Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4866 del 2025, proposto da
Arcobaleno Hl - Fi S.r.l. – Expert di Lella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teverola, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Marican Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Costanzo, Vincenzo Guida, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Costanzo in Aversa, via Nobel Alfredo n. 281;
PER LA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA'
del silenzio - inadempimento serbato dal Comune e dal Comando della Polizia Municipale di Teverola sull'istanza - diffida, diretta ad ottenere l'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e repressione in materia edilizia e commerciale in relazione ai lavori di ampliamento del Centro Commerciale “Medì” e all'illecita apertura di un nuovo esercizio commerciale in area sottoposta a sequestro penale, formulata a mezzo P.E.C. in data 30.07.2025, acquisita al protocollo in data 31.07.2025 con n. 15216 e ulteriormente sollecitata in data 07.08.2025.
E, QUINDI, PER L'ACCERTAMETO dell'obbligo del Comune resistente di avviare il procedimento in ordine all'istanza - diffida di accertamento degli abusi segnalati e di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine di legge, con la conseguente
condanna a provvedere in tal senso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Marican Holding S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. CA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso introduttivo, la società Arcobaleno HI-FI s.r.l. ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Teverola e dal Comando di Polizia Municipale sull’istanza-diffida del 30 luglio 2025, acquisita al protocollo comunale il 31 luglio 2025 con n. 15216, successivamente integrata e sollecitata con atto del 7 agosto 2025, acquisito al protocollo comunale l’8 agosto 2025 con n. 15734. Con il medesimo ricorso, la parte ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di avviare il procedimento sugli abusi segnalati e di concluderlo con un provvedimento espresso; ha, inoltre, domandato che fosse dichiarato il silenzio serbato anche sull’istanza di accesso agli atti presentata contestualmente alla diffida.
La parte ricorrente ha esposto di essere titolare di un punto vendita di elettrodomestici ed elettronica di consumo sito nel Parco Commerciale “Appia Center” del Comune di Teverola e ha rappresentato che, nei mesi precedenti, il vicino Centro Commerciale “Medì” era stato interessato da opere edilizie di ampliamento finalizzate all’allestimento di un nuovo punto vendita, riconducibile a una società del medesimo gruppo commerciale “Expert” e, dunque, in rapporto di diretta concorrenza con la ricorrente.
Secondo la prospettazione attorea, tali lavori sarebbero stati abusivi sotto il profilo urbanistico-edilizio. In particolare, la ricorrente ha dedotto che, a seguito di sopralluogo eseguito dalle autorità competenti nel mese di giugno 2025, l’area interessata dalle lavorazioni, indicata come la struttura posta sul lato ovest dell’edificio e quella a sinistra dell’ingresso sud, era stata sottoposta a sequestro penale, con apposizione dei sigilli e comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Ha, quindi, riferito di avere appreso che, nonostante il vincolo reale così imposto, nell’area sequestrata sarebbero proseguite attività finalizzate al completamento del nuovo esercizio commerciale denominato “Expert Gruppo Mallardo”.
Su tali presupposti, la ricorrente ha dedotto di avere trasmesso, in data 30 luglio 2025, una istanza-diffida al Comune di Teverola e al Comando di Polizia Municipale, chiedendo l’espletamento di accertamenti, verifiche e controlli sulla prosecuzione dei lavori nell’area sottoposta a sequestro e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, anche sanzionatori; ha altresì rappresentato che detta istanza era stata regolarmente acquisita al protocollo del Comune e della Polizia Municipale. Ha aggiunto che, persistendo l’inerzia dell’amministrazione e appresa l’imminente apertura del nuovo punto vendita concorrente, in data 7 agosto 2025 aveva trasmesso un ulteriore atto di sollecito e integrazione, anch’esso protocollato. In tale secondo atto, la ricorrente ha allegato documentazione fotografica relativa a uno striscione pubblicitario recante l’annuncio della “nuova apertura” del negozio concorrente per il giorno 9 agosto 2025 e ha ribadito l’urgenza di un intervento repressivo, anche mediante ordinanza di chiusura immediata.
La parte ricorrente ha ulteriormente dedotto che, nonostante la gravità dei fatti prospettati, la precisione delle circostanze rappresentate e il sollecito successivamente inviato, il Comune di Teverola e il Comando di Polizia Municipale sarebbero rimasti totalmente inerti, senza adottare alcun provvedimento in ordine alla diffida e all’istanza di accesso, così consolidandosi, a suo avviso, un’ipotesi di silenzio-inadempimento.
1.2. La parte ricorrente ha articolato le proprie censure nei seguenti motivi.
I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESERCITARE LA VIGILANZA EDILIZIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/2001 (T.U. EDILIZIA)
La ricorrente ha sostenuto che il silenzio serbato dal Comune e dal Comando di Polizia Municipale sull’istanza-diffida del 30 luglio 2025 sarebbe illegittimo per violazione dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e per omesso esercizio dei poteri di vigilanza edilizia di cui agli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Ha dedotto che la diffida non aveva ad oggetto un generico esposto, ma la segnalazione di fatti ritenuti di particolare gravità, consistenti, secondo la sua prospettazione, nella prosecuzione di attività in area sottoposta a sequestro penale e nell’imminente apertura di un esercizio commerciale in locali asseritamente abusivi. Ha assunto che l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente, in senso positivo o negativo, all’esito dei necessari accertamenti, e che l’inerzia avrebbe leso una posizione giuridica differenziata della ricorrente, individuata nella qualità di operatore economico in diretta concorrenza con il nuovo punto vendita.
II) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO QUALE PRINCIPIO GENERALE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS DELLA LEGGE 241/1990.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto che l’inerzia dell’amministrazione avrebbe determinato anche il rigetto tacito dell’istanza di accesso agli atti presentata contestualmente alla diffida. Ha lamentato la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, assumendo di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione relativa ai fatti segnalati.
1.3. Si è costituita la società Marican Holding s.r.l., la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In particolare, la controinteressata ha dedotto di non essere la proprietaria del Centro Commerciale “Medì”, assumendo che la proprietà del compendio farebbe capo alla società Mediterraneo S.p.A., come risulterebbe dalla visura catastale versata in atti; ha quindi sostenuto che il ricorso per silenzio avrebbe dovuto essere notificato ad almeno un controinteressato effettivamente identificabile e che, nella specie, tale soggetto sarebbe stato la società proprietaria del centro commerciale, non già la Marican Holding s.r.l.
1.4. La parte ricorrente ha replicato all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la Marican Holding s.r.l. fosse stata evocata in giudizio non quale proprietaria formale dell’immobile, ma quale soggetto titolare di un interesse qualificato, diretto e attuale al mantenimento dell’inerzia amministrativa. A tal fine, ha allegato che la società Mediterraneo s.r.l., indicata come proprietaria del Centro Commerciale “Medì”, sarebbe controllata al 99,54% dalla Marican Heritage 1 S.p.A., la quale, a sua volta, sarebbe interamente partecipata dalla Marican Holding s.r.l.; ha quindi prospettato una catena di controllo societario tale da individuare in quest’ultima il centro di imputazione sostanziale degli interessi connessi all’operazione immobiliare e commerciale.
Inoltre, l’interesse della Marican Holding s.r.l. deriverebbe anche da un diretto coinvolgimento commerciale nell’operazione contestata. In particolare, ha richiamato il contenuto dell’atto integrativo del 7 agosto 2025, nel quale sarebbe stata segnalata la presenza, nella cartellonistica pubblicitaria del nuovo punto vendita a marchio “Expert”, del marchio “Vega”, ritenuto riconducibile alla Marican Holding s.r.l.; da ciò la parte ha desunto un interesse economico diretto della holding all’apertura dell’esercizio commerciale oggetto della diffida.
In via subordinata, la ricorrente ha altresì sostenuto che, anche nell’ipotesi di ritenuta carenza di legittimazione passiva della Marican Holding s.r.l., il ricorso dovrebbe comunque reputarsi ammissibile, in ragione della mancata individuazione, da parte del Comune, di eventuali controinteressati nella fase procedimentale; ha infine chiesto, in subordine, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società proprietaria del centro commerciale.
2.1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato come prescritto dall’art. 41 c.p.a.
