Art. 323.
(Istituzione di speciali organi amministrativi o giurisdizionali).
Le attribuzioni demandate dalle disposizioni di questo capo al Ministro delle finanze possono essere conferite, in tutto o in parte, con decreto Reale, a organi speciali, dei quali il decreto stesso determina la costituzione e il funzionamento.
Con eguale provvedimento possono essere istituiti speciali organi giurisdizionali per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo suindicato.
Lo stesso provvedimento stabilisce i termini e le condizioni per ricorrere e le relative norme di procedura.
((Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma e' ammesso per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso all'autorita' competente. Se e' competente l'autorita' giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza))
(Istituzione di speciali organi amministrativi o giurisdizionali).
Le attribuzioni demandate dalle disposizioni di questo capo al Ministro delle finanze possono essere conferite, in tutto o in parte, con decreto Reale, a organi speciali, dei quali il decreto stesso determina la costituzione e il funzionamento.
Con eguale provvedimento possono essere istituiti speciali organi giurisdizionali per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo suindicato.
Lo stesso provvedimento stabilisce i termini e le condizioni per ricorrere e le relative norme di procedura.
((Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma e' ammesso per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso all'autorita' competente. Se e' competente l'autorita' giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza))