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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 21/09/1971, (cod. fisc. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 (cod. fisc. rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig. CodiceFiscale_3 Per_1 (nato a [...] il [...] e deceduto il 30.8.2019) rappresentate e difese difeso
[...] dall'avv. OTTAVI TIZIANO con domicilio in via Roma n. 104 04019 TERRACINA, a seguito di revoca del mandato del precedente difensore, Avv. ARMANDO LAURETI (C.F.
) - ATTRICI C.F._4 contro c.f. , difesa dall'avv. BRUNO ANDREA con domicilio in PIAZZA CP_1 P.IVA_1 GUGLIELMO MARCONI 15 00143 ROMA - CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza di un nesso causale tra la malpractice sanitaria posta in essere dalla struttura sanitaria convenuta ed il decesso del sig. condannare parte convenuta al risarcimento e al pagamento delle seguenti Persona_1 somme in favore delle attrici: A) €.304.007,70 in favore della sig.ra (coniuge Parte_4 convivente); €.302.850,00 in favore della sig.ra (figlia convivente); €.128.585,60 Parte_1 in favore della sig.ra (nipote convivente) a titolo di ristoro dei rispettivi danni da Parte_3 perdita del legame parentale con la vittima;
B) la complessiva somma di €.100.000,00 in favore delle sig.re e a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno Parte_4 Parte_5 biologico terminale subito dalla vittima;
C) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore della sig.ra a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione Parte_4 economica al nucleo familiare;
D) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore delle sig.re e a titolo di ristoro del danno economico da perdita della Parte_1 Parte_3 contribuzione economica al nucleo familiare;
E) la somma di € 20.000,00 oltre accessori per le spese stragiudiziali e mediazione ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua e di pagina 1 di 12 Giustizia;
Oppure in tutte le ipotesi sopra descritte riconoscere in favore delle attrici quelle diverse maggiori o minori somme, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più eque e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo anche a ristoro del c.d. danno da ritardato risarcimento, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA sia per il presente giudizio che per la pregressa procedura stragiudiziale di mediazione da distrarsi, ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Parte convenuta: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, “contrariis rejectis”: - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva jure successionis di tutti gli attori e, per l'effetto, dichiarare irricevibile ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile la domanda introduttiva;
- nel merito, ed in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie, risarcitorie restitutorie o ad altro titolo, nei confronti della in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, Parte_6 comunque, non provate sotto profilo alcuno e pertanto rigettarle integralmente;
- sempre nel merito, gradatamente e subordinatamente, disporre il rigetto di tutte quelle domande per le quali non sia stata rigorosamente dimostrata la fondatezza o la responsabilità dell' convenuta;
- ancora nel merito, CP_2 gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento di tutte o alcune delle domande attoree, stabilire per le domande accolte le somme minori rispetto a quelle richieste, secondo quanto risulterà di Giustizia;
- di nuovo nel merito, gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, dichiarare la espressa esclusione di ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cassazione SS.UU. Civili, n. 1712/95. Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. A fondamento della domanda le attrici, rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig.
hanno dedotto che, in data 29.8.2019, quest'ultimo era stato ricoverato presso Persona_1 l'U.O. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Civile “Paolo Colombo” per PTA arti inferiori 29-8-2019. Si trattava di un ricovero ordinario programmato su indicazione dello specialista interno, per arteriopatia ostruttiva iliaca, bilateralmente più evidente a destra. Il successivo 30.8.2019, nel corso del suddetto intervento, il sig. decedeva. In particolare, alle ore 11.00, al termine di procedura Per_1 endovascolare da disostruzione arteria iliaca esterna destra, il paziente si trovava in arresto cardiocircolatorio e, nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare con IOT secondo protocollo ACLS, alle ore 11.50, decedeva.
Il Prof. perito incaricato dalle attrici, ha censurato l'operato dei sanitari, rilevando Persona_2 che: 1) a seguito dell'arresto cardiaco, era intervenuto solo l'anestesista - non anche il cardiologo -, che aveva applicato manovre di CPR secondo protocollo ACLS, senza che risultasse specificato il tipo di arresto cardiaco verificatosi;
2) la cartella di anestesia non era compilata, per cui era certo (visto che era stato chiamato dagli operatori successivamente all'arresto cardiaco) che l'anestesista non era presente in sala di radiologia durante l'intervento; 3) non era documentata la monitorizzazione dei parametri vitali (ECG, P.A., F.C., SpO2) del paziente, durante la procedura;
4) la rottura dell'arteria si era verificata durante la fase di dilatazione del secondo ed ultimo stent, per cui il problema doveva essere rilevato a livello locale mediante somministrazione di mezzo di contrasto;
in difetto, gli operatori avrebbero dovuto intervenire con manovre endovascolari (posizionamento di stent a copertura) o chirurgicamente a cielo aperto;
5) la rottura dell'arteria si era verificata dopo il posizionamento dello stent metallico, per dilatazione della stessa da correlare verosimilmente a catetere e/o introduttore
“forzati” eccessivamente dall'operatore; 6) le manovre di rianimazione erano durate 45 minuti ma non erano descritte eventuali risposte ad esse.
Nonostante i profili di responsabilità evidenziati dal perito di parte, erano rimaste senza esito le pagina 2 di 12 richieste risarcitorie e la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma.
In particolare, le attrici hanno così elencato i danni subiti: 1) danno non patrimoniale da morte del congiunto;
2) danno biologico cd. Terminale iure hereditatis;
3) danno patrimoniale per la sig.ra quale congiunto e convivente con il de cuius, in conseguenza della diminuzione delle entrate Parte_2 economiche familiari che il de cuius assicurava con il suo trattamento pensionistico, in quanto di ammontare maggiore rispetto al trattamento di reversibilità; 4) danno da ritardato risarcimento;
5) refusione delle spese e competenze per la procedura di mediazione. Cont B. Si è costituita la convenuta, che si è difesa, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva delle attrici in qualità di eredi, non avendo le medesime dimostrato di aver accettato l'eredità; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda e, in particolare, la sussistenza di nesso causale tra l'operato dell'Amministrazione e l'evento a questa imputato. Ha comunque sostenuto che l'Amministrazione convenuta e gli Operatori intervenuti avevano reso disponibili tutti gl'impianti e le strumentazioni necessari a garantire il miglior trattamento del caso e posto in essere tutte le procedure adeguate ad eseguire l'intervento cui doveva essere sottoposto il signor come documentato dalle conclusioni tecniche rese dai Consulenti aziendali, a fronte Per_1 delle contestazioni “dubitative” e prive di corrispettiva indicazione di alternative concretamente percorribili del CT di parte attrice. Ha sottolineato che tutte le carenze descrittive lamentate in relazione alla cartella clinica (mancata indicazione del tipo di arresto cardiaco, descrizione delle risposte del paziente alle manovre di rianimazione, descrizione di spandimenti di mezzo di contrasto all'insorgere della crisi) erano correlate all'insorgere dell'arresto cardiaco, momento in cui evidentemente tutte le attenzioni dei sanitari erano concentrate sulle manovre di rianimazione. Quanto alla presenza del monitoraggio dei parametri vitali, questa risultava documentata invece dai Consulenti della Procura della Repubblica. Ha spiegato poi l'assenza di anestesista perché l'intervento era in anestesia locale. Peraltro, il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (RGNR 6070/2019) si era concluso con l'archiviazione, richiesta dal P.M. proprio alla luce delle risultanze dell'indagine tecnica disposta dalla Procura della Repubblica, che aveva accertato come il decesso fosse dipeso da complicanze verificatesi durante l'intervento, non prevedibili in alcun modo da parte dei sanitari. Ha infine contestato la sussistenza e la misura dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalle Parti attrici.
C. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una CTU.
C1. In ordine all'istruttoria va rilevato che la parte attrice non ha depositato nei termini previsti dall'art. 183 cpc nel testo in vigore ante Riforma Cartabia, applicabile al giudizio de quo, le memorie previste dal comma 6 della disposizione in questione. In particolare, i suddetti termini venivano concessi con provvedimento in data 6 aprile 2023, comunicato in pari data alle parti e, dunque, con decorrenza da tale data. Peraltro, su istanza in data 26 aprile 2023 della parte convenuta, si dava conferma della decorrenza dal 6.4.23 con provvedimento in pari data. Ciononostante, la parte attrice depositava la prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc in data 26 maggio 2023 e la seconda in data 26 giugno 2023, dunque entrambe dopo la scadenza dei termini concessi, motivo per cui non possono essere considerate ed utilizzate le allegazioni e le richieste istruttorie ivi articolate.
Stante la chiarezza del testo del provvedimento emesso a chiarimenti “il 6.4.23 è la data di decorrenza”, infatti, non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini depositata in data 26.6.2023 dalla difesa attorea, in quanto motivata sulla base della circostanza che avrebbe fatto confusione con la data di emissione del provvedimento, errore che, in quanto non ingenerato da un'oggettiva equivocità del provvedimento, non giustifica l'accoglimento della richiesta.
C2. Quanto all'accertamento tecnico svolto in corso di causa, all'Ausiliario è stato chiesto di dare risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, riesaminando le conclusioni del CT del PM “ciò pagina 3 di 12 in quanto i predetti consulenti giungono a diverse ed opposte conclusioni rispetto all'individuazione delle cause del decesso del SI , ipotizzando il primo una responsabilità dei Persona_1 sanitari, il secondo escludendola”.
Il CTU ha così descritto l'atto operatorio: “ecografia in sede inguinale sinistra (lato nel quale non era previsto trattamento di lesioni steno-occlusive) per localizzare con precisione il decorso della arteria femorale sinistra → puntura percutanea, sotto guida ecografica, dell'arteria femorale sinistra
→ introduzione di filoguida/catetere angiografico nell'arteria femorale sinistra → progressione in senso retrogrado (così definito rispetto alla direzione del flusso ematico) verso l'arteria iliaca sinistra del filoguida/catetere intrarterioso → una volta raggiunta/superata la biforcazione aortica, infusione di mezzo di contrasto attraverso il catetere, per esecuzione di angiografia diagnostica;
in tal modo il mezzo di contrasto visualizza anche l'albero arterioso iliaco-femorale destro → l'angiografia dettaglia l'ostruzione del lume arterioso all'origine dell'arteria iliaca esterna di destra con riabitazione in corrispondenza del punto di passaggio tra arteria iliaca esterna e femorale comune di destra → ulteriore accesso, sempre sotto guida ecografica, in sede inguinale destra e introduzione di filoguida/catetere dall'arteria femorale del lato destro e, per via retrograda (sempre così definita rispetto alla direzione del flusso ematico) ascendente, tentativo di ricanalizzazione dell'arteria iliaca esterna destra → tale tentativo si rivela infruttuoso per l'impossibilità di rientro nel lume vero dell'arteria prossimalmente (inteso nel senso della direzione del flusso ematico arterioso) all'ostruzione → non riuscendo a progredire ulteriormente con il catetere verso l'arteria iliaca comune destra si sospende temporaneamente la procedura sul lato destro e si riutilizza l'accesso sinistro dal quale si era eseguita l'iniziale fase angiografica → si fa progredire il filoguida introdotto a sinistra fino alla biforcazione aortica e da qui verso l'arteria iliaca comune destra → attraverso una manovra combinata eseguita utilizzando i filoguida di ambo i lati si riguadagna il lume arterioso vero giungendo a ricanalizzazione dell'intero asse arterioso iliaco destro → si prosegue con la dilatazione dell'asse arterioso iliaco destro → si posizionano due stent - tra loro in parte sovrapposti longitudinalmente - per garantire la pervietà di tutto l'asse arterioso iliaco ormai ricanalizzato → gli Operatori sono costretti ad interrompere improvvisamente la procedura endovascolare per la indispensabilità del loro dedicarsi tempestivamente a manovre rianimatorie a causa dell'insorgenza improvvisa di arresto cardiaco che si rivelerà irreversibile, anche dopo l'arrivo - su chiamata - dell'Anestesista e del Cardiologo.”.
Ha dunque concluso: “L'intera sequenza delle manovre operatorie endovascolari è indubbiamente conforme alla buona prassi chirurgica e a quanto riportato nella letteratura scientifica ed è facile comprendere come l'intervento chirurgico fosse di notevole impegno professionale e di complessa esecuzione tecnica e necessitasse di perizia e competenza - non soltanto manuali - per essere in grado di adottare un'adeguata flessibilità decisionale che portasse, di fase in fase, all'adozione delle scelte più opportune a risolvere le difficoltà che man mano si presentavano;
in tal senso dagli atti non emerge alcun motivo per poter dubitare del fatto che i Controparte_3 Operatori (Dr. e Dr. fossero dotati della perizia e dell'esperienza Persona_3 Persona_4 necessarie all'esecuzione dell'intervento chirurgico endovascolare in esame e che lo abbiano condotto correttamente secondo i dettami della scienza medica. L'evento avverso insorto intraoperatoriamente (lesione parietale dell'arteria iliaca) è una complicanza rara (< 1%), potenzialmente grave ed il cui trattamento prevede l'immediata messa in atto di manovre radiologico/chirurgiche correttive”.
Il CTU ha dunque condiviso la conclusione dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero che, nel loro elaborato, hanno affermato che “…la rottura della parete arteriosa verificatasi nel corso della procedura endovascolare…è da ritenersi una complicanza non correlabile a condotte colpose…”, motivando per richiamo il provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari a chiusura del procedimento penale nei confronti dei sanitari coinvolti nell'intervento.
pagina 4 di 12 Il CTU si è poi interrogato sulla possibilità, da parte dei sanitari, di riconoscimento e trattamento tempestivi della lesione arteriosa iatrogena intraoperatoria, in modo tale da porvi rimedio prima che essa arrivasse a provocare uno shock emorragico di grado tale da condurre all'arresto cardiaco. Sul punto l'Ausiliario ha premesso che “un'emorragia da lesione arteriosa in spazi virtuali come è quello retroperitoneale - ove è collocata l'arteria iliaca, nei quali la velocità della perdita ematica risulta inizialmente tamponata - fisiopatologicamente non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce… tali segni e sintomi progressivamente più evidenti, e derivati dall'immediata increzione di catecolamine, sono: tachicardia, ipotensione arteriosa (immediatamente manifesta o preceduta da una fase di riduzione della pressione arteriosa differenziale per incremento della pressione arteriosa minima e stabilità della pressione arteriosa massima), tachipnea, pallore di cute e mucose, ipotermia cutanea, cianosi periferica, sudorazione algida, ipossiemia, incremento della lattacidemia, ottundimento del sensorio”, motivo per cui è importante “durante l'esecuzione di atti operatori che comportino rischio di lesioni iatrogene emorragipare - quali l'intervento endovascolare in esame - l'effettuazione di un adeguato monitoraggio continuo delle condizioni cliniche e dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiografico, ossimetria) del paziente in modo da cogliere immediatamente ogni segno/sintomo anomalo che possa far tempestivamente sospettare un'emorragia in atto così da poter assumere immediati ed idonei provvedimenti terapeutici nel transitorio e fugace momento in cui lo shock è ancora in fase di reversibilità. Tali provvedimenti - come già riportato - consistono sostanzialmente nell'identificazione della sede dell'emorragia e nel suo arresto con metodica endovascolare o convertendo in chirurgia open.”
Il CTU, dopo aver rilevato che “proprio riguardo al monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali il Parere Medico Legale a firma del Consulente di Parte Attrice esprime la censura che “…non risulta che durante la procedura di rivascolarizzazione siano stati monitorizzati, come obbligatorio, i parametri vitali (ECG, P.A., F.C., SpO2)…” (pagina 13)”, ha evidenziato, come, invece, “su tale argomento specifico l'elaborato dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero non si esprime compiutamente riportando unicamente, a proposito di rilevazione di parametri vitali, a pagina 16:“scheda parametri vitali: 30/08/2019 ore 8.00 TC 36.2; PA 140/80…”. Ha dunque riscontrato che
“L'esame della cartella clinica agli atti conferma trattarsi di singola rilevazione della sola temperatura corporea e della pressione arteriosa, valorizzate prima del trasporto del paziente in sala operatoria radiologica, considerato che il Diario Infermieristico recita: “30/08/2019 ore 8.30 paziente accompagnato in Radiologia Interventistica per eseguire procedura endovascolare”. Non serve sottolineare ulteriormente che il trasporto in sala operatoria radiologica è avvenuto alle 8:30, cioè dopo la rilevazione dei parametri vitali e quindi la rilevazione delle ore 8:00 non può essere considerata - da nessun punto di vista - come un report del monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali. Inoltre la cartella clinica contiene una scheda anestesiologica - che viene mostrata di seguito in estratto e che sostanzialmente corrisponde alla “griglia dei parametri vitali” che il Ministero della Salute esplicitamente raccomanda che venga sempre compilata - nella quale non è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzione-infusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco”.”
Ulteriormente il CTU ha ritenuto necessario accertare “se esista attestazione documentale della presenza in sala operatoria - durante la procedura interventistica endovascolare - di Personale Sanitario deputato specificamente al monitoraggio clinico-strumentale del paziente, attestato che i Chirurghi Operatori erano - correttamente e legittimamente - impegnati nell'attendere con attenzione e dedizione alla procedura chirurgica endovascolare e quindi non poteva essere loro richiesto di
pagina 5 di 12 esercitare tale stretto controllo del paziente. Non va sottovalutato infatti che
[...] impegnati in procedure di tale complessità devono essere Parte_7 necessariamente sempre ben concentrati sull'esecuzione degli atti operatori e devono prestare costante attenzione sia al campo operatorio che allo schermo radiologico;
la procedura endovascolare si svolge infatti “a cielo chiuso” e quindi la vista e l'attenzione degli Operatori è totalmente concentrata contemporaneamente sia sul monitor radiologico che sulle proprie mani che manovrano gli strumenti (introduttori, guide, cateteri, stent49, 60) sul sito operatorio;
non è quindi logico né tanto meno prudente che anche il monitoraggio clinico/strumentale del paziente sia delegato agli Operatori. Esaminando questo aspetto, si può affermare che nel referto dell'atto operatorio (mostrato di seguito in estratto) i nomi del Personale Sanitario riportato come presente all'intervento sono soltanto quelli degli Operatori (“Dr. - Dr. ”)… Non risulta quindi dagli atti né la Persona_4 Persona_3 presenza del Medico-Anestesista né quella di Personale Tecnico-Infermieristico deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente. Da quanto sopraesposto risulta quindi evidente come anche nei documenti presentati dalla Parte Convenuta venga confermato che il Medico- Anestesista non era presente nella sala operatoria della prima e durante Parte_8 l'esecuzione dell'intervento endovascolare ma è giunto solo in seguito a chiamata di emergenza per avvenuto arresto cardiaco del paziente.”. Il CTU, infine, ha verificato l'esistenza di linee- guida/criteri/raccomandazioni/protocolli riguardanti la presenza fisica del Medico Anestesista durante le procedure di chirurgia endovascolare nella sala operatoria di radiologia interventistica, rilevando che
“nella sala operatoria radiologica la “presenza fisica” del Medico-Anestesista è utile ed opportuna ma non è indispensabile, mentre indispensabile è la sua “disponibilità”; contestualmente però è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante - anche a cura di Personale Infermieristico dedicato ed opportunamente formato - allo scopo di poter cogliere immediatamente l'insorgenza di deviazioni, anche iniziali, dal normale decorso clinico-strumentale intraoperatorio e darne così tempestivo avviso allo Staff Medico per l'immediata messa in atto di opportune manovre diagnostico/terapeutiche correttive”.
Ha dunque ritenuto rilevante, per rispondere al quesito, “il fatto che non risulti dagli atti né la presenza del Medico-Anestesista né quella di Personale Tecnico-Infermieristico deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente durante l'intervento del defunto SI ”, Per_1 ribadendo che “la cartella clinica contiene la “griglia” (già mostrata precedentemente in estratto) della scheda anestesiologica che appare “in bianco” cioè non vi è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzione- infusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco””.
Il CTU ha concluso che “in tale scenario la rilevazione del sospetto emorragico diviene giocoforza tardiva;
in tale scenario non diventa quindi possibile un'azione precoce e tempestiva che ponga rimedio alla lesione arteriosa iatrogena generatasi intraoperatoriamente… Ciò appare ancora più grave stante il fatto che il rischio di lesione iatrogena intraoperatoria di un vaso arterioso era ben noto, soprattutto ai Sanitari ma anche al defunto paziente come dimostrato dal testo di Per_1 ambedue i “consensi informati” - a suo tempo firmati sia da Operatori che da - in cui Pt_9 vengono riportati esplicitamente sia il rischio di complicanza emorragica che quello di “rottura arteriosa””.
Per l'Ausiliario, dunque, “lo scenario tecnico-organizzativo della sala di radiologia interventistica dell' - facente parte della Struttura Sanitaria Parte Controparte_4 CP_1 Convenuta nella presente causa civile - nell'occasione dell'intervento del defunto paziente Per_1 ha mostrato gravi carenze della catena organizzativo-assistenziale; tali carenze hanno rappresentato la concausa efficiente per la quale non è stato realizzabile il riconoscimento tempestivo e la pagina 6 di 12 conseguente tempestiva riparazione della grave complicanza emorragica intraoperatoria, giungendo così inevitabilmente al decesso del paziente. Applicando un ragionamento controfattuale è possibile affermare che - secondo l'accezione del “più probabile che non” - in presenza di uno scenario tecnico- organizzativo che avesse garantito un continuo e regolare monitoraggio clinico/strumentale intraoperatorio del paziente, l'evento “complicanza emorragica intraoperatoria” avrebbe potuto essere identificato tempestivamente e gestito adeguatamente, con un'alta probabilità di successo
“quoad vitam” per il paziente . Per_1 Cont La difesa della ancora nelle memorie conclusionali, ha insistito sulle proprie osservazioni alla CTU.
In merito si ritengono esaustive le risposte date dall'Ausiliario, il quale, oltre a quanto già esposto, ha chiarito, con riguardo al mancato monitoraggio dei parametri vitali, che “Nei sopracitati documenti depositati nel fascicolo telematico il 15 marzo 2023 dalla Parte Convenuta come allegati, riguardo alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali, si trovano solo scarni ed indiretti cenni. Nel dettaglio: nel documento di cui al sopracitato punto A (consulenza specialistica anestesiologica a firma del Dott. si legge: “…l'intervento è stato effettuato in Persona_5 Radiologia in anestesia locale effettuata dal radiologo ed era presente monitoraggio dei parametri vitali come scritto sulla relazione del Dott. ” e, più oltre, “…nella relazione del Dott. Persona_6
si riporta monitoraggio dei parametri vitali…”. Sempre riguardo alla indicata “relazione del Per_7 Dott. ”, nel documento sopracitato al punto C (relazione medico legale a firma della Dott.ssa Per_7
si legge: “Ho preso visione della seguente documentazione di interesse medico Controparte_5 legale:…relazione relativa ad evento del Dr. con data 13/4/21 dalla quale si Persona_8 desume…” Quindi in due dei tre documenti presentati il 15 marzo 2023 dalla Parte Convenuta si fa riferimento ad una “relazione del Dott. ” nella quale - a detta di tali due elaborati - si Per_7 riscontrano evidenze relative alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali. In realtà non è stato possibile per il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio reperire nel fascicolo telematico la citata “relazione del Dott. ” né è stato possibile ottenere chiarimenti in merito a questo Per_7 specifico punto da parte della Dott.ssa , Consulente Tecnico di nomina della Parte Persona_9 Convenuta;
infatti il CTP di Parte Convenuta, partecipando da remoto all'incontro di Operazioni Peritali del 7 gennaio 2025 ha dichiarato a verbale che “…non avendo al momento disponibilità materiale degli Atti, chiede di rimandare…a nuovo incontro…” e non ha presenziato, neppure in collegamento telematico da remoto, al successivo incontro del 21 gennaio 2025. Inoltre nella cartella clinica del ricovero del 2019 il nome del Dott. compare soltanto in due occasioni: Persona_8 richiesta di Consulenza Cardiologica del 14 aprile 2019 (cioè in fase di preospedalizzazione pre- ricovero) e firma sulla richiesta di riscontro diagnostico del 30 agosto 2019. Quindi in definitiva, non è stato possibile per il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio desumere dagli atti quale sia stato il ruolo professionale del Dr. durante la fase intraoperatoria e cosa venga riportato - nel Per_7 dettaglio - nella citata relazione a sua firma….”
In sede di memorie conclusionali, la difesa dell' ha sostenuto, in merito, che “Vero che CP_2 il CTU non ha preso visione di tale Relazione del Dott. ; non possono però esserne ignorate Per_7 la presenza e le risultanze per come riportate in altra Relazione dal Dott. Nello specifico Per_5 l'esame complessivo documentale non avrebbe dovuto portare il CTU ad escludere che la monitorizzazione sia stata eseguita, perché questo significherebbe implicare l'inattendibilità della Relazione del Dott. Inattendibilità che avrebbe dovuto essere preventivamente dimostrata, per Per_5 poi dedurne la presumibile assenza di monitoraggio;
e non si poteva invece, come ha fatto il CTU, ritenere assente il monitoraggio perché uno dei documenti che lo attestano non è reperibile e nonostante sia comunque espressamente riportato in altro documento (non inattendibile) un indizio sull'avvenuta monitorizzazione. Ecco perché non si può considerare accettabile la conclusione del CTU su questo primo assunto: perché l'esame della documentazione ha consentito d'individuare indizi pagina 7 di 12 di corretta monitorizzazione del paziente, mentre il CTU esclude tale elemento solo sulla base di presunzioni indimostrate.”
Il rilievo, tuttavia, non ha pregio posto che un mero indizio non costituisce prova, mentre era la Cont convenuta che, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle conseguenze dannose verificatesi (Cass. n. 5922/2024).
Ad ogni modo, come sostenuto dal CTU, risulta “ampiamente documentata negli atti l'assenza - durante l'intervento endovascolare del paziente - del monitoraggio dei parametri vitali e Per_1 delle condizioni cliniche del paziente”.
Per quanto riguarda la seconda osservazione alla CTU svolta da parte convenuta (“Sebbene la monitorizzazione continua sia auspicabile e raccomandata, non vi è certezza che una documentazione più completa dei parametri vitali avrebbe necessariamente portato a un'identificazione più precoce dell'emorragia in una fase in cui questa fosse ancora reversibile. Se tale evento è stato fulmineo, anche la presenza immediata dell'anestesista non sarebbe stata sufficiente a scongiurare l'esito fatale”), l'Ausiliario ha ribadito che “un'emorragia nello spazio retroperitoneale con sierosa retroperitoneale integra (come dimostrato dal reperto autoptico)… non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce quindi l'ipotesi (“Se…”) espressa da parte del Consulente Tecnico di Parte Convenuta che l'evento sia “stato fulmineo” appare non supportata da basi scientifico-dottrinali solide”.
Per quanto riguarda la terza osservazione (“Le linee guida citate dal CTU sottolineano la disponibilità dell'anestesista, ma non stabiliscono in modo univoco l'obbligo di presenza fisica continua dell'anestesista per procedure endovascolari di questo tipo, soprattutto in anestesia locale praticata dal radiologo, come indicato nella consulenza anestesiologica del Dott. La Per_5
“disponibilità" è stata garantita con la chiamata immediata in caso di emergenza.”), il CTU, pur concordando, ha ribadito che “in letteratura è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante [già citati in Bibliografia: Lilly MP 2018; PR V 2007; OS M 2014; Ministero Della Salute 2009] - anche a cura di Personale Infermieristico dedicato ed opportunamente formato. Preso atto quindi della - ammessa anche dal Consulente Tecnico di Parte Convenuta - assenza fisica del Medico Anestesista (ma con accertata disponibilità su chiamata in emergenza) si evidenzia però che la documentazione agli atti non dimostra la presenza - in sala operatoria di Radiologia Interventistica, durante l'intervento del paziente - neppure del Personale Infermieristico dedicato alla Per_1 monitorizzazione del paziente;
inoltre appare superfluo sottolineare nuovamente che l'evidente assenza (si veda a pagina 40 e 41 del presente elaborato peritale) della documentazione del monitoraggio dei parametri vitali è inequivocabilmente non conforme ad una specifica raccomandazione del Ministero della Salute pubblicata nel 2009. [già citato in Bibliografia: Ministero Della Salute 2009].”.
Per quanto riguarda la quarta osservazione (“…non è possibile configurare una grave carenza organizzativa con nesso causale diretto con il decesso…”), l'Ausiliario ha ribadito che “è fuor di dubbio che la grave carenza tecnico-organizzativa derivante dallo scenario già descritto alle pagine 49 e 50 del presente elaborato peritale rappresenti la base concausale efficiente [già citati in Bibliografia: C 1992; Di Luca N 2021] a rendere non attuabile in modo sufficientemente CP_6 tempestivo ogni qualsivoglia manovra correttiva al momento dell'insorgenza della prevedibile - ed ampiamente prevista anche nei consensi informati forniti al paziente - complicanza emorragica intraoperatoria”.
Per quanto riguarda la quinta osservazione (“In conclusione, considerato il verificarsi di una complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta …non sussistono elementi pagina 8 di 12 probatori sufficienti per affermare che gravi carenze organizzative della struttura siano causalmente riconducibili al decesso del Sig. complicanza emorragica, purtroppo, Persona_10 rientrava nei rischi noti della procedura e la sua evoluzione è stata talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”), il CTU ha sostenuto che “non è chiaro innanzitutto al sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio su quali basi documentali - e/o fisiopatologiche dottrinali - il Consulente Tecnico di Parte Convenuta possa affermare che l'evoluzione della complicanza emorragica sia stata
“talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”, stante l'assenza agli atti di ogni report riguardante le condizioni cliniche e/o il monitoraggio strumentale dei parametri vitali durante l'intervento chirurgico del paziente Inoltre il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio, pur Per_1 concordando pienamente con il Consulente Tecnico di Parte Convenuta sul fatto che si è trattato di una “complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta” e che la complicanza emorragica “rientrava nei rischi noti della procedura”, ritiene però d'altro canto ampiamente dimostrato dal confronto tra la documentazione agli atti con i dettami della buona pratica clinica nonchè con i dati scaturiti dall'approfondito esame della letteratura scientifica riportata nella ampia bibliografia del presente elaborato, che “gravi carenze organizzative della struttura” durante l'intervento del defunto Sig. abbiano agito come concausa efficiente [già citati in Per_1 Bibliografia: C 1992; N 2021] nel determinismo del decesso del paziente precludendo CP_6 Tes_1 ogni possibilità di effettuazione di tempestive manovre di riparazione (endovascolare o chirurgica) della complicanza iatrogena intraoperatoria”.
D. Appurata nei termini suddetti la responsabilità dell'Azienda convenuta per la morte del signor vanno esaminati i danni lamentati dalle attrici. Per_1
D1. Quanto al danno da perdita parentale, va premesso che, in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (Cass. n. 21988/2025), ferma la possibilità per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 213339/2025).
Nel caso in esame, dunque, può ritenersi provato il danno parentale subito dalla coniuge e dalla figlia del signor mentre, in difetto di prova di quel quid pluris utile a dimostrare l'effettiva Per_1 esistenza di una relazione affettiva, la domanda va respinta per la nipote (Cass. n. 21988/2025, “…è appena il caso di osservare che, mentre è assai probabile che per un nonno sia circostanza traumatica perdere un nipote – data l'inevitabile differenza di età e, perciò, l'assurdità di tale situazione – non c'è sul punto una corrispondenza biunivoca, perché per un nipote non è altrettanto ovvio che la morte di un nonno sia causa della medesima sofferenza”).
Per il quantum, applicando le Tabelle di Milano si giunge ai seguenti importi: per la moglie convivente e di 69 anni al decesso del coniuge di anni 71, € 277.681,00, per la Parte_2 figlia , non convivente, 48 anni al decesso del padre di anni 71, € 230.749,00. Parte_1 Nell'applicazione delle citate tabelle sono stati utilizzati i valori medi, in difetto di dimostrazione di particolari circostanze rilevanti al fine di attenuare o incrementare l'intensità del rapporto affettivo presumibile in ragione del vincolo, rispettivamente, di coniugio e genitoriale accertato sulla base della documentazione anagrafica in atti.
Sul punto giova precisare che, sebbene in atto di citazione la pregressa convivenza con il de cuius sia stata allegata solo per la coniuge del suddetto, essendo stata invece la figlia espressamente pagina 9 di 12 indicata come non convivente, a partire dalla prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, peraltro tardivamente depositata, la difesa di parte attrice ha sostenuto che anche la figlia conviveva con il signor e che solo per errore era stata indicata come non convivente, modificando di Per_1 conseguenza in aumento l'importo richiesto a tale titolo;
a conforto probatorio dell'assunto ha richiamato la certificazione anagrafica allegata all'atto di citazione.
Invero, a parte il rilievo di inammissibilità delle deduzioni svolte con le citate memorie in quanto tardivamente depositate, si osserva che nell'atto di citazione a tale titolo è stato chiesto un l'importo di euro 225.554,10.
In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011).
Ne consegue che il solo aumento ammissibile dell'importo richiesto in citazione è quello strettamente conseguente all'applicazione delle tabelle di liquidazione aggiornate, che ha determinato l'ammontare sopra indicato di € 230.749,00.
D2. Quanto al danno biologico cd. Terminale, rivendicato iure hereditatis dalle attrici, va premesso che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7923/2024).
Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della specifica posta risarcitoria in nessuna delle due declinazioni richiamate. Non la prima, perché non risulta che il signor abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte;
né la seconda, non Per_1 essendo trascorso alcun lasso di tempo tra la lesione e la morte. In particolare, durante il programmato intervento per PTA, segnatamente durante la fase di dilatazione del secondo stent vascolare, il signor immediatamente dopo un'intensa sintomatologia dolorosa, ha subito un arresto Per_1 cardiorespiratorio, incompatibile con la dedotta consapevolezza, tanto da richiedere immediate manovre rianimatorie, rimaste purtroppo senza successo, essendo poi deceduto da lì a meno di un'ora.
La domanda va dunque sul punto respinta, assorbita ogni altra questione, ivi inclusa quella afferente all'eccepito difetto di legittimazione attiva, per mancata documentazione dell'accettazione dell'eredità. Giova rilevare, in ogni caso, che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cass. n. 390/2025).
D3. È stato poi chiesto per la sig.ra il danno patrimoniale connesso alla contrazione Parte_2
pagina 10 di 12 delle entrate economiche familiari in ragione del minor tenore del trattamento di reversibilità rispetto a quello pensionistico goduto dal marito. Tale voce risarcitoria, tuttavia, oltre a non trovare riscontro nella documentazione in atti tempestivamente allegata, non essendo stati documentati gli importi percepiti a titolo di pensione e quelli percepiti a titolo di reversibilità, non appare comunque fondata, almeno nella generica allegazione svolta, dal momento che non tiene conto del fatto che, a fronte della dedotta riduzione del trattamento pensionistico, risulta ridotto, con il decesso del signor Per_1 anche il numero di soggetti che da quel trattamento economico trae sostentamento.
D4. Anche il danno da ritardato risarcimento è stato genericamente dedotto. A tal fine, infatti, la parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 6351/2025).
In particolare, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito, la domanda sul punto va respinta.
D5. Vanno invece rifuse le spese e le competenze per la pregressa procedura di mediazione, le quali si liquidano in euro 1.370,00, in base allo scaglione corrispondente al valore accertato della controversia, per compenso dell'avvocato ed in euro 97,60 per rimborso spese.
E. In conclusione la domanda va accolta nei limiti di cui sopra ovvero in favore di
[...] per € 277.681,00 ed in favore di per € 230.749,00, oltre che per le Parte_2 Parte_1 spese di mediazione sopra indicate.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza per il 70%, mentre il restante 30% va compensato in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, oltre che dal punto di vista quantitativo, anche soggettivo, non essendo stata accolta la domanda della signora Parte_10
.
[...]
Le spese di lite vanno dunque liquidate in dispositivo nella percentuale del 70% previa liquidazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa come accertato, ivi inclusi gli aumenti e le riduzioni, rispettivamente, ex art. 4 comma 2 e 4 DM 55/2014.
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Cont
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta a pagare in favore di € 277.681,00 ed in favore di € 230.749,00, Parte_2 Parte_1
- rigetta per il resto la domanda, Cont
- compensa le spese di lite nella misura del 30% e condanna la convenuta alla rifusione del restante 70% e di quelle di mediazione, liquidate le prime in euro 17.606,29 già ridotte al 70%, le seconde in euro 1.370,00, oltre spese forf ed accessori di legge nonché al rimborso spese documentate per euro 1.686,00 a titolo di CU e per euro 97,60 quelle di mediazione, da distrarsi pagina 11 di 12 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Velletri, 14/11/2025 Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 21/09/1971, (cod. fisc. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 (cod. fisc. rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig. CodiceFiscale_3 Per_1 (nato a [...] il [...] e deceduto il 30.8.2019) rappresentate e difese difeso
[...] dall'avv. OTTAVI TIZIANO con domicilio in via Roma n. 104 04019 TERRACINA, a seguito di revoca del mandato del precedente difensore, Avv. ARMANDO LAURETI (C.F.
) - ATTRICI C.F._4 contro c.f. , difesa dall'avv. BRUNO ANDREA con domicilio in PIAZZA CP_1 P.IVA_1 GUGLIELMO MARCONI 15 00143 ROMA - CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza di un nesso causale tra la malpractice sanitaria posta in essere dalla struttura sanitaria convenuta ed il decesso del sig. condannare parte convenuta al risarcimento e al pagamento delle seguenti Persona_1 somme in favore delle attrici: A) €.304.007,70 in favore della sig.ra (coniuge Parte_4 convivente); €.302.850,00 in favore della sig.ra (figlia convivente); €.128.585,60 Parte_1 in favore della sig.ra (nipote convivente) a titolo di ristoro dei rispettivi danni da Parte_3 perdita del legame parentale con la vittima;
B) la complessiva somma di €.100.000,00 in favore delle sig.re e a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno Parte_4 Parte_5 biologico terminale subito dalla vittima;
C) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore della sig.ra a titolo di ristoro del danno economico da perdita della contribuzione Parte_4 economica al nucleo familiare;
D) una somma non inferiore ad € 50.000,00 in favore delle sig.re e a titolo di ristoro del danno economico da perdita della Parte_1 Parte_3 contribuzione economica al nucleo familiare;
E) la somma di € 20.000,00 oltre accessori per le spese stragiudiziali e mediazione ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua e di pagina 1 di 12 Giustizia;
Oppure in tutte le ipotesi sopra descritte riconoscere in favore delle attrici quelle diverse maggiori o minori somme, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più eque e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo anche a ristoro del c.d. danno da ritardato risarcimento, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA sia per il presente giudizio che per la pregressa procedura stragiudiziale di mediazione da distrarsi, ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Parte convenuta: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, “contrariis rejectis”: - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva jure successionis di tutti gli attori e, per l'effetto, dichiarare irricevibile ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile la domanda introduttiva;
- nel merito, ed in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie, risarcitorie restitutorie o ad altro titolo, nei confronti della in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, Parte_6 comunque, non provate sotto profilo alcuno e pertanto rigettarle integralmente;
- sempre nel merito, gradatamente e subordinatamente, disporre il rigetto di tutte quelle domande per le quali non sia stata rigorosamente dimostrata la fondatezza o la responsabilità dell' convenuta;
- ancora nel merito, CP_2 gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento di tutte o alcune delle domande attoree, stabilire per le domande accolte le somme minori rispetto a quelle richieste, secondo quanto risulterà di Giustizia;
- di nuovo nel merito, gradatamente e subordinatamente, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, dichiarare la espressa esclusione di ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cassazione SS.UU. Civili, n. 1712/95. Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. A fondamento della domanda le attrici, rispettivamente figlia, moglie e nipote del sig.
hanno dedotto che, in data 29.8.2019, quest'ultimo era stato ricoverato presso Persona_1 l'U.O. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Civile “Paolo Colombo” per PTA arti inferiori 29-8-2019. Si trattava di un ricovero ordinario programmato su indicazione dello specialista interno, per arteriopatia ostruttiva iliaca, bilateralmente più evidente a destra. Il successivo 30.8.2019, nel corso del suddetto intervento, il sig. decedeva. In particolare, alle ore 11.00, al termine di procedura Per_1 endovascolare da disostruzione arteria iliaca esterna destra, il paziente si trovava in arresto cardiocircolatorio e, nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare con IOT secondo protocollo ACLS, alle ore 11.50, decedeva.
Il Prof. perito incaricato dalle attrici, ha censurato l'operato dei sanitari, rilevando Persona_2 che: 1) a seguito dell'arresto cardiaco, era intervenuto solo l'anestesista - non anche il cardiologo -, che aveva applicato manovre di CPR secondo protocollo ACLS, senza che risultasse specificato il tipo di arresto cardiaco verificatosi;
2) la cartella di anestesia non era compilata, per cui era certo (visto che era stato chiamato dagli operatori successivamente all'arresto cardiaco) che l'anestesista non era presente in sala di radiologia durante l'intervento; 3) non era documentata la monitorizzazione dei parametri vitali (ECG, P.A., F.C., SpO2) del paziente, durante la procedura;
4) la rottura dell'arteria si era verificata durante la fase di dilatazione del secondo ed ultimo stent, per cui il problema doveva essere rilevato a livello locale mediante somministrazione di mezzo di contrasto;
in difetto, gli operatori avrebbero dovuto intervenire con manovre endovascolari (posizionamento di stent a copertura) o chirurgicamente a cielo aperto;
5) la rottura dell'arteria si era verificata dopo il posizionamento dello stent metallico, per dilatazione della stessa da correlare verosimilmente a catetere e/o introduttore
“forzati” eccessivamente dall'operatore; 6) le manovre di rianimazione erano durate 45 minuti ma non erano descritte eventuali risposte ad esse.
Nonostante i profili di responsabilità evidenziati dal perito di parte, erano rimaste senza esito le pagina 2 di 12 richieste risarcitorie e la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma.
In particolare, le attrici hanno così elencato i danni subiti: 1) danno non patrimoniale da morte del congiunto;
2) danno biologico cd. Terminale iure hereditatis;
3) danno patrimoniale per la sig.ra quale congiunto e convivente con il de cuius, in conseguenza della diminuzione delle entrate Parte_2 economiche familiari che il de cuius assicurava con il suo trattamento pensionistico, in quanto di ammontare maggiore rispetto al trattamento di reversibilità; 4) danno da ritardato risarcimento;
5) refusione delle spese e competenze per la procedura di mediazione. Cont B. Si è costituita la convenuta, che si è difesa, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva delle attrici in qualità di eredi, non avendo le medesime dimostrato di aver accettato l'eredità; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda e, in particolare, la sussistenza di nesso causale tra l'operato dell'Amministrazione e l'evento a questa imputato. Ha comunque sostenuto che l'Amministrazione convenuta e gli Operatori intervenuti avevano reso disponibili tutti gl'impianti e le strumentazioni necessari a garantire il miglior trattamento del caso e posto in essere tutte le procedure adeguate ad eseguire l'intervento cui doveva essere sottoposto il signor come documentato dalle conclusioni tecniche rese dai Consulenti aziendali, a fronte Per_1 delle contestazioni “dubitative” e prive di corrispettiva indicazione di alternative concretamente percorribili del CT di parte attrice. Ha sottolineato che tutte le carenze descrittive lamentate in relazione alla cartella clinica (mancata indicazione del tipo di arresto cardiaco, descrizione delle risposte del paziente alle manovre di rianimazione, descrizione di spandimenti di mezzo di contrasto all'insorgere della crisi) erano correlate all'insorgere dell'arresto cardiaco, momento in cui evidentemente tutte le attenzioni dei sanitari erano concentrate sulle manovre di rianimazione. Quanto alla presenza del monitoraggio dei parametri vitali, questa risultava documentata invece dai Consulenti della Procura della Repubblica. Ha spiegato poi l'assenza di anestesista perché l'intervento era in anestesia locale. Peraltro, il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (RGNR 6070/2019) si era concluso con l'archiviazione, richiesta dal P.M. proprio alla luce delle risultanze dell'indagine tecnica disposta dalla Procura della Repubblica, che aveva accertato come il decesso fosse dipeso da complicanze verificatesi durante l'intervento, non prevedibili in alcun modo da parte dei sanitari. Ha infine contestato la sussistenza e la misura dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalle Parti attrici.
C. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una CTU.
C1. In ordine all'istruttoria va rilevato che la parte attrice non ha depositato nei termini previsti dall'art. 183 cpc nel testo in vigore ante Riforma Cartabia, applicabile al giudizio de quo, le memorie previste dal comma 6 della disposizione in questione. In particolare, i suddetti termini venivano concessi con provvedimento in data 6 aprile 2023, comunicato in pari data alle parti e, dunque, con decorrenza da tale data. Peraltro, su istanza in data 26 aprile 2023 della parte convenuta, si dava conferma della decorrenza dal 6.4.23 con provvedimento in pari data. Ciononostante, la parte attrice depositava la prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc in data 26 maggio 2023 e la seconda in data 26 giugno 2023, dunque entrambe dopo la scadenza dei termini concessi, motivo per cui non possono essere considerate ed utilizzate le allegazioni e le richieste istruttorie ivi articolate.
Stante la chiarezza del testo del provvedimento emesso a chiarimenti “il 6.4.23 è la data di decorrenza”, infatti, non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini depositata in data 26.6.2023 dalla difesa attorea, in quanto motivata sulla base della circostanza che avrebbe fatto confusione con la data di emissione del provvedimento, errore che, in quanto non ingenerato da un'oggettiva equivocità del provvedimento, non giustifica l'accoglimento della richiesta.
C2. Quanto all'accertamento tecnico svolto in corso di causa, all'Ausiliario è stato chiesto di dare risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, riesaminando le conclusioni del CT del PM “ciò pagina 3 di 12 in quanto i predetti consulenti giungono a diverse ed opposte conclusioni rispetto all'individuazione delle cause del decesso del SI , ipotizzando il primo una responsabilità dei Persona_1 sanitari, il secondo escludendola”.
Il CTU ha così descritto l'atto operatorio: “ecografia in sede inguinale sinistra (lato nel quale non era previsto trattamento di lesioni steno-occlusive) per localizzare con precisione il decorso della arteria femorale sinistra → puntura percutanea, sotto guida ecografica, dell'arteria femorale sinistra
→ introduzione di filoguida/catetere angiografico nell'arteria femorale sinistra → progressione in senso retrogrado (così definito rispetto alla direzione del flusso ematico) verso l'arteria iliaca sinistra del filoguida/catetere intrarterioso → una volta raggiunta/superata la biforcazione aortica, infusione di mezzo di contrasto attraverso il catetere, per esecuzione di angiografia diagnostica;
in tal modo il mezzo di contrasto visualizza anche l'albero arterioso iliaco-femorale destro → l'angiografia dettaglia l'ostruzione del lume arterioso all'origine dell'arteria iliaca esterna di destra con riabitazione in corrispondenza del punto di passaggio tra arteria iliaca esterna e femorale comune di destra → ulteriore accesso, sempre sotto guida ecografica, in sede inguinale destra e introduzione di filoguida/catetere dall'arteria femorale del lato destro e, per via retrograda (sempre così definita rispetto alla direzione del flusso ematico) ascendente, tentativo di ricanalizzazione dell'arteria iliaca esterna destra → tale tentativo si rivela infruttuoso per l'impossibilità di rientro nel lume vero dell'arteria prossimalmente (inteso nel senso della direzione del flusso ematico arterioso) all'ostruzione → non riuscendo a progredire ulteriormente con il catetere verso l'arteria iliaca comune destra si sospende temporaneamente la procedura sul lato destro e si riutilizza l'accesso sinistro dal quale si era eseguita l'iniziale fase angiografica → si fa progredire il filoguida introdotto a sinistra fino alla biforcazione aortica e da qui verso l'arteria iliaca comune destra → attraverso una manovra combinata eseguita utilizzando i filoguida di ambo i lati si riguadagna il lume arterioso vero giungendo a ricanalizzazione dell'intero asse arterioso iliaco destro → si prosegue con la dilatazione dell'asse arterioso iliaco destro → si posizionano due stent - tra loro in parte sovrapposti longitudinalmente - per garantire la pervietà di tutto l'asse arterioso iliaco ormai ricanalizzato → gli Operatori sono costretti ad interrompere improvvisamente la procedura endovascolare per la indispensabilità del loro dedicarsi tempestivamente a manovre rianimatorie a causa dell'insorgenza improvvisa di arresto cardiaco che si rivelerà irreversibile, anche dopo l'arrivo - su chiamata - dell'Anestesista e del Cardiologo.”.
Ha dunque concluso: “L'intera sequenza delle manovre operatorie endovascolari è indubbiamente conforme alla buona prassi chirurgica e a quanto riportato nella letteratura scientifica ed è facile comprendere come l'intervento chirurgico fosse di notevole impegno professionale e di complessa esecuzione tecnica e necessitasse di perizia e competenza - non soltanto manuali - per essere in grado di adottare un'adeguata flessibilità decisionale che portasse, di fase in fase, all'adozione delle scelte più opportune a risolvere le difficoltà che man mano si presentavano;
in tal senso dagli atti non emerge alcun motivo per poter dubitare del fatto che i Controparte_3 Operatori (Dr. e Dr. fossero dotati della perizia e dell'esperienza Persona_3 Persona_4 necessarie all'esecuzione dell'intervento chirurgico endovascolare in esame e che lo abbiano condotto correttamente secondo i dettami della scienza medica. L'evento avverso insorto intraoperatoriamente (lesione parietale dell'arteria iliaca) è una complicanza rara (< 1%), potenzialmente grave ed il cui trattamento prevede l'immediata messa in atto di manovre radiologico/chirurgiche correttive”.
Il CTU ha dunque condiviso la conclusione dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero che, nel loro elaborato, hanno affermato che “…la rottura della parete arteriosa verificatasi nel corso della procedura endovascolare…è da ritenersi una complicanza non correlabile a condotte colpose…”, motivando per richiamo il provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari a chiusura del procedimento penale nei confronti dei sanitari coinvolti nell'intervento.
pagina 4 di 12 Il CTU si è poi interrogato sulla possibilità, da parte dei sanitari, di riconoscimento e trattamento tempestivi della lesione arteriosa iatrogena intraoperatoria, in modo tale da porvi rimedio prima che essa arrivasse a provocare uno shock emorragico di grado tale da condurre all'arresto cardiaco. Sul punto l'Ausiliario ha premesso che “un'emorragia da lesione arteriosa in spazi virtuali come è quello retroperitoneale - ove è collocata l'arteria iliaca, nei quali la velocità della perdita ematica risulta inizialmente tamponata - fisiopatologicamente non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce… tali segni e sintomi progressivamente più evidenti, e derivati dall'immediata increzione di catecolamine, sono: tachicardia, ipotensione arteriosa (immediatamente manifesta o preceduta da una fase di riduzione della pressione arteriosa differenziale per incremento della pressione arteriosa minima e stabilità della pressione arteriosa massima), tachipnea, pallore di cute e mucose, ipotermia cutanea, cianosi periferica, sudorazione algida, ipossiemia, incremento della lattacidemia, ottundimento del sensorio”, motivo per cui è importante “durante l'esecuzione di atti operatori che comportino rischio di lesioni iatrogene emorragipare - quali l'intervento endovascolare in esame - l'effettuazione di un adeguato monitoraggio continuo delle condizioni cliniche e dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiografico, ossimetria) del paziente in modo da cogliere immediatamente ogni segno/sintomo anomalo che possa far tempestivamente sospettare un'emorragia in atto così da poter assumere immediati ed idonei provvedimenti terapeutici nel transitorio e fugace momento in cui lo shock è ancora in fase di reversibilità. Tali provvedimenti - come già riportato - consistono sostanzialmente nell'identificazione della sede dell'emorragia e nel suo arresto con metodica endovascolare o convertendo in chirurgia open.”
Il CTU, dopo aver rilevato che “proprio riguardo al monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali il Parere Medico Legale a firma del Consulente di Parte Attrice esprime la censura che “…non risulta che durante la procedura di rivascolarizzazione siano stati monitorizzati, come obbligatorio, i parametri vitali (ECG, P.A., F.C., SpO2)…” (pagina 13)”, ha evidenziato, come, invece, “su tale argomento specifico l'elaborato dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero non si esprime compiutamente riportando unicamente, a proposito di rilevazione di parametri vitali, a pagina 16:“scheda parametri vitali: 30/08/2019 ore 8.00 TC 36.2; PA 140/80…”. Ha dunque riscontrato che
“L'esame della cartella clinica agli atti conferma trattarsi di singola rilevazione della sola temperatura corporea e della pressione arteriosa, valorizzate prima del trasporto del paziente in sala operatoria radiologica, considerato che il Diario Infermieristico recita: “30/08/2019 ore 8.30 paziente accompagnato in Radiologia Interventistica per eseguire procedura endovascolare”. Non serve sottolineare ulteriormente che il trasporto in sala operatoria radiologica è avvenuto alle 8:30, cioè dopo la rilevazione dei parametri vitali e quindi la rilevazione delle ore 8:00 non può essere considerata - da nessun punto di vista - come un report del monitoraggio intraoperatorio dei parametri vitali. Inoltre la cartella clinica contiene una scheda anestesiologica - che viene mostrata di seguito in estratto e che sostanzialmente corrisponde alla “griglia dei parametri vitali” che il Ministero della Salute esplicitamente raccomanda che venga sempre compilata - nella quale non è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzione-infusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco”.”
Ulteriormente il CTU ha ritenuto necessario accertare “se esista attestazione documentale della presenza in sala operatoria - durante la procedura interventistica endovascolare - di Personale Sanitario deputato specificamente al monitoraggio clinico-strumentale del paziente, attestato che i Chirurghi Operatori erano - correttamente e legittimamente - impegnati nell'attendere con attenzione e dedizione alla procedura chirurgica endovascolare e quindi non poteva essere loro richiesto di
pagina 5 di 12 esercitare tale stretto controllo del paziente. Non va sottovalutato infatti che
[...] impegnati in procedure di tale complessità devono essere Parte_7 necessariamente sempre ben concentrati sull'esecuzione degli atti operatori e devono prestare costante attenzione sia al campo operatorio che allo schermo radiologico;
la procedura endovascolare si svolge infatti “a cielo chiuso” e quindi la vista e l'attenzione degli Operatori è totalmente concentrata contemporaneamente sia sul monitor radiologico che sulle proprie mani che manovrano gli strumenti (introduttori, guide, cateteri, stent49, 60) sul sito operatorio;
non è quindi logico né tanto meno prudente che anche il monitoraggio clinico/strumentale del paziente sia delegato agli Operatori. Esaminando questo aspetto, si può affermare che nel referto dell'atto operatorio (mostrato di seguito in estratto) i nomi del Personale Sanitario riportato come presente all'intervento sono soltanto quelli degli Operatori (“Dr. - Dr. ”)… Non risulta quindi dagli atti né la Persona_4 Persona_3 presenza del Medico-Anestesista né quella di Personale Tecnico-Infermieristico deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente. Da quanto sopraesposto risulta quindi evidente come anche nei documenti presentati dalla Parte Convenuta venga confermato che il Medico- Anestesista non era presente nella sala operatoria della prima e durante Parte_8 l'esecuzione dell'intervento endovascolare ma è giunto solo in seguito a chiamata di emergenza per avvenuto arresto cardiaco del paziente.”. Il CTU, infine, ha verificato l'esistenza di linee- guida/criteri/raccomandazioni/protocolli riguardanti la presenza fisica del Medico Anestesista durante le procedure di chirurgia endovascolare nella sala operatoria di radiologia interventistica, rilevando che
“nella sala operatoria radiologica la “presenza fisica” del Medico-Anestesista è utile ed opportuna ma non è indispensabile, mentre indispensabile è la sua “disponibilità”; contestualmente però è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante - anche a cura di Personale Infermieristico dedicato ed opportunamente formato - allo scopo di poter cogliere immediatamente l'insorgenza di deviazioni, anche iniziali, dal normale decorso clinico-strumentale intraoperatorio e darne così tempestivo avviso allo Staff Medico per l'immediata messa in atto di opportune manovre diagnostico/terapeutiche correttive”.
Ha dunque ritenuto rilevante, per rispondere al quesito, “il fatto che non risulti dagli atti né la presenza del Medico-Anestesista né quella di Personale Tecnico-Infermieristico deputato alla monitorizzazione clinico-strumentale del paziente durante l'intervento del defunto SI ”, Per_1 ribadendo che “la cartella clinica contiene la “griglia” (già mostrata precedentemente in estratto) della scheda anestesiologica che appare “in bianco” cioè non vi è riportato alcun orario né alcun parametro vitale (né immediatamente pre-operatorio, né intra-operatorio) né alcun farmaco/soluzione- infusionale somministrati durante la permanenza in sala operatoria radiologica e neppure una descrizione dell'evento “arresto cardiaco””.
Il CTU ha concluso che “in tale scenario la rilevazione del sospetto emorragico diviene giocoforza tardiva;
in tale scenario non diventa quindi possibile un'azione precoce e tempestiva che ponga rimedio alla lesione arteriosa iatrogena generatasi intraoperatoriamente… Ciò appare ancora più grave stante il fatto che il rischio di lesione iatrogena intraoperatoria di un vaso arterioso era ben noto, soprattutto ai Sanitari ma anche al defunto paziente come dimostrato dal testo di Per_1 ambedue i “consensi informati” - a suo tempo firmati sia da Operatori che da - in cui Pt_9 vengono riportati esplicitamente sia il rischio di complicanza emorragica che quello di “rottura arteriosa””.
Per l'Ausiliario, dunque, “lo scenario tecnico-organizzativo della sala di radiologia interventistica dell' - facente parte della Struttura Sanitaria Parte Controparte_4 CP_1 Convenuta nella presente causa civile - nell'occasione dell'intervento del defunto paziente Per_1 ha mostrato gravi carenze della catena organizzativo-assistenziale; tali carenze hanno rappresentato la concausa efficiente per la quale non è stato realizzabile il riconoscimento tempestivo e la pagina 6 di 12 conseguente tempestiva riparazione della grave complicanza emorragica intraoperatoria, giungendo così inevitabilmente al decesso del paziente. Applicando un ragionamento controfattuale è possibile affermare che - secondo l'accezione del “più probabile che non” - in presenza di uno scenario tecnico- organizzativo che avesse garantito un continuo e regolare monitoraggio clinico/strumentale intraoperatorio del paziente, l'evento “complicanza emorragica intraoperatoria” avrebbe potuto essere identificato tempestivamente e gestito adeguatamente, con un'alta probabilità di successo
“quoad vitam” per il paziente . Per_1 Cont La difesa della ancora nelle memorie conclusionali, ha insistito sulle proprie osservazioni alla CTU.
In merito si ritengono esaustive le risposte date dall'Ausiliario, il quale, oltre a quanto già esposto, ha chiarito, con riguardo al mancato monitoraggio dei parametri vitali, che “Nei sopracitati documenti depositati nel fascicolo telematico il 15 marzo 2023 dalla Parte Convenuta come allegati, riguardo alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali, si trovano solo scarni ed indiretti cenni. Nel dettaglio: nel documento di cui al sopracitato punto A (consulenza specialistica anestesiologica a firma del Dott. si legge: “…l'intervento è stato effettuato in Persona_5 Radiologia in anestesia locale effettuata dal radiologo ed era presente monitoraggio dei parametri vitali come scritto sulla relazione del Dott. ” e, più oltre, “…nella relazione del Dott. Persona_6
si riporta monitoraggio dei parametri vitali…”. Sempre riguardo alla indicata “relazione del Per_7 Dott. ”, nel documento sopracitato al punto C (relazione medico legale a firma della Dott.ssa Per_7
si legge: “Ho preso visione della seguente documentazione di interesse medico Controparte_5 legale:…relazione relativa ad evento del Dr. con data 13/4/21 dalla quale si Persona_8 desume…” Quindi in due dei tre documenti presentati il 15 marzo 2023 dalla Parte Convenuta si fa riferimento ad una “relazione del Dott. ” nella quale - a detta di tali due elaborati - si Per_7 riscontrano evidenze relative alla monitorizzazione intraoperatoria dei parametri vitali. In realtà non è stato possibile per il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio reperire nel fascicolo telematico la citata “relazione del Dott. ” né è stato possibile ottenere chiarimenti in merito a questo Per_7 specifico punto da parte della Dott.ssa , Consulente Tecnico di nomina della Parte Persona_9 Convenuta;
infatti il CTP di Parte Convenuta, partecipando da remoto all'incontro di Operazioni Peritali del 7 gennaio 2025 ha dichiarato a verbale che “…non avendo al momento disponibilità materiale degli Atti, chiede di rimandare…a nuovo incontro…” e non ha presenziato, neppure in collegamento telematico da remoto, al successivo incontro del 21 gennaio 2025. Inoltre nella cartella clinica del ricovero del 2019 il nome del Dott. compare soltanto in due occasioni: Persona_8 richiesta di Consulenza Cardiologica del 14 aprile 2019 (cioè in fase di preospedalizzazione pre- ricovero) e firma sulla richiesta di riscontro diagnostico del 30 agosto 2019. Quindi in definitiva, non è stato possibile per il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio desumere dagli atti quale sia stato il ruolo professionale del Dr. durante la fase intraoperatoria e cosa venga riportato - nel Per_7 dettaglio - nella citata relazione a sua firma….”
In sede di memorie conclusionali, la difesa dell' ha sostenuto, in merito, che “Vero che CP_2 il CTU non ha preso visione di tale Relazione del Dott. ; non possono però esserne ignorate Per_7 la presenza e le risultanze per come riportate in altra Relazione dal Dott. Nello specifico Per_5 l'esame complessivo documentale non avrebbe dovuto portare il CTU ad escludere che la monitorizzazione sia stata eseguita, perché questo significherebbe implicare l'inattendibilità della Relazione del Dott. Inattendibilità che avrebbe dovuto essere preventivamente dimostrata, per Per_5 poi dedurne la presumibile assenza di monitoraggio;
e non si poteva invece, come ha fatto il CTU, ritenere assente il monitoraggio perché uno dei documenti che lo attestano non è reperibile e nonostante sia comunque espressamente riportato in altro documento (non inattendibile) un indizio sull'avvenuta monitorizzazione. Ecco perché non si può considerare accettabile la conclusione del CTU su questo primo assunto: perché l'esame della documentazione ha consentito d'individuare indizi pagina 7 di 12 di corretta monitorizzazione del paziente, mentre il CTU esclude tale elemento solo sulla base di presunzioni indimostrate.”
Il rilievo, tuttavia, non ha pregio posto che un mero indizio non costituisce prova, mentre era la Cont convenuta che, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle conseguenze dannose verificatesi (Cass. n. 5922/2024).
Ad ogni modo, come sostenuto dal CTU, risulta “ampiamente documentata negli atti l'assenza - durante l'intervento endovascolare del paziente - del monitoraggio dei parametri vitali e Per_1 delle condizioni cliniche del paziente”.
Per quanto riguarda la seconda osservazione alla CTU svolta da parte convenuta (“Sebbene la monitorizzazione continua sia auspicabile e raccomandata, non vi è certezza che una documentazione più completa dei parametri vitali avrebbe necessariamente portato a un'identificazione più precoce dell'emorragia in una fase in cui questa fosse ancora reversibile. Se tale evento è stato fulmineo, anche la presenza immediata dell'anestesista non sarebbe stata sufficiente a scongiurare l'esito fatale”), l'Ausiliario ha ribadito che “un'emorragia nello spazio retroperitoneale con sierosa retroperitoneale integra (come dimostrato dal reperto autoptico)… non provoca immediato arresto cardiaco ma l'organismo passa attraverso una fase, più o meno rapida a seconda della velocità della perdita emorragica, di shock emorragico iniziale con sintomi e segni clinici la cui evidenza diventa sempre più manifesta via via che l'entità della perdita emorragica cresce quindi l'ipotesi (“Se…”) espressa da parte del Consulente Tecnico di Parte Convenuta che l'evento sia “stato fulmineo” appare non supportata da basi scientifico-dottrinali solide”.
Per quanto riguarda la terza osservazione (“Le linee guida citate dal CTU sottolineano la disponibilità dell'anestesista, ma non stabiliscono in modo univoco l'obbligo di presenza fisica continua dell'anestesista per procedure endovascolari di questo tipo, soprattutto in anestesia locale praticata dal radiologo, come indicato nella consulenza anestesiologica del Dott. La Per_5
“disponibilità" è stata garantita con la chiamata immediata in caso di emergenza.”), il CTU, pur concordando, ha ribadito che “in letteratura è sottolineato con estrema decisione che i parametri vitali e le condizioni cliniche del paziente devono essere sempre sottoposte a monitorizzazione costante [già citati in Bibliografia: Lilly MP 2018; PR V 2007; OS M 2014; Ministero Della Salute 2009] - anche a cura di Personale Infermieristico dedicato ed opportunamente formato. Preso atto quindi della - ammessa anche dal Consulente Tecnico di Parte Convenuta - assenza fisica del Medico Anestesista (ma con accertata disponibilità su chiamata in emergenza) si evidenzia però che la documentazione agli atti non dimostra la presenza - in sala operatoria di Radiologia Interventistica, durante l'intervento del paziente - neppure del Personale Infermieristico dedicato alla Per_1 monitorizzazione del paziente;
inoltre appare superfluo sottolineare nuovamente che l'evidente assenza (si veda a pagina 40 e 41 del presente elaborato peritale) della documentazione del monitoraggio dei parametri vitali è inequivocabilmente non conforme ad una specifica raccomandazione del Ministero della Salute pubblicata nel 2009. [già citato in Bibliografia: Ministero Della Salute 2009].”.
Per quanto riguarda la quarta osservazione (“…non è possibile configurare una grave carenza organizzativa con nesso causale diretto con il decesso…”), l'Ausiliario ha ribadito che “è fuor di dubbio che la grave carenza tecnico-organizzativa derivante dallo scenario già descritto alle pagine 49 e 50 del presente elaborato peritale rappresenti la base concausale efficiente [già citati in Bibliografia: C 1992; Di Luca N 2021] a rendere non attuabile in modo sufficientemente CP_6 tempestivo ogni qualsivoglia manovra correttiva al momento dell'insorgenza della prevedibile - ed ampiamente prevista anche nei consensi informati forniti al paziente - complicanza emorragica intraoperatoria”.
Per quanto riguarda la quinta osservazione (“In conclusione, considerato il verificarsi di una complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta …non sussistono elementi pagina 8 di 12 probatori sufficienti per affermare che gravi carenze organizzative della struttura siano causalmente riconducibili al decesso del Sig. complicanza emorragica, purtroppo, Persona_10 rientrava nei rischi noti della procedura e la sua evoluzione è stata talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”), il CTU ha sostenuto che “non è chiaro innanzitutto al sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio su quali basi documentali - e/o fisiopatologiche dottrinali - il Consulente Tecnico di Parte Convenuta possa affermare che l'evoluzione della complicanza emorragica sia stata
“talmente rapida da rendere impossibile un intervento efficace”, stante l'assenza agli atti di ogni report riguardante le condizioni cliniche e/o il monitoraggio strumentale dei parametri vitali durante l'intervento chirurgico del paziente Inoltre il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio, pur Per_1 concordando pienamente con il Consulente Tecnico di Parte Convenuta sul fatto che si è trattato di una “complicanza rara e grave durante una procedura tecnicamente corretta” e che la complicanza emorragica “rientrava nei rischi noti della procedura”, ritiene però d'altro canto ampiamente dimostrato dal confronto tra la documentazione agli atti con i dettami della buona pratica clinica nonchè con i dati scaturiti dall'approfondito esame della letteratura scientifica riportata nella ampia bibliografia del presente elaborato, che “gravi carenze organizzative della struttura” durante l'intervento del defunto Sig. abbiano agito come concausa efficiente [già citati in Per_1 Bibliografia: C 1992; N 2021] nel determinismo del decesso del paziente precludendo CP_6 Tes_1 ogni possibilità di effettuazione di tempestive manovre di riparazione (endovascolare o chirurgica) della complicanza iatrogena intraoperatoria”.
D. Appurata nei termini suddetti la responsabilità dell'Azienda convenuta per la morte del signor vanno esaminati i danni lamentati dalle attrici. Per_1
D1. Quanto al danno da perdita parentale, va premesso che, in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (Cass. n. 21988/2025), ferma la possibilità per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 213339/2025).
Nel caso in esame, dunque, può ritenersi provato il danno parentale subito dalla coniuge e dalla figlia del signor mentre, in difetto di prova di quel quid pluris utile a dimostrare l'effettiva Per_1 esistenza di una relazione affettiva, la domanda va respinta per la nipote (Cass. n. 21988/2025, “…è appena il caso di osservare che, mentre è assai probabile che per un nonno sia circostanza traumatica perdere un nipote – data l'inevitabile differenza di età e, perciò, l'assurdità di tale situazione – non c'è sul punto una corrispondenza biunivoca, perché per un nipote non è altrettanto ovvio che la morte di un nonno sia causa della medesima sofferenza”).
Per il quantum, applicando le Tabelle di Milano si giunge ai seguenti importi: per la moglie convivente e di 69 anni al decesso del coniuge di anni 71, € 277.681,00, per la Parte_2 figlia , non convivente, 48 anni al decesso del padre di anni 71, € 230.749,00. Parte_1 Nell'applicazione delle citate tabelle sono stati utilizzati i valori medi, in difetto di dimostrazione di particolari circostanze rilevanti al fine di attenuare o incrementare l'intensità del rapporto affettivo presumibile in ragione del vincolo, rispettivamente, di coniugio e genitoriale accertato sulla base della documentazione anagrafica in atti.
Sul punto giova precisare che, sebbene in atto di citazione la pregressa convivenza con il de cuius sia stata allegata solo per la coniuge del suddetto, essendo stata invece la figlia espressamente pagina 9 di 12 indicata come non convivente, a partire dalla prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, peraltro tardivamente depositata, la difesa di parte attrice ha sostenuto che anche la figlia conviveva con il signor e che solo per errore era stata indicata come non convivente, modificando di Per_1 conseguenza in aumento l'importo richiesto a tale titolo;
a conforto probatorio dell'assunto ha richiamato la certificazione anagrafica allegata all'atto di citazione.
Invero, a parte il rilievo di inammissibilità delle deduzioni svolte con le citate memorie in quanto tardivamente depositate, si osserva che nell'atto di citazione a tale titolo è stato chiesto un l'importo di euro 225.554,10.
In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011).
Ne consegue che il solo aumento ammissibile dell'importo richiesto in citazione è quello strettamente conseguente all'applicazione delle tabelle di liquidazione aggiornate, che ha determinato l'ammontare sopra indicato di € 230.749,00.
D2. Quanto al danno biologico cd. Terminale, rivendicato iure hereditatis dalle attrici, va premesso che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7923/2024).
Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della specifica posta risarcitoria in nessuna delle due declinazioni richiamate. Non la prima, perché non risulta che il signor abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte;
né la seconda, non Per_1 essendo trascorso alcun lasso di tempo tra la lesione e la morte. In particolare, durante il programmato intervento per PTA, segnatamente durante la fase di dilatazione del secondo stent vascolare, il signor immediatamente dopo un'intensa sintomatologia dolorosa, ha subito un arresto Per_1 cardiorespiratorio, incompatibile con la dedotta consapevolezza, tanto da richiedere immediate manovre rianimatorie, rimaste purtroppo senza successo, essendo poi deceduto da lì a meno di un'ora.
La domanda va dunque sul punto respinta, assorbita ogni altra questione, ivi inclusa quella afferente all'eccepito difetto di legittimazione attiva, per mancata documentazione dell'accettazione dell'eredità. Giova rilevare, in ogni caso, che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cass. n. 390/2025).
D3. È stato poi chiesto per la sig.ra il danno patrimoniale connesso alla contrazione Parte_2
pagina 10 di 12 delle entrate economiche familiari in ragione del minor tenore del trattamento di reversibilità rispetto a quello pensionistico goduto dal marito. Tale voce risarcitoria, tuttavia, oltre a non trovare riscontro nella documentazione in atti tempestivamente allegata, non essendo stati documentati gli importi percepiti a titolo di pensione e quelli percepiti a titolo di reversibilità, non appare comunque fondata, almeno nella generica allegazione svolta, dal momento che non tiene conto del fatto che, a fronte della dedotta riduzione del trattamento pensionistico, risulta ridotto, con il decesso del signor Per_1 anche il numero di soggetti che da quel trattamento economico trae sostentamento.
D4. Anche il danno da ritardato risarcimento è stato genericamente dedotto. A tal fine, infatti, la parte attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 6351/2025).
In particolare, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito, la domanda sul punto va respinta.
D5. Vanno invece rifuse le spese e le competenze per la pregressa procedura di mediazione, le quali si liquidano in euro 1.370,00, in base allo scaglione corrispondente al valore accertato della controversia, per compenso dell'avvocato ed in euro 97,60 per rimborso spese.
E. In conclusione la domanda va accolta nei limiti di cui sopra ovvero in favore di
[...] per € 277.681,00 ed in favore di per € 230.749,00, oltre che per le Parte_2 Parte_1 spese di mediazione sopra indicate.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza per il 70%, mentre il restante 30% va compensato in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, oltre che dal punto di vista quantitativo, anche soggettivo, non essendo stata accolta la domanda della signora Parte_10
.
[...]
Le spese di lite vanno dunque liquidate in dispositivo nella percentuale del 70% previa liquidazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa come accertato, ivi inclusi gli aumenti e le riduzioni, rispettivamente, ex art. 4 comma 2 e 4 DM 55/2014.
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Cont
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta a pagare in favore di € 277.681,00 ed in favore di € 230.749,00, Parte_2 Parte_1
- rigetta per il resto la domanda, Cont
- compensa le spese di lite nella misura del 30% e condanna la convenuta alla rifusione del restante 70% e di quelle di mediazione, liquidate le prime in euro 17.606,29 già ridotte al 70%, le seconde in euro 1.370,00, oltre spese forf ed accessori di legge nonché al rimborso spese documentate per euro 1.686,00 a titolo di CU e per euro 97,60 quelle di mediazione, da distrarsi pagina 11 di 12 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Velletri, 14/11/2025 Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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