TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2250
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 2 e L. n. 241/1990. Violazione dell’obbligo di esercitare la vigilanza edilizia. Violazione dell’art. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia)

    Il Comune intimato, investito della competenza primaria alla vigilanza sull’attività edilizia, deve riscontrare l’istanza della parte ricorrente. La società ricorrente aziona un interesse di sicura rilevanza per l’ordinamento in relazione a un immobile che sarebbe utilizzato per lo svolgimento di un’attività economica che si porrebbe in diretta concorrenza con quella svolta dalla medesima società ricorrente. Rispetto ai termini definiti dall’art. 31 c.p.a., questi risultano rispettati.

  • Accolto
    Violazione del diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa. Violazione degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990.

    La domanda deve essere accolta nei confronti del Comune di Teverola quanto all’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla diffida del 30 luglio 2025 entro trenta giorni dalla comunicazione della Sentenza. Il Comune dovrà, pertanto, «provvedere ai dovuti accertamenti, verifiche e controlli sull’osservanza dei sigilli apposti all’area in discussione, adottando tutti gli opportuni e consequenziali provvedimenti atti a reprimere ogni ed ulteriore abuso edilizio ivi riscontrato», adottando le previste misure sanzionatorie ove ne ricorrano i presupposti e ciò secondo quanto appunto chiesto nell’istanza del 30 luglio 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2250
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2250
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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