Va precisato che tale obbligo è ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche ai giudizi dichiarativi proposti ai sensi dell’art. 117 c.p.a. sebbene la norma sia chiaramente formulata con riferimento al giudizio impugnatorio (art. 41 co. 2 c.p.a.: « Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso… »); difatti, la disposizione in argomento è espressiva del principio di corretta instaurazione del contraddittorio di tal che essa trova applicazione anche nei giudizi proposti avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica amministrazione. In questi casi, il controinteressato va, comunque, individuato in colui che è suscettibile di ricevere un pregiudizio immediato qualora la pubblica amministrazione si attivi nel senso richiesto; tale è senz’altro il soggetto nei cui confronti il ricorrente ha inutilmente chiesto all'Amministrazione di attivarsi per reprimere gli abusi edilizi denunciati (tra le altre, v. Cons. Stato, Sez. II, 24/07/2023, n. 7194; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 5/01/2010, n. 48).
2.2. Cionondimeno, la prospettazione della società ricorrente riportata al superiore capo 1.4, supportata dalla produzione documentale del 6 marzo 2026 e, comunque, non contestata in punto di fatto, evidenzia il sicuro interesse della società qui costituita (e a cui è stato notificato il ricorso) alla conservazione degli immobili la cui abusività è lamentata dalla parte ricorrente. In particolare, la catena di controllo sopra descritta dimostra che la Marican Holding s.r.l. si trovi in una posizione di controllo sostanziale della società titolare dell’immobile, Mediterraneo s.r.l., e che, per questo, sia cointeressata all’operazione economica sottesa al completamento dei lavori relativi al centro commerciale di cui si discute. Conseguentemente, valida è la sua individuazione quale controinteressata nell’ambito del presente ricorso.
3. Passando al merito, non v’è dubbio che il Comune intimato, investito della competenza primaria alla vigilanza sull’attività edilizia, debba riscontrare l’istanza della parte ricorrente; giova, in merito, precisare che la società ricorrente aziona un interesse di sicura rilevanza per l’ordinamento in relazione a un immobile che sarebbe utilizzato per lo svolgimento di un’attività economica che si porrebbe in diretta concorrenza con quella svolta dalla medesima società ricorrente.
Va, altresì, rilevato che risultano rispettati i termini definiti dall’art. 31 c.p.a.
4.1. La domanda deve, quindi, essere accolta nei confronti del Comune di Teverola quanto all’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla diffida del 30 luglio 2025 entro trenta giorni dalla comunicazione della presente Sentenza.
Il Comune dovrà, pertanto, «provvedere ai dovuti accertamenti, verifiche e controlli sull’osservanza dei sigilli apposti all’area in discussione, adottando tutti gli opportuni e consequenziali provvedimenti atti a reprimere ogni ed ulteriore abuso edilizio ivi riscontrato», adottando le previste misure sanzionatorie ove ne ricorrano i presupposti e ciò secondo quanto appunto chiesto nell’istanza del 30 luglio 2025.
4.2. Nel caso di ulteriore inerzia, va nominato, quale commissario ad acta, il Prefetto di Caserta che potrà delegare un dirigente o un funzionario del proprio ufficio, anche in pensione. In tal senso, decorso il termine di cui al periodo che precede, la parte ricorrente potrà rivolgere un’istanza direttamente al commissario affinché si insedi e provveda – entro 60 giorni - in vece dell’amministrazione inadempiente.
In merito, va precisato che l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio; tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’art. 71 D.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge nei confronti del Comune, mentre ricorrono idonee ragioni per compensarle nei rapporti con la società controinteressata.
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
1) ordina al Comune intimato di provvedere, nei sensi di cui in motivazione, in ordine all’istanza indicata in epigrafe nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica se anteriore;
2) in caso di inesecuzione, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario – anche in pensione - dotato della necessaria competenza tecnica che provvederà su specifica richiesta del ricorrente nell’ulteriore termine di sessanta giorni;
3) pone a carico del Comune gli oneri per l’eventuale attivazione del commissario con la precisazione che alla relativa liquidazione si provvederà con separato provvedimento all’esito della presentazione di apposita relazione da parte dello stesso;
4) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione;
5) manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990;
6) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CO, Presidente
CA CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CE | PA CO |
IL SEGRETARIO