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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
La dott.ssa Annamaria Lazzara in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'esito dell'udienza del 18.12.2024, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n. R.G. 21249 /2023 cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 22210/2023 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti LEPERINO ALFONSO e Parte_1 Parte_2
ODIERNA UGO
ricorrenti
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa nel giudizio R.G. n. 21249/ 23 e nel Controparte_1 giudizio n. R.G. 22210/2023 dall' avv.to Gianpiero Mesco
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati rispettivamente in data 15.11.2023 e in data 28.11.2023, successivamente riuniti per identità di questioni affrontate, i ricorrenti in epigrafe hanno premesso di lavorare alle dipendenze della , precisando: Controparte_1
- la di lavorare con la qualifica di “collaboratore professionale sanitario-infermiere Parte_1 professionale”, inquadrata nella categoria D6 ed il i svolgere mansioni quale Parte_2
“collaboratore professionale sanitario- infermiere professionale”, con inquadramento nella categoria
D4;
- di prestare la propria attività assistenziale presso l'Ospedale San Giovanni Bosco e di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:10, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:10, notte dalle 20:00 alle 08:10 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dal c.d.
“Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
- di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evinceva dai fogli di servizio allegati.
Ciò premesso, entrambi i ricorrenti, ed in particolare la in relazione al periodo dal 1.08.2018 Parte_1 al 31.10.2022 ed il relazione al periodo dal 1.04.2018 al 31.10.2022, hanno lamentato Parte_2 Con che l non aveva lororiconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999; di non Controparte_2 avere ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui avevano prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto all'importo di € 3.469,20 la ( determinato conteggiando 177 ore per il valore di € 19,60) e Parte_1 di € 3.560,72, il determinato conteggiando 188 ore per il valore di € 18,94), calcolato Parte_2 secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario richiamato dall'art. 29.
I ricorrenti epigrafati hanno concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art.
2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 per il periodo lavorativo dal
1.08.2018 al 31.10.2022 per la e dal 1.04.2018 al 31.10.2022 per il Fatigati;
, con conseguente Parte_1 condanna della convenuta, sulla base dei suddetti titoli, al pagamento dell'importo di 3.469,20 in favore della e di € 3.560,72, in favore del oltre interessi legali dalla data di Parte_1 Parte_2 maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Con La costituitasi tempestivamente in ciascuno dei due giudizi poi riuniti ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n 4 del c.c.; ha dedotto il difetto di prova e la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.; nel merito ha affermato la infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di
“dichiarare la decadenza dell'avversa domanda, di dichiarare comunque la parziale prescrizione intervenuta
e rigettare, in ogni caso, il ricorso perché inammissibile, e totalmente infondato in fatto ed in diritto e, peraltro non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Il Giudicante, all'esito della riunione dei giudizi, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. dalle parti in sostituzione della udienza del 20 novembre 2024, definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio nel termine di legge.
In via preliminare va rilevato in merito alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta in memoria di costituzione che: Controparte_3
- essa deve essere disattesa in relazione alla domanda proposta dalla ed visto che la Parte_1 parte ricorrente ha dimostrato di avere posto in essere in data 03/07/23 valido atto interruttivo
(lettera di costituzione in mora trasmessa a mezzo PEC, in atti),;
- lo stesso, dicasi anche in relazione alla domanda proposta dal onsiderando Parte_2 che le pretese azionate in giudizio sono state computate a far data dal 1.04.2018 8 atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere posto in essere in data 29/03/23 valido atto interruttivo (lettera di costituzione in mora trasmessa a mezzo PEC, in atti).
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n. 3074/2023, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995 e da lei percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e
34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria
2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
Con La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe Con una disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi dell non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare-
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
È utile trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022
n.23880, i quali hanno affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass.
10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n.
1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art.
44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l.
7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni CP_3 riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Con La sostiene di avere fatto fruire a parti ricorrenti molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato dalle parti ricorrenti, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, parti ricorrenti hanno negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla
Con maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha
Con provato che vi sia stata istanza in tal senso;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nella discussione orale, parte
Con ricorrente ha persuasivamente allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili. È pertanto superflua l'ammissione di una CTU, pure auspicata
Con dall in udienza, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti bensì la loro imputazione che per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. QUESTA PARTE CREDO CHE VA TOLTA, PERCHÉ NON RICHIAMA IL CASO IN ESAME. All'esito, sussiste il diritto delle parti ricorrenti epigrafate all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla loro domanda, va riconosciuta in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al
50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo, relativi al periodo dal 1.08.2018 al 31.10.2022 per la e al periodo dal 1.04.2018 al 31.10.2022 Parte_1 per il Parte_2
All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto. Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato dalle parti ricorrenti che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Con Va quindi disposta la condanna dell al pagamento della somma di € 3.469,20 in favore della Parte_1
e di € 3.560,72, in favore del ltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo,
[...] Parte_2 ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Con Accoglie il ricorso e condanna l per la causale di cui in motivazione, al pagamento della somma di €
3.469,20 in favore della e di € 3.560,72, in favore del ltre interessi Parte_1 Parte_2 legali dalle scadenze mensili al saldo;
Con condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi € 2.050,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti LEPERINO
ALFONSO e ODIERNA UGO.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 18.12.2024
IL Giudice del lavoro
Dott.ssa Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
La dott.ssa Annamaria Lazzara in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'esito dell'udienza del 18.12.2024, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n. R.G. 21249 /2023 cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 22210/2023 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti LEPERINO ALFONSO e Parte_1 Parte_2
ODIERNA UGO
ricorrenti
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa nel giudizio R.G. n. 21249/ 23 e nel Controparte_1 giudizio n. R.G. 22210/2023 dall' avv.to Gianpiero Mesco
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati rispettivamente in data 15.11.2023 e in data 28.11.2023, successivamente riuniti per identità di questioni affrontate, i ricorrenti in epigrafe hanno premesso di lavorare alle dipendenze della , precisando: Controparte_1
- la di lavorare con la qualifica di “collaboratore professionale sanitario-infermiere Parte_1 professionale”, inquadrata nella categoria D6 ed il i svolgere mansioni quale Parte_2
“collaboratore professionale sanitario- infermiere professionale”, con inquadramento nella categoria
D4;
- di prestare la propria attività assistenziale presso l'Ospedale San Giovanni Bosco e di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:10, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:10, notte dalle 20:00 alle 08:10 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dal c.d.
“Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
- di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evinceva dai fogli di servizio allegati.
Ciò premesso, entrambi i ricorrenti, ed in particolare la in relazione al periodo dal 1.08.2018 Parte_1 al 31.10.2022 ed il relazione al periodo dal 1.04.2018 al 31.10.2022, hanno lamentato Parte_2 Con che l non aveva lororiconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999; di non Controparte_2 avere ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui avevano prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto all'importo di € 3.469,20 la ( determinato conteggiando 177 ore per il valore di € 19,60) e Parte_1 di € 3.560,72, il determinato conteggiando 188 ore per il valore di € 18,94), calcolato Parte_2 secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario richiamato dall'art. 29.
I ricorrenti epigrafati hanno concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art.
2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 per il periodo lavorativo dal
1.08.2018 al 31.10.2022 per la e dal 1.04.2018 al 31.10.2022 per il Fatigati;
, con conseguente Parte_1 condanna della convenuta, sulla base dei suddetti titoli, al pagamento dell'importo di 3.469,20 in favore della e di € 3.560,72, in favore del oltre interessi legali dalla data di Parte_1 Parte_2 maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Con La costituitasi tempestivamente in ciascuno dei due giudizi poi riuniti ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n 4 del c.c.; ha dedotto il difetto di prova e la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.; nel merito ha affermato la infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di
“dichiarare la decadenza dell'avversa domanda, di dichiarare comunque la parziale prescrizione intervenuta
e rigettare, in ogni caso, il ricorso perché inammissibile, e totalmente infondato in fatto ed in diritto e, peraltro non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Il Giudicante, all'esito della riunione dei giudizi, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. dalle parti in sostituzione della udienza del 20 novembre 2024, definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio nel termine di legge.
In via preliminare va rilevato in merito alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta in memoria di costituzione che: Controparte_3
- essa deve essere disattesa in relazione alla domanda proposta dalla ed visto che la Parte_1 parte ricorrente ha dimostrato di avere posto in essere in data 03/07/23 valido atto interruttivo
(lettera di costituzione in mora trasmessa a mezzo PEC, in atti),;
- lo stesso, dicasi anche in relazione alla domanda proposta dal onsiderando Parte_2 che le pretese azionate in giudizio sono state computate a far data dal 1.04.2018 8 atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere posto in essere in data 29/03/23 valido atto interruttivo (lettera di costituzione in mora trasmessa a mezzo PEC, in atti).
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n. 3074/2023, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995 e da lei percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e
34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria
2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
Con La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe Con una disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi dell non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare-
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
È utile trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022
n.23880, i quali hanno affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass.
10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n.
1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art.
44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l.
7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni CP_3 riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Con La sostiene di avere fatto fruire a parti ricorrenti molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato dalle parti ricorrenti, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, parti ricorrenti hanno negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla
Con maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha
Con provato che vi sia stata istanza in tal senso;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nella discussione orale, parte
Con ricorrente ha persuasivamente allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili. È pertanto superflua l'ammissione di una CTU, pure auspicata
Con dall in udienza, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti bensì la loro imputazione che per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. QUESTA PARTE CREDO CHE VA TOLTA, PERCHÉ NON RICHIAMA IL CASO IN ESAME. All'esito, sussiste il diritto delle parti ricorrenti epigrafate all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla loro domanda, va riconosciuta in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al
50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo, relativi al periodo dal 1.08.2018 al 31.10.2022 per la e al periodo dal 1.04.2018 al 31.10.2022 Parte_1 per il Parte_2
All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto. Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato dalle parti ricorrenti che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Con Va quindi disposta la condanna dell al pagamento della somma di € 3.469,20 in favore della Parte_1
e di € 3.560,72, in favore del ltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo,
[...] Parte_2 ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Con Accoglie il ricorso e condanna l per la causale di cui in motivazione, al pagamento della somma di €
3.469,20 in favore della e di € 3.560,72, in favore del ltre interessi Parte_1 Parte_2 legali dalle scadenze mensili al saldo;
Con condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi € 2.050,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti LEPERINO
ALFONSO e ODIERNA UGO.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 18.12.2024
IL Giudice del lavoro
Dott.ssa Annamaria Lazzara