Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 6905/2018, alle ore 9,25 sono comparsi gli Avv.ti
Mauro Spitale, per parte attrice e Fortunata Grasso per parte convenuta, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione, riportandosi agli atti
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del
12.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
6905/2018
TRA nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Spirale C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via Caio
Domenico Gallo n. 2, giusta procura in atti;
- ATTORE –
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunata Grasso ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina piazza
Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12.03.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il perché ne fosse accertata la responsabilità Controparte_1
ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. per l'incidente occorso in data 28.04.2018, con conseguente condanna al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale dallo stesso subito, nella misura documentata o in quella che risultante in corso di causa o nella maggiore misura ritenuta di giustizia, e del danno non patrimoniale, sulla base della valutazione medico-legale di parte.
L'attore, in particolare, rappresentava che in data 28.04.2018, intorno alle ore 20:40, mentre stava percorrendo a bordo del suo motociclo, Piaggio
Vespa tg. AL 099443, la via Consolato del Mare, giunto nei pressi dell'ex Palazzo delle Poste, era caduto rovinosamente a terra, a causa del manto stradale dissestato per la presenza di diverse buche sull'asfalto, non visibili e non segnalate. evidenziava, inoltre, che sul luogo del sinistro era Parte_1
intervenuta la Polizia Municipale di Messina rilevando la causalità dell'incidente de quo. Esponeva, poi, che in conseguenza della rovinosa caduta l'attore, soccorso e trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte di Messina, aveva riportato gravi lesioni, consistenti in “trauma cranico commotivo, frattura II III e IV costa sx, diastasi articolazione acromion claveare sx” e che, in esito alle predette lesioni erano residuati postumi a carattere permanente valutabili, in esito ad ulteriori esami specialistici ed accertamenti clinici eseguiti anche a distanza di tempo dall'evento traumatico, nella misura dell'8%. Rappresentava che il danno patito ha determinato un elevato grado di sofferenza e turbamento con la sussistenza di un pregiudizio morale;
aggiungendo, inoltre, che il motociclo, nell'occorso, aveva subito danni quantificati in euro 1.315,49, come si evinceva dalla perizia di parte.
Lo , inoltre, aggiungeva che, con raccomandata del 03.05.2018, Pt_1 aveva diffidato il a risarcire i danni subiti dall'attore, Controparte_1
ma senza alcun riscontro.
Per tutto quanto sopra, l'attore deduceva la responsabilità del ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, in applicazione del regime di responsabilità delineato dall'art. 2043 c.c.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il si è Controparte_1 costituito chiedendo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assista;
in subordine, di accertare e dichiarare la prevalente e/o assoluta responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'incidente escludendo la responsabilità dell'amministrazione in relazione al sinistro per cui è causa;
il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e inammissibili in diritto.
La causa, demandata la procedura di negoziazione assistita conclusasi con esito negativo, veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare la disciplina in tema di responsabilità della pubblica amministrazione. A tal proposito, secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale, la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti di strade pubbliche sottoposte al suo potere - dovere di controllo e manutenzione viene ricondotta alla generale responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., in relazione al dovere generico del neminem laedere. In tali ipotesi, l'ente si ritiene responsabile per aver fatto sì che, attraverso l'omessa manutenzione, si sia determinato per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto), evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo stesso (Cass. n. 7742/1997; Cass. n. 7062/1997).
La Suprema Corte, nel 2006, ha nuovamente affrontato l'argomento, statuendo che la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., la cui operatività non può a priori essere esclusa per le PP.AA. (Cass. n. 3651/2006; Cass.
n. 15384/2006).
Tale responsabilità ex art 2051 c.c è applicabile agli Enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito rispetto “alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada”, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. n. 21233/2013). La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il carattere oggettivo della responsabilità de qua, fondata non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa oggetto di custodia, considerato che la cosa è nella disponibilità e potere del custode.
Ai fini del suo accertamento, pertanto, non rileva il contegno del custode della res, nella specie del rispetto alle strade di sua proprietà, CP_1
essendo sufficiente per la sua configurazione che parte attrice dimostri l'evento dannoso ed il nesso di causalità con il bene in custodia (Cfr., ex multis, Cass. n. 10893/2016; Cass. n. 295/2015; Cass. n. 1468/2014 e
Cass. n. 3662/2013).
Ed ebbene, l'Ente pubblico, proprietario della strada su cui è avvenuto il sinistro per l'omessa o insufficiente manutenzione del bene demaniale, si presume responsabile dell'evento dannoso, salvo che fornisca la prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c., consistente sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile, né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti della strada (nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza), sia nella condotta dello stesso danneggiato che abbia omesso di adottare le normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cfr., ex multis, Cass. n.
6407/2016; Cass. n. 3793/2014; Cass. n. 2459/2009).
In secondo luogo, è ormai principio granitico quello in base al quale, gli utenti della strada sono gravati, sulla base del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale la condotta del danneggiato, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza volta a prevenire o a ridurre le possibilità di causazione del danno, può incidere sul nesso causale, limitando o escludendo la responsabilità della P.A. (Cfr.
Cass. n. 12174/2016; Cass. n. 9546/2010).
Pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, in tema di danno aquiliano incombe sui danneggiati l'onere di provare, oltre al danno subito, la riconducibilità causale di esso alla presenza di una insidia o di un pericolo occulto, ascrivibile ad un colpevole inadempimento da parte dell'amministrazione nella cura della manutenzione del bene demaniale.
Di guisa che, “in tema di danni cagionati da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dal dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. n. 4277/2014). Nel caso di specie l'attore, sul quale gravava tale onere, non ha fornito alcuna prova in ordine a ciò, essendosi limitato a ricondurre la causazione dell'evento lesivo al manto stradale genericamente definito “dissestato per la presenza di diverse buche sull'asfalto” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
La assoluta genericità con cui parte attrice ha riscostruito la dinamica del sinistro non consente di individuarne la causa e, di conseguenza, attribuirne la responsabilità al convenuto Controparte_1
Al contrario, dallo stesso verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sui luoghi dopo il sinistro, emerge che l'illuminazione pubblica sui luoghi al momento del sinistro era sufficiente, le condizioni meteo serene, la carreggiata rettilinea e che l'asfalto appariva dissestato per un tratto di 10 metri(cfr.). Ciò posto, va adesso ricordato che qualora la res oggetto di custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve altresì dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Ora, nel caso di specie, va ritenuto che un utente di ordinaria diligenza, trovandosi nella medesima situazione e considerate le condizioni di luce,
l'ampiezza della strada e, la circostanza che si trattasse di un tratto rettilineo ben avrebbe potuto avvistare la presenza di buche ed evitarle.
A ciò si aggiunga che il luogo dell'incidente era percorso frequentemente dallo – come emerge dalla testimonianza del nipote, Pt_1 [...]
, che all'udienza del 09.11.2022 ha affermato che “stavamo Tes_1 andando verso casa di mio zio” – e tale circostanza induce a ritenere, in applicazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., che il danneggiato fosse a conoscenza della presenza di buche sull'asfalto. Ne discende che il conducente avrebbe potuto evitare le buche prestando maggiore attenzione alla guida, considerato altresì che il tragitto non era tortuoso, bensì rettilineo.
Si ritiene, inoltre, non provata l'obiettiva situazione di pericolosità riferita dall'attore, che avrebbe reso altamente probabile se non inevitabile il verificarsi del danno.
Per tutte le ragioni che precedono, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda va rigettata, in quanto va ritenuto che il comportamento colposo della vittima sia dotato di efficienza causale esclusiva, così da elidere il nesso causale tra la condotta attribuibile al danneggiato e l'evento dannoso.
Allo stesso modo, va altresì esclusa una responsabilità del ai CP_1 sensi dell'art. 2043 c.c., non potendosi ravvisare nel caso di specie gli estremi dell'insidia o del trabocchetto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14 e ss. modifiche, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità, seguono la soccombenza e gravano su Parte_1
e in favore del
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro
Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna, alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali che si liquidano in complessivi € CP_1
2.540,00, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 12 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna