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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1736/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239022288569000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Parte Ricorrente: vedi verbale in atti.
Parti ResistentI: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 16 maggio 2024, il sig. Ricorrente_1, nato a Reggio Calabria in [...]_nascita_1, residente in Indirizzo_1 int 14 - CF CF_Ricorrente_1 - elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, inVia Indirizzo_4 presso lo studio dell'avv Difensore_1, che lo rappresenta e difende in giudizio - CF CF_Difensore_1 - del foro di Reggio Calabria, giusta procura in atti, agendo nei riguardi di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Prov DI ROMA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in IIndirizzo_2
CF e PI P.IVA_1 PEC: Email_4 e della REGIONE CALABRIA, in persona del suo Presidente pro-tempore - sezione Tributi UO tasse automobilistiche Indirizzo_3 snc AN - proponeva opposizione avverso 'intimazione di pagamento n. 097 2023 9022288569000, notificato a mezzo posta raccomandata in data 27 febbraio 2024, per un importo complessivo di euro 553,67, inerente tassa automobilistica relativa all'anno 2015, emessa a seguito del preteso, mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015 relativamente alla cartella n° 097
2020 0169165066 notificata il 25 febbraio 2022; a tal proposito, sosteneva di non avere mai ricevuto dalla
Regione alcuna notifica di avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, nonché nessun avviso di mora.
La richiesta inoltrata dalla Regione per il tramite di Agenzia Entrate SS prima con la cartella esattoriale n° 097 2020 0169165066000 notificata in data 25 febbraio 2022, era stata impugnata - sosteneva
- presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma NRG9532/2022 e - successivamente - riassunta per declaratoria di incompetenza territoriale, aggiungendo che il diritto in esame era da ritenersi senza dubbio prescritto, per la decorrenza del triennio previsto per legge, in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi del decorso del detto termine prescrizionale (vedi giurisprudenza citata a sostegno, in atti); eccepiva - al contempo - anche la nullità dell'atto oggi impugnto, per assenza di validi atti prodromici, quale l'avviso di accertamento regionale.
In subordine eccepiva che - per lo stesso credito sotteso - pendevano : ricorso avverso cartella esattoriale NRG 2086/2023 in decisione presso Corte di Giustizia Tributaria di
AN; ricorso avverso il sollecito di pagamento avente sottesa la medesima cartella esattoriale, NRG 128/2024 pendente presso Corte di Giustizia Tributaria di AN, oltre che il presente ricorso formulato avverso l'odierna intimazione di pagamento;
concludeva - pertanto - nei termini di cui in premessa con richiesta di risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Si costotuiva in giudizio la Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso, anche con riguardo alla domanda di risarcimento da lite temeraria;
mentre ADER chiedeva pronunciarsi sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
sicchè - sulle conclusioni di cui in premessa - la causa veniva decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25 febbraio 2026, in previsione della quale la parte ricorrente depositava in segreteria memorie illustrative, insistendo nelle proprie richieste per come articolate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva lo scrivente Giudice Monocratico che - per come si evince dalla documentazione versata in atti, successivamente all'introduzione dell'odierno giudizio, la cartella prodromica all'atto impugnato è stata annullata dalla Corte di Giustizia di primo grado di AN con sentenza n. 1043/2024 depositata in data
20.05.2024 e - pertanto - il giudizio vertente sul predetto atto si è estinto in quanto è cessata la materia del contendere, per venir meno dell'oggetto stesso della impugnazione.
Non resta pertanto che prendere atto della citata pronuncia e decidere in conformità
Ogni altra questione deve ritenersi inoltre assorbita e non sussistono neanche i presupposto di cui all'invocato art. 96 c.p.c., essendo stata necessaria una prodromica e preliminare pronuncia giudiziale, il che - per lo stesso motivo - legittima anche l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
La corte Sezione 3 in Composizione Monocratica così provvede:
1-Dichiara l'estinzione del Giudizio per cessazione della Materia del Contendere;
2-Spese compensate
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1736/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239022288569000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Parte Ricorrente: vedi verbale in atti.
Parti ResistentI: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 16 maggio 2024, il sig. Ricorrente_1, nato a Reggio Calabria in [...]_nascita_1, residente in Indirizzo_1 int 14 - CF CF_Ricorrente_1 - elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, inVia Indirizzo_4 presso lo studio dell'avv Difensore_1, che lo rappresenta e difende in giudizio - CF CF_Difensore_1 - del foro di Reggio Calabria, giusta procura in atti, agendo nei riguardi di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Prov DI ROMA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in IIndirizzo_2
CF e PI P.IVA_1 PEC: Email_4 e della REGIONE CALABRIA, in persona del suo Presidente pro-tempore - sezione Tributi UO tasse automobilistiche Indirizzo_3 snc AN - proponeva opposizione avverso 'intimazione di pagamento n. 097 2023 9022288569000, notificato a mezzo posta raccomandata in data 27 febbraio 2024, per un importo complessivo di euro 553,67, inerente tassa automobilistica relativa all'anno 2015, emessa a seguito del preteso, mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015 relativamente alla cartella n° 097
2020 0169165066 notificata il 25 febbraio 2022; a tal proposito, sosteneva di non avere mai ricevuto dalla
Regione alcuna notifica di avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, nonché nessun avviso di mora.
La richiesta inoltrata dalla Regione per il tramite di Agenzia Entrate SS prima con la cartella esattoriale n° 097 2020 0169165066000 notificata in data 25 febbraio 2022, era stata impugnata - sosteneva
- presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma NRG9532/2022 e - successivamente - riassunta per declaratoria di incompetenza territoriale, aggiungendo che il diritto in esame era da ritenersi senza dubbio prescritto, per la decorrenza del triennio previsto per legge, in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi del decorso del detto termine prescrizionale (vedi giurisprudenza citata a sostegno, in atti); eccepiva - al contempo - anche la nullità dell'atto oggi impugnto, per assenza di validi atti prodromici, quale l'avviso di accertamento regionale.
In subordine eccepiva che - per lo stesso credito sotteso - pendevano : ricorso avverso cartella esattoriale NRG 2086/2023 in decisione presso Corte di Giustizia Tributaria di
AN; ricorso avverso il sollecito di pagamento avente sottesa la medesima cartella esattoriale, NRG 128/2024 pendente presso Corte di Giustizia Tributaria di AN, oltre che il presente ricorso formulato avverso l'odierna intimazione di pagamento;
concludeva - pertanto - nei termini di cui in premessa con richiesta di risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Si costotuiva in giudizio la Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso, anche con riguardo alla domanda di risarcimento da lite temeraria;
mentre ADER chiedeva pronunciarsi sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
sicchè - sulle conclusioni di cui in premessa - la causa veniva decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25 febbraio 2026, in previsione della quale la parte ricorrente depositava in segreteria memorie illustrative, insistendo nelle proprie richieste per come articolate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva lo scrivente Giudice Monocratico che - per come si evince dalla documentazione versata in atti, successivamente all'introduzione dell'odierno giudizio, la cartella prodromica all'atto impugnato è stata annullata dalla Corte di Giustizia di primo grado di AN con sentenza n. 1043/2024 depositata in data
20.05.2024 e - pertanto - il giudizio vertente sul predetto atto si è estinto in quanto è cessata la materia del contendere, per venir meno dell'oggetto stesso della impugnazione.
Non resta pertanto che prendere atto della citata pronuncia e decidere in conformità
Ogni altra questione deve ritenersi inoltre assorbita e non sussistono neanche i presupposto di cui all'invocato art. 96 c.p.c., essendo stata necessaria una prodromica e preliminare pronuncia giudiziale, il che - per lo stesso motivo - legittima anche l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
La corte Sezione 3 in Composizione Monocratica così provvede:
1-Dichiara l'estinzione del Giudizio per cessazione della Materia del Contendere;
2-Spese compensate