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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 38276/23 promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. D. Parte_1
ROCCISANO che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. R. TOFANI che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha chiesto al Giudice di “Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento de quo (…);
2. condannare la parte convenuta, ex art. 2 D. Lgs. 23/2015, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra, e comunque nel minimo di cinque mensilità, sulla base della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad euro 1.767,02, o quale altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
In subordine (…) condannare la parte convenuta alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dalla data del licenziamento fino all'effettiva ricostituzione, sulla base di una retribuzione globale di fatto ammontante ad euro 1.767,02, o quale altra maggiore o minore (…) oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
In ulteriore subordine (…) 4. condannare la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria, ex art. 9 D.Lgs. 23/2015, pari ad euro 10.602,12 (=1.767,02 x 6), o nella diversa misura e/o somma (…); In ogni caso:
5. condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 706,26 lordi, ovvero la diversa somma (…)”. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha riferito che: 1) ha iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della il 19.7.22, con qualifica CP_1 di impiegata amministrativa di V livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi- Confcommercio (doc. 1); 2) ha sempre lavorato entro un'area di coworking in Milano;
3) ha svolto mansioni di grafica, curato l'immagine del purificatore d'aria ideato dalla , gestito i social (Instagram e Linkedin) quanto a contenuti e CP_1 fotografia, seguito la strategia commerciale e delle campagne pubblicitarie, seguendo anche i rapporti con i clienti - sia acquisiti che potenziali, ha gestito la spedizione del prodotto a seguito del suo acquisto;
4) il 22.2.23, alle ore 12:18, ha ricevuto da
, titolare di , i seguenti messaggi via whatsapp: “Ciao Persona_1 CP_1 Pt_1 questa è la lettera di licenziamento con cui puoi accedere alla Naspi sentiamoci se hai modo più tardi” (docc. 2a e b); 5) lo stesso le ha inviato, unitamente a detti messaggi, la comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego relativa alla cessazione del rapporto, che risulta effettuata il 22.2.23 alle 10:07 (doc. 3); 6) nessuna lettera di licenziamento è stata allegata o trasmessa, né via whatsapp, né in altro modo;
7) il numero di telefono 3924699745 corrisponde al nominativo del;
8) è creditrice nei confronti della convenuta della somma lorda di € 706,26 Per_1
(netti € 554,00) per differenze retributive tra quanto dovuto per le mensilità di ottobre e novembre 2022 e per 13^ e quanto effettivamente percepito (docc. 4 e 5); 9) in data 7.6.23 ha impugnato il licenziamento;
all'atto del recesso la retribuzione globale di fatto spettante era pari ad € 1.767,02. Ha quindi sostenuto l'inefficacia del licenziamento perché non precedentemente comunicato né per iscritto, né oralmente;
ha dedotto altresì che, anche ove la comunicazione al centro per l'impiego di cui al messaggio whatsapp potesse essere considerata comunicazione di recesso, la stessa sarebbe comunque priva dell'indicazione dei relativi motivi. La società convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda;
ha richiamato le difficoltà finanziarie in cui si è trovata nel corso del 2022; ha dedotto di avere comunicato il licenziamento alla ricorrente con la consueta modalità utilizzata, cioè tramite messaggi whatsapp, allegando il modello unico relativo al licenziamento;
sostiene che la stessa ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto la predetta comunicazione;
eccepisce la decadenza per violazione del termine di impugnazione del recesso e sostiene che il licenziamento è legato alla crisi finanziaria irrisolvibile che l'ha colpita in seguito alla mancata erogazione di fondi da parte della Regione Toscana. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, inutilmente tentata la conciliazione della lite, più volte promessa dalle parti ma disattesa da parte convenuta (cfr. memoria del 21.6.24 e verbale udienza del 28.10.24), la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va pertanto accolta. Emerge in atti che: 1) in data 22/02/2023, alle 11:08, la ricorrente ha inviato a
, titolare , un messaggio whatsapp con cui ha manifestato di Persona_1 CP_1 trovarsi in difficoltà economica attesa la mancata percezione della retribuzione dal precedente mese di gennaio, riferendo altresì la necessità di un sostegno economico;
risponde immediatamente, dichiarando che “sono entrate delle finanze in Per_1 società” (doc. 2a); 2) nella stessa data, alle 12:18, la riceve dal un Pt_1 Per_1 altro messaggio whatsapp con il seguente contenuto: “Ciao questa è la lettera Pt_1 di licenziamento con cui puoi accedere alla Naspi sentiamoci se hai modo più tardi” (doc. 2b); a tale missiva è allegata esclusivamente la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata il 22/02/2023 alle 10:07 (doc. 3), che indica, quale causa del licenziamento, la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo. Nel costituirsi in giudizio la convenuta non ha dimostrato di avere comunicato il licenziamento alla lavoratrice in modalità diversa da quella appena riportata. Sul punto, è sufficiente rilevare che alla predetta comunicazione al Centro per l'Impiego non è possibile attribuire effettiva valenza di atto scritto di licenziamento;
ciò: A) perché tale documento non è indirizzato alla ricorrente, ma, appunto, al Centro per l'Impiego, e pertanto, all'evidenza, con fini diversi da quelli di comunicazione al lavoratore della volontà datoriale di recedere dal rapporto;
B) la comunicazione al presuppone logicamente che il recesso sia Parte_2 stato già comunicato al lavoratore;
nel caso in esame la predetta comunicazione al Centro è stata effettuata in data 22/02/2023 in relazione all'asserito licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, come risulta dalla stessa comunicazione, porta però la data del 20/02/2023 (cfr. sezione 7 del predetto documento). Neppure il messaggio whatsapp con cui , alle ore 12:18, ha inviato alla Per_1 Pt_1 la comunicazione al Centro per l' può ritenersi effettiva e regolare Pt_2 comunicazione di licenziamento, essendo tale messaggio: successivo all'asserito licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, come detto, è stato datato da al 20/02/2023; successivo altresì all'orario - le 10:07 - in cui la società CP_1 convenuta ha effettuato l'invio della nota al predetto Centro. Si ritiene comunque che lo stesso messaggio whatsapp risulti formulato in maniera del tutto insufficiente a manifestare alla in maniera inequivocabile, Pt_1
l'adozione del recesso datoriale, non contenendo affatto - neppure in modalità sintetica - né l'espressione della volontà aziendale, espressamente indirizzata alla lavoratrice (quale naturale destinataria del recesso), di procedere al suo licenziamento, né il richiamo alle ragioni dell'interruzione del rapporto, che soltanto in sede di comunicazione al Centro per l'Impiego viene indicato da come CP_1 adottata per giustificato motivo oggettivo;
tant'è, che nel predetto messaggio sub doc. 2b, scrive testualmente: “questa è la lettera di licenziamento con cui puoi Per_1 accedere alla Naspi”, con ciò attribuendo espressamente alla predetta comunicazione di recesso indirizzata al Centro, e trasmessa in copia alla lavoratrice, mera valenza di informazione alla solo in relazione a un adempimento utile alla stessa Pt_1 all'esclusivo fine del godimento della Naspi;
tanto più - lo si rileva ad colorandum - che con il messaggio inviato un'ora prima ha rassicurato la quanto Per_1 Pt_1 all'ingresso di nuove “finanze” nella società, il che appare di per sé messaggio non propriamente coerente con la volontà di chiusura definitiva del rapporto di lavoro. Né appare utilmente invocata la decisione richiamata da alla pagina 6 della CP_1 propria memoria di costituzione, che in relazione ad un recesso comunicato via whatsapp rileva che “il recesso intimato a mezzo whatsapp appare assolvere l'onere della forma scritta trattandosi di documento informatico che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale”, considerato che tale pronuncia sembra porre la sua attenzione sul (differente) profilo dell'imputabilità al datore di lavoro del documento di comunicazione del recesso, e non invece su quello dell'avvenuta inequivocabile manifestazione, da parte dello stesso, della volontà di procedere al licenziamento;
né appare qui pertinente il richiamo alla decisione di legittimità 17652/07, pure indicata dalla difesa convenuta in calce alla stessa pagina della memoria di costituzione, secondo cui “in tema di forma scritta del licenziamento non sussiste a carico del datore di lavoro l'onere di adoperare forme “sacramentali”, ben potendo comunicare la volontà di licenziare in forma diretta purché chiara”; il che per le ragioni sopra spiegate, qui non è avvenuto. In altri termini, ciò che qui manca non è affatto la manifestazione di volontà di recesso espressa con formule sacramentali: manca proprio la stessa espressione della manifestazione di volontà di recesso. Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso dell'inefficacia del licenziamento impugnato con conseguente diritto della lavoratrice ex art. 18, c. 1, l. 300/70 alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate dal CP_1 licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di € 1.767,02, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Non può essere accolta la domanda di condanna di parte convenuta alla corresponsione di differenze retributive come indicate nei punti 13 e 14 del ricorso, in quanto solo genericamente formulata. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge. Tali le ragioni di cui al dispositivo.
PQM
dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato;
ordina alla di CP_1 reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la stessa convenuta alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto - da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di € 1.767,02 - e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna la . alle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 oltre oneri. CP_1
Roma, 21/01/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
elettivamente domiciliata presso l'Avv. D. Parte_1
ROCCISANO che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. R. TOFANI che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha chiesto al Giudice di “Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento de quo (…);
2. condannare la parte convenuta, ex art. 2 D. Lgs. 23/2015, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra, e comunque nel minimo di cinque mensilità, sulla base della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontante ad euro 1.767,02, o quale altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
In subordine (…) condannare la parte convenuta alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dalla data del licenziamento fino all'effettiva ricostituzione, sulla base di una retribuzione globale di fatto ammontante ad euro 1.767,02, o quale altra maggiore o minore (…) oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
In ulteriore subordine (…) 4. condannare la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria, ex art. 9 D.Lgs. 23/2015, pari ad euro 10.602,12 (=1.767,02 x 6), o nella diversa misura e/o somma (…); In ogni caso:
5. condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 706,26 lordi, ovvero la diversa somma (…)”. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha riferito che: 1) ha iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della il 19.7.22, con qualifica CP_1 di impiegata amministrativa di V livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi- Confcommercio (doc. 1); 2) ha sempre lavorato entro un'area di coworking in Milano;
3) ha svolto mansioni di grafica, curato l'immagine del purificatore d'aria ideato dalla , gestito i social (Instagram e Linkedin) quanto a contenuti e CP_1 fotografia, seguito la strategia commerciale e delle campagne pubblicitarie, seguendo anche i rapporti con i clienti - sia acquisiti che potenziali, ha gestito la spedizione del prodotto a seguito del suo acquisto;
4) il 22.2.23, alle ore 12:18, ha ricevuto da
, titolare di , i seguenti messaggi via whatsapp: “Ciao Persona_1 CP_1 Pt_1 questa è la lettera di licenziamento con cui puoi accedere alla Naspi sentiamoci se hai modo più tardi” (docc. 2a e b); 5) lo stesso le ha inviato, unitamente a detti messaggi, la comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego relativa alla cessazione del rapporto, che risulta effettuata il 22.2.23 alle 10:07 (doc. 3); 6) nessuna lettera di licenziamento è stata allegata o trasmessa, né via whatsapp, né in altro modo;
7) il numero di telefono 3924699745 corrisponde al nominativo del;
8) è creditrice nei confronti della convenuta della somma lorda di € 706,26 Per_1
(netti € 554,00) per differenze retributive tra quanto dovuto per le mensilità di ottobre e novembre 2022 e per 13^ e quanto effettivamente percepito (docc. 4 e 5); 9) in data 7.6.23 ha impugnato il licenziamento;
all'atto del recesso la retribuzione globale di fatto spettante era pari ad € 1.767,02. Ha quindi sostenuto l'inefficacia del licenziamento perché non precedentemente comunicato né per iscritto, né oralmente;
ha dedotto altresì che, anche ove la comunicazione al centro per l'impiego di cui al messaggio whatsapp potesse essere considerata comunicazione di recesso, la stessa sarebbe comunque priva dell'indicazione dei relativi motivi. La società convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda;
ha richiamato le difficoltà finanziarie in cui si è trovata nel corso del 2022; ha dedotto di avere comunicato il licenziamento alla ricorrente con la consueta modalità utilizzata, cioè tramite messaggi whatsapp, allegando il modello unico relativo al licenziamento;
sostiene che la stessa ha sostanzialmente riconosciuto di aver ricevuto la predetta comunicazione;
eccepisce la decadenza per violazione del termine di impugnazione del recesso e sostiene che il licenziamento è legato alla crisi finanziaria irrisolvibile che l'ha colpita in seguito alla mancata erogazione di fondi da parte della Regione Toscana. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, inutilmente tentata la conciliazione della lite, più volte promessa dalle parti ma disattesa da parte convenuta (cfr. memoria del 21.6.24 e verbale udienza del 28.10.24), la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va pertanto accolta. Emerge in atti che: 1) in data 22/02/2023, alle 11:08, la ricorrente ha inviato a
, titolare , un messaggio whatsapp con cui ha manifestato di Persona_1 CP_1 trovarsi in difficoltà economica attesa la mancata percezione della retribuzione dal precedente mese di gennaio, riferendo altresì la necessità di un sostegno economico;
risponde immediatamente, dichiarando che “sono entrate delle finanze in Per_1 società” (doc. 2a); 2) nella stessa data, alle 12:18, la riceve dal un Pt_1 Per_1 altro messaggio whatsapp con il seguente contenuto: “Ciao questa è la lettera Pt_1 di licenziamento con cui puoi accedere alla Naspi sentiamoci se hai modo più tardi” (doc. 2b); a tale missiva è allegata esclusivamente la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata il 22/02/2023 alle 10:07 (doc. 3), che indica, quale causa del licenziamento, la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo. Nel costituirsi in giudizio la convenuta non ha dimostrato di avere comunicato il licenziamento alla lavoratrice in modalità diversa da quella appena riportata. Sul punto, è sufficiente rilevare che alla predetta comunicazione al Centro per l'Impiego non è possibile attribuire effettiva valenza di atto scritto di licenziamento;
ciò: A) perché tale documento non è indirizzato alla ricorrente, ma, appunto, al Centro per l'Impiego, e pertanto, all'evidenza, con fini diversi da quelli di comunicazione al lavoratore della volontà datoriale di recedere dal rapporto;
B) la comunicazione al presuppone logicamente che il recesso sia Parte_2 stato già comunicato al lavoratore;
nel caso in esame la predetta comunicazione al Centro è stata effettuata in data 22/02/2023 in relazione all'asserito licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, come risulta dalla stessa comunicazione, porta però la data del 20/02/2023 (cfr. sezione 7 del predetto documento). Neppure il messaggio whatsapp con cui , alle ore 12:18, ha inviato alla Per_1 Pt_1 la comunicazione al Centro per l' può ritenersi effettiva e regolare Pt_2 comunicazione di licenziamento, essendo tale messaggio: successivo all'asserito licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, come detto, è stato datato da al 20/02/2023; successivo altresì all'orario - le 10:07 - in cui la società CP_1 convenuta ha effettuato l'invio della nota al predetto Centro. Si ritiene comunque che lo stesso messaggio whatsapp risulti formulato in maniera del tutto insufficiente a manifestare alla in maniera inequivocabile, Pt_1
l'adozione del recesso datoriale, non contenendo affatto - neppure in modalità sintetica - né l'espressione della volontà aziendale, espressamente indirizzata alla lavoratrice (quale naturale destinataria del recesso), di procedere al suo licenziamento, né il richiamo alle ragioni dell'interruzione del rapporto, che soltanto in sede di comunicazione al Centro per l'Impiego viene indicato da come CP_1 adottata per giustificato motivo oggettivo;
tant'è, che nel predetto messaggio sub doc. 2b, scrive testualmente: “questa è la lettera di licenziamento con cui puoi Per_1 accedere alla Naspi”, con ciò attribuendo espressamente alla predetta comunicazione di recesso indirizzata al Centro, e trasmessa in copia alla lavoratrice, mera valenza di informazione alla solo in relazione a un adempimento utile alla stessa Pt_1 all'esclusivo fine del godimento della Naspi;
tanto più - lo si rileva ad colorandum - che con il messaggio inviato un'ora prima ha rassicurato la quanto Per_1 Pt_1 all'ingresso di nuove “finanze” nella società, il che appare di per sé messaggio non propriamente coerente con la volontà di chiusura definitiva del rapporto di lavoro. Né appare utilmente invocata la decisione richiamata da alla pagina 6 della CP_1 propria memoria di costituzione, che in relazione ad un recesso comunicato via whatsapp rileva che “il recesso intimato a mezzo whatsapp appare assolvere l'onere della forma scritta trattandosi di documento informatico che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale”, considerato che tale pronuncia sembra porre la sua attenzione sul (differente) profilo dell'imputabilità al datore di lavoro del documento di comunicazione del recesso, e non invece su quello dell'avvenuta inequivocabile manifestazione, da parte dello stesso, della volontà di procedere al licenziamento;
né appare qui pertinente il richiamo alla decisione di legittimità 17652/07, pure indicata dalla difesa convenuta in calce alla stessa pagina della memoria di costituzione, secondo cui “in tema di forma scritta del licenziamento non sussiste a carico del datore di lavoro l'onere di adoperare forme “sacramentali”, ben potendo comunicare la volontà di licenziare in forma diretta purché chiara”; il che per le ragioni sopra spiegate, qui non è avvenuto. In altri termini, ciò che qui manca non è affatto la manifestazione di volontà di recesso espressa con formule sacramentali: manca proprio la stessa espressione della manifestazione di volontà di recesso. Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso dell'inefficacia del licenziamento impugnato con conseguente diritto della lavoratrice ex art. 18, c. 1, l. 300/70 alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate dal CP_1 licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di € 1.767,02, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Non può essere accolta la domanda di condanna di parte convenuta alla corresponsione di differenze retributive come indicate nei punti 13 e 14 del ricorso, in quanto solo genericamente formulata. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge. Tali le ragioni di cui al dispositivo.
PQM
dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato;
ordina alla di CP_1 reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la stessa convenuta alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto - da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di € 1.767,02 - e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna la . alle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 oltre oneri. CP_1
Roma, 21/01/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)