Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 13142/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
e entrambe Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , rappresentate e Persona_1
difese dall'avv.to
Parte_3
- ricorrenti -
Il Cancelliere
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dal funzionario PALPACELLI CAROLINA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14.4.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere alle ricorrenti, n.q. di eredi di CP_1 Per_2
, i ratei della Pensione di inabilità e dell'Indennità di accompagnamento di
[...]
cui al decreto di omologa del 21.11.2022, emesso dal Tribunale di Palermo nel giudizio avente r.g.n. 14343/2022, con decorrenza dal primo giorno del mese
1
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2023, le ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l' e, avendo premesso che con il decreto di omologa emesso da Questo CP_1
Tribunale in data 21.11.2022, nell'ambito del giudizio avente r.g.n. 14343/2022, era stato riconosciuto il possesso, in capo al loro padre defunto, dei requisiti di legge per la corresponsione dei benefici economici correlati al riconoscimento della Pensione di inabilità e dell'Indennità di accompagnamento, lamentavano che, nonostante la presentazione del modello AP70, l'istituto convenuto non gli aveva corrisposto il pagamento della prestazione succitata.
Chiedevano, pertanto, la condanna dell' “a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1
e della Sig.ra enefici economici Parte_1 Parte_4
correlati al riconoscimento - al loro padre defunto della Pensione di inabilità e dell'Indennità di accompagnamento, le quali già costituitesi nel precedente giudizio nella qualità di eredi,a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (31.05.2021), oltre interessi come per legge”.
L' si costituiva in giudizio, deducendo che la pratica era stata definita in CP_1
data 24 Aprile 2023, ma non risultava prodotto il modello AP23 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In data 30.7.2025, le ricorrenti presentavano il modello AP23 e tuttavia l' CP_1
con le note depositate il 14.2.2025 rappresentava che “la pratica presentata in data 30 Luglio 2024 è stata respinta in data 28 Gennaio 2025 in quanto risulta una divergenza tra gli eredi costituiti in giudizio e quelli dichiarati nel modello AP23. (v. allegato)
La domanda corretta è stata presentata in data 30 Gennaio 2025 ed è in fase di lavorazione”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
2 Ed invero, risulta pacifico che con decreto di omologa emesso dal tribunale di
Palermo è stata accertata in capo al la sussistenza, sin dal Persona_2
31.5.2021, dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Pensione di inabilità e dell'Indennità di accompagnamento.
Ebbene, considerato che la erogazione della succitata prestazione è subordinata all' accertamento del requisito sanitario, nella specie accertato, e, altresì, che l' CP_1
non ha dimostrato il pagamento della prestazione in questione, nè l'esistenza di circostanze estintive della pretesa azionata, quest'ultimo, a fronte dell'inoltro del modello AP70 corretto, va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dei ratei della Pensione di inabilità e dell'Indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dunque dall'1.6.2021 e sino alla data decesso del titolare (3.3.2022), oltre accessori come per legge., con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi alla presentazione del modello AP23 in data
(GENNAIO 2025) successiva alla data di deposito del ricorso, e alla definizione della pratica amministrativa già dall'aprile del 2023, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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