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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3630 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 12/09/1976 Parte_1
E
, nato/a a OV (MN) in data 20/09/1969 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Simone Cuccia n.11, presso lo studio dell'avv. Manto Giovanna che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23/07/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.Il Sig. continuerà ad abitare la ex casa coniugale sita nel Comune di Capaci Controparte_1 (PA) in Via Salvatore Salvino n. 3, catastalmente annotato al foglio n. 4, particella n, 930, cat. A2 , Per_ unitamente ai figli e . Per_2
3.Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Per_ 4.Al fine di garantire al coniuge unitamente ai figlioli e l'uso abitativo, la CP_1 Per_2 sig.ra si impegna a trasferire il suo 50% dell'immobile sito in Capaci (PA), Via Salvatore Pt_1 Salvino- Partigiano n. 3 catastalmente annotato al foglio n. 4, particella n, 930, cat. A2 al sig.
. Controparte_1 La Sig.ra , indi, si obbliga irrevocabilmente a trasferire a al sig. , Pt_1 Controparte_1 indivisamente la piena proprietà della sua quota del 50% indivisa dell'immobile sopra citato. L'atto di donazione e/o di trasferimento dovrà essere stipulato entro 90 giorni dalla sentenza che omologa il presente giudizio di separazione personale dei coniugi. Le spese del rogito notarile, verranno sostenute solo ed esclusivamente dal sig. al sig.
[...]
. Controparte_1
5.I coniugi concorreranno, in ragione del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di Per_
e come da protocollo sulle spese in uso presso il Tribunale di Palermo. Si specifica Per_2 che per le spese straordinarie non urgenti, è necessario il previo accordo tra i genitori, anche per via telematica (es. email o messaggi tracciabili) e il rimborso alla parte che ha anticipato la spese dovrà avvenire entro un termine congruo di 30 giorni dalla richiesta documentata dell'altro genitore.
6.I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere a sé stessi, pertanto rinunciano -reciprocamente- ad alcun mantenimento personale”.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, visti gli atti:
1)Dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1 Palermo (PA) in data 12/09/1976 e , nato a OV (MN) in [...] Controparte_1 20/09/1969;
2 2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 23/07/2025, riportate in parte motiva.
3) dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/07/1998 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Capaci al n. 26 - P. II- serie A- Anno 1998).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
IO RO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3630 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 12/09/1976 Parte_1
E
, nato/a a OV (MN) in data 20/09/1969 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Simone Cuccia n.11, presso lo studio dell'avv. Manto Giovanna che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23/07/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.Il Sig. continuerà ad abitare la ex casa coniugale sita nel Comune di Capaci Controparte_1 (PA) in Via Salvatore Salvino n. 3, catastalmente annotato al foglio n. 4, particella n, 930, cat. A2 , Per_ unitamente ai figli e . Per_2
3.Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Per_ 4.Al fine di garantire al coniuge unitamente ai figlioli e l'uso abitativo, la CP_1 Per_2 sig.ra si impegna a trasferire il suo 50% dell'immobile sito in Capaci (PA), Via Salvatore Pt_1 Salvino- Partigiano n. 3 catastalmente annotato al foglio n. 4, particella n, 930, cat. A2 al sig.
. Controparte_1 La Sig.ra , indi, si obbliga irrevocabilmente a trasferire a al sig. , Pt_1 Controparte_1 indivisamente la piena proprietà della sua quota del 50% indivisa dell'immobile sopra citato. L'atto di donazione e/o di trasferimento dovrà essere stipulato entro 90 giorni dalla sentenza che omologa il presente giudizio di separazione personale dei coniugi. Le spese del rogito notarile, verranno sostenute solo ed esclusivamente dal sig. al sig.
[...]
. Controparte_1
5.I coniugi concorreranno, in ragione del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di Per_
e come da protocollo sulle spese in uso presso il Tribunale di Palermo. Si specifica Per_2 che per le spese straordinarie non urgenti, è necessario il previo accordo tra i genitori, anche per via telematica (es. email o messaggi tracciabili) e il rimborso alla parte che ha anticipato la spese dovrà avvenire entro un termine congruo di 30 giorni dalla richiesta documentata dell'altro genitore.
6.I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere a sé stessi, pertanto rinunciano -reciprocamente- ad alcun mantenimento personale”.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, visti gli atti:
1)Dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1 Palermo (PA) in data 12/09/1976 e , nato a OV (MN) in [...] Controparte_1 20/09/1969;
2 2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 23/07/2025, riportate in parte motiva.
3) dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/07/1998 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Capaci al n. 26 - P. II- serie A- Anno 1998).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
IO RO
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