CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
CA ANTONIO, RE
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1559/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3245 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica numero 3245 del 29 gennaio 2024, notificato a mezzo pec in pari data (Allegato n. 1) con il quale l'Ufficio ha rifiutato, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da
Ricorrente_1 con istanza di rimborso notificata a mezzo pec in data 8 agosto 2023, per l'importo pari ad euro 8.744,52.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che l'Ufficio non sarebbe legittimato passivamente in relazione alle forniture con potenza disponibile fino a 200 kW essendo per tali forniture competenti le province.
Successivamente, considerato che, secondo il più recente orientamento emerso nella giurisprudenza della
Cassazione, la legittimazione passiva, in via esclusiva, spetta all'Agenzia nei giudizi aventi ad oggetto istanze di rimborso di somme versate a titolo di addizionale provinciale per forniture elettriche relative ad utenze con potenza disponibile non superiore a 200 Kw, - l'Ufficio ha deciso di annullare il via di autotutela il diniego opposto dalla società.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Risulta, infatti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annullato l'atto impugnato in autotutela.
Va, perciò, dichiarata la cessata materia del contendere.
Tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale, sulla base del quale l'Ufficio ha provveduto ad annullare l'atto impugnato in autotutela, si ritiene che sussistano le condizioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
CA ANTONIO, RE
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1559/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3245 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica numero 3245 del 29 gennaio 2024, notificato a mezzo pec in pari data (Allegato n. 1) con il quale l'Ufficio ha rifiutato, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da
Ricorrente_1 con istanza di rimborso notificata a mezzo pec in data 8 agosto 2023, per l'importo pari ad euro 8.744,52.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che l'Ufficio non sarebbe legittimato passivamente in relazione alle forniture con potenza disponibile fino a 200 kW essendo per tali forniture competenti le province.
Successivamente, considerato che, secondo il più recente orientamento emerso nella giurisprudenza della
Cassazione, la legittimazione passiva, in via esclusiva, spetta all'Agenzia nei giudizi aventi ad oggetto istanze di rimborso di somme versate a titolo di addizionale provinciale per forniture elettriche relative ad utenze con potenza disponibile non superiore a 200 Kw, - l'Ufficio ha deciso di annullare il via di autotutela il diniego opposto dalla società.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Risulta, infatti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annullato l'atto impugnato in autotutela.
Va, perciò, dichiarata la cessata materia del contendere.
Tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale, sulla base del quale l'Ufficio ha provveduto ad annullare l'atto impugnato in autotutela, si ritiene che sussistano le condizioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite