprietario a terzi.
2) La casa familiare non verrà assegnata ad alcuno, in quanto entrambi i coniugi si sono trasferiti in Italia in residenze separate, ivi compresa la Sig.ra PA, collocataria dei figli minori;
pertanto, il Sig. ne continuerà ad avere il giuridico possesso in base al suo titolo di proprietà. Parte_1
3) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla loro residenza, tenendo conto dei bisogni, delle capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori;
la responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale gli stessi di volta in volta si trovano, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei figli stessi.
Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro.
I genitori si obbligano altresì, anche per i rispettivi familiari, ad astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei figli minori da considerazioni negative sulla figura dell'altro genitore, anche in relazione alla causa della crisi familiare. Ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé collocati si obbliga a far loro svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di rispettiva spettanza e dunque a non riconsegnare i figli all'altro genitore senza che tutti i compiti siano stati svolti.
I genitori si impegnano, altresì, ad accompagnare e ad andare a riprendere i figli a/da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, ivi comprese visite mediche/incontri con la psichiatra/psicologa/logopedista in modo che ognuno di essi sia onerato dell'accompagnamento/ritiro durante la presenza dei figli presso lo stesso genitore. In particolare, il Sig. accompagnerà i Parte_1
figli alle attività e/o alle visite, logopedista ecc. il pomeriggio del martedì (giorno di sua spettanza) e la mattina del mercoledì ove abbiano tali impegni, invece di accompagnarli a scuola.
Il sig. dovrà comunque una volta alla settimana andare a prelevare i figli dalla abitazione Parte_1
materna e accompagnarli e andare a riprenderli a/da l'attività sportiva e/o visita medica, incontro con la psicologa/logopedista, et similia, per cui se i figli non dovessero avere impegni nei giorni di frequentazione paterna, l'esatta cadenza degli accompagnamenti/ritiri paterni dovrà essere concordata di settimana in settimana con la sig.ra PA.
Ciascun genitore ha la responsabilità (autonoma ed indipendente dall'altro) di informarsi direttamente con gli insegnanti e/o con gli operatori Socio-Sanitari e/o con gli allenatori sportivi e/o con qualsiasi altra figura professionale che si occupa dei figli relativamente al loro andamento scolastico, alla loro educazione, alla loro salute, etc.
Ciascun genitore si obbliga a limitare l'utilizzo da parte dei figli degli strumenti informatici (telefoni cellulari, play station, televisione ecc.), al di fuori di quanto necessario per l'utilizzo scolastico, riducendone l'uso extrascolastico secondo i tempi che saranno suggeriti dai professionisti sanitari che seguono i bambini ed a seconda dell'età dei minori stessi. I genitori dovranno comunque monitorare i contenuti a cui i minori hanno accesso mediante dispositivi elettronici (giochi e video, youtube ed altri canali per bambini).
I genitori si impegnano altresì a far effettuare a ciascun figlio almeno un'attività sportiva, da concordare con le modalità previste per le spese straordinarie di cui al successivo punto 8. 4) Salvo diverso accordo scritto fra i genitori che tenga conto degli impegni lavorativi di entrambi, i figli minori permarranno con il padre con le seguenti modalità:
- un giorno infrasettimanale, individuato (salvo diverso accordo scritto, anche a mezzo sms o whatsapp o e-mail) nella giornata del martedì dalle ore 18.00 quando il padre andrà a prelevare i figli dall'abitazione materna, con pernottamento e fino al mattino successivo, quando il padre li accompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, a casa della madre o al centro estivo;
i genitori concordano sin d'ora che, qualora le esigenze lavorative del Sig. lo permettano, nella Parte_1
settimana in cui i figli non trascorrono con lui il fine settimana, potrà, previo accordo con la Sig.ra
PA, tenere i figli con sé per un ulteriore giorno infrasettimanale con pernottamento, sempre secondo gli stessi tempi e modalità.
- il week-end a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì quando il padre andrà a prelevare i figli dall'abitazione materna, alle ore 18.00 della domenica quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
La sig.ra PA dichiara fin da ora di essere disponibile ad aiutare il sig. negli spostamenti Parte_1
dei figli da e presso la casa paterna in caso di impossibilità e/o esigenze del previo accordo Parte_1
scritto (anche a mezzo e.mail, sms, whatsapp) e diretto tra i genitori da prendersi con adeguato anticipo.
Per quanto riguarda il periodo delle Feste scolastiche Natalizie, il padre avrà il diritto/dovere di tenere i figli con sé per metà delle vacanze e la cui esatta cadenza sarà da concordarsi di anno in anno tra i genitori e di modo tale che i figli trascorrano, ad anni alterni:
- il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
- e il giorno dell'ultimo dell'anno e quello di Capodanno con un genitore e quello dell'Epifania con l'altro.
Lo stesso dicasi per le Feste scolastiche Pasquali durante le quali i figli trascorreranno metà del periodo con ciascun genitore in modo tale che trascorrano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Infine, entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli durante le ferie estive per un periodo anche non continuativo di 2 (due) settimane.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con i figli, gli stessi saranno tenuti a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso. In caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà per prima alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località o le mete in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, i figli staranno alternativamente presso ciascun genitore indipendentemente dalla durata degli stessi.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con
AN e e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto dei Per_1
minori ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla loro età, sia dei loro impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei loro ritmi ed abitudini esistenziali.
5) I genitori si obbligano ad intraprendere e proseguire un percorso per il sostegno alla genitorialità presso un consulente scelto di comune accordo tra loro. Le relative spese saranno poste a carico dei genitori al
50% ciascuno.
6) In considerazione del fatto che la madre provvede per maggior tempo alla cura dei figli con dispendio di attività domestica e del maggior onere che grava sulla stessa in qualità di genitore collocatario e della disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi, il signor a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario dei figli minori, si obbliga a corrispondere alla moglie, sig.ra MI PA, a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso (marzo 2025) compreso, la somma mensile di
€ 600,00 (= € 300,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, sino a che i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti. Il suddetto pagamento avverrà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al Sig.
Parte_1
A decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso (marzo 2026) tale somma mensile dovrà essere annualmente aggiornata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente.
7) Le parti concordano che il sig. verserà alla sig.ra PA a titolo di contributo forfettario per Parte_1
il mantenimento ordinario dei figli per il periodo da gennaio 2024 compreso, al mese precedente la sottoscrizione del presente ricorso compreso (febbraio 2025) la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, per complessivi € 2.800,00 (duemilaottocento/00) importo da corrispondere alla moglie in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
le spese straordinarie dei figli sostenute dalla sig.ra PA nelle mensilità gennaio
2024 fino al mese di sottoscrizione del presente ricorso compreso (marzo 2025), sono e saranno invece pagate con il conto corrente cointestato alle parti, per cui la medesima dichiara di nulla più avere a pretendere in relazione alle spese straordinarie di tale periodo.
8) Dagli importi sopra indicati sono escluse le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate.
Tali spese saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, a decorrere dal mese di aprile 2025:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure e farmaci non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, e gruppo estivo;
c) una attività sportiva e pertinenti attrezzature per ogni figlio;
d) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
e) spese di custodia (baby-sitter).
Le spese per le vacanze ed i viaggi di AN e saranno sostenute per intero dal genitore Per_1
e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno quelle relative alle vacanze ed ai viaggi che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: scout, campi estivi, amici/amiche, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, con le stesse modalità sopra indicate.
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (anche a mezzo sms, whatsapp, e.mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nei dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata ai figli onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. 9) I genitori convengono, inoltre, di far effettuare ai figli i percorsi psichiatrici, psicologici e logopedici prescritti dal pediatra curante e/o dai medici del Servizio Sanitario Nazionale;
al riguardo i genitori stessi si rivolgeranno a specialisti, anche privati, la cui scelta dovrà essere concordata e si impegnano a seguire le indicazioni che verranno loro date sino a quando i professionisti lo riterranno necessario.
10) Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale sarà suddiviso al 50% fra i genitori e, a tal fine, le parti si obbligano a prestarsi la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli, anche ai fini Isee, ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
11) Nessun obbligo di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro, godendo entrambi di redditi sufficienti al proprio personale mantenimento.
12) Le parti si obbligano ad estinguere contestualmente tra loro, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque dopo il 31.03.2025, il conto corrente cointestato fra i coniugi n. 207579606, acceso presso Banca Chase, e del saldo attuale di $ 1.430,76.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e sino alla chiusura del conto corrente sopra indicato, le parti concordano che il suddetto conto corrente non sarà più utilizzato e che dunque nessuno dei due potrà compiere operazioni in uscita, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa, ad eccezione delle spese straordinarie dei figli di cui alla precedente condizione n. 8 sino al 31.03.2025 compreso. Dell'importo residuo di tale conto corrente, al Sig. verrà attribuito il 70% che gli viene definitivamente assegnato mentre il Parte_1
restante 30% verrà attribuito alla Sig.ra PA alla quale tale ultima percentuale viene definitivamente assegnata.
13) Il Sig. si accolla, a decorrere dal 2/01/2024, il mutuo cointestato fra i coniugi, contratto in Parte_1
relazione all'immobile sito in Naperville (USA), AR rd 609, con la Banca Chicago Title and Trust
Company con atto a Ministero Notaio in data 11/12/2020, rep. n. 20NW7140378NP, Persona_2
provvedendo integralmente al pagamento delle rate, da tale data, alle rispettive scadenze, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la sig.ra PA da qualunque spesa e/o danno dovessero eventualmente derivarle dal proprio ritardato o mancato pagamento dei residui ratei del mutuo in parola, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causale e/o ragione in qualunque modo connessa alle rate del mutuo de quo, ivi comprese anche quelle già scadute anche in data anteriore al 02.01.2024 e già corrisposte, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
Considerato che il presente accollo ha valore solo tra le parti il sig. riconosce che il mutuo Parte_1
cointestato de quo era funzionale all'acquisto dell'immobile sito in Naperville (USA) di sua esclusiva proprietà; le parti concordano che dopo il mancato pagamento di tre rate mensili consecutive da parte del sig. del mutuo de quo e/o dopo il pagamento di esse da parte della sig.ra PA, il sig. Parte_1
si impegna e si obbliga a provvedere alla vendita immediata dell'immobile così da impiegare il Parte_1
denaro per (i) ripianare immediatamente il debito con la Banca, liberando la sig.ra PA da ogni obbligazione e (ii) tenere indenne la sig.ra PA da ogni diminuzione patrimoniale al riguardo.
14) Il cane KY intestato alla Sig.ra PA, verrà collocato al 50% fra i coniugi, una settimana ciascuno, a settimane alterne. Ciascun coniuge provvederà alle spese del mantenimento del cane stesso durante il periodo di permanenza del medesimo presso di lui. Le spese straordinarie ivi comprese quelle veterinarie, da concordare e rimborsare con le stesse modalità previste per le spese straordinarie per i figli (v. punto 8), sono poste a carico dei coniugi al 50% ciascuno. Salvo casi di necessità e/o urgenze, eventuali pernottamenti del cane presso persone diverse dai coniugi devono essere concordati fra le parti per iscritto, anche a mezzo sms anche whatsapp o e-mail, previa comunicazione da inviarsi, sempre con le stesse modalità, con congruo preavviso.
15) Le parti dichiarano e riconoscono che i conti correnti bancari e investimenti, con le relative attività e passività, sono e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge a cui sono intestati, senza che l'altro coniuge possa avanzare pretese o diritti di sorta, a qualunque titolo.
16) A titolo di acconto per la definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi ed in ragione del fatto che l'assetto di cui infra è funzionale ed imprescindibile al raggiungimento dell'accordo di separazione consensuale e divorzio il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Parte_1
Sig.ra PA MI, che accetta, la somma di $ 10.000,00 (dollari diecimila/00) a mezzo bonifico sul c/c personale della Sig.ra 1212, Hobson Rd Naperville IL Parte_2
60540 USA, Swift code: CHASUS33, Account #: 551132569, di cui:
- $ 5.000,00 (dollari cinquemila/00) al momento della sottoscrizione del presente accordo;
- $ 5.000,00 (dollari cinquemila/00) entro 15 (quindici) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale recettiva delle presenti condizioni ma con l'obbligo per le parti di sottoscrivere e depositare telematicamente atto di acquiescenza alla sentenza di separazione recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza a mezzo PCT.
Il suddetto pagamento della somma complessiva di $ 10.000,00 (dollari diecimila/00) è sottoposto alla condizione risolutiva che la Sig.ra PA MI compia quanto necessario a suo carico al fine di consentire al Tribunale di accogliere il presente ricorso, che la sentenza di separazione accolga le condizioni tutte di cui al presente ricorso, che la stessa venga emessa e che passi in giudicato
(condizioni cumulative).
17) I genitori, richiamato l'art. 473-bis.5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei figli minori.
18) I compensi tutti della presente procedura e relativi conseguenti sono integralmente compensati tra le parti mentre le spese vive relative ai contributi unificati saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna.
19) Le parti convengono che qualsiasi controversia relativa ai reciproci rapporti di debito/credito, anche in adempimento del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.
20) Le parti si obbligano a sottoscrivere e depositare telematicamente atto di acquiescenza alla sentenza di separazione recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza a mezzo PCT.
21) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. 22) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e EN PA, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
09/03/1979 e EN PA nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Soliera (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010, atto n.13, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1364/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI DANIELA Parte_1 C.F._1
e
EN PA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
1) I sig.ri e PA MI, coniugi, si autorizzano vicendevolmente a vivere separati, Parte_1
come già in effetti vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando entrambi i figli non avranno compiuto la maggiore età. I coniugi danno atto
Cod che nessuno di loro è rimasto ad abitare nella casa coniugale, sita in Naperville (USA), AR rd , oggi di proprietà esclusiva del sig. che è stata lasciata da entrambi i coniugi alla fine dell'anno Parte_1
2023 e attualmente è concessa in locazione dal medesimo proprietario a terzi.
2) La casa familiare non verrà assegnata ad alcuno, in quanto entrambi i coniugi si sono trasferiti in Italia in residenze separate, ivi compresa la Sig.ra PA, collocataria dei figli minori;
pertanto, il Sig. ne continuerà ad avere il giuridico possesso in base al suo titolo di proprietà. Parte_1
3) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla loro residenza, tenendo conto dei bisogni, delle capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori;
la responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale gli stessi di volta in volta si trovano, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei figli stessi.
Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro.
I genitori si obbligano altresì, anche per i rispettivi familiari, ad astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei figli minori da considerazioni negative sulla figura dell'altro genitore, anche in relazione alla causa della crisi familiare. Ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé collocati si obbliga a far loro svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di rispettiva spettanza e dunque a non riconsegnare i figli all'altro genitore senza che tutti i compiti siano stati svolti.
I genitori si impegnano, altresì, ad accompagnare e ad andare a riprendere i figli a/da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, ivi comprese visite mediche/incontri con la psichiatra/psicologa/logopedista in modo che ognuno di essi sia onerato dell'accompagnamento/ritiro durante la presenza dei figli presso lo stesso genitore. In particolare, il Sig. accompagnerà i Parte_1
figli alle attività e/o alle visite, logopedista ecc. il pomeriggio del martedì (giorno di sua spettanza) e la mattina del mercoledì ove abbiano tali impegni, invece di accompagnarli a scuola.
Il sig. dovrà comunque una volta alla settimana andare a prelevare i figli dalla abitazione Parte_1
materna e accompagnarli e andare a riprenderli a/da l'attività sportiva e/o visita medica, incontro con la psicologa/logopedista, et similia, per cui se i figli non dovessero avere impegni nei giorni di frequentazione paterna, l'esatta cadenza degli accompagnamenti/ritiri paterni dovrà essere concordata di settimana in settimana con la sig.ra PA.
Ciascun genitore ha la responsabilità (autonoma ed indipendente dall'altro) di informarsi direttamente con gli insegnanti e/o con gli operatori Socio-Sanitari e/o con gli allenatori sportivi e/o con qualsiasi altra figura professionale che si occupa dei figli relativamente al loro andamento scolastico, alla loro educazione, alla loro salute, etc.
Ciascun genitore si obbliga a limitare l'utilizzo da parte dei figli degli strumenti informatici (telefoni cellulari, play station, televisione ecc.), al di fuori di quanto necessario per l'utilizzo scolastico, riducendone l'uso extrascolastico secondo i tempi che saranno suggeriti dai professionisti sanitari che seguono i bambini ed a seconda dell'età dei minori stessi. I genitori dovranno comunque monitorare i contenuti a cui i minori hanno accesso mediante dispositivi elettronici (giochi e video, youtube ed altri canali per bambini).
I genitori si impegnano altresì a far effettuare a ciascun figlio almeno un'attività sportiva, da concordare con le modalità previste per le spese straordinarie di cui al successivo punto 8. 4) Salvo diverso accordo scritto fra i genitori che tenga conto degli impegni lavorativi di entrambi, i figli minori permarranno con il padre con le seguenti modalità:
- un giorno infrasettimanale, individuato (salvo diverso accordo scritto, anche a mezzo sms o whatsapp o e-mail) nella giornata del martedì dalle ore 18.00 quando il padre andrà a prelevare i figli dall'abitazione materna, con pernottamento e fino al mattino successivo, quando il padre li accompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, a casa della madre o al centro estivo;
i genitori concordano sin d'ora che, qualora le esigenze lavorative del Sig. lo permettano, nella Parte_1
settimana in cui i figli non trascorrono con lui il fine settimana, potrà, previo accordo con la Sig.ra
PA, tenere i figli con sé per un ulteriore giorno infrasettimanale con pernottamento, sempre secondo gli stessi tempi e modalità.
- il week-end a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì quando il padre andrà a prelevare i figli dall'abitazione materna, alle ore 18.00 della domenica quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
La sig.ra PA dichiara fin da ora di essere disponibile ad aiutare il sig. negli spostamenti Parte_1
dei figli da e presso la casa paterna in caso di impossibilità e/o esigenze del previo accordo Parte_1
scritto (anche a mezzo e.mail, sms, whatsapp) e diretto tra i genitori da prendersi con adeguato anticipo.
Per quanto riguarda il periodo delle Feste scolastiche Natalizie, il padre avrà il diritto/dovere di tenere i figli con sé per metà delle vacanze e la cui esatta cadenza sarà da concordarsi di anno in anno tra i genitori e di modo tale che i figli trascorrano, ad anni alterni:
- il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
- e il giorno dell'ultimo dell'anno e quello di Capodanno con un genitore e quello dell'Epifania con l'altro.
Lo stesso dicasi per le Feste scolastiche Pasquali durante le quali i figli trascorreranno metà del periodo con ciascun genitore in modo tale che trascorrano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Infine, entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli durante le ferie estive per un periodo anche non continuativo di 2 (due) settimane.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con i figli, gli stessi saranno tenuti a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno con la precisazione che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso. In caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà per prima alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località o le mete in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, i figli staranno alternativamente presso ciascun genitore indipendentemente dalla durata degli stessi.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con
AN e e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto dei Per_1
minori ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla loro età, sia dei loro impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei loro ritmi ed abitudini esistenziali.
5) I genitori si obbligano ad intraprendere e proseguire un percorso per il sostegno alla genitorialità presso un consulente scelto di comune accordo tra loro. Le relative spese saranno poste a carico dei genitori al
50% ciascuno.
6) In considerazione del fatto che la madre provvede per maggior tempo alla cura dei figli con dispendio di attività domestica e del maggior onere che grava sulla stessa in qualità di genitore collocatario e della disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi, il signor a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario dei figli minori, si obbliga a corrispondere alla moglie, sig.ra MI PA, a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso (marzo 2025) compreso, la somma mensile di
€ 600,00 (= € 300,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, sino a che i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti. Il suddetto pagamento avverrà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al Sig.
Parte_1
A decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso (marzo 2026) tale somma mensile dovrà essere annualmente aggiornata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente.
7) Le parti concordano che il sig. verserà alla sig.ra PA a titolo di contributo forfettario per Parte_1
il mantenimento ordinario dei figli per il periodo da gennaio 2024 compreso, al mese precedente la sottoscrizione del presente ricorso compreso (febbraio 2025) la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, per complessivi € 2.800,00 (duemilaottocento/00) importo da corrispondere alla moglie in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
le spese straordinarie dei figli sostenute dalla sig.ra PA nelle mensilità gennaio
2024 fino al mese di sottoscrizione del presente ricorso compreso (marzo 2025), sono e saranno invece pagate con il conto corrente cointestato alle parti, per cui la medesima dichiara di nulla più avere a pretendere in relazione alle spese straordinarie di tale periodo.
8) Dagli importi sopra indicati sono escluse le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate.
Tali spese saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, a decorrere dal mese di aprile 2025:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure e farmaci non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, e gruppo estivo;
c) una attività sportiva e pertinenti attrezzature per ogni figlio;
d) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
e) spese di custodia (baby-sitter).
Le spese per le vacanze ed i viaggi di AN e saranno sostenute per intero dal genitore Per_1
e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno quelle relative alle vacanze ed ai viaggi che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: scout, campi estivi, amici/amiche, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, con le stesse modalità sopra indicate.
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (anche a mezzo sms, whatsapp, e.mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nei dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata ai figli onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. 9) I genitori convengono, inoltre, di far effettuare ai figli i percorsi psichiatrici, psicologici e logopedici prescritti dal pediatra curante e/o dai medici del Servizio Sanitario Nazionale;
al riguardo i genitori stessi si rivolgeranno a specialisti, anche privati, la cui scelta dovrà essere concordata e si impegnano a seguire le indicazioni che verranno loro date sino a quando i professionisti lo riterranno necessario.
10) Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale sarà suddiviso al 50% fra i genitori e, a tal fine, le parti si obbligano a prestarsi la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli, anche ai fini Isee, ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
11) Nessun obbligo di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro, godendo entrambi di redditi sufficienti al proprio personale mantenimento.
12) Le parti si obbligano ad estinguere contestualmente tra loro, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque dopo il 31.03.2025, il conto corrente cointestato fra i coniugi n. 207579606, acceso presso Banca Chase, e del saldo attuale di $ 1.430,76.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e sino alla chiusura del conto corrente sopra indicato, le parti concordano che il suddetto conto corrente non sarà più utilizzato e che dunque nessuno dei due potrà compiere operazioni in uscita, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa, ad eccezione delle spese straordinarie dei figli di cui alla precedente condizione n. 8 sino al 31.03.2025 compreso. Dell'importo residuo di tale conto corrente, al Sig. verrà attribuito il 70% che gli viene definitivamente assegnato mentre il Parte_1
restante 30% verrà attribuito alla Sig.ra PA alla quale tale ultima percentuale viene definitivamente assegnata.
13) Il Sig. si accolla, a decorrere dal 2/01/2024, il mutuo cointestato fra i coniugi, contratto in Parte_1
relazione all'immobile sito in Naperville (USA), AR rd 609, con la Banca Chicago Title and Trust
Company con atto a Ministero Notaio in data 11/12/2020, rep. n. 20NW7140378NP, Persona_2
provvedendo integralmente al pagamento delle rate, da tale data, alle rispettive scadenze, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la sig.ra PA da qualunque spesa e/o danno dovessero eventualmente derivarle dal proprio ritardato o mancato pagamento dei residui ratei del mutuo in parola, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causale e/o ragione in qualunque modo connessa alle rate del mutuo de quo, ivi comprese anche quelle già scadute anche in data anteriore al 02.01.2024 e già corrisposte, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
Considerato che il presente accollo ha valore solo tra le parti il sig. riconosce che il mutuo Parte_1
cointestato de quo era funzionale all'acquisto dell'immobile sito in Naperville (USA) di sua esclusiva proprietà; le parti concordano che dopo il mancato pagamento di tre rate mensili consecutive da parte del sig. del mutuo de quo e/o dopo il pagamento di esse da parte della sig.ra PA, il sig. Parte_1
si impegna e si obbliga a provvedere alla vendita immediata dell'immobile così da impiegare il Parte_1
denaro per (i) ripianare immediatamente il debito con la Banca, liberando la sig.ra PA da ogni obbligazione e (ii) tenere indenne la sig.ra PA da ogni diminuzione patrimoniale al riguardo.
14) Il cane KY intestato alla Sig.ra PA, verrà collocato al 50% fra i coniugi, una settimana ciascuno, a settimane alterne. Ciascun coniuge provvederà alle spese del mantenimento del cane stesso durante il periodo di permanenza del medesimo presso di lui. Le spese straordinarie ivi comprese quelle veterinarie, da concordare e rimborsare con le stesse modalità previste per le spese straordinarie per i figli (v. punto 8), sono poste a carico dei coniugi al 50% ciascuno. Salvo casi di necessità e/o urgenze, eventuali pernottamenti del cane presso persone diverse dai coniugi devono essere concordati fra le parti per iscritto, anche a mezzo sms anche whatsapp o e-mail, previa comunicazione da inviarsi, sempre con le stesse modalità, con congruo preavviso.
15) Le parti dichiarano e riconoscono che i conti correnti bancari e investimenti, con le relative attività e passività, sono e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge a cui sono intestati, senza che l'altro coniuge possa avanzare pretese o diritti di sorta, a qualunque titolo.
16) A titolo di acconto per la definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi ed in ragione del fatto che l'assetto di cui infra è funzionale ed imprescindibile al raggiungimento dell'accordo di separazione consensuale e divorzio il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Parte_1
Sig.ra PA MI, che accetta, la somma di $ 10.000,00 (dollari diecimila/00) a mezzo bonifico sul c/c personale della Sig.ra 1212, Hobson Rd Naperville IL Parte_2
60540 USA, Swift code: CHASUS33, Account #: 551132569, di cui:
- $ 5.000,00 (dollari cinquemila/00) al momento della sottoscrizione del presente accordo;
- $ 5.000,00 (dollari cinquemila/00) entro 15 (quindici) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale recettiva delle presenti condizioni ma con l'obbligo per le parti di sottoscrivere e depositare telematicamente atto di acquiescenza alla sentenza di separazione recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza a mezzo PCT.
Il suddetto pagamento della somma complessiva di $ 10.000,00 (dollari diecimila/00) è sottoposto alla condizione risolutiva che la Sig.ra PA MI compia quanto necessario a suo carico al fine di consentire al Tribunale di accogliere il presente ricorso, che la sentenza di separazione accolga le condizioni tutte di cui al presente ricorso, che la stessa venga emessa e che passi in giudicato
(condizioni cumulative).
17) I genitori, richiamato l'art. 473-bis.5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei figli minori.
18) I compensi tutti della presente procedura e relativi conseguenti sono integralmente compensati tra le parti mentre le spese vive relative ai contributi unificati saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna.
19) Le parti convengono che qualsiasi controversia relativa ai reciproci rapporti di debito/credito, anche in adempimento del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.
20) Le parti si obbligano a sottoscrivere e depositare telematicamente atto di acquiescenza alla sentenza di separazione recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza a mezzo PCT.
21) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. 22) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e EN PA, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
09/03/1979 e EN PA nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Soliera (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010, atto n.13, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale