TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 805
TAR
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che l'orientamento giurisprudenziale più recente, sia del Consiglio di Stato che delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esclude la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022. Tale disposizione prevede un meccanismo vincolato e automatico, privo di discrezionalità da parte della stazione appaltante, configurando una posizione di diritto soggettivo in capo all'appaltatore. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Conseguenza del difetto di giurisdizione sulla domanda principale

    Poiché la domanda principale è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, anche le domande subordinate e connesse, che dipendono dalla sorte della domanda principale, devono essere dichiarate inammissibili.

  • Inammissibile
    Conseguenza del difetto di giurisdizione sulla domanda principale

    Poiché la domanda principale è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, anche la domanda relativa al silenzio-diniego, che presuppone la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, deve essere dichiarata inammissibile.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Come per la domanda principale di annullamento, anche l'accertamento del diritto al pagamento delle somme richieste è subordinato alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, che in questo caso è esclusa in favore del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La condanna al pagamento è una conseguenza diretta dell'accertamento del diritto al pagamento, pertanto, laddove quest'ultimo è di competenza del giudice ordinario, lo è anche la condanna al pagamento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che la domanda di risarcimento danni, pur potendo astrattamente rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo, in questo caso specifico è strettamente connessa alla pretesa principale relativa all'adeguamento dei prezzi, la cui cognizione è stata devoluta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 805
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 805
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo