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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4028/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4028/2023
Oggi 13 maggio 2025 davanti al giudice Arianna Toppan, sono presenti:
Per l'Avv. Marco Marceddu Parte_1
Per l'Avv. Enrico Mauri in sostituzione dell'Avv. GUZZETTI Controparte_1
PAOLO per delega orale
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
L'Avv. Marceddu richiama Cassazione n. 10742/2025 che riguarda un caso del tutto analogo a quello di causa in ordine all'onere della prova sulla legittimazione attiva. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'Avv. Mauri si riporta agli atti già depositati e parimenti insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4028/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Franco Parte_1 C.F._1
Fabiani e dell'Avv. Marco Marceddu, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Como, Via Albertolli, 9
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Paolo Guzzetti, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mentana, 19
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In via principale:
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali riconosciute come espressione dell'illecito accordo lesivo della concorrenza e per l'effetto, considerato il decorso dei sei mesi previsti dall'art. 1957 I comma c.c., dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dell'attore e, conseguentemente, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o comunque infondato il Decreto Ingiuntivo opposto RG.
2980/2023 - n. 1371/2023, emesso dal Tribunale di Como, nella persona della dott. Agostino Abate in data 13 settembre 2023, pubblicato il 14 settembre 2023;
In subordine:
a) revocare e dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto n. 1371/2023, emesso dal Tribunale di Como, nella persona della dott. Agostino Abate in data 13 settembre 2023, pubblicato il 14 settembre 2023 in quanto il credito, il cui pagamento è stato ingiunto, è privo di fondamento nell'an e nel quantum.
pagina 2 di 7 b) Accertare e dichiarare la carenza di Legittimazione attiva di e per Controparte_1 l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o comunque infondato il Decreto Ingiuntivo opposto RG. 2980/2023 - n. 1371/2023, emesso dal Tribunale di Como, nella persona della dott. Agostino Abate in data 13 settembre 2023, pubblicato il 14 settembre 2023;
In via istruttoria:
Riservata ogni più ampia facoltà di dedurre, controdedurre, riformare e rassegnare migliori conclusioni, capitolare ed indicare testimoni, chiedere prova per interrogatorio formale della convenuta, chiedere prova contraria e produrre ulteriore documentazione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento.
Conclusioni di parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
In via principale:
- respingere l'opposizione proposta dal sig. e comunque rigettare ogni eccezione e Pt_1 domanda sollevata, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta compensazione e/o prescrizione e/o decadenza come eccepito nella parte narrativa assolvendo la stessa da CP_1 ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni come esposte, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 1371/2023 - RG. 2980/2023, emesso dal Tribunale di Como, nella persona del dott. Agostino Abate, in data 13 settembre 2023, pubblicato il 14 settembre 2023 in ogni sua parte. In ogni caso: con condanna del sig. a rifondere alla convenuta le spese, i diritti e gli onorari di Pt_1 causa,
In via istruttoria:
Con riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e capitolare nelle successive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori avversari e nella denegata e non creduta ammissione degli stessi si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi che si indicheranno.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1371/2023 del 13.09.2023, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a cessionaria del credito litigioso, la somma di € Controparte_1
26.076,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di capitale e interessi da restituirsi in forza di un contratto di mutuo stipulato tra la cedente Banca Popolare di
Sondrio S.p.a. e , garantito da fideiussione omnibus rilasciata Controparte_2
dall'opponente il 25.03.2011.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Parte_1
pagina 3 di 7 - la nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'opponente e costituente titolo della domanda monitoria, e, in particolare, (anche) della clausola di cui all'art.
6.6 della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto conforme a quella di cui all'art. 6 dello “schema ABI” e dichiarata in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia del
22.05.2005;
- conseguentemente, l'avvenuta estinzione della fideiussione per non essersi la banca attivata in via giudiziale per il recupero del credito entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dalla risoluzione del contratto di mutuo, risalente al
2013;
- l'inidoneità della documentazione prodotta in via monitoria a dimostrare il credito oggetto della domanda;
- la carenza di prova della titolarità in capo all'opposta del credito controverso, non essendo stata provata la cessione del credito e comunque l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione di crediti in blocco da Banca Popolare di Sondrio S.p.a. a Controparte_1
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali riconosciute come espressione dell'illecito accordo lesivo della concorrenza e, in ogni caso, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e l'assegnazione del termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con decreto in data 11.03.2024, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissato la prima udienza all'11.09.2024.
Depositata dalla sola convenuta la memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. all'udienza dell'11.09.2024 il giudice ha formulato una proposta conciliativa.
All'udienza del 05.11.2024, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.05.2025.
***
pagina 4 di 7 ha agito in via monitoria per ottenere dal garante il Controparte_1 Parte_1
pagamento del debito residuo in relazione al contratto di mutuo stipulato tra CP_2
, garantito da fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente il 25.03.2011, e Banca
[...]
Popolare di Sondrio S.p.a., la quale, in data 01.06.2020, aveva ceduto il credito, ex artt. 1 e
4 L. n. 130/1999 e 58 TUB, all'odierna opposta.
La titolarità del credito oggetto della controversia in capo all'opposta è provata dalla dichiarazione ricognitiva della creditrice cedente, prodotta dalla convenuta sub doc. n. 1, con la quale Banca Popolare di Sondrio S.p.a. ha confermato di aver ceduto a CP_1
il credito trovante titolo nel contratto di finanziamento stipulato con
[...] CP_2
in data 25.03.2011. Tale dichiarazione, difatti, oltre che essere rimasta incontestata
[...]
dall'opponente, costituisce elemento documentale determinante al fine di accertare la titolarità del credito in capo all'odierna opposta (cfr., Cass. n. 10200/2021).
A fondamento della domanda, l'opposta ha prodotto il contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 25.03.2011 da per l'importo di € 31.000,00 e Controparte_2 dedotto l'inadempimento della debitrice alle obbligazioni di pagamento assunte con il contratto per € 26.076,26. L'opponente, al contrario, non ha né contestato specificamente l'avvenuta erogazione del finanziamento, né ha dimostrato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della debitrice principale in misura superiore a quella ammessa dall'opposta. Deve, pertanto, dirsi accertato il credito, vantato in origine da Banca
Popolare di Sondrio S.p.a. e ceduto a nei confronti della debitrice Controparte_1
principale e oggetto della domanda monitoria. Controparte_2
A fondamento della domanda svolta nei confronti dell'opponente, l'opposta ha altresì prodotto il contratto di fideiussione, sottoscritto da in data 25.03.2011, Parte_1
con il quale quest'ultimo si era costituito garante di per Controparte_2
l'adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti della banca, sino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 (cfr., doc. n. 2 convenuta).
L'attore ha chiesto l'accertamento della nullità parziale del contratto e, in particolare, della clausola dell'art.
6.6 della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto conforme a quella di cui all'art. 6 dello “schema ABI” e dichiarata in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia del
22.05.2005 e, conseguentemente, dell'estinzione della fideiussione, per non aver l'opposta rispettato il termine decadenziale semestrale per proporre le proprie istanze, stabilito dal medesimo art. 1957 c.c..
pagina 5 di 7 La domanda è infondata.
Pur infatti dovendo essere condiviso, in via generale, l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'elevata attitudine del provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione a provare la condotta anticoncorrenziale (cfr., Cass. n. 13848/2019) e a legittimazione del fideiussore ad agire per ottenere (anche) l'accertamento della nullità del contratto “a valle” che costituisce lo sbocco dell'intesa vietata (cfr., Cass. S.S.U.U. n.
2207/2005), deve tuttavia ritenersi che il provvedimento della Banca d'Italia, in quanto riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus prestate nel periodo oggetto di esame dalla
Banca d'Italia e, cioè, tra il 2002 e il maggio 2005, non possa assumere il richiamato valore di prova “privilegiata” con riferimento all'esistenza di intese restrittive della concorrenza per l'adozione di fideiussioni in epoca, come nel caso di specie, di molto successiva a quella esaminata dall'autorità di vigilanza e nel quale nessun accertamento è stato svolto
(cfr., anche, cit. Trib. Milano, Sez. Specializzata Imprese, sentenza del 19.01.2022). Nella specie, come visto, la fideiussione per cui è causa è stata rilasciata solo in data 25.03.2011
e, quindi, circa sei anni dopo il termine del periodo oggetto dell'indagine della Banca
d'Italia, sicché, da una parte, nessun valore di prova privilegiata sull'esistenza di alcuna intesa anticoncorrenziale nel mercato degli impieghi bancari, attuata mediante la determinazione di specifiche condizioni contrattuali delle garanzie fideiussorie, nell'anno
2011, può essere attribuita al provvedimento della Banca d'Italia del 02.05.2005, dall'altra parte, l'attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una intesa illecita, analoga a quella accertata come esistente sei anni prima, con riferimento al contenuto delle fideiussioni prestate al momento del rilascio della garanzia per cui è causa.
Conseguentemente, stante la valida deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. operata nel contratto di fideiussione, l'azione della convenuta nei confronti del garante opponente deve essere giudicata tempestiva.
Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi deve essere condannato Parte_1
a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a CP_1 CP_1 norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande e l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1371/2023 del 13.09.2023 e, per l'effetto, lo conferma e lo dichiara esecutivo;
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Como, 13 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4028/2023
Oggi 13 maggio 2025 davanti al giudice Arianna Toppan, sono presenti:
Per l'Avv. Marco Marceddu Parte_1
Per l'Avv. Enrico Mauri in sostituzione dell'Avv. GUZZETTI Controparte_1
PAOLO per delega orale
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
L'Avv. Marceddu richiama Cassazione n. 10742/2025 che riguarda un caso del tutto analogo a quello di causa in ordine all'onere della prova sulla legittimazione attiva. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'Avv. Mauri si riporta agli atti già depositati e parimenti insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4028/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Franco Parte_1 C.F._1
Fabiani e dell'Avv. Marco Marceddu, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Como, Via Albertolli, 9
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Paolo Guzzetti, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mentana, 19
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In via principale:
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali riconosciute come espressione dell'illecito accordo lesivo della concorrenza e per l'effetto, considerato il decorso dei sei mesi previsti dall'art. 1957 I comma c.c., dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dell'attore e, conseguentemente, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o comunque infondato il Decreto Ingiuntivo opposto RG.
2980/2023 - n. 1371/2023, emesso dal Tribunale di Como, nella persona della dott. Agostino Abate in data 13 settembre 2023, pubblicato il 14 settembre 2023;
In subordine:
a) revocare e dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto n. 1371/2023, emesso dal Tribunale di Como, nella persona della dott. Agostino Abate in data 13 settembre 2023, pubblicato il 14 settembre 2023 in quanto il credito, il cui pagamento è stato ingiunto, è privo di fondamento nell'an e nel quantum.
pagina 2 di 7 b) Accertare e dichiarare la carenza di Legittimazione attiva di e per Controparte_1 l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o comunque infondato il Decreto Ingiuntivo opposto RG. 2980/2023 - n. 1371/2023, emesso dal Tribunale di Como, nella persona della dott. Agostino Abate in data 13 settembre 2023, pubblicato il 14 settembre 2023;
In via istruttoria:
Riservata ogni più ampia facoltà di dedurre, controdedurre, riformare e rassegnare migliori conclusioni, capitolare ed indicare testimoni, chiedere prova per interrogatorio formale della convenuta, chiedere prova contraria e produrre ulteriore documentazione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento.
Conclusioni di parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso: In via preliminare e/o pregiudiziale:
- concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
In via principale:
- respingere l'opposizione proposta dal sig. e comunque rigettare ogni eccezione e Pt_1 domanda sollevata, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta compensazione e/o prescrizione e/o decadenza come eccepito nella parte narrativa assolvendo la stessa da CP_1 ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni come esposte, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 1371/2023 - RG. 2980/2023, emesso dal Tribunale di Como, nella persona del dott. Agostino Abate, in data 13 settembre 2023, pubblicato il 14 settembre 2023 in ogni sua parte. In ogni caso: con condanna del sig. a rifondere alla convenuta le spese, i diritti e gli onorari di Pt_1 causa,
In via istruttoria:
Con riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e capitolare nelle successive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori avversari e nella denegata e non creduta ammissione degli stessi si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi che si indicheranno.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1371/2023 del 13.09.2023, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a cessionaria del credito litigioso, la somma di € Controparte_1
26.076,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di capitale e interessi da restituirsi in forza di un contratto di mutuo stipulato tra la cedente Banca Popolare di
Sondrio S.p.a. e , garantito da fideiussione omnibus rilasciata Controparte_2
dall'opponente il 25.03.2011.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Parte_1
pagina 3 di 7 - la nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'opponente e costituente titolo della domanda monitoria, e, in particolare, (anche) della clausola di cui all'art.
6.6 della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto conforme a quella di cui all'art. 6 dello “schema ABI” e dichiarata in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia del
22.05.2005;
- conseguentemente, l'avvenuta estinzione della fideiussione per non essersi la banca attivata in via giudiziale per il recupero del credito entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dalla risoluzione del contratto di mutuo, risalente al
2013;
- l'inidoneità della documentazione prodotta in via monitoria a dimostrare il credito oggetto della domanda;
- la carenza di prova della titolarità in capo all'opposta del credito controverso, non essendo stata provata la cessione del credito e comunque l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione di crediti in blocco da Banca Popolare di Sondrio S.p.a. a Controparte_1
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali riconosciute come espressione dell'illecito accordo lesivo della concorrenza e, in ogni caso, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e l'assegnazione del termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con decreto in data 11.03.2024, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissato la prima udienza all'11.09.2024.
Depositata dalla sola convenuta la memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. all'udienza dell'11.09.2024 il giudice ha formulato una proposta conciliativa.
All'udienza del 05.11.2024, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.05.2025.
***
pagina 4 di 7 ha agito in via monitoria per ottenere dal garante il Controparte_1 Parte_1
pagamento del debito residuo in relazione al contratto di mutuo stipulato tra CP_2
, garantito da fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente il 25.03.2011, e Banca
[...]
Popolare di Sondrio S.p.a., la quale, in data 01.06.2020, aveva ceduto il credito, ex artt. 1 e
4 L. n. 130/1999 e 58 TUB, all'odierna opposta.
La titolarità del credito oggetto della controversia in capo all'opposta è provata dalla dichiarazione ricognitiva della creditrice cedente, prodotta dalla convenuta sub doc. n. 1, con la quale Banca Popolare di Sondrio S.p.a. ha confermato di aver ceduto a CP_1
il credito trovante titolo nel contratto di finanziamento stipulato con
[...] CP_2
in data 25.03.2011. Tale dichiarazione, difatti, oltre che essere rimasta incontestata
[...]
dall'opponente, costituisce elemento documentale determinante al fine di accertare la titolarità del credito in capo all'odierna opposta (cfr., Cass. n. 10200/2021).
A fondamento della domanda, l'opposta ha prodotto il contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 25.03.2011 da per l'importo di € 31.000,00 e Controparte_2 dedotto l'inadempimento della debitrice alle obbligazioni di pagamento assunte con il contratto per € 26.076,26. L'opponente, al contrario, non ha né contestato specificamente l'avvenuta erogazione del finanziamento, né ha dimostrato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della debitrice principale in misura superiore a quella ammessa dall'opposta. Deve, pertanto, dirsi accertato il credito, vantato in origine da Banca
Popolare di Sondrio S.p.a. e ceduto a nei confronti della debitrice Controparte_1
principale e oggetto della domanda monitoria. Controparte_2
A fondamento della domanda svolta nei confronti dell'opponente, l'opposta ha altresì prodotto il contratto di fideiussione, sottoscritto da in data 25.03.2011, Parte_1
con il quale quest'ultimo si era costituito garante di per Controparte_2
l'adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti della banca, sino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 (cfr., doc. n. 2 convenuta).
L'attore ha chiesto l'accertamento della nullità parziale del contratto e, in particolare, della clausola dell'art.
6.6 della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto conforme a quella di cui all'art. 6 dello “schema ABI” e dichiarata in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia del
22.05.2005 e, conseguentemente, dell'estinzione della fideiussione, per non aver l'opposta rispettato il termine decadenziale semestrale per proporre le proprie istanze, stabilito dal medesimo art. 1957 c.c..
pagina 5 di 7 La domanda è infondata.
Pur infatti dovendo essere condiviso, in via generale, l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'elevata attitudine del provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione a provare la condotta anticoncorrenziale (cfr., Cass. n. 13848/2019) e a legittimazione del fideiussore ad agire per ottenere (anche) l'accertamento della nullità del contratto “a valle” che costituisce lo sbocco dell'intesa vietata (cfr., Cass. S.S.U.U. n.
2207/2005), deve tuttavia ritenersi che il provvedimento della Banca d'Italia, in quanto riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus prestate nel periodo oggetto di esame dalla
Banca d'Italia e, cioè, tra il 2002 e il maggio 2005, non possa assumere il richiamato valore di prova “privilegiata” con riferimento all'esistenza di intese restrittive della concorrenza per l'adozione di fideiussioni in epoca, come nel caso di specie, di molto successiva a quella esaminata dall'autorità di vigilanza e nel quale nessun accertamento è stato svolto
(cfr., anche, cit. Trib. Milano, Sez. Specializzata Imprese, sentenza del 19.01.2022). Nella specie, come visto, la fideiussione per cui è causa è stata rilasciata solo in data 25.03.2011
e, quindi, circa sei anni dopo il termine del periodo oggetto dell'indagine della Banca
d'Italia, sicché, da una parte, nessun valore di prova privilegiata sull'esistenza di alcuna intesa anticoncorrenziale nel mercato degli impieghi bancari, attuata mediante la determinazione di specifiche condizioni contrattuali delle garanzie fideiussorie, nell'anno
2011, può essere attribuita al provvedimento della Banca d'Italia del 02.05.2005, dall'altra parte, l'attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una intesa illecita, analoga a quella accertata come esistente sei anni prima, con riferimento al contenuto delle fideiussioni prestate al momento del rilascio della garanzia per cui è causa.
Conseguentemente, stante la valida deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. operata nel contratto di fideiussione, l'azione della convenuta nei confronti del garante opponente deve essere giudicata tempestiva.
Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi deve essere condannato Parte_1
a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a CP_1 CP_1 norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande e l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1371/2023 del 13.09.2023 e, per l'effetto, lo conferma e lo dichiara esecutivo;
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Como, 13 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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