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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14634/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 92/2024
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA) alla Via C. Verde, 23 presso lo studio dell'Avv.to
Pasquale Migliaccio, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv., giusta procura in atti
- resistente contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21/11/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di inabilità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalido al 80%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuto invalida al 100% ma senza i requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento.; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi
1 adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro, nonché di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socioeconomico in cui la perizianda opera, ritengo che, in relazione alle suddette infermità, la Signora è da Parte_1
ritenersi invalida in misura del 100%, e portatore di handicap comma 3 art. 3° a decorrere dal mese di novembre 2022, epoca di inoltro della domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, fin da tale epoca il suddetto non necessita di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita”.L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali,
2 dalle quali è emerso: “Sulla scorta della attenta indagine anamnestica, della visita medica e della documentazione clinica agli atti il sottoscritto può affermare che la Sig.ra di Parte_1 anni 66 è affetta da: • Demenza degenerativa primaria con deficit mnesico • Cardiopatia ischemica cronica con esiti di IMA trattato con PTCA • Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Le patologie di cui risulta affetta l'istante sono a carattere cronico ed ingravescente ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. In particolar modo, la demenza degenerativa è in uno stato in cui induce un deficit delle funzioni psichiche con compromissione moderata della memoria, sono assenti disturbi comportamentali. La patologia cardio vascolare non inficia in maniera grave l'efficienza fisica dell'istante. La patologia artrosica compromette parzialmente la deambulazione, ma appare autonoma, più sicura con un unico appoggio”.
Tali considerazioni e conclusioni medico legali sono state dal CTU presentate a valle dell'analisi della documentazione medica allegata da parte istante nonché dell'esame obiettivo espletato in sede di visita peritale. Nell'occasione con riferimento all'apparato osteoarticolare il
CTU ha rilevato che: “Quadro clinico di poliartrosi a maggiore interessamento del rachide, delle coxofemorali e delle ginocchia con impegno funzionale. Passaggi posturali autonomi.
Deambulazione autonoma”; per quanto concerne l'apparato cardio circolatorio ha, inoltre, esaminato che: “Le aie cardiache plessimetricamente sono mal definibili. Itto puntale non visibile e non palpabile. All'ascoltazione toni parafonici. FC 70 bm, PA 130/80. Lieve succulenza peri malleolare. Non angor, non dispnea a riposo”; in ultimo con riferimento alle patologie psichiche e neurologiche ha evidenziato che la perizianda era “Vigile, collaborante, discretamente orientata nel tempo nello spazio, andatura autonoma, nervi cranici indenni, forza e trofismo nei limiti della norma ai quattro arti tono dell'umore depresso”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3 Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che la condizione a carico dell'apparato neuropsichiatrico è tanto grave da giustificare il riconoscimento delle prestazioni invocate.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio. In tal senso si è espressa recentemente ka Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso
l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto
"introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei
4 motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistente il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla NO;
Parte_1
- dichiara che ha il requisito utile per usufruire della pensione di inabilità a partire Parte_1
dalla data della domanda amministrativa, 15.11.2022;
- compensa le spese di lite
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
5 Si comunichi.
Aversa, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14634/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 92/2024
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA) alla Via C. Verde, 23 presso lo studio dell'Avv.to
Pasquale Migliaccio, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv., giusta procura in atti
- resistente contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21/11/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di inabilità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalido al 80%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuto invalida al 100% ma senza i requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento.; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi
1 adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro, nonché di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socioeconomico in cui la perizianda opera, ritengo che, in relazione alle suddette infermità, la Signora è da Parte_1
ritenersi invalida in misura del 100%, e portatore di handicap comma 3 art. 3° a decorrere dal mese di novembre 2022, epoca di inoltro della domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, fin da tale epoca il suddetto non necessita di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita”.L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali,
2 dalle quali è emerso: “Sulla scorta della attenta indagine anamnestica, della visita medica e della documentazione clinica agli atti il sottoscritto può affermare che la Sig.ra di Parte_1 anni 66 è affetta da: • Demenza degenerativa primaria con deficit mnesico • Cardiopatia ischemica cronica con esiti di IMA trattato con PTCA • Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Le patologie di cui risulta affetta l'istante sono a carattere cronico ed ingravescente ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. In particolar modo, la demenza degenerativa è in uno stato in cui induce un deficit delle funzioni psichiche con compromissione moderata della memoria, sono assenti disturbi comportamentali. La patologia cardio vascolare non inficia in maniera grave l'efficienza fisica dell'istante. La patologia artrosica compromette parzialmente la deambulazione, ma appare autonoma, più sicura con un unico appoggio”.
Tali considerazioni e conclusioni medico legali sono state dal CTU presentate a valle dell'analisi della documentazione medica allegata da parte istante nonché dell'esame obiettivo espletato in sede di visita peritale. Nell'occasione con riferimento all'apparato osteoarticolare il
CTU ha rilevato che: “Quadro clinico di poliartrosi a maggiore interessamento del rachide, delle coxofemorali e delle ginocchia con impegno funzionale. Passaggi posturali autonomi.
Deambulazione autonoma”; per quanto concerne l'apparato cardio circolatorio ha, inoltre, esaminato che: “Le aie cardiache plessimetricamente sono mal definibili. Itto puntale non visibile e non palpabile. All'ascoltazione toni parafonici. FC 70 bm, PA 130/80. Lieve succulenza peri malleolare. Non angor, non dispnea a riposo”; in ultimo con riferimento alle patologie psichiche e neurologiche ha evidenziato che la perizianda era “Vigile, collaborante, discretamente orientata nel tempo nello spazio, andatura autonoma, nervi cranici indenni, forza e trofismo nei limiti della norma ai quattro arti tono dell'umore depresso”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3 Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che la condizione a carico dell'apparato neuropsichiatrico è tanto grave da giustificare il riconoscimento delle prestazioni invocate.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio. In tal senso si è espressa recentemente ka Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso
l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto
"introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei
4 motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
Le spese di entrambe le fasi (cfr. Cass. 10510/2019), possono essere compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario solo di una delle prestazioni richieste e, quindi, in ragione dell'accoglimento parziale della pretesa.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistente il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla NO;
Parte_1
- dichiara che ha il requisito utile per usufruire della pensione di inabilità a partire Parte_1
dalla data della domanda amministrativa, 15.11.2022;
- compensa le spese di lite
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
5 Si comunichi.
Aversa, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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