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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/11/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1679 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 19 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 14 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza che, redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1679 /2025 R.G.
OGGETTO: accertamento negativo del credito-indebito pensionistico vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LEGGIO ANTONINO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di recupero delle somme effettuato dal resistente sulla pensione della dante causa del ricorrente, Sig.ra nel CP_1 Persona_2
periodo 01/01/2015 – 30/11/2017 indicato in premessa per l'importo di € 9809,43 e che, pertanto, nulla
è dovuto;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese. OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall' per il complessivo CP_1
importo di € 9.809,43.
Secondo l'istituto l'indebito sarebbe maturato, nel periodo dal 01.01.2015 al 30.11.2017 sulla pensione di reversibilità cat. SOBANC di cui era titolare la de cuius , dante causa del Persona_2 Pt_1
Richiamato il contenuto dell'art. 13 della legge 412/91 ed eccepita la mancanza di motivazione dell'atto, contestata la regolarità di ogni precedente comunicazione, chiede dichiararsi l'insussistenza del credito.
L' costituendosi ha invocato innanzitutto la previsione di cui all'art. 13, comma 2, della L. n. CP_1
412/1991, evidenziando l'avvenuta comunicazione di rideterminazione del trattamento pensionistico già con missiva del 30.11.2017.
Ribadita la fondatezza della pretesa creditoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
In conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'Ente viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene all'ambito degli errori di cui all'art 13 comma 1 della legge 412/1991 e non appartiene, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della non ripetibilità di cui alla norma citata, ma soggiace, piuttosto, alla regola della ripetibilità, entro il termine decadenziale stabilito dall'art. 13 comma 2 legge
412/1991(cfr. Cass. 3802/2019; Cass. 29689/2024).
La Suprema Corte ha in particolare evidenziato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 comma 2 sopra richiamato, non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell'istituto rispetto ad esse;
di talchè, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico, laddove la richiesta dell' sia stata tempestiva, debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state CP_1
erogate in eccesso rispetto al dovuto.
In fattispecie analoghe a quella oggetto di controversia, sempre i giudici di legittimità, hanno precisato che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati CP_1
dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito, evidenziando anche che l'attività che deve essere posta in essere dall' entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscibilità CP_1
dei redditi e la mera formalizzazione della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito: deve cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato, non anche provvedere all'effettivo recupero degli importi.
Pertanto, poiché la dichiarazione dei redditi inoltrata ai competenti uffici fiscali è conoscibile dall' CP_1
solo nel corso dell'anno civile successivo a quello di maturazione dei redditi, il termine ultimo per procedere alla richiesta spira il 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Applicando tali principi alla presente controversia e, tenuto conto che l'indebito contestato riguarda gli anni dal 2015 al 2017, l' avrebbe dovuto contestare l'indebito entro il 31 dicembre dell'anno 2017 CP_1
(con riferimento all'anno 2015) ed entro il 31 dicembre 2018 (con riferimento all'anno 2016) ed entro il
31 dicembre 2019 (con riferimento all'anno 2017).
Dalla documentazione in atti risulta che l' ha provveduto a comunicare alla pensionata l'indebito CP_1
oggetto di controversia in data 30.11.2017, ricevuta il successivo 07.12.2017: dunque, l'Ente non è incorso in alcuna decadenza né è maturata alcuna prescrizione, tempestivamente interrotta dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 18.02.2025.
Per tali motivi il ricorso viene rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1679 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi di CP_1
procuratore; oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1679 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 19 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 14 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza che, redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1679 /2025 R.G.
OGGETTO: accertamento negativo del credito-indebito pensionistico vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LEGGIO ANTONINO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di recupero delle somme effettuato dal resistente sulla pensione della dante causa del ricorrente, Sig.ra nel CP_1 Persona_2
periodo 01/01/2015 – 30/11/2017 indicato in premessa per l'importo di € 9809,43 e che, pertanto, nulla
è dovuto;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese. OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall' per il complessivo CP_1
importo di € 9.809,43.
Secondo l'istituto l'indebito sarebbe maturato, nel periodo dal 01.01.2015 al 30.11.2017 sulla pensione di reversibilità cat. SOBANC di cui era titolare la de cuius , dante causa del Persona_2 Pt_1
Richiamato il contenuto dell'art. 13 della legge 412/91 ed eccepita la mancanza di motivazione dell'atto, contestata la regolarità di ogni precedente comunicazione, chiede dichiararsi l'insussistenza del credito.
L' costituendosi ha invocato innanzitutto la previsione di cui all'art. 13, comma 2, della L. n. CP_1
412/1991, evidenziando l'avvenuta comunicazione di rideterminazione del trattamento pensionistico già con missiva del 30.11.2017.
Ribadita la fondatezza della pretesa creditoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
In conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'Ente viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene all'ambito degli errori di cui all'art 13 comma 1 della legge 412/1991 e non appartiene, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della non ripetibilità di cui alla norma citata, ma soggiace, piuttosto, alla regola della ripetibilità, entro il termine decadenziale stabilito dall'art. 13 comma 2 legge
412/1991(cfr. Cass. 3802/2019; Cass. 29689/2024).
La Suprema Corte ha in particolare evidenziato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 comma 2 sopra richiamato, non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell'istituto rispetto ad esse;
di talchè, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico, laddove la richiesta dell' sia stata tempestiva, debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state CP_1
erogate in eccesso rispetto al dovuto.
In fattispecie analoghe a quella oggetto di controversia, sempre i giudici di legittimità, hanno precisato che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati CP_1
dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito, evidenziando anche che l'attività che deve essere posta in essere dall' entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscibilità CP_1
dei redditi e la mera formalizzazione della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito: deve cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato, non anche provvedere all'effettivo recupero degli importi.
Pertanto, poiché la dichiarazione dei redditi inoltrata ai competenti uffici fiscali è conoscibile dall' CP_1
solo nel corso dell'anno civile successivo a quello di maturazione dei redditi, il termine ultimo per procedere alla richiesta spira il 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Applicando tali principi alla presente controversia e, tenuto conto che l'indebito contestato riguarda gli anni dal 2015 al 2017, l' avrebbe dovuto contestare l'indebito entro il 31 dicembre dell'anno 2017 CP_1
(con riferimento all'anno 2015) ed entro il 31 dicembre 2018 (con riferimento all'anno 2016) ed entro il
31 dicembre 2019 (con riferimento all'anno 2017).
Dalla documentazione in atti risulta che l' ha provveduto a comunicare alla pensionata l'indebito CP_1
oggetto di controversia in data 30.11.2017, ricevuta il successivo 07.12.2017: dunque, l'Ente non è incorso in alcuna decadenza né è maturata alcuna prescrizione, tempestivamente interrotta dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 18.02.2025.
Per tali motivi il ricorso viene rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1679 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi di CP_1
procuratore; oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.