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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2137/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(AL) il 01/08/1940, con l'avv. BIANCHI LORENZO;
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
l'avv. NOBILE ERNESTO;
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 3.12.2025; Condizioni congiunte: “le parti, congiuntamente, ricorrono a codesto Ill.mo Tribunale, affinché, voglia dichiarare la separazione personale tra il signor e la signora alle seguenti Pt_1 CP_1
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. Nello specifico la signora CP_1
continuerà a vivere presso quella che fu la casa coniugale (della quale è usufruttuaria, con nuda proprietà in capo ai due fratelli), sita a Pontecurone, Via Piave n. 18, mentre il signor esterà Pt_1 ospite temporaneamente presso la struttura “Bell'orizzonte” di Tuscania (VT), Lago della Pace n. 1, riservandosi successivamente di trasferirsi in altra idonea struttura più vicina;
2) il signor corrisponderà un assegno mensile di euro 50,00 alla signora quale Pt_1 CP_1
contributo di mantenimento, vedendosi costretto ad utilizzare il residuo della propria pensione per le spese mediche e per il proprio sostentamento;
3) il signor provvederà a ritirare dalla casa coniugale, a proprie spese e anche per il tramite Pt_1
di terzi di fiducia, una serie di beni, secondo accordi diretti tra i coniugi, entro e non oltre il
31.12.2025;
4) il signor trasferirà la proprietà esclusiva dell'autovettura Fiat Panda tg. FA 319 SW in Pt_1
favore della signora la quale, facendosi carico delle spese di trapasso del veicolo, CP_1
riconoscerà in favore del signor un importo pari alla somma di € 1.380,00= da versarsi al Pt_1
momento del trasferimento di proprietà del veicolo che le parti riconoscono come congrua;
5) spese processuali compensate tra le parti.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 03.10.2025 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio civile in Pontecurone, il 15/01/1984 (Anno CP_1
1984, atto 1, Parte 1^, Serie);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte:“le parti, congiuntamente, ricorrono a codesto Ill.mo Tribunale, affinché, voglia dichiarare la separazione personale tra il signor e la signora alle seguenti Pt_1 CP_1
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. Nello specifico la signora CP_1
continuerà a vivere presso quella che fu la casa coniugale (della quale è usufruttuaria, con nuda proprietà in capo ai due fratelli), sita a Pontecurone, Via Piave n. 18, mentre il signor esterà Pt_1 ospite temporaneamente presso la struttura “Bell'orizzonte” di Tuscania (VT), Lago della Pace n. 1, riservandosi successivamente di trasferirsi in altra idonea struttura più vicina;
2) il signor corrisponderà un assegno mensile di euro 50,00 alla signora quale Pt_1 CP_1
contributo di mantenimento, vedendosi costretto ad utilizzare il residuo della propria pensione per le spese mediche e per il proprio sostentamento;
3) il signor provvederà a ritirare dalla casa coniugale, a proprie spese e anche per il tramite Pt_1
di terzi di fiducia, una serie di beni, secondo accordi diretti tra i coniugi, entro e non oltre il
31.12.2025;
4) il signor trasferirà la proprietà esclusiva dell'autovettura Fiat Panda tg. FA 319 SW in Pt_1
favore della signora la quale, facendosi carico delle spese di trapasso del veicolo, CP_1
riconoscerà in favore del signor un importo pari alla somma di € 1.380,00= da versarsi al Pt_1
momento del trasferimento di proprietà del veicolo che le parti riconoscono come congrua;
5) spese processuali compensate tra le parti.” - spese al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 12/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2137/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(AL) il 01/08/1940, con l'avv. BIANCHI LORENZO;
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
l'avv. NOBILE ERNESTO;
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 3.12.2025; Condizioni congiunte: “le parti, congiuntamente, ricorrono a codesto Ill.mo Tribunale, affinché, voglia dichiarare la separazione personale tra il signor e la signora alle seguenti Pt_1 CP_1
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. Nello specifico la signora CP_1
continuerà a vivere presso quella che fu la casa coniugale (della quale è usufruttuaria, con nuda proprietà in capo ai due fratelli), sita a Pontecurone, Via Piave n. 18, mentre il signor esterà Pt_1 ospite temporaneamente presso la struttura “Bell'orizzonte” di Tuscania (VT), Lago della Pace n. 1, riservandosi successivamente di trasferirsi in altra idonea struttura più vicina;
2) il signor corrisponderà un assegno mensile di euro 50,00 alla signora quale Pt_1 CP_1
contributo di mantenimento, vedendosi costretto ad utilizzare il residuo della propria pensione per le spese mediche e per il proprio sostentamento;
3) il signor provvederà a ritirare dalla casa coniugale, a proprie spese e anche per il tramite Pt_1
di terzi di fiducia, una serie di beni, secondo accordi diretti tra i coniugi, entro e non oltre il
31.12.2025;
4) il signor trasferirà la proprietà esclusiva dell'autovettura Fiat Panda tg. FA 319 SW in Pt_1
favore della signora la quale, facendosi carico delle spese di trapasso del veicolo, CP_1
riconoscerà in favore del signor un importo pari alla somma di € 1.380,00= da versarsi al Pt_1
momento del trasferimento di proprietà del veicolo che le parti riconoscono come congrua;
5) spese processuali compensate tra le parti.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 03.10.2025 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio civile in Pontecurone, il 15/01/1984 (Anno CP_1
1984, atto 1, Parte 1^, Serie);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte:“le parti, congiuntamente, ricorrono a codesto Ill.mo Tribunale, affinché, voglia dichiarare la separazione personale tra il signor e la signora alle seguenti Pt_1 CP_1
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. Nello specifico la signora CP_1
continuerà a vivere presso quella che fu la casa coniugale (della quale è usufruttuaria, con nuda proprietà in capo ai due fratelli), sita a Pontecurone, Via Piave n. 18, mentre il signor esterà Pt_1 ospite temporaneamente presso la struttura “Bell'orizzonte” di Tuscania (VT), Lago della Pace n. 1, riservandosi successivamente di trasferirsi in altra idonea struttura più vicina;
2) il signor corrisponderà un assegno mensile di euro 50,00 alla signora quale Pt_1 CP_1
contributo di mantenimento, vedendosi costretto ad utilizzare il residuo della propria pensione per le spese mediche e per il proprio sostentamento;
3) il signor provvederà a ritirare dalla casa coniugale, a proprie spese e anche per il tramite Pt_1
di terzi di fiducia, una serie di beni, secondo accordi diretti tra i coniugi, entro e non oltre il
31.12.2025;
4) il signor trasferirà la proprietà esclusiva dell'autovettura Fiat Panda tg. FA 319 SW in Pt_1
favore della signora la quale, facendosi carico delle spese di trapasso del veicolo, CP_1
riconoscerà in favore del signor un importo pari alla somma di € 1.380,00= da versarsi al Pt_1
momento del trasferimento di proprietà del veicolo che le parti riconoscono come congrua;
5) spese processuali compensate tra le parti.” - spese al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 12/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.