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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/12/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA RO NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2024, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc all'udienza del 3.11.2025 e promossa da:
(CF: ) E, rappresentato e difeso dall'avv. Annunziata Parte_1 C.F._1
De LE nel cui studio, in Termoli alla Via Molise n. 19, è elettivamente domiciliato
-OPPONENTE - contro
(cf. e partita iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ippolito nel cui studio, in Lesina (FG) alla
Piazza Aldo Cuccia n. 7, è elettivamente domiciliata
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI Per parte opponente:
1)in linea preliminare, accertare che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra il nella qualità di Pt_1 titolare dell'impresa DE OM DO e la F.C. Engineering srls e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in favore di un soggetto privo di legittimazione attiva;
2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui non si accolga la domanda sub 1) accertare e dichiarare Co l'infondatezza delle pretese della . , per le motivazioni già indicate e per l'effetto revocare il CP_1
pagina 1 di 6 decreto ingiuntivo;
in linea gradata, sempre revocando il decreto ingiuntivo, ridurre l'importo nei limiti del giusto e del provato;
3) Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della dagli obblighi contrattuali dalla CP_1 stessa assunti, e, per l'effetto, condannarla a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal nella Parte_1 qualità di titolare dell'impresa DE OM DO per l'importo complessivo di € 8499, 75 e/o per l'importo maggiore o minore che risultasse accertato in corso di causa;
con eventuale compensazione del credito che il Giudice adito dovesse accertare in favore dell'opposta;
4) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte opposta: piaccia al Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 242.2024 emesso dal Tribunale di Larino il 19 ottobre 2024 e pubblicato in pari data, ai sensi dell'articolo 648, Codice di Procedura Civile;
sempre in via preliminare, ordinarsi il pagamento delle somme non contestate;
in via principale e nel merito: rigettare la svolta opposizione e le domande ivi proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata e nel merito: accertare, in ogni caso, che la va creditrice nei Controparte_1 confronti di , nella qualità di titolare dell'impresa individuale DE OM DO, della Parte_1 somma di € 36.000,00 oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 242/2024 , emesso in data 19.10.2024 dal Tribunale di Larino - dott. LE SS e notificato in data 21.10.2024, la ha ingiunto al sig. quale Controparte_1 Parte_1 titolare dell'impresa individuale DE OM DO e General Contractor del Condominio
AT e UR di Termoli, di pagare la somma di Euro 36.000 Iva Inclusa oltre gli interessi di legge dalla domanda la soddisfo, oltre le spese e le competenze legali della procedura monitoria, ad essa società dovuti quale compenso professionale per le prestazioni rese per la riqualificazione energetica ecobonus 110 % del Condominio.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione , nella qualità sopra indicata , Parte_1 con citazione notificata in data 30.11.2024, deducendo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ed evidenziando che l'incarico (di progettista e direttore dei lavori) Controparte_1 era stato conferito all'ing. con il quale il Condominio ed il general contractor Controparte_2 avevano intrattenuto i rapporti professionali ed il quale aveva curato la predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e delle pratiche amministrative necessari per poter beneficiare del superbonus. In via subordinata, in caso di non accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva, chiedeva accertarsi il grave inadempimento contrattuale della con Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 6 Dette circostanze sono state avversate dalla società opposta la quale, deducendo che il nuovo general contractor era succeduto al precedente che Controparte_3 Persona_1 aveva conferito – con scrittura privata del 25 novembre 2021- l'incarico proprio alla
[...] di cui l'ing. era unico socio ed Amministratore. Nel merito Controparte_1 Controparte_2 concludeva per la conferma del D.I. opposto, contestando l'infondatezza del suo asserito inadempimento.
La causa, originariamente assegnata ad altro magistrato, disattese le richieste di prova orale in quanto vertenti su circostanze prettamente documetali, è stata riservata a sentenza.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, la società opposta fonda la propria pretesa su accordi contenuti nella scrittura privata intercorsa, in data 25.11.20021, tra la primo Controparte_4
General Contractor scelto dal Condominio UR e AT, ed essa , prestatore Controparte_1
d'opera professionale, e sulla circostanza che tale scrittura privata (avente ad oggetto tutte le prestazioni professionali necessarie al condominio per l'ottenimento del superbonus 110%) avesse continuato a spiegare la propria efficacia anche dopo la sostituzione, da parte del Condominio, della venuta meno per aver perso i requisiti necessari alla cessione del credito. Controparte_3
La società, più nello specifico, ha affermato che tutti i successivi elaborati e tutte le attività sono stati predisposti dall'ing. quale direttore tecnico o professionista dipendente della Controparte_2 [...]
avendo egli sottoscritto gli elaborati in nome proprio, senza spendere il nome della Controparte_1 società, in ragione del fatto che le prestazioni di carattere professionale possono essere rese solo personalmente dal professionista.
Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso, dovendosi rilevare che dalla documentazione in atti
(elaborati tecnici, relazioni tecniche, corrispondenza) risulta con tutta evidenza che, per l'esecuzione del mandato professionale, l'ing. abbia agito sempre e soltanto come singolo Controparte_2 professionista e giammai quale direttore tecnico o amministratore unico della F. Parte_2 della quale non ha mai fatto menzione.
Nondimeno deve evidenziarsi che tra i due incarichi, quello di cui alla scrittura privata del
25.11.2021 (depositata dalla parte opposta il 14.4.2025 e denominata “proposta di incarico professionale” corredata dalla scrittura in data 18.05.2021 con la quale veniva comunicato alla
[...] che il direttore tecnico della era l'ing. e quello CP_3 Controparte_1 Controparte_2 effettivamente svolto dall'ingegner personalmente non vi è collegamento negoziale posto CP_2 che né nel “contratto di appalto- 110%”, sottoscritto il 15.4.2022 dal Condominio Parte_3
AT e UR e dal nuovo general contractor (doc. 2 fascicolo opponente), e Parte_1
pagina 3 di 6 nemmeno nella delibera del 14.4.2022, l'assemblea condominiale aveva mai fatto riferimento allo studio di ingegneria prescelto dal precedente general contractor revocato. Ed invero, proprio pag 2 del citato contratto di appalto si legge chiaramente che il nuovo general contractor ( ha scelto Pt_1 ed incaricato, ed il condominio ha accettato, “l'ing. e l'Arch. per Controparte_2 Parte_4 le attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza ..”. Né risulta che il condominio, completamente estraneo ai precedenti accordi tra la e la CP_3 Controparte_1 contenuti nella citata scrittura del 25.11.2025, abbia mai imposto alcunchè al successivo general contractor Parte_1
Ciò esclude che l'incarico professionale, per il quale la società richiede il pagamento delle competenze, possa essere stato conferito dal alla tenuto conto che, Pt_1 Controparte_1 come risulta da tutta la documentazione allegata anche dall'opposta, l'ing. non ha mai CP_2 evidenziato il ruolo da lui svolto nell'ambito di detta società. Ed invero risulta da lui sottoscritto in proprio persino il S.A.L. n. 1 del 31.05.2022.
A nulla rileva la circostanza che l'oggetto sociale della corrisponde proprio alle Controparte_1 stesse attività svolte dal citato professionista in favore dell'opponente.
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza, condivisa da questo giudicante, secondo la quale
“ la contemplatio domini – che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo – deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo” (cass. Civ. Sentenza, 28 febbraio 2020, n. 5513).
Più di recente, inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “nei contratti a forma libera,
l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a pagina 4 di 6 conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente” (così Cass. n. 22616/2019). Il relativo accertamento è però compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione motivazione che deve unicamente rispettare, dopo le modifiche apportate dal legislatore al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il c.d. minimo costituzionale ( Cass.
Civ. Ord. N. 23749/2025)
Alla luce della documentazione in atti e dei principi sopra richiamati, può affermarsi serenamente che l'ing. non ha tenuto un comportamento univoco, idoneo a portare a conoscenza CP_2 dell'opponente che egli non stesse agendo in nome proprio, ma a nome della società opposta. Deve infatti escludersi che tale comportamento possa essere ricavato solo dalla circostanza (l'unica addotta dall'opposta) che la aveva già stipulato analogo contratto di appalto, Controparte_1 relativo al superbonus 110 % per il medesimo condominio, con il precedente general contractor
[...]
e che nella persona dell'ing. si concentrassero anche le funzioni di legale CP_3 CP_2 rappresentante e Direttore tecnico della società.
In aggiunta deve pure rilevarsi che nel corso del rapporto la F.C. è rimasta sempre silente, consentendo che ad agire fosse sempre e soltanto il il quale, neppure negli elaborati da CP_2 depositarsi presso gli organi deputati ad approvarli, ha mai inteso spendere il nome della società qualificandosi come suo amministratore unico.
Di conseguenza, avendo l'ing. sottoscritto tutti gli elaborati tecnici, la Controparte_2 corrispondenza, avendo egli richiesto il pagamento delle proprie competenze (vedi messa in mora a firma dell'Avv. Ippolito “in nome e per conto dell'ing. all.9 opponente), ed Controparte_2 avendo egli prestato asseverazioni (all. 8 fasc. opponente) sempre in nome proprio e senza fare alcun accenno alla società di cui era amministratore unico, la non può essere Controparte_1 considerata parte del contratto intercorso con il general contractor . Parte_1
Né in contrario gioverebbe addurre l'atteggiamento difensivo in concreto tenuto dall'opposta, che ha erroneamente individuato il titolo dell'avversa pretesa nella circostanza che gli elaborati tecnici dovevano necessariamente portare la firma del professionista. Difatti, sul frontespizio di tali elaborati, il nome dell'ing. non figura mai sotto la dicitura “Direttore Tecnico” CP_2 corrispondente alla qualifica che egli aveva nella società commissionaria.
Sicchè deve concludersi che l'opposta era priva della legittimazione ad agire in Controparte_1 via monitoria per ottenere l'adempimento dell'obbligazione di pagamento ingiunta a Parte_1 nella sua qualità di general contractor, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. pagina 5 di 6 Restano assorbite tutte le altre questioni in quanto riferite a domande subordinate proposte nei confronti di soggetto carente di legittimazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e
147/2022, applicando i valori minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e di particolari questioni di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da quale titolare dell'impresa individuale DE OM DO avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo della n. 242/2024 , emesso in data 19.10.2024 dal Tribunale di Larino - dott. LE
SS e notificato in data 21.10.2024, in favore della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., rigettata e assorbita ogni diversa istanza, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente , che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 2.906,00 (fasi di studio-introduttiva-decisionale) per compensi professionali oltre iva e cap come per legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Larino, 7.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA RO NO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA RO NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2024, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc all'udienza del 3.11.2025 e promossa da:
(CF: ) E, rappresentato e difeso dall'avv. Annunziata Parte_1 C.F._1
De LE nel cui studio, in Termoli alla Via Molise n. 19, è elettivamente domiciliato
-OPPONENTE - contro
(cf. e partita iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ippolito nel cui studio, in Lesina (FG) alla
Piazza Aldo Cuccia n. 7, è elettivamente domiciliata
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI Per parte opponente:
1)in linea preliminare, accertare che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra il nella qualità di Pt_1 titolare dell'impresa DE OM DO e la F.C. Engineering srls e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in favore di un soggetto privo di legittimazione attiva;
2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui non si accolga la domanda sub 1) accertare e dichiarare Co l'infondatezza delle pretese della . , per le motivazioni già indicate e per l'effetto revocare il CP_1
pagina 1 di 6 decreto ingiuntivo;
in linea gradata, sempre revocando il decreto ingiuntivo, ridurre l'importo nei limiti del giusto e del provato;
3) Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della dagli obblighi contrattuali dalla CP_1 stessa assunti, e, per l'effetto, condannarla a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal nella Parte_1 qualità di titolare dell'impresa DE OM DO per l'importo complessivo di € 8499, 75 e/o per l'importo maggiore o minore che risultasse accertato in corso di causa;
con eventuale compensazione del credito che il Giudice adito dovesse accertare in favore dell'opposta;
4) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte opposta: piaccia al Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 242.2024 emesso dal Tribunale di Larino il 19 ottobre 2024 e pubblicato in pari data, ai sensi dell'articolo 648, Codice di Procedura Civile;
sempre in via preliminare, ordinarsi il pagamento delle somme non contestate;
in via principale e nel merito: rigettare la svolta opposizione e le domande ivi proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata e nel merito: accertare, in ogni caso, che la va creditrice nei Controparte_1 confronti di , nella qualità di titolare dell'impresa individuale DE OM DO, della Parte_1 somma di € 36.000,00 oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 242/2024 , emesso in data 19.10.2024 dal Tribunale di Larino - dott. LE SS e notificato in data 21.10.2024, la ha ingiunto al sig. quale Controparte_1 Parte_1 titolare dell'impresa individuale DE OM DO e General Contractor del Condominio
AT e UR di Termoli, di pagare la somma di Euro 36.000 Iva Inclusa oltre gli interessi di legge dalla domanda la soddisfo, oltre le spese e le competenze legali della procedura monitoria, ad essa società dovuti quale compenso professionale per le prestazioni rese per la riqualificazione energetica ecobonus 110 % del Condominio.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione , nella qualità sopra indicata , Parte_1 con citazione notificata in data 30.11.2024, deducendo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ed evidenziando che l'incarico (di progettista e direttore dei lavori) Controparte_1 era stato conferito all'ing. con il quale il Condominio ed il general contractor Controparte_2 avevano intrattenuto i rapporti professionali ed il quale aveva curato la predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e delle pratiche amministrative necessari per poter beneficiare del superbonus. In via subordinata, in caso di non accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva, chiedeva accertarsi il grave inadempimento contrattuale della con Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 6 Dette circostanze sono state avversate dalla società opposta la quale, deducendo che il nuovo general contractor era succeduto al precedente che Controparte_3 Persona_1 aveva conferito – con scrittura privata del 25 novembre 2021- l'incarico proprio alla
[...] di cui l'ing. era unico socio ed Amministratore. Nel merito Controparte_1 Controparte_2 concludeva per la conferma del D.I. opposto, contestando l'infondatezza del suo asserito inadempimento.
La causa, originariamente assegnata ad altro magistrato, disattese le richieste di prova orale in quanto vertenti su circostanze prettamente documetali, è stata riservata a sentenza.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, la società opposta fonda la propria pretesa su accordi contenuti nella scrittura privata intercorsa, in data 25.11.20021, tra la primo Controparte_4
General Contractor scelto dal Condominio UR e AT, ed essa , prestatore Controparte_1
d'opera professionale, e sulla circostanza che tale scrittura privata (avente ad oggetto tutte le prestazioni professionali necessarie al condominio per l'ottenimento del superbonus 110%) avesse continuato a spiegare la propria efficacia anche dopo la sostituzione, da parte del Condominio, della venuta meno per aver perso i requisiti necessari alla cessione del credito. Controparte_3
La società, più nello specifico, ha affermato che tutti i successivi elaborati e tutte le attività sono stati predisposti dall'ing. quale direttore tecnico o professionista dipendente della Controparte_2 [...]
avendo egli sottoscritto gli elaborati in nome proprio, senza spendere il nome della Controparte_1 società, in ragione del fatto che le prestazioni di carattere professionale possono essere rese solo personalmente dal professionista.
Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso, dovendosi rilevare che dalla documentazione in atti
(elaborati tecnici, relazioni tecniche, corrispondenza) risulta con tutta evidenza che, per l'esecuzione del mandato professionale, l'ing. abbia agito sempre e soltanto come singolo Controparte_2 professionista e giammai quale direttore tecnico o amministratore unico della F. Parte_2 della quale non ha mai fatto menzione.
Nondimeno deve evidenziarsi che tra i due incarichi, quello di cui alla scrittura privata del
25.11.2021 (depositata dalla parte opposta il 14.4.2025 e denominata “proposta di incarico professionale” corredata dalla scrittura in data 18.05.2021 con la quale veniva comunicato alla
[...] che il direttore tecnico della era l'ing. e quello CP_3 Controparte_1 Controparte_2 effettivamente svolto dall'ingegner personalmente non vi è collegamento negoziale posto CP_2 che né nel “contratto di appalto- 110%”, sottoscritto il 15.4.2022 dal Condominio Parte_3
AT e UR e dal nuovo general contractor (doc. 2 fascicolo opponente), e Parte_1
pagina 3 di 6 nemmeno nella delibera del 14.4.2022, l'assemblea condominiale aveva mai fatto riferimento allo studio di ingegneria prescelto dal precedente general contractor revocato. Ed invero, proprio pag 2 del citato contratto di appalto si legge chiaramente che il nuovo general contractor ( ha scelto Pt_1 ed incaricato, ed il condominio ha accettato, “l'ing. e l'Arch. per Controparte_2 Parte_4 le attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza ..”. Né risulta che il condominio, completamente estraneo ai precedenti accordi tra la e la CP_3 Controparte_1 contenuti nella citata scrittura del 25.11.2025, abbia mai imposto alcunchè al successivo general contractor Parte_1
Ciò esclude che l'incarico professionale, per il quale la società richiede il pagamento delle competenze, possa essere stato conferito dal alla tenuto conto che, Pt_1 Controparte_1 come risulta da tutta la documentazione allegata anche dall'opposta, l'ing. non ha mai CP_2 evidenziato il ruolo da lui svolto nell'ambito di detta società. Ed invero risulta da lui sottoscritto in proprio persino il S.A.L. n. 1 del 31.05.2022.
A nulla rileva la circostanza che l'oggetto sociale della corrisponde proprio alle Controparte_1 stesse attività svolte dal citato professionista in favore dell'opponente.
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza, condivisa da questo giudicante, secondo la quale
“ la contemplatio domini – che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo – deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo” (cass. Civ. Sentenza, 28 febbraio 2020, n. 5513).
Più di recente, inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “nei contratti a forma libera,
l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a pagina 4 di 6 conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente” (così Cass. n. 22616/2019). Il relativo accertamento è però compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione motivazione che deve unicamente rispettare, dopo le modifiche apportate dal legislatore al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il c.d. minimo costituzionale ( Cass.
Civ. Ord. N. 23749/2025)
Alla luce della documentazione in atti e dei principi sopra richiamati, può affermarsi serenamente che l'ing. non ha tenuto un comportamento univoco, idoneo a portare a conoscenza CP_2 dell'opponente che egli non stesse agendo in nome proprio, ma a nome della società opposta. Deve infatti escludersi che tale comportamento possa essere ricavato solo dalla circostanza (l'unica addotta dall'opposta) che la aveva già stipulato analogo contratto di appalto, Controparte_1 relativo al superbonus 110 % per il medesimo condominio, con il precedente general contractor
[...]
e che nella persona dell'ing. si concentrassero anche le funzioni di legale CP_3 CP_2 rappresentante e Direttore tecnico della società.
In aggiunta deve pure rilevarsi che nel corso del rapporto la F.C. è rimasta sempre silente, consentendo che ad agire fosse sempre e soltanto il il quale, neppure negli elaborati da CP_2 depositarsi presso gli organi deputati ad approvarli, ha mai inteso spendere il nome della società qualificandosi come suo amministratore unico.
Di conseguenza, avendo l'ing. sottoscritto tutti gli elaborati tecnici, la Controparte_2 corrispondenza, avendo egli richiesto il pagamento delle proprie competenze (vedi messa in mora a firma dell'Avv. Ippolito “in nome e per conto dell'ing. all.9 opponente), ed Controparte_2 avendo egli prestato asseverazioni (all. 8 fasc. opponente) sempre in nome proprio e senza fare alcun accenno alla società di cui era amministratore unico, la non può essere Controparte_1 considerata parte del contratto intercorso con il general contractor . Parte_1
Né in contrario gioverebbe addurre l'atteggiamento difensivo in concreto tenuto dall'opposta, che ha erroneamente individuato il titolo dell'avversa pretesa nella circostanza che gli elaborati tecnici dovevano necessariamente portare la firma del professionista. Difatti, sul frontespizio di tali elaborati, il nome dell'ing. non figura mai sotto la dicitura “Direttore Tecnico” CP_2 corrispondente alla qualifica che egli aveva nella società commissionaria.
Sicchè deve concludersi che l'opposta era priva della legittimazione ad agire in Controparte_1 via monitoria per ottenere l'adempimento dell'obbligazione di pagamento ingiunta a Parte_1 nella sua qualità di general contractor, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. pagina 5 di 6 Restano assorbite tutte le altre questioni in quanto riferite a domande subordinate proposte nei confronti di soggetto carente di legittimazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e
147/2022, applicando i valori minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e di particolari questioni di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da quale titolare dell'impresa individuale DE OM DO avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo della n. 242/2024 , emesso in data 19.10.2024 dal Tribunale di Larino - dott. LE
SS e notificato in data 21.10.2024, in favore della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., rigettata e assorbita ogni diversa istanza, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente , che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 2.906,00 (fasi di studio-introduttiva-decisionale) per compensi professionali oltre iva e cap come per legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Larino, 7.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA RO NO
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