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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4324 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fezza presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Pagani alla via Mazzini n. 67;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.8.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo che - presentata la domanda amministrativa per malattia CP_1
professionale - gli era stato riconosciuto soltanto il 14% d'invalidità laddove,
invece, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica sarebbe stato più
adeguatamente valutabile al 17%. Regolarmente instauratosi il contraddittorio,
l' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_1
preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono a illustrare.
E invero, l'espletata CTU, pur riconoscendo la malattia professionale in precedenza quantificata in misura del 14%, non ritiene che la stessa sia quantificabile in misura maggiore. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso
è dunque da disattendere.
Nulla per le spese di lite avendo il presentato idonea dichiarazione di Pt_1
esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese del CTU dott. , liquidate con separato decreto, Persona_1
invece, sono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4324 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' ; CP_1
3) pone definitivamente a carico dell le spese di ctu. CP_1
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4324 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fezza presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Pagani alla via Mazzini n. 67;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.8.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo che - presentata la domanda amministrativa per malattia CP_1
professionale - gli era stato riconosciuto soltanto il 14% d'invalidità laddove,
invece, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica sarebbe stato più
adeguatamente valutabile al 17%. Regolarmente instauratosi il contraddittorio,
l' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_1
preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono a illustrare.
E invero, l'espletata CTU, pur riconoscendo la malattia professionale in precedenza quantificata in misura del 14%, non ritiene che la stessa sia quantificabile in misura maggiore. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso
è dunque da disattendere.
Nulla per le spese di lite avendo il presentato idonea dichiarazione di Pt_1
esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese del CTU dott. , liquidate con separato decreto, Persona_1
invece, sono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4324 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' ; CP_1
3) pone definitivamente a carico dell le spese di ctu. CP_1
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